52006PC0817

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) {SEC(2006) 1682} {SEC(2006) 1683} /* COM/2006/0817 def. - CNS 2006/0310 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.12.2006

COM(2006) 817 definitivo

2006/0310 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)

(presentata dalla Commissione) {SEC(2006) 1682}{SEC(2006) 1683}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

● Motivazioni e obiettivi

L'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) è stato creato nel 1995 sulla base di una convenzione tra Stati membri [1]. Europol è il primo organo istituito in conformità delle disposizioni del trattato sull'Unione europea. All'epoca, la criminalità organizzata internazionale non era così estesa e la cooperazione europea in materia di giustizia e affari interni era limitata principalmente al quadro TREVI.

Da allora, è stato adottato un acquis notevole nel settore, comprendente strumenti che hanno istituito altri organi in forza di decisioni del Consiglio, quali Eurojust e CEPOL (Accademia europea di polizia). Il principale vantaggio di una decisione rispetto a una convenzione è che non dove essere ratificata, e quindi è relativamente facile da adattare a nuove circostanze.

Questo aspetto assume un'importanza particolare per Europol quale organo, in quanto l'esperienza insegna che è periodicamente necessario adattarne la base giuridica. Dal 1995, anno di adozione della convenzione Europol, sono stati adottati tre diversi protocolli per modificare la convenzione, rispettivamente nel 2000, 2002 e 2003, prevedendo disposizioni intese a migliorare significativamente l'efficacia di Europol[2]. Al momento, non è ancora entrato in vigore nessuno di questi strumenti, in quanto non tutti gli Stati membri hanno proceduto alla ratifica.

Inoltre, dai dibattiti sul funzionamento di Europol è risultato chiaro che anche quando saranno entrati in vigore i tre protocolli, sarà ancora auspicabile migliorare il funzionamento di Europol. Questa necessità è in parte dovuta alla comparsa o all'aumento di nuove minacce alla sicurezza, come il terrorismo, che pongono nuove sfide a Europol e richiedono nuovi approcci. Inoltre, per potenziare lo scambio di informazioni e applicare il principio di disponibilità previsto dal programma dell'Aia, è necessario adattare ulteriormente il quadro normativo di Europol, insistendo nel contempo su disposizioni rigorose in materia di protezione dei dati.

Un'importante modifica proposta è che Europol sia finanziato dal bilancio comunitario. In tal modo, Europol sarà posto sullo stesso piano di Eurojust e CEPOL e si accresceranno il ruolo del Parlamento europeo nel controllo di Europol e il controllo democratico di Europol a livello europeo. Inoltre, l'applicazione dello statuto del personale dell'UE consentirà notevoli semplificazioni. Tutto ciò è in linea con la risoluzione adottata dal Parlamento europeo[3].

La presente proposta è diretta a istituire Europol sulla base di una decisione del Consiglio che includa tutte le modifiche già integrate nei tre protocolli e ulteriori miglioramenti per permettere a Europol di far fronte alle nuove sfide.

● Contesto generale

I dibattiti sulla base giuridica di Europol non sono cosa nuova. La possibilità di sostituire la convenzione Europol con una decisione del Consiglio era stata già discussa dal Consiglio nel 2001. All'epoca si era deciso di affrontare la questione nell'ambito della convenzione europea e della successiva Conferenza intergovernativa che ha elaborato il trattato costituzionale. L'attuale articolo III-276 del trattato costituzionale incorpora la visione sul futuro di Europol emersa dai dibattiti, di cui si è tenuto conto nella preparazione della proposta.

Più di recente, la presidenza austriaca del Consiglio ha fermamente reinserito nell'agenda politica il futuro di Europol. Iniziati con un dibattito alla riunione del Consiglio informale "Giustizia e affari interni" del gennaio 2006, e nella successiva conferenza ad alto livello sul futuro di Europol di febbraio, i lavori sono proseguiti con una serie di riunioni del Gruppo di amici della presidenza, i cui risultati sono stati consolidati in un documento del Consiglio (9184/1/06 rev. 1) che illustra le modalità per migliorare il funzionamento di Europol. Molte delle opzioni proposte prevedono modifiche del quadro normativo di Europol. Nell'elaborare la presente proposta se ne è tenuto attentamente conto.

Inoltre, le conclusioni del Consiglio sul futuro di Europol sono state discusse dagli organi del Consiglio e approvate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" del giugno 2006. Esse forniscono chiari orientamenti politici per la prosecuzione dei lavori sul futuro di Europol. In particolare, secondo la conclusione 4, "gli organi competenti del Consiglio dovrebbero avviare l'esame dell'eventualità e delle modalità di sostituzione, entro il 1º gennaio 2008, o quanto prima possibile dopo tale data, della convenzione Europol con una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del TUE, se possibile sulla base di un'iniziativa o di una proposta concreta."

● Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Attualmente il quadro normativo di Europol è costituito dalla convenzione Europol, che istituisce l'organizzazione, ne definisce le competenze, i compiti e la gestione e contempla disposizioni sui suoi organi, il personale e il bilancio. La convenzione contiene inoltre numerose disposizioni sul trattamento e sulla protezione dei dati e su altri aspetti, tra cui i diritti dei cittadini. Alla convenzione Europol si aggiunge un numero significativo di disposizioni di diritto derivato adottate sia dal Consiglio che dal consiglio di amministrazione di Europol. Tutti questi strumenti giuridici sono stati tenuti in considerazione nell'elaborare la proposta.

La proposta è stata preparata facendo particolare attenzione a garantire che il processo di transizione dalla situazione attuale a quella prevista dalla proposta sia graduale. Sono state inserite molte disposizioni transitorie affinché il processo non interferisca con le attività operative di Europol e non vengano lesi i diritti del personale esistenti.

● Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è coerente con gli obiettivi e le politiche vigenti dell'Unione europea, in particolare con l'obiettivo di rendere le autorità di contrasto degli Stati membri più efficaci nel prevenire e combattere le forme gravi di criminalità.

Nell'elaborare la proposta si è tenuto altresì conto delle recenti proposte della Commissione concernenti lo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità e la protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

La decisione intende inoltre garantire il pieno rispetto del diritto alla libertà e alla sicurezza, del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, del diritto alla protezione dei dati di carattere personale e dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articoli 6, 7, 8, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione sarà effettuato conformemente alla decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, e alle specifiche disposizioni contenute nel presente progetto di proposta, molte delle quali sono già incorporate nella convenzione Europol.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto

● Consultazione delle parti interessate

La Commissione non ha organizzato un'apposita serie di consultazioni con le parti interessate in quanto, come esposto sopra, la presidenza austriaca aveva già organizzato quello che può essere definito un ampio processo di consultazione a tutti i livelli. Questo processo ha incluso discussioni a livello di ministri, di Comitato dell'articolo 36 (CATS) e di esperti tecnici, anche di protezione dei dati. Come già precisato, i risultati di questo lavoro sono stati considerati attentamente nell'elaborare la proposta.

● Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

● Valutazione d'impatto

Prima di presentare la proposta è stata esaminata una serie di opzioni alternative.

La prima opzione era lasciare la situazione così com'è, ma è stata scartata, date le evidenti difficoltà poste attualmente dalle procedure di modifica della convenzione Europol. Un'organizzazione di contrasto europea che si voglia efficace non può funzionare al meglio se le modifiche al suo principale strumento giuridico possono entrare in vigore solo dopo parecchi anni da quando sono state decise. Inoltre, dalle consultazioni durante la presidenza austriaca è emerso che gli Stati membri appoggiavano molte delle opzioni per migliorarne ulteriormente il funzionamento.

Una seconda opzione, anch'essa scartata, era sostituire la convenzione Europol con una decisione del Consiglio, proponendo tuttavia nel contempo un protocollo per abrogare la convenzione Europol; secondo alcuni esperti, infatti, l'entrata in vigore di un tale protocollo costituirebbe la condizione necessaria affinché un'eventuale decisione Europol del Consiglio possa entrare in vigore. Il principale svantaggio di questa opzione è ovviamente che un protocollo che abroghi la convenzione Europol dovrebbe esso stesso essere sottoposto a un lungo processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

Dopo un'attenta analisi giuridica, il documento di lavoro dei servizi della Commissione [SEC (2006) 851 del 21 giugno 2006] ha esposto i principali motivi per i quali la Commissione ritiene possibile sostituire la convenzione Europol con una decisione del Consiglio senza dover adottare un protocollo che abroghi la convenzione Europol.

Una terza opzione sarebbe stata sostituire la convenzione Europol con una decisione del Consiglio senza prevedere il finanziamento di Europol a carico del bilancio comunitario. Questo metodo di finanziamento, tuttavia, si basa sull'articolo 41, paragrafo 3, del TUE, che dispone la regola generale secondo cui le spese operative connesse con l'attuazione del titolo VI sono a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Inoltre, gli importi per tale finanziamento sono già inclusi nella programmazione di bilancio prevista dal quadro finanziario 2007-2013.

3. Elementi giuridici della proposta

● Sintesi delle misure proposte

Obiettivo della proposta è sostituire la convenzione Europol con una decisione del Consiglio. La proposta incorpora le modifiche alla convenzione introdotte dai tre protocolli, segnatamente l'estensione del mandato e dei compiti di Europol per includervi il riciclaggio di denaro, l'assistenza nel settore della prevenzione dei reati, i metodi di polizia tecnica e scientifica, la possibilità di partecipare a squadre investigative comuni o di chiedere agli Stati membri di svolgere o coordinare indagini, e una maggiore informazione del Parlamento europeo.

La proposta prevede il finanziamento di Europol a carico del bilancio delle Comunità europee e l'applicazione dello statuto dei funzionari dell'UE, il che rafforzerà la partecipazione del Parlamento europeo alla gestione di Europol e semplificherà le procedure di gestione del bilancio e del personale di Europol.

Per rendere più efficace il funzionamento di Europol, la proposta contiene miglioramenti in merito al mandato e ai compiti di Europol e al trattamento e alla protezione dei dati.

Modifiche al mandato e ai compiti

La proposta estende il mandato di Europol alla criminalità che non è strettamente connessa alla criminalità organizzata (articolo 4). Ciò faciliterà il sostegno di Europol agli Stati membri nell'ambito di indagini penali transnazionali in cui non è dimostrato fin dall'inizio il coinvolgimento della criminalità organizzata.

Il testo fornisce una base giuridica che consente a Europol di ricevere dati da organi privati, in linea con la raccomandazione 22 della relazione del Gruppo di amici della presidenza (articolo 5, paragrafo 1).

È inoltre introdotta la possibilità di fornire sostegno a uno Stato membro in relazione a un evento internazionale di primo piano avente un impatto sul mantenimento dell'ordine pubblico (articolo 5, paragrafo 1, lettera f).

Nuovi strumenti per il trattamento delle informazioni e maggiore efficacia degli strumenti esistenti

I principali strumenti attualmente a disposizione di Europol sono il sistema di informazione Europol e gli archivi di lavoro per fini di analisi.

Per quanto necessario al conseguimento dei suoi obiettivi, Europol avrà la facoltà di gestire nuovi strumenti per il trattamento delle informazioni, ad esempio in materia di gruppi terroristici o di pornografia infantile (articolo 10). Il Consiglio fisserà le condizioni per il trattamento dei dati personali in tali sistemi.

Europol farà tutto il possibile per assicurare l'interoperabilità dei suoi sistemi di trattamento dati con quelli degli Stati membri e con quelli degli organi dell'Unione europea con cui può instaurare relazioni. In tal modo si creeranno le condizioni tecniche per agevolare lo scambio di dati, purché i quadri normativi consentano tale scambio e non siano pregiudicati i principi fondamentali in materia di protezione dei dati (articolo 10, paragrafo 5).

Il sistema di informazione Europol potrà essere consultato direttamente dalle unità nazionali. L'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della convenzione Europol di dimostrare le esigenze di un'indagine determinata per ottenere il pieno accesso attraverso gli ufficiali di collegamento è stato ritenuto difficilmente applicabile nella pratica senza che ne risulti compromessa l'efficacia del lavoro (articolo 11).

La frequenza con cui è esaminata la necessità di continuare a conservare i dati negli archivi di Europol è estesa da uno a tre anni dall'introduzione dei dati, al fine di ridurre l'onere amministrativo degli analisti che lavorano su questi archivi (articolo 20). Tale periodo di tre anni corrisponde inoltre al periodo di cui all'articolo 16, paragrafo 4, entro il quale occorre stabilire per ciascun archivio di analisi se sussiste ancora l'esigenza di una sua conservazione. Ridurre l'onere amministrativo a carico degli analisti significa consentire loro di concentrarsi sull'obiettivo principale di fornire servizi di analisi criminale.

Nuove disposizioni del quadro normativo per la protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione sarà effettuato conformemente alla decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, e alle specifiche disposizioni contenute nel presente progetto di proposta, molte delle quali sono già state incorporate nella convenzione Europol.

Qualora siano create nuove possibilità per Europol di trattare dati personali, tale trattamento può aver luogo solo in base a disposizioni giuridiche chiare e precise, che devono essere approvate dal Consiglio.

Gli archivi di lavoro per fini di analisi saranno conservati per un massimo di tre anni. Se strettamente necessario alla finalità dell'archivio, tali archivi potranno essere conservati per un altro triennio, previa informazione del consiglio di amministrazione e consultazione dell'autorità di controllo comune (articolo 16).

Al fine di individuare l'accesso non autorizzato ai dati, saranno potenziati i meccanismi di controllo che consentono di verificare la legittimità delle operazioni di recupero dati dagli archivi automatizzati per trattare dati personali, estendendo la durata della conservazione dei dati di audit da sei a diciotto mesi (articolo 18).

La protezione dei dati sarà rafforzata con l'istituzione di un responsabile della protezione dei dati del tutto indipendente (articolo 27).

● Base giuridica

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b), articolo 30, paragrafo 2, e articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea.

● Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica alle azioni dell'Unione.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i motivi che seguono.

Non è possibile istituire un organo dell'Unione europea attraverso l'azione dei soli Stati membri, che necessitano di unire gli sforzi per affrontare meglio le forme gravi di criminalità transnazionale e il terrorismo, in particolare centralizzando l'analisi e lo scambio di informazioni.

La proposta si limita a fornire a Europol gli strumenti che gli permettono di assistere e sostenere le autorità di contrasto degli Stati membri, e ad aumentare i casi in cui Europol può prestare tale assistenza e sostegno.

La proposta pertanto è conforme al principio di sussidiarietà.

● Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi che seguono.

In linea con la convenzione Europol, la proposta si limita a disciplinare il quadro istituzionale, il trattamento dei dati e le misure di protezione dei dati, necessari per garantire il funzionamento efficace di Europol. Se del caso, è fatto riferimento alla legislazione nazionale che determina, ad esempio, quali dati possono essere scambiati con Europol e a quali condizioni. Il principio di proporzionalità è stato tenuto altresì in considerazione nello stabilire la competenza di Europol, che è limitata alle forme gravi di criminalità elencate nella decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

L'onere finanziario a carico della Comunità previsto dalla proposta è proporzionato ai costi attualmente sostenuti dagli Stati membri per finanziare Europol. La proposta ridurrà l'onere amministrativo, in quanto la decisione si conformerà alle procedure comunitarie e non sarà più necessario sottoporre a ratifica le modifiche allo strumento giuridico di Europol.

● Scelta dello strumento

Una decisione del Consiglio basata sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del TUE è lo strumento più appropriato per istituire un organo in forza del titolo VI del TUE. Una decisione quadro non sarebbe appropriata in quanto la proposta non intende ravvicinare la normativa degli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il quadro finanziario 2007-2013 stanzia un importo totale di 334 milioni di euro per il finanziamento di Europol a carico del bilancio comunitario per il periodo 2010-2013. Le cifre sono coerenti con il più recente piano finanziario quinquennale di Europol. Il bilancio annuale di Europol per il 2007 è di quasi 68 milioni di euro. I dipendenti a carico di tale bilancio nel 2007 saranno in totale 406.

5. Informazioni supplementari

● Simulazione, fase pilota e periodo transitorio

Per la proposta sarà previsto un periodo transitorio.

● Semplificazione

La proposta semplifica considerevolmente le procedure amministrative sia per l'UE che per le autorità pubbliche nazionali, in particolare evitando l'adozione di una serie di strumenti giuridici e decisioni in materia di gestione del bilancio e del personale, e allineando il funzionamento alla pratica comune di altri organi e agenzie dell'UE.

● Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione delle disposizioni vigenti.

● Riformulazione

La proposta implica una riformulazione.

2006/0310 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 30, paragrafo 2, e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) L'istituzione di un ufficio europeo di polizia (Europol) è prevista dal trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 e disciplinata dalla convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia ("Convenzione Europol")[6].

(2) La convenzione Europol è stata oggetto di una serie di proposte di modifica contenute in tre protocolli che devono ancora entrare in vigore a causa del lungo processo di ratifica connesso a tali modifiche, e la sostituzione della convenzione con una decisione faciliterà le ulteriori modifiche necessarie.

(3) La semplificazione e il miglioramento del quadro normativo di Europol possono essere parzialmente raggiunti facendo di Europol un'agenzia dell'Unione europea, finanziata dal bilancio generale delle Comunità europee, cui andrebbero ad applicarsi le norme e le procedure generali previste per tali organi.

(4) Gli strumenti giuridici che di recente hanno istituito agenzie o organi dell’Unione europea nei settori contemplati dal titolo VI del trattato sull’Unione europea (decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità[7] e decisione del Consiglio del 20 settembre 2005 che istituisce l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI[8]) hanno assunto la forma di decisioni del Consiglio in quanto più facilmente adattabili al mutare delle circostanze e alle nuove priorità politiche.

(5) L'istituzione di Europol come agenzia dell'Unione europea finanziata dal bilancio generale delle Comunità europee rafforzerà il controllo su Europol del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio.

(6) Assoggettando Europol alle norme e procedure generali applicabili agli altri organi e agenzie si garantirà una semplificazione amministrativa che permetterà a Europol di destinare più risorse allo svolgimento dei suoi compiti fondamentali.

(7) Il funzionamento di Europol può essere ulteriormente semplificato e migliorato attraverso misure dirette ad aumentare le possibilità per Europol di fornire assistenza e sostegno alle autorità di contrasto competenti degli Stati membri, senza conferire poteri esecutivi ai funzionari Europol.

(8) Uno di questi miglioramenti consiste nel disporre che Europol possa assistere le autorità competenti degli Stati membri nella lotta a determinate forme gravi di criminalità, senza che debbano sussistere gli indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale richiesti attualmente.

(9) La designazione di Europol quale punto di contatto dell'Unione europea per la repressione della falsificazione dell'euro non pregiudica la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, e il suo protocollo.

(10) Per evitare procedure inutili, è opportuno che le unità nazionali di Europol abbiano accesso diretto a tutti i dati del suo sistema di informazione.

(11) La presente decisione è in linea con la decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

(12) Per quanto concerne i dati trattati in forza del diritto comunitario, in particolare i dati personali relativi al personale Europol, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[9].

(13) È necessario istituire un responsabile della protezione dei dati incaricato di garantire in modo indipendente la legittimità del trattamento dei dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali relativi al personale Europol, protetto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.

(14) Oltre a semplificare le disposizioni sui sistemi esistenti di trattamento dati, è opportuno aumentare le possibilità per Europol di creare e gestire altri strumenti di trattamento dati a sostegno dei suoi compiti; tali strumenti dovrebbero essere istituiti e mantenuti conformemente ai principi generali di protezione dei dati, ma anche nel rispetto delle norme dettagliate adottate dal Consiglio.

(15) Occorre garantire la cooperazione dell'autorità di controllo comune con il garante europeo della protezione dei dati.

(16) È appropriato che Europol, per adempiere alla sua missione, cooperi con le agenzie e gli organi europei che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

(17) Europol deve altresì cooperare con Eurojust, che garantisce un livello adeguato di protezione dei dati conformemente alla decisione che lo istituisce.

(18) Occorre che Europol possa concludere accordi di lavoro con organi e agenzie della Comunità e dell'Unione, al fine di aumentare l'efficacia reciproca nella lotta alle forme gravi di criminalità che rientrano nelle rispettive competenze delle parti ed evitare inutili duplicazioni di lavori.

(19) È opportuno razionalizzare le possibilità per Europol di cooperare con organi e paesi terzi, per garantire la coerenza con la politica generale dell'Unione in questo settore, prevedendo nuove disposizioni che definiscano le modalità future di tale cooperazione.

(20) La governance di Europol deve essere migliorata semplificando le procedure, descrivendo i compiti del consiglio di amministrazione in termini più generali, limitando il numero delle riunioni del consiglio di amministrazione e istituendo una norma comune secondo cui tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di due terzi.

(21) Sono inoltre auspicabili disposizioni per rafforzare il controllo del Parlamento europeo su Europol, affinché questo resti un'organizzazione trasparente che rende pienamente conto del suo operato, tenendo in debita considerazione l'esigenza di tutelare la riservatezza delle informazioni operative.

(22) Il controllo giurisdizionale su Europol sarà esercitato conformemente all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea.

(23) Perché Europol continui a svolgere i suoi compiti al meglio è opportuno prevedere misure transitorie ponderate.

(24) Poiché l'obiettivo della presente decisione, istituire cioè un'agenzia responsabile della cooperazione delle attività di contrasto a livello dell'Unione europea, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente al principio di proporzionalità, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo.

(25) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

CAPO I – CREAZIONE E COMPITI

Articolo 1Istituzione

1. La presente decisione istituisce un Ufficio europeo di polizia, in seguito "Europol", quale agenzia dell'Unione. Europol ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi.

2. Europol succede giuridicamente a Europol, come istituito dalla convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia ("Convenzione Europol").

Articolo 2Capacità giuridica

1. Europol ha personalità giuridica.

2. In ogni Stato membro, Europol ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

3. Europol ha facoltà di concludere un accordo sulla sede con il Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 3 Obiettivo

Obiettivo di Europol è sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Ai fini della presente decisione, per "autorità competenti" si intendono tutti gli organi pubblici degli Stati membri preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza della legislazione nazionale.

Articolo 4Competenza

1. Europol è competente per le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri, in particolare per la criminalità organizzata e il terrorismo.

2. Ai fini della presente decisione, le forme di criminalità di cui all'allegato I della medesima sono considerate forme gravi di criminalità.

3. Europol è altresì competente per i reati connessi. Sono considerati reati connessi:

- i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti rientranti nell'ambito delle competenze di Europol;

- i reati commessi per agevolare o compiere gli atti rientranti nell'ambito delle competenze di Europol;

- i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti rientranti nell'ambito delle competenze di Europol.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, definisce le priorità di Europol per la prevenzione e la lotta contro le forme di criminalità rientranti nell'ambito di competenza di Europol, tenendo conto dei meccanismi di definizione delle priorità dell'Unione europea nel settore di competenza di Europol.

Articolo 5 Compiti

1. I compiti principali di Europol sono:

a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare le informazioni e l'intelligence trasmesse dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, oppure da altri enti pubblici o privati;

b) coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con organi europei o di paesi terzi;

c) comunicare senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni che le riguardano e ogni collegamento constatato tra i reati;

d) facilitare le indagini negli Stati membri trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti;

e) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di svolgere o coordinare indagini in casi specifici;

f) fornire informazioni e supporto analitico a uno Stato membro in relazione a un evento internazionale di primo piano che richieda misure di mantenimento dell'ordine pubblico.

2. Rientrano nei compiti di cui al paragrafo 1 il coordinamento di indagini su attività criminali commesse attraverso Internet, specie in caso di reati connessi al terrorismo e alla distribuzione di materiale pedopornografico o altro materiale illecito, e il monitoraggio di Internet per aiutare a identificare tali attività criminali e le persone che le hanno commesse.

3. Tutte le azioni operative di Europol sono svolte in collegamento e in accordo con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri il cui territorio è interessato. L'applicazione di misure coercitive spetta esclusivamente alle autorità nazionali competenti.

4. Europol ha altresì i seguenti compiti addizionali:

a) approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri, e offrire consulenza per le indagini;

b) fornire intelligence strategica per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione, per le attività operative, e prestare sostegno a tali attività;

c) preparare valutazioni delle minacce e rapporti di situazione in relazione all'obiettivo, inclusa una valutazione annuale della minaccia costituita dalla criminalità organizzata.

5. Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, Europol può assistere gli Stati membri nei seguenti settori:

a) formazione dei membri delle autorità competenti, se del caso in cooperazione con l’Accademia europea di polizia;

b) logistica e attrezzature di quelle autorità, agevolando la fornitura di supporto tecnico tra gli Stati membri;

c) metodi di prevenzione della criminalità;

d) metodi e analisi di polizia tecnica e scientifica e processi investigativi.

6. Europol funge da punto di contatto dell'Unione europea nei suoi rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni per la repressione della falsificazione dell'euro.

Articolo 6 Partecipazione alle squadre investigative comuni

1. I funzionari di Europol possono partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell'articolo 1 della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni[10], dell'articolo 13 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea[11] o dell'articolo 24 della convenzione del 18 dicembre 1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali[12]. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'accordo di cui al paragrafo 3 e nel rispetto della legislazione dello Stato membro in cui opera la squadra investigativa comune, i funzionari Europol possono prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al paragrafo 5. In questo contesto possono anche suggerire ai membri nazionali di una squadra investigativa comune di adottare misure coercitive specifiche.

2. Quando una squadra investigativa comune è istituita per indagare su casi di falsificazione dell'euro può essere designato un funzionario di Europol per dirigere le indagini sotto la responsabilità diretta del caposquadra. Qualora il parere del funzionario Europol così designato diverga da quello del caposquadra, prevale il parere di quest'ultimo.

3. Le modalità amministrative della partecipazione di funzionari Europol a una squadra investigativa comune sono stabilite in un accordo tra il direttore di Europol e le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla squadra in questione, con il coinvolgimento delle unità nazionali. Il consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi. Il consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi.

4. I funzionari Europol svolgono i loro compiti sotto la direzione del caposquadra, alle condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 3.

5. I funzionari Europol possono entrare in collegamento diretto con i membri della squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra informazioni a norma della presente decisione, alle condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 3.

6. Quando partecipano alle operazioni delle squadre investigative comuni i funzionari Europol sono soggetti, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili.

Articolo 7 Richiesta di Europol di avviare indagini penali

1. Gli Stati membri trattano le richieste di Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e le esaminano debitamente. Essi comunicano a Europol se l'indagine richiesta sarà avviata.

2. Qualora le autorità competenti dello Stato membro interessato decidano di non dar seguito a una richiesta di Europol, lo informano della loro decisione e dei motivi che la giustificano, salvo che questi non possano essere rivelati perché altrimenti:

a) lederebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale, oppure b)

b) comprometterebbero il buon esito di indagini in corso o la sicurezza delle persone.

3. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono a Europol le risposte alle sue richieste di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e le informazioni sui risultati delle indagini, conformemente alle norme della presente decisione e della legislazione nazionale pertinente.

Articolo 8 Unità nazionali

1. Ciascuno Stato membro istitusce o designa un'unità nazionale affinché svolga i compiti indicati nel presente articolo. In ogni Stato membro è designato un funzionario a capo dell'unità nazionale.

2. L'unità nazionale è l'organo di collegamento tra Europol e le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri possono tuttavia permettere contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le unità nazionali possano svolgere i propri compiti e, in particolare, abbiano accesso ai dati nazionali pertinenti.

4. Le unità nazionali:

a) forniscono di loro iniziativa a Europol le informazioni e l'intelligence necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b) rispondono alle richieste di informazioni, intelligence e consulenza inoltrate da Europol;

c) aggiornano le informazioni e l'intelligence;

d) valutano le informazioni e l'intelligence per conto delle autorità competenti, nel rispetto della legislazione nazionale e trasmettono loro il relativo materiale;

e) chiedono a Europol consulenza, informazioni, intelligence e analisi;

f) trasmettono a Europol informazioni da conservare nelle banche dati;

g) assicurano la legittimità di qualsiasi scambio di informazioni fra Europol e le unità nazionali stesse.

5. Fatto salvo l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, l'unità nazionale non è tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:

a) compromettono il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone;

b) divulgano informazioni riguardanti organi o specifiche attività di intelligence in materia di sicurezza dello Stato.

6. Le spese sostenute dalle unità nazionali per comunicare con Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate a Europol, ad eccezione delle spese di collegamento.

7. I capi delle unità nazionali si riuniscono regolarmente, di loro iniziativa o su richiesta del direttore o del consiglio di amministrazione, per fornire consulenze a Europol.

Articolo 9 Ufficiali di collegamento

1. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Ferme restando le specifiche disposizioni della presente decisione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafi 4 e 5, gli ufficiali di collegamento:

a) comunicano a Europol le informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali;

b) trasmettono alle rispettive unità nazionali le informazioni provenienti da Europol;

c) cooperano con i funzionari Europol fornendo informazioni e consulenza;

d) scambiano le informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali con gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri.

Gli scambi bilaterali di cui alla lettera d) possono riguardare anche reati che esulano dalla competenza di Europol, per quanto consentito dalla legislazione nazionale.

3. All'attività degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l'articolo 34.

4. I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d'amministrazione.

5. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all'articolo 50, paragrafo 4.

6. Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, per quanto compatibile con la loro posizione.

7. Europol mette gratuitamente a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari per l'attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco di ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine, incluse quelle per l'attrezzatura, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione raccomandi una deroga nell'ambito della stesura del bilancio di Europol.

CAPO II – SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 10Trattamento delle informazioni

1. Per quanto necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi, Europol tratta informazioni e intelligence, inclusi i dati personali, in conformità della presente decisione. Europol istituisce e mantiene il sistema di informazione Europol, di cui all'articolo 11, e gli archivi di lavoro per fini di analisi, di cui all'articolo 14.

2. Europol può trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti e possono essere inclusi in uno dei suoi sistemi informatici.

3. Qualora Europol intenda istituire un sistema di trattamento dei dati personali diverso dal sistema di informazione Europol, di cui all'articolo 11, o dagli archivi di lavoro per fini di analisi, di cui all'articolo 14, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, definisce le condizioni alle quali Europol può procedere. Tali condizioni riguardano, in particolare, l'accesso ai dati, il loro uso e i termini per la loro conservazione e cancellazione, tenuto debito conto dei principi di cui all'articolo 26.

4. Nel rispetto delle condizioni fissate conformemente al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, decide in merito all'istituzione dei sistemi di trattamento citati in quel paragrafo. Prima di decidere, il consiglio di amministrazione consulta l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 33.

5. Europol si adopera per assicurare l'interoperabilità dei suoi sistemi di trattamento dati con quelli degli Stati membri e, in particolare, con quelli degli organi della Comunità e dell'Unione con cui Europol può istituire relazioni conformemente all'articolo 22, applicando le pratiche migliori e norme aperte.

Articolo 11 Sistema di informazione Europol

1. Europol mantiene un sistema di informazione Europol, che potrà essere consultato direttamente dalle unità nazionali, dagli ufficiali di collegamento, dal direttore, dai vicedirettori e dai funzionari Europol debitamente autorizzati.

2. Europol garantisce l'osservanza delle disposizioni della presente decisione che disciplinano il funzionamento del sistema di informazione. Esso risponde del corretto funzionamento del sistema di informazione dal punto di vista tecnico e operativo, e prende tutti i provvedimenti necessari per assicurare la regolare attuazione delle misure indicate agli articoli 20, 28, 30 e 34 per quanto riguarda il sistema di informazione.

3. L'unità nazionale degli Stati membri è responsabile della comunicazione con il sistema di informazione. In particolare, è competente per le misure di sicurezza di cui all'articolo 34 relative alle attrezzature utilizzate per il trattamento dei dati nel territorio dello Stato membro interessato, per il riesame di cui all'articolo 20 e, per quanto previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali di quello Stato membro, per la corretta attuazione della presente decisione in qualsiasi altro settore.

Articolo 12Contenuto del sistema di informazione Europol

1. Il sistema di informazione Europol può essere usato per trattare unicamente i dati necessari allo svolgimento dei compiti di Europol. I dati introdotti riguardano:

a) persone che, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato;

b) persone per le quali sussistano seri indizi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, che possano commettere reati di competenza di Europol.

2. I dati concernenti le persone di cui al paragrafo 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) cognome, cognome da nubile, nomi e eventuali alias o appellativi correnti;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) sesso;

e) all'occorrenza, altri elementi utili all'identificazione, segnatamente caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili.

3. Oltre ai dati di cui al paragrafo 2, il sistema di informazione Europol può essere usato per trattare le seguenti indicazioni relative alle persone di cui al paragrafo 1:

a) reati commessi, reati imputati, date e luoghi in cui tali reati sarebbero stati commessi;

b) strumenti di reato effettivi o potenziali;

c) servizi responsabili e riferimenti delle pratiche;

d) sospetto di appartenenza a un'organizzazione criminale;

e) condanne, nella misura in cui riguardino reati di competenza di Europol;

f) parte che ha introdotto i dati.

Tali dati possono essere inclusi anche quando non contengono ancora riferimenti a persone. Se a introdurre i dati è Europol, questo ne indica la fonte, oltre al riferimento della pratica.

4. Le informazioni complementari sulle persone di cui al paragrafo 1 detenute da Europol o dalle unità nazionali possono essere comunicate, su richiesta, a qualsiasi unità nazionale o a Europol. Le unità nazionali comunicano le informazioni complementari in osservanza della rispettiva legislazione nazionale.

5. Se il procedimento contro l'interessato è archiviato o se quest'ultimo è assolto, i dati relativi al caso per il quale è stata decisa l'archiviazione o l'assoluzione sono cancellati.

Articolo 13Accesso al sistema di informazione

1. Le unità nazionali, gli ufficiali di collegamento, il direttore, i vicedirettori o i funzionari Europol debitamente autorizzati hanno il diritto di introdurre e ricercare dati direttamente nel sistema di informazione Europol. Europol può accedere ai dati nella misura in cui sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti in casi particolari. Le unità nazionali e gli ufficiali di collegamento accedono ai dati in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali della parte che accede, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione della presente decisione.

2. Solo la parte che ha introdotto i dati può modificarli, rettificarli o cancellarli. Se un'altra parte ha motivo di ritenere che alcuni dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, siano errati, o se desidera integrarli, ne avverte al più presto la parte che li ha introdotti, la quale esamina senza indugio la comunicazione e, se necessario, modifica, integra, rettifica o cancella immediatamente i dati.

3. Qualora il sistema contenga dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, riguardanti una persona, ogni parte può introdurre altri dati di cui a quel paragrafo. In caso di contraddizione palese tra i dati introdotti, le parti interessate si consultano e si accordano.

4. Se una parte intende cancellare completamente i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, che ha introdotto in relazione a una persona sulla quale altre parti hanno introdotto dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la responsabilità in materia di protezione dei dati e il diritto di modificare, integrare, rettificare e cancellare quei dati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sono trasferiti alla parte che per prima ha introdotto i dati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, su quella persona. La parte che intende cancellare i dati ne informa la parte cui viene trasferita la responsabilità in materia di protezione dei dati.

5. La parte che recupera, introduce o modifica dati nel sistema di informazione è responsabile della legittimità di tali operazioni; tale parte deve poter essere identificata. La comunicazione delle informazioni tra le unità nazionali e le autorità competenti degli Stati membri è disciplinata dalla legislazione nazionale.

6. Oltre alle unità nazionali e alle persone indicate al paragrafo 1, hanno facoltà di interrogare il sistema di informazione Europol anche le autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e procedurali, nel rispetto di ogni ulteriore disposizione della presente decisione. L'interrogazione tuttavia permette solamente di sapere se i dati richiesti sono disponibili nel sistema. Ulteriori informazioni possono essere ottenute tramite l'unità nazionale.

7. Le informazioni relative ai servizi competenti designati in conformità del paragrafo 6, e le loro successive modifiche sono trasmesse al segretariato generale del Consiglio che provvede a pubblicarle nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14Archivi di lavoro per fini di analisi

1. Qualora sia necessario per conseguire i suoi obiettivi, Europol può conservare, modificare e utilizzare in archivi di lavoro per fini di analisi dati relativi ai reati di sua competenza, compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Gli archivi di lavoro per fini di analisi possono contenere dati sulle seguenti categorie di persone:

a) persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

b) persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini sui reati in esame o di procedimenti penali conseguenti;

c) persone che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che potranno essere vittime di un siffatto reato;

d) persone di contatto e di accompagnamento;

e) persone che possono fornire informazioni sui reati in esame.

La raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati elencati all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono autorizzati soltanto se strettamente necessari per le finalità dell'archivio interessato e se integrano altri dati personali già introdotti in quell'archivio. È vietato selezionare una categoria specifica di persone partendo unicamente dai dati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in violazione delle citate norme relative sulla finalità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi, che precisano segnatamente le categorie di dati personali previste nel presente articolo e le disposizioni relative alla sicurezza dei dati interessati e al controllo interno del loro uso.

2. Detti archivi sono costituiti per fini di analisi, definita come la raccolta, il trattamento o l'uso di dati a sostegno di un'indagine penale. Ciascun progetto di analisi comporta la costituzione di un gruppo di analisi cui partecipano:

a) gli analisti e gli altri funzionari Europol designati dal direttore di Europol;

b) gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri che hanno fornito le informazioni o che sono implicati nell'analisi ai sensi del paragrafo 4.

Solo gli analisti sono autorizzati a introdurre dati nell'archivio interessato e a modificarli. Tutti i partecipanti possono effettuare ricerche di dati nell'archivio.

3. Su richiesta di Europol o di loro iniziativa, le unità nazionali comunicano a Europol, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 5, tutte le informazioni necessarie alla finalità dell'archivo di lavoro per fini di analisi interessato. A seconda del grado di sensibilità, i dati provenienti dalle unità nazionali possono essere trasmessi direttamente, con qualsiasi mezzo adeguato, ai gruppi di analisi, per il tramite o meno degli ufficiali di collegamento interessati. Europol indica alle unità nazionali il formato preferito per la comunicazione delle informazioni.

4. In caso di analisi generali di tipo strategico tutti gli Stati membri, tramite i rispettivi ufficiali di collegamento e/o esperti, sono pienamente associati ai risultati dei lavori, specie mediante la comunicazione delle relazioni di Europol.

Alle analisi di casi particolari che non riguardano tutti gli Stati membri e hanno scopi direttamente operativi partecipano i rappresentanti:

a) degli Stati membri da cui provengono le informazioni in base alle quali è stato deciso di costituire l'archivio di lavoro ai fini di analisi, o che sono direttamente interessati da tali informazioni, e degli Stati membri che il gruppo di analisi invita in un secondo tempo ad associarsi poiché anch'essi interessati;

b) degli Stati membri che, consultata la funzione indice di cui all'articolo 15, ravvisano la necessità di essere informati e la fanno valere alle condizioni stabilite al paragrafo 5.

5. Possono far valere la necessità di essere informati gli ufficiali di collegamento autorizzati. Ciascuno Stato membro designa e autorizza a tal fine un numero limitato di ufficiali e ne trasmette l'elenco al consiglio di amministrazione.

Per far valere la necessità di essere informato di cui al paragrafo 4, l'ufficiale di collegamento trasmette a tutti i partecipanti all'analisi una dichiarazione scritta motivata, convalidata dall'autorità gerarchica cui fa capo nel suo Stato membro. È quindi associato automaticamente all'analisi in corso.

Se nel gruppo di analisi sorgono obiezioni, l'associazione automatica è differita fino a conclusione di un procedimento di conciliazione comprendente le tre seguenti fasi:

a) i partecipanti all'analisi cercano un accordo con l'ufficiale di collegamento che ha fatto valere la necessità di essere informato, disponendo a tal fine di un massimo di otto giorni;

b) se non raggiungono un accordo, i capi delle unità nazionali interessate e la direzione di Europol si riuniscono entro tre giorni e cercano un accordo;

c) se il disaccordo persiste, i rappresentanti delle parti interessate in sede di consiglio di amministrazione si riuniscono entro otto giorni. Se lo Stato membro interessato non rinuncia a far valere la necessità di essere informato, la sua associazione all'analisi è decisa per consenso.

6. Lo Stato membro che ha comunicato un'informazione a Europol è il solo che può giudicarne il grado di sensibilità e le possibili variazioni, e ha facoltà di definirne le condizioni di trattamento. La diffusione o l'uso operativo dei dati comunicati a Europol è deciso dallo Stato membro che li ha trasmessi. Se non è possibile stabilire quale Stato membro ha comunicato i dati a Europol, la decisione di diffonderli o usarli a scopi operativi è presa dai partecipanti all'analisi. Uno Stato membro o un esperto associato che si unisca a un'analisi in corso non può diffondere o usare i dati senza il previo consenso dello Stato membro inizialmente interessato.

7. In deroga al paragrafo 6, se inserendo dati in un archivio di lavoro per fini di analisi Europol rileva che questi si riferiscono a una persona o a un oggetto per i quali già sussistono nell'archivio dati forniti da un altro Stato membro o terzo, entrambi gli Stati membri o terzi interessati sono immediatamente informati del collegamento identificato, conformemente all'articolo 17.

8. Europol può invitare esperti delegati da terzi ai sensi degli articoli 22 o 23 da associare alle attività di un gruppo di analisi, se:

a) tra Europol e il terzo è in vigore un accordo che contiene disposizioni appropriate sullo scambio di informazioni, compresa la trasmissione di dati personali, e sulla riservatezza delle informazioni scambiate;

b) l'associazione degli esperti del terzo è nell'interesse degli Stati membri;

c) il terzo è direttamente interessato dal lavoro di analisi;

d) tutti i partecipanti accettano che gli esperti del terzo vengano associati alle attività del gruppo di analisi.

Qualora il progetto di analisi riguardi frodi o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari delle Comunità europee, Europol invita gli esperti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode a partecipare al gruppo di analisi.

L'associazione di esperti di un terzo alle attività di un gruppo di analisi è subordinata a un accordo tra Europol e il terzo. Il consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi.

Gli accordi tra Europol e i terzi sono trasmessi all'autorità di controllo comune di cui all'articolo 33, che può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie.

Articolo 15 Funzione indice

1. Europol crea una funzione indice per i dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi.

2. Il direttore, i vicedirettori e i funzionari Europol debitamente autorizzati, gli ufficiali di collegamento e i funzionari debitamente autorizzati delle unità nazionali hanno diritto di accedere alla funzione indice. Tale funzione è strutturata in modo da consentire a chi la usa di sapere chiaramente, in base ai dati consultati, se un archivio di lavoro per fini di analisi contiene dati di interesse per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'accesso alla funzione indice è concepito in modo tale che sia possibile determinare se un'informazione è conservata in un archivio di lavoro per fini di analisi, ma non sia possibile effettuare collegamenti o deduzioni ulteriori riguardo al contenuto dell'archivio.

4. Le modalità relative alla struttura della funzione indice sono definite dal consiglio di amministrazione previo parere dell'autorità di controllo comune.

Articolo 16Provvedimento costitutivo di un archivio di lavoro per fini di analisi

1. Per ciascun archivio di lavoro per fini di analisi Europol specifica in un provvedimento costitutivo:

a) la denominazione dell'archivio;

b) la finalità dell'archivio;

c) le categorie di persone su cui si conservano dati;

d) il tipo di dati da conservare ed eventualmente i dati strettamente necessari tra quelli enumerati all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;

e) il contesto generale della decisione di creare l'archivio;

f) i partecipanti al gruppo di analisi al momento della creazione dell'archivio;

g) le condizioni per comunicare i dati personali conservati nell'archivio, con precisazione dei destinatari e della procedura da seguire;

h) la frequenza dei controlli e la durata della conservazione;

i) le modalità relative alla stesura dei verbali.

2. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 33 sono immediatamente informati dal direttore di Europol del provvedimento costitutivo dell'archivio e ricevono la relativa pratica. L'autorità di controllo comune può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore di Europol può chiedere all'autorità di controllo comune di formulare tali osservazioni entro un termine determinato.

3. Il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento incaricare il direttore di Europol di modificare un provvedimento costitutivo o di chiudere l'archivio di lavoro per fini di analisi. Il consiglio di amministrazione decide la data in cui tale modifica o chiusura ha effetto.

4. Gli archivi di lavoro per fini di analisi sono conservati per un massimo di tre anni. Tuttavia, prima della scadenza di questo termine Europol esamina la necessità di conservare l'archivio. Se strettamente necessario alla finalità dell'archivio, il direttore di Europol può deciderne la conservazione per un altro triennio. Il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 33 sono immediatamente informati dal direttore di Europol degli elementi contenuti nell'archivio che giustificano la stretta necessità di conservarlo. L'autorità di controllo comune può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore di Europol può chiedere all'autorità di controllo comune di formulare tali osservazioni entro un termine determinato. Si applica il paragrafo 3.

CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 17Obbligo di comunicazione

Fatto salvo l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, Europol comunica senza indugio alle unità nazionali e, su richiesta di queste, ai loro ufficiali di collegamento le informazioni riguardanti i rispettivi Stati membri, compresi i collegamenti identificati tra reati di competenza di Europol. Possono inoltre essere comunicate informazioni e intelligence su altri reati gravi di cui Europol viene a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 18Disposizioni sul controllo del recupero dati

Europol istituisce adeguati meccanismi di controllo che consentono di verificare la legittimità delle operazioni di recupero dati dagli archivi automatizzati per trattare dati personali.

I dati così raccolti sono usati da Europol e dalle autorità di controllo di cui agli articoli 32 e 33 soltanto a quello scopo e sono cancellati dopo diciotto mesi, a meno che siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di amministrazione disciplina le modalità dei meccanismi di controllo, previa consultazione dell'autorità di controllo comune.

Articolo 19Norme d'uso

1. I dati personali recuperati dagli archivi per il trattamento dei dati di Europol possono essere trasmessi o usati unicamente dalle autorità competenti degli Stati membri per prevenire e combattere le forme di criminalità di competenza di Europol e le altre forme gravi di criminalità. Europol usa i dati solo per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. Qualora uno Stato membro o un terzo comunichino certi dati subordinandone l'uso a particolari restrizioni in quello Stato membro o presso quel terzo, dette restrizioni devono essere rispettate anche da chi usa i dati, eccetto il caso specifico in cui la legislazione nazionale disponga una deroga alle restrizioni a favore delle autorità giudiziarie, degli organi legislativi o di qualsiasi altro organo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo delle autorità nazionali competenti. In questo caso i dati sono usati solo previa consultazione dello Stato membro che li ha comunicati, tenendo conto per quanto possibile dei suoi interessi e punti di vista.

3. L'uso dei dati per finalità diverse o da parte di autorità diverse dalle autorità nazionali competenti è possibile solo previa consultazione dello Stato membro che li ha trasmessi nella misura in cui la legislazione nazionale di quello Stato lo permette.

Articolo 20 Termini per la conservazione e la cancellazione degli archivi

1. Europol conserva i dati contenuti negli archivi solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. La necessità di un'ulteriore conservazione va esaminata al più tardi dopo tre anni dall'introduzione dei dati. L'esame dei dati conservati nel sistema di informazione e la loro cancellazione sono effettuati dall'unità che li ha introdotti. L'esame dei dati conservati in altri archivi di Europol e la loro cancellazione sono effettuati da Europol. Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, della scadenza dei termini per esaminare i dati conservati.

2. Durante l'esame le unità di cui al paragrafo 1, terza frase, possono decidere di continuare a conservare i dati fino all'esame successivo qualora ciò sia ancora necessario per lo svolgimento dei compiti di Europol. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati, questi sono automaticamente cancellati.

3. Qualora uno Stato membro cancelli dai suoi archivi nazionali dati comunicati a Europol e da questo conservati in altri archivi, esso ne informa Europol. In tal caso Europol cancella i dati, salvo che abbia un interesse ulteriore per gli stessi in base a informazioni che vanno al di là di quelle possedute dallo Stato membro che ha trasmesso i dati. Europol informa lo Stato membro interessato dell'ulteriore conservazione di tali dati.

4. La cancellazione non ha luogo se rischia di ledere gli interessi della persona cui si riferiscono i dati da tutelare. In tal caso i dati sono usati solo con il consenso dell'interessato.

Articolo 21 Accesso a banche dati nazionali e internazionali

Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione europea o strumenti giuridici internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in altri sistemi di informazione nazionali o internazionali, Europol può recuperare dati personali in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia di accesso e uso dei dati previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nella presente decisione, l'accesso e l'uso di tali dati da parte di Europol è disciplinato da queste disposizioni. Europol non può usare tali dati in modo incompatibile con la presente decisione.

CAPO IV – RELAZIONI CON I PARTNER

Articolo 22Relazioni con altri organi e agenzie della Comunità o dell'Unione

1. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organi e le agenzie istituite dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato sull'Unione europea, o sulla base dei medesimi. Tali relazioni possono concretizzarsi in accordi di lavoro in conformità del paragrafo 2.

Quando necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro i reati di competenza di Europol, Europol instaura e mantiene una stretta cooperazione in particolare con le istituzioni, gli organi, le agenzie e gli uffici che seguono:

a) l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);

b) la Banca centrale europea;

c) l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT);

d) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

I dati personali possono essere trattati solo se necessario per il legittimo svolgimento dei compiti di competenza del destinatario dei dati.

2. Europol può stipulare accordi di lavoro con le istituzioni, gli organi, le agenzie e gli uffici di cui al paragrafo 1. Gli accordi di lavoro possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche e tecniche, inclusi dati personali, e il coordinamento di attività, e possono prevedere:

a) consultazioni periodiche, in particolare su programmi di lavoro e strategie, al fine di garantirne la complementarità, e su temi di interesse comune;

b) il coordinamento e la cooperazione in determinate attività, incluse indagini e azioni operative;

c) condizioni alle quali altri organi o agenzie possono partecipare alla raccolta, alla conservazione, al trattamento, all'analisi e allo scambio di informazioni e intelligence, inclusi la partecipazione o il sostegno ad archivi di lavoro per fini di analisi o il ricevimento di dati e risultati provenienti da tali archivi.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, Europol può scambiare direttamente informazioni, compresi dati personali, con l'OLAF allo stesso modo previsto per le autorità competenti degli Stati membri dall'articolo 7, paragrafo 2, del secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[13].

4. Europol istituisce e mantiene una stretta cooperazione con Eurojust per aumentare la reciproca efficacia nella lotta alle forme gravi di criminalità internazionale rientranti nelle rispettive competenze ed evitare inutili duplicazioni di lavori. In particolare, quando effettua una richiesta di avviare indagini penali ne informa Eurojust.

5. Europol instaura e mantiene una stretta cooperazione con l’Accademia europea di polizia (CEPOL). La cooperazione con CEPOL è diretta alla consulenza e all'assistenza reciproche nel campo della formazione, al sostegno per l'organizzazione di corsi o di altre attività di formazione, alla realizzazione di attività congiunte di formazione, alla partecipazione dei membri del rispettivo personale a corsi organizzati dall'altra parte e allo scambio di informazioni di carattere non personale.

Articolo 23 Relazioni con organi terzi

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con organi terzi preposti alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità quali:

a) organi pubblici di paesi terzi;

b) organizzazioni internazionali e enti di diritto pubblico a quelle subordinate;

c) altri organi di diritto pubblico esistenti in virtù di un accordo tra due o più Stati;

d) l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, definisce un elenco degli organi terzi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), con cui Europol può instaurare relazioni di cooperazione.

3. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può stipulare accordi amministrativi con gli organi terzi di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali accordi riguardano in particolare lo scambio di informazioni strategiche di carattere non personale. I dati personali possono essere trasmessi solo in conformità dell'articolo 24.

Articolo 24 Comunicazione di dati personali a organi terzi

1. Europol può comunicare dati personali in suo possesso agli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni previste dal paragrafo 4, qualora:

a) ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza di Europol, e

b) l'Unione abbia concluso con il paese terzo, l'organizzazione internazionale o l'organo terzo interessati un accordo internazionale che autorizza la comunicazione di tali dati sulla base di una valutazione del sussistere di un adeguato livello di protezione dei dati garantito dall'organo interessato.

2. In deroga al paragrafo 1, Europol può comunicare dati personali in suo possesso agli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni previste dal paragrafo 4 qualora il direttore di Europol ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore di Europol tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati applicabile all'organo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati con gli interessi di cui sopra.

3. Prima di comunicare dati personali a norma del paragrafo 2, il direttore valuta l'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dagli organi terzi tenendo conto di tutte le circostanze relative alla comunicazione di dati personali, in particolare:

a) il tipo di dati;

b) la loro finalità;

c) la durata del trattamento previsto;

d) le disposizioni generali o particolari in materia di protezione dei dati applicabili all'organo terzo;

e) il fatto che l'organo terzo abbia o meno acconsentito alle condizioni particolari sui dati richieste da Europol.

4. Se a comunicare a Europol i dati personali in questione è uno Stato membro, Europol li comunica a organi terzi solo con il consenso di quello Stato membro. Lo Stato membro può dare un consenso preventivo alla comunicazione, generale o soggetto a condizioni particolari, revocabile in qualsiasi momento.

Se i dati non sono stati comunicati da uno Stato membro, Europol si accerta che la loro comunicazione non sia tale da:

a) ostacolare il corretto svolgimento dei compiti di competenza di uno Stato membro;

b) costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico di uno Stato membro o arrecargli comunque pregiudizio.

5. Europol è responsabile della legittimità della comunicazione dei dati. Esso mantiene una traccia di tutte le comunicazioni di dati ai sensi del presente articolo, e dei relativi motivi. I dati sono comunicati solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi. Tale disposizione non si applica quando Europol comunica i dati personali ai fini di una richiesta all'organo terzo.

Articolo 25 Norme di attuazione relative alle relazioni di Europol

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con gli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, inclusa la comunicazione a tali organi di dati personali da parte di Europol.

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con gli organi e le agenzie della Comunità e dell'Unione di cui all'articolo 22, e allo scambio di dati personali tra Europol e tali organi e agenzie. Il consiglio di amministrazione decide previa consultazione dell'autorità di controllo comune.

CAPO V – PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI

Articolo 26Livello di protezione dei dati

Fatte salve le specifiche disposizioni della presente decisione, nel raccogliere, trattare e usare dati personali Europol applica i principi della decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Europol si attiene a tali principi nel raccogliere, trattare e usare dati personali, inclusi i dati non automatizzati che detiene sotto forma di archivi, ossia qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.

Articolo 27Responsabile della protezione dei dati

1. Europol designa tra i membri del personale un responsabile della protezione dei dati, posto alle dirette dipendenze del consiglio di amministrazione. Nello svolgimento delle sue mansioni il responsabile della protezione dei dati non riceve istruzioni da nessuno.

2. I compiti del responsabile della protezione dei dati sono:

a) garantire, in maniera indipendente, la legittimità del trattamento dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione relative al trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali riguardanti il personale di Europol;

b) garantire che sia mantenuta traccia scritta della trasmissione e del ricevimento di dati personali in conformità della presente decisione;

c) garantire che le persone cui si riferiscono i dati siano informate, su richiesta, dei diritti spettanti loro ai sensi della presente direttiva;

d) cooperare con il personale di Europol preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dei dati.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

4. Qualora il responsabile della protezione dei dati ritenga che le disposizioni della presente decisione relative al trattamento dei dati personali non sono state rispettate, ne informa il direttore.

Se il direttore non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine ragionevole, il responsabile della protezione dei dati ne informa il consiglio di amministrazione, che accusa ricevimento dell'informazione.

Se il consiglio di amministrazione non pone rimedio al trattamento non conforme entro un termine ragionevole, il responsabile della protezione dei dati si rivolge all'autorità di controllo comune.

5. Il consiglio di amministrazione adotta ulteriori norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati, riguardanti, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni e i poteri del responsabile della protezione dei dati.

Articolo 28 Responsabilità in materia di protezione dei dati

1. La responsabilità dei dati trattati presso Europol, in particolare per quanto riguarda la legittimità della loro raccolta, trasmissione a Europol e introduzione, la loro esattezza, il loro aggiornamento e il controllo dei termini di conservazione incombe:

a) allo Stato membro che ha introdotto o comunicato i dati;

b) a Europol, per quanto riguarda i dati comunicatigli da terzi o che costituiscono il risultato di analisi svolte da Europol.

2. Europol è altresì responsabile di tutti i dati che tratta, dal momento in cui decide di includerli in uno dei suoi archivi automatizzati o non automatizzati. I dati trasmessi a Europol ma non ancora inclusi in uno dei suoi archivi rimangono sotto la responsabilità in materia di protezione dei dati della parte che li ha trasmessi. Europol è tuttavia tenuto a garantire che possano consultare tali dati, finché non sono inclusi in un archivio, solo i funzionari autorizzati di Europol, al fine di stabilire se possono essere trattati presso Europol o da funzionari autorizzati della parte che li ha comunicati. Se a seguito di una valutazione Europol ha motivo di ritenere che i dati forniti siano inesatti o non aggiornati, ne dà notizia alla parte che li ha trasmessi.

3. Europol conserva i dati in modo che sia possibile individuare lo Stato membro o il terzo che li ha trasmessi, oppure accertare se siano il risultato dell'analisi di Europol.

Articolo 29 Diritti della persona cui si riferiscono i dati

1. Chiunque ha diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano trattati da Europol, o di farli verificare, alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Chiunque desideri esercitare i diritti riconosciutigli dal presente articolo può presentare gratuitamente apposita domanda, nello Stato membro di sua scelta, all'autorità designata a tal fine in quello Stato. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

3. Entro tre mesi dal ricevimento, Europol tratta interamente la domanda in conformità del presente articolo e delle disposizioni legislative e processuali dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

4. L'accesso ai dati personali è negato quando rischia di compromettere:

a) l'attività di Europol;

b) le indagini nazionali cui Europol presta assistenza;

c) i diritti e le libertà di terzi.

5. Prima di decidere se consentire l'accesso, Europol consulta le autorità di contrasto competenti degli Stati membri interessati. L'accesso ai dati introdotti negli archivi di lavoro per fini di analisi è subordinato al consenso di Europol, degli Stati membri che partecipano all'analisi e dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione di tali dati. Qualora uno Stato membro si opponga all'accesso ai dati personali, comunica il suo rifiuto e la motivazione a Europol.

6. Qualora uno o più Stati membri oppure Europol si oppongano all'accesso di una persona ai dati che la riguardano, Europol comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.

Articolo 30Rettifica e cancellazione dei dati

1. Chiunque ha diritto di chiedere a Europol che i dati errati che lo riguardono siano rettificati o cancellati. Qualora dalla richiesta di rettifica o cancellazione, oppure in altro modo, emerga che dati in possesso di Europol comunicati da terzi o risultanti dalle analisi di Europol sono errati oppure sono stati introdotti o conservati in contrasto con la presente decisione, Europol provvede alla loro rettifica o cancellazione.

2. Se i dati errati o trattati in contrasto con la presente decisione sono stati trasmessi a Europol direttamente dagli Stati membri, gli Stati membri interessati sono tenuti a rettificarli o cancellarli in collaborazione con Europol.

3. Se i dati errati sono stati trasmessi con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a modalità di trasmissione errate o contrarie alle disposizioni della presente decisione, oppure al fatto che Europol ha introdotto, ripreso o conservato i dati in modo errato o contrario alle disposizioni della presente decisione, Europol è tenuto a rettificarli o cancellarli in collaborazione con gli Stati membri interessati.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri o i terzi che hanno ricevuto i dati sono informati senza indugio e sono tenuti a rettificarli o cancellarli.

5. Europol informa il richiedente che i dati che lo riguardano sono stati rettificati o cancellati. Se non è soddisfatto della risposta di Europol o se non ha ottenuto risposta entro tre mesi, il richiedente può rivolgersi all'autorità di controllo comune.

Articolo 31 Mezzi di ricorso

1. Nella risposta a una domanda di verifica o di accesso ai dati oppure di rettifica o cancellazione dei dati, Europol informa il richiedente che se la decisione non lo soddisfa può presentare ricorso dinanzi l'autorità di controllo comune. Il richiedente può altresì rivolgersi all'autorità di controllo comune se non ha ricevuto risposta alla domanda entro i termini previsti agli articoli 29 e 30.

2. Se il richiedente presenta ricorso dinanzi l'autorità di controllo comune, il ricorso è istruito da tale autorità.

3. Qualora il ricorso riguardi l'accesso a dati introdotti nel sistema di informazione Europol da uno Stato membro, l'autorità di controllo comune decide in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda. L'autorità di controllo comune consulta anzitutto l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati. L'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente procede alle verifiche necessarie per stabilire se la decisione di rifutare l'accesso sia stata presa in conformità della legislazione nazionale pertinente. In caso affermativo, la decisione, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata dall'autorità di controllo comune in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.

4. Se il ricorso riguarda l'accesso a dati introdotti nel sistema di informazione Europol da Europol o a dati conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, l'autorità di controllo comune, in caso di opposizione persistente di Europol o di uno Stato membro, può, sentito Europol o lo Stato membro interessato, non tener conto di tale opposizione soltanto con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Se tale maggioranza non è raggiunta l'autorità di controllo comune comunica il rifiuto al richiedente, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

5. Se il ricorso riguarda la verifica di dati introdotti nel sistema di informazione Europol da uno Stato membro, l'autorità di controllo comune si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha introdotto i dati. L'autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

6. Se il ricorso riguarda la verifica di dati introdotti nel sistema di informazione Europol da Europol o conservati negli archivi di lavoro per fini di analisi, l'autorità di controllo comune si accerta che Europol abbia effettuato le opportune verifiche. L'autorità di controllo comune comunica al richiedente che sono state effettuate le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare l'esistenza di dati personali sul suo conto.

Articolo 32Autorità di controllo nazionale

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di controllo nazionale incaricata di minitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati. A tal fine l'autorità di controllo ha accesso, presso i locali delle unità nazionali o degli ufficiali di collegamento, ai dati introdotti dallo Stato membro nel sistema di informazione Europol o in qualsiasi altro sistema istituito da Europol per trattare dati personali a norma dell'articolo 10, secondo le procedure nazionali applicabili.

Ai fini dell'esercizio della funzione di controllo, le autorità di controllo nazionali hanno accesso agli uffici e ai documenti dei rispettivi ufficiali di collegamento presso Europol.

Inoltre, conformemente alle procedure nazionali applicabili, le autorità di controllo nazionali controllano le attività svolte dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento, in quanto rilevanti per la protezione dei dati personali. Esse informano l'autorità di controllo comune delle azioni che intraprendono in relazione a Europol.

2. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo nazionale di verificare la legittimità dell'introduzione o della comunicazione a Europol, in qualsiasi forma, di dati che lo riguardano, e della consultazione di tali dati da parte dello Stato membro interessato.

Il diritto è esercitato conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

Articolo 33 Autorità di controllo comune

1. È istituita un'autorità di controllo comune indipendente incaricata di sorvegliare, nel rispetto della presente decisione, l'attività di Europol per accertarsi che la conservazione, il trattamento e l'uso dei dati in possesso di Europol non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono. L'autorità di controllo comune controlla anche la legittimità della trasmissione dei dati provenienti da Europol. Si compone di un massimo di due membri o rappresentanti, eventualmente assistiti da supplenti, di ciascuna autorità di controllo nazionale indipendente con le capacità richieste, nominati per cinque anni dai rispettivi Stati membri. Ogni delegazione dispone di un voto.

L'autorità di controllo comune designa un presidente al suo interno.

Nello svolgimento delle loro mansioni, i membri dell'autorità di controllo comune non ricevono istruzioni da nessuna autorità.

2. Europol assiste l'autorità di controllo comune nello svolgimento dei suoi compiti. In particolare:

a) fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo comune e le permette di accedere a tutti i documenti e fascicoli nonché ai dati conservati nei suoi archivi;

b) permette all'autorità di controllo comune di accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i suoi locali;

c) esegue le decisioni dell'autorità di controllo comune in relazione ai ricorsi.

3. Compete all'autorità di controllo comune esaminare i problemi di attuazione e interpretazione connessi all'attività di Europol in relazione al trattamento e all'uso di dati personali, esaminare i problemi inerenti alle verifiche svolte indipendentemente dalle autorità di controllo nazionali degli Stati membri o all'esercizio del diritto all'informazione, e elaborare proposte armonizzate per la soluzione comune di problemi esistenti.

4. Chiunque ha diritto di chiedere all'autorità di controllo comune di verificare la legittimità e la correttezza del modo in cui Europol ha raccolto, conservato, trattato e usato dati personali che lo riguardano.

5. Qualora constati violazioni della presente decisione nella conservazione, nel trattamento o nell'uso di dati personali, l'autorità di controllo comune invia al direttore di Europol le osservazioni che ritiene necessarie ed esige una risposta entro un determinato termine. Il direttore informa il consiglio di amministrazione di tutta la procedura. Se non è soddisfatta della risposta del direttore, l'autorità di controllo comune si rivolge al consiglio di amministrazione.

6. Nello svolgimento dei suoi compiti, per contribuire a una maggiore coerenza nell'applicazione delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati, l'autorità di controllo comune coopera per quanto necessario con altre autorità di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati.

7. L'autorità di controllo comune redige periodicamente relazioni di attività sul proprio operato e sulle attività delle autorità di controllo nazionali attinenti a Europol. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio. Il consiglio di amministrazione può formulare osservazioni in allegato alle relazioni.

L'autorità di controllo comune decide se rendere pubblica la relazione di attività, nel qual caso stabilisce le modalità di pubblicazione.

8. L'autorità di controllo comune adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi e lo sottopone all'approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo.

9. L'autorità di controllo comune istituisce un comitato interno composto di un rappresentante qualificato per ogni Stato membro con diritto a un voto. Il comitato è incaricato di esaminare con tutti i mezzi appropriati i ricorsi di cui all'articolo 31. Su richiesta, le parti sono ascoltate dal comitato e possono farsi assistere a tal fine da consulenti. Le decisioni adottate in questo ambito sono definitive nei confronti di tutte le parti interessate.

10. L'autorità di controllo comune può anche istituire una o più commissioni.

11. L'autorità di controllo comune è consultata sulla parte del bilancio di Europol che la riguarda. Il suo parere è allegato al progetto di bilancio in questione.

12. L'autorità di controllo comune è assistita da un segretariato i cui compiti sono determinati dal regolamento interno.

Articolo 34Sicurezza dei dati

1. Europol prende le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire l'attuazione della presente decisione. Le misure sono considerate necessarie quando l'impegno che comportano è proporzionato all'obiettivo di protezione.

2. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati presso Europol, ogni Stato membro ed Europol attuano misure dirette a:

a) negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);

b) impedire che persone non autorizzate leggano, copino, modifichino o rimuovano supporti di dati (controllo dei supporti di dati);

c) impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);

d) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati (controllo degli utilizzatori);

e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

f) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali organi sono trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);

g) garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);

h) impedire che dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante il trasferimento dei dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

i) garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (riparazione);

j) garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).

CAPO VI - ORGANIZZAZIONE

Articolo 35Organi di Europol

Gli organi di Europol sono:

a) il consiglio di amministrazione,

b) il direttore.

Articolo 36Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da una delegazione per ciscuno Stato membro e da una delegazione della Commissione. Ogni delegazione degli Stati membri ha diritto a un voto. La delegazione della Commissione dispone di tre voti, eccetto per l'adozione del bilancio e del programma di lavoro per i quali ne ha sei.

2. La presidenza del consiglio di amministrazione spetta al rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

3. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

4. I membri del consiglio di amministrazione e il direttore possono farsi accompagnare da esperti.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due e non più di quattro volte l'anno. In caso di urgenza il presidente può convocare riunioni supplementari.

6. Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento interno.

7. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

8. Il consiglio di amministrazione:

a) controlla che il direttore eserciti correttamente le proprie funzioni;

b) prende qualsiasi decisione o disposizione di attuazione in conformità della presente decisione;

c) adotta le norme di attuazione applicabili al personale di Europol, su proposta del direttore e previa richiesta di accordo della Commissione;

d) adotta il regolamento finanziario e nomina il contabile in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, previa consultazione della Commissione;

e) adotta un elenco di almeno tre candidati al posto di direttore da presentare al Consiglio, previa consultazione della Commisione;

f) è responsabile degli altri compiti che il Consiglio gli affida, in particolare nell'ambito delle disposizioni di attuazione della presente decisione.

9. Il consiglio di amministrazione adotta ogni anno:

a) il progetto di bilancio di previsione, il progetto preliminare di bilancio da presentare alla Commissione, inclusa la tabella dell'organico, e il bilancio finale;

b) un programma di lavoro sulle attività future di Europol, che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e dell'impatto sul bilancio e sull'organico di Europol, previo parere della Commissione;

c) una relazione generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso.

Questi documenti sono presentati per approvazione al Consiglio, che li trasmette al Parlamento europeo per informazione.

10. In casi strettamente necessari, il consiglio di amministrazione può decidere di istituire gruppi di lavoro incaricati di formulare raccomandazioni, sviluppare e proporre strategie o svolgere qualsiasi altro compito consultivo che ritenga necessario. Il consiglio di amministrazione fissa le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro.

11. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di cui all'articolo 38, paragrafo 3, in relazione al direttore, senza pregiudizio dell'articolo 37, e al responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 27.

12. Il consiglio di amministrazione prepara le decisioni del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 8, e all'articolo 39, paragrafo 1.

13. Nel preparare le decisioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 1, il consiglio di amministrazione consulta l'autorità di controllo comune.

Articolo 37 Direttore

1. Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un mandato di quattro anni rinnovabile una volta.

2. Il direttore è assistito da vicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una volta, in conformità della procedura di cui al paragrafo 1, e ne definisce i compiti.

3. Il consiglio di amministrazione fissa le norme per la selezione dei candidati al posto di direttore o vicedirettore. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

4. Il direttore è responsabile:

a) dello svolgimento dei compiti assegnati a Eurogol;

b) dell'ordinaria amministrazione;

c) dell'esercizio, nei confronti del personale, dei poteri di cui all'articolo 38, paragrafo 3;

d) della corretta elaborazione e esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

e) della redazione del progetto preliminare di bilancio, della tabella provvisoria dell'organico e del progetto di programma di lavoro;

f) dell'esecuzione del bilancio di Eurogol;

g) della trasmissione, su base periodica, al consiglio di amministrazione di informazioni sull'attuazione delle priorità stabilite dal Consiglio e sulle relazioni esterne di Eurogol;

h) di tutti gli altri compiti assegnatigli dalla presente decisione o dal consiglio di amministrazione.

5. Il direttore rende conto dell'esercizio delle sue funzioni al consiglio di amministrazione.

6. Il direttore è il rappresentante legale di Europol.

7. Il direttore e i vicedirettori possono essere sollevati dalle loro funzioni con decisione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata sentito il Parlamento europeo, previo parere del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione fissa le norme applicabili in tali casi. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 38Personale

1. Al direttore di Europol, ai vicedirettori e al personale di Europol assunto dopo la data di applicazione della presente decisione si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detti statuto e regime.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, Europol è un'agenzia ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3. Europol esercita nei confronti del suo personale e del direttore i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità autorizzata a concludere i contratti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 11, e dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera c), della presente decisione.

4. Il personale di Europol è costituito da membri assunti in conformità delle disposizioni normative di cui al paragrafo 1. Essi hanno lo status di personale permanente, temporaneo o contrattuale. Le istituzioni comunitarie possono distaccare presso Europol funzionari comunitari in qualità di personale temporaneo.

5. Gli Stati membri possono distaccare presso Europol esperti nazionali. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie modalità di attuazione.

CAPO VII - RISERVATEZZA

Articolo 39Riservatezza

1. Europol e gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire la protezione delle informazioni soggette a obbligo di riservatezza provenienti da Europol o con esso scambiate in forza della presente decisione. A tal fine il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta regole di riservatezza appropriate, includendo disposizioni per i casi in cui Europol può scambiare con terzi informazioni soggette a obbligo di riservatezza.

2. Qualora Europol intenda affidare a determinate persone attività sensibili, gli Stati membri si impegnano a fare effettuare, su richiesta del direttore di Europol e in conformità delle proprie disposizioni nazionali, indagini di sicurezza sui rispettivi cittadini e a prestarsi reciproca assistenza a tal fine. L'autorità competente ai sensi delle disposizioni nazionali comunica a Europol soltanto i risultati dell'indagine di sicurezza. Tali risultati vincolano Europol.

3. Ogni Stato membro e Europol possono incaricare del trattamento dei dati presso Europol soltanto persone che hanno ricevuto una formazione specifica e che sono state sottoposte a un'indagine di sicurezza. Il consiglio di amministrazione adotta le norme per l'abilitazione di sicurezza dei funzionari Europol. Il direttore informa periodicamente il consiglio di amministrazione dello stato di abilitazione di sicurezza del personale Europol.

Articolo 40 Obbligo di segreto e riservatezza

1. Il direttore di Europol, i membri del consiglio di amministrazione, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento si astengono da qualsiasi atto o espressione di opinioni che possa danneggiare Europol o nuocere alle sue attività.

2. Il direttore di Europol, i membri del consiglio di amministrazione, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento, e tutte le altre persone sottoposte a un obbligo particolare di segreto e riservatezza, sono tenuti a non divulgare a persone non autorizzate o al pubblico fatti o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività. Ciò non vale per quei fatti o informazioni che per la loro irrilevanza non esigono segretezza. L'obbligo di segreto e riservatezza permane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attività. Europol comunica l'obbligo particolare di cui alla prima frase facendo presenti le conseguenze giuridiche della sua violazione. Di tale comunicazione viene preso atto per iscritto.

3. Il direttore di Europol, i membri del consiglio di amministrazione, i vicedirettori, i dipendenti di Europol e gli ufficiali di collegamento, e tutte le altre persone sottoposte all'obbligo di cui al paragrafo 2, non possono, senza riferirne al direttore o, per quanto riguarda il direttore, al consiglio di amministrazione, deporre o fare dichiarazioni in sede giudiziaria o extragiudiziaria su fatti o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività.

Il direttore o il consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, si mette in contatto con l'autorità giudiziaria o con qualsiasi altro organo competente al fine di garantire che siano prese le misure necessarie ai sensi della legislazione nazionale applicabile all'autorità o all'organo contattato. Tali misure possono riguardare l'adeguamento delle procedure di deposizione per assicurare la riservatezza delle informazioni, oppure, purché la legislazione nazionale interessata lo consenta, il rifiuto di comunicare dati qualora ciò sia indispensabile per la protezione degli interessi di Europol o di uno Stato membro.

Se la legislazione dello Stato membro prevede il diritto di non testimoniare, le persone di cui al paragrafo 2 invitate a testimoniare devono essere autorizzate a farlo. L'autorizzazione è concessa dal direttore e, per quanto riguarda il direttore, dal consiglio di amministrazione. Se un ufficiale di collegamento è chiamato a deporre in merito a informazioni che gli sono pervenute da Europol, l'autorizzazione è rilasciata previo accordo dello Stato membro da cui dipende l'ufficiale di collegamento. L'obbligo di chiedere l'autorizzazione a deporre permane anche dopo la cessazione del servizio o del rapporto di lavoro, o al termine dell'attività.

Inoltre, se risulta che la deposizione può riguardare informazioni e conoscenze che uno Stato membro ha comunicato a Europol o che si riferiscono chiaramente a uno Stato membro, deve essere ottenuto il parere di quelloStato membro prima di rilasciare l'autorizzazione.

L'autorizzazione a testimoniare può essere rifiutata solo se necessario per proteggere interessi superiori di Europol o di uno Stato membro che necessitano di protezione.

4. Ogni Stato membro considera le violazioni dell'obbligo di segreto e riservatezza di cui ai paragrafi 2 e 3 come violazioni degli obblighi imposti dalla legislazione nazionale in materia di segreto d'ufficio o professionale o delle disposizioni per la protezione di materiale riservato.

Esso provvede affinché queste norme e disposizioni si applichino anche ai suoi dipendenti che hanno contatti con Europol nell'ambito delle loro attività.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI DI BILANCIO – CONTROLLO E VALUTAZIONE

Articolo 41Bilancio

1. Le entrate di Europol sono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione della Commissione) a partire dal 1º gennaio 2010.

2. Le spese di Europol comprendono le spese di personale, amministrazione, infrastruttura ed esercizio.

3. Il direttore prepara una stima delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme con una tabella provvisoria dell'organico. La tabella dell'organico indica i posti permanenti o temporanei e un riferimento agli esperti nazionali distaccati, e precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato da Europol nell'esercizio considerato.

4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, che comprende la tabella provvisoria dell'organico e il programma di lavoro preliminare, e lo trasmette alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno. Se ha obiezioni sul progetto di stato di previsione, la Commissione informa il consiglio di amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime relative alla tabella dell'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea, che trasmette all’autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato CE.

8. Quando adotta il bilancio generale dell’Unione europea, l’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione di Europol e la tabella dell'organico.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio e la tabella dell'organico di Eurogol, che diventano definitivi dopo l’adozione finale del bilancio generale dell’Unione europea e se necessario sono adeguati di conseguenza con l'adozione di un bilancio riveduto.

10. Qualsiasi modifica al bilancio e alla tabella dell’organico segue la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 9.

11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Il ramo dell’autorità di bilancio che comunichi l’intenzione di esprimere un parere lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla comunicazione del progetto.

Articolo 42Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esegue il bilancio di Europol.

2. Entro il 28 febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile di Europol trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in seguito "regolamento finanziario").

3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Europol e una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori di Europol ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige i conti definitivi di Europol sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di Europol.

6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.

9. Prima del 30 aprile dell'anno n + 2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore di Europol dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 43 Disposizioni finanziarie

Previa consultazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta le norme finanziarie applicabili a Europol, che potranno discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002[14] solo se necessario per il funzionamento di Europol. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L’autorità di bilancio è informata di queste deroghe.

Articolo 44

Controllo e valutazione

Il direttore istituisce un sistema di controllo per raccogliere indicatori relativi all'efficienza e all'efficacia delle funzioni svolte da Europol.

Entro cinque anni dalla data di applicazione della presente decisione, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione della presente decisione e sulle attività di Europol.

Ciascuna valutazione esamina l'impatto della decisione e l'utilità, l'opportunità, l'efficacia e l'efficienza di Europol. Il consiglio di amministrazione stabilisce, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento.

Su tale base predispone una relazione che include gli esiti della valutazione e raccomandazioni. La relazione è trasmessa alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.

CAPO IX - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 45Norme di accesso ai documenti di Europol

In base a una proposta del direttore, entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all'accesso ai documenti di Europol, tenuto conto dei principi e limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[15].

Articolo 46Lingue

1. A Europol si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea[16].

2. I servizi di traduzione necessari per i lavori di Europol sono assicurati dal centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea.

Articolo 47Informazione del Parlamento europeo

Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore possono comparire dinanzi al Parlamento europeo per discutere questioni generali inerenti a Europol.

Articolo 48Lotta antifrode

A Europol si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [17].

Europol aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili al direttore, ai vicedirettori e al personale di Europol.

Articolo 49Accordo sulla sede

Le disposizioni relative all'insediamento di Europol nello Stato che ne ospita la sede e alle prestazioni a carico di tale Stato, e le norme particolari applicabili in quello Stato al direttore di Europol, ai membri del consiglio di amministrazione, ai vicedirettori, ai dipendenti di Europol e ai loro familiari sono stabilite in un accordo sulla sede fra Europol e il Regno dei Paesi Bassi, concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 50Privilegi e immunità

1. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica al direttore, ai vicedirettori e al personale di Europol.

2. L'immunità di cui al paragrafo 1 non è concessa per gli atti ufficiali compiuti in adempimento dei compiti inerenti alla partecipazione di personale di Europol alle squadre investigative comuni.

3. A Europol e ai membri del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni sui privilegi e sulle immunità di cui all'allegato II.

4. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri concordano, per gli ufficiali di collegamento distaccati dagli altri Stati membri e per i loro familiari, i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei loro compiti presso Europol.

Articolo 51 Responsabilità per il trattamento illecito o non corretto dei dati

1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, dei danni causati a una persona da dati contenenti errori di diritto o di fatto conservati o trattati presso Europol. Il soggetto danneggiato può promuovere un'azione di risarcimento soltanto contro lo Stato membro in cui si è verificato l'evento generatore del danno, dinanzi l'autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione nazionale di quello Stato membro. Uno Stato membro non può invocare il fatto che un altro Stato membro abbia trasmesso dati non corretti per sottrarsi alle sue responsabilità nei confronti del soggetto danneggiato ai sensi della legislazione nazionale.

2. Se gli errori di diritto o di fatto risultano dalla comunicazione errata di dati o dall'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente decisione da parte di uno o più Stati membri, ovvero dalla conservazione o dal trattamento illeciti o non corretti da parte di Europol, quest'ultimo o lo Stato membro o gli Stati membri in questione sono tenuti, su richiesta, a rimborsare al danneggiato le somme versate a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro nel cui territorio è stato causato il danno abbia usato i dati in violazione della presente decisione.

3. Qualsiasi contoversia tra lo Stato membro e Europol o un altro Stato membro sul principio o sull'importo di detto rimborso è sottoposta al consiglio d'amministrazione che provvede a risolverla.

Articolo 52 Altre responsabilità

1. La responsabilità contrattuale di Europol è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2. In caso di responsabilità extracontrattuale, Europol è tenuto, indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 51, a risarcire i danni dovuti a colpa del suo direttore, dei suoi vicedirettori, dei membri del suo consiglio di amministrazione o del suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, a prescindere dai diversi procedimenti di risarcimento danni ai sensi della legislazione degli Stati membri.

3. Il soggetto danneggiato ha diritto di esigere che Europol si astenga dal promuovere un'azione o vi rinunci.

4. Le autorità giudiziarie degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità di Europol di cui al presente articolo sono determinate con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[18].

Articolo 53Responsabilità per la partecipazione di Europol a squadre investigative comuni

1. Lo Stato membro sul cui territorio i funzionari Europol abbiano causato danni assistendo a misure operative in conformità dell'articolo 6 provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

2. Salvo diversamente convenuto dallo Stato membro interessato, Europol rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1. Qualsiasi contoversia tra lo Stato membro e Europol sul principio o sull'importo di detto rimborso è sottoposta al consiglio d'amministrazione che provvede a risolverla.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 54Successione giuridica generale

1. La presente decisione non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da Europol istituito ai sensi della convenzione Europol prima della data di applicazione della presente decisione.

2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, all'accordo sulla sede concluso in base all'articolo 37 della convenzione Europol, agli accordi tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri conclusi in base all'articolo 41, paragrafo 2, della convenzione Europol, e a tutti gli accordi internazionali, incluse le loro disposizioni sullo scambio di informazioni, e a tutti i contratti conclusi, le passività a carico e le proprietà acquisite da Europol istituito ai sensi della convenzione Europol.

Articolo 55Direttore e vicedirettori

1. Il direttore e i vicedirettori nominati in base all'articolo 29 della convenzione Europol sono, per il periodo rimanente del loro mandato, il direttore e i vicedirettori ai sensi dell'articolo 37 della presente decisione. Se il loro mandato scade entro un anno dalla data di applicazione della presente decisione, è automaticamente prorogato per un anno dalla data di applicazione della medesima.

2. Qualora il direttore o uno o più vicedirettori non intendano o non possano agire conformemente al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione nomina un direttore ad interim o un vicedirettore ad interim, a seconda del caso, per un periodo massimo di 18 mesi, in attesa della nomina di cui all'articolo 37, paragrafi 1 e 2.

Articolo 56 Personale

1. In deroga all'articolo 38, saranno rispettati tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, istituito ai sensi della convenzione Europol, prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

2. A tutti i membri del personale con contratto di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere un contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[19], ai vari gradi previsti nella tabella dell'organico. A tal fine, entro due anni dalla data di applicazione della presente decisione l'autorità che ha il potere di nomina avvierà una procedura di selezione interna limitata al personale assunto da Europol prima della data di applicazione della presente decisione al fine di valutare le competenze, l'efficienza e l'integrità delle persone da assumere. Ai candidati idonei sarà offerto un contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68.

3. Lo statuto del personale di Europol[20] continua ad applicarsi ai membri che non sono assunti in conformità del paragrafo 2. In deroga al capitolo 5 dello statuto del personale di Europol, al personale di Europol si applica l'aliquota percentuale dell'adeguamento annuale delle retribuzioni decisa dal Consiglio in conformità dell'articolo 65 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 57 Bilancio

1. La procedura di discarico relativa ai bilanci, istituita in base all'articolo 35, paragrafo 5, della convenzione Europol, è espletata conformemente al regolamento finanziario adottato in base all'articolo 35, paragrafo 9, della convenzione Europol.

2. Tutte le spese risultanti dagli impegni assunti da Europol conformemente al regolamento finanziario adottato in base all'articolo 35, paragrafo 9, della convenzione Europol prima della data di applicazione della presente decisione, e non ancora pagate a tale data, sono coperte dal bilancio di Europol istituito dalla presente decisione.

3. Prima della scadenza del termine di nove mesi dalla data di applicazione della presente decisione, il consiglio di amministrazione fissa l'importo per la copertura delle spese di cui al paragrafo 2. Un importo corrispondente, finanziato dall’eccedenza accumulata dei bilanci approvati in base all'articolo 35, paragrafo 5, della convenzione Europol, è trasferito al primo bilancio fissato dalla presente decisione e costituisce un'entrata con destinazione specifica per coprire tali spese.

Qualora le eccedenze non siano sufficienti per coprire le spese di cui al paragrafo 2, gli Stati membri forniscono il finanziamento necessario in base alla convenzione Europol.

4. Il saldo delle eccedenze dei bilanci approvati in base all'articolo 35, paragrafo 5, della convenzione Europol è restituito agli Stati membri. L’importo da corrispondere ad ogni Stato membro è calcolato sulla base dei contributi annuali degli Stati membri ai bilanci di Europol, fissati in base all'articolo 35, paragrafo 2, della convenzione Europol.

Il versamento è effettuato entro tre mesi dalla fissazione dell'importo per la copertura delle spese di cui al paragrafo 2 e dal completamento delle procedure di discarico relative ai bilanci approvati in base all'articolo 35, paragrafo 5, della convenzione Europol.

Articolo 58Misure da prendere prima dell'applicabilità

1. Il consiglio di amministrazione istituito ai sensi della convenzione Europol, il direttore nominato ai sensi di quella convenzione e l'autorità di controllo comune istituita ai sensi della medesima convenzione, preparano l'adozione degli strumenti elencati di seguito:

a) le norme e gli obblighi degli ufficiali di collegamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

b) le norme applicabili agli archivi di lavoro per fini di analisi di cui all'articolo 14, paragrafo 1,

c) le norme relative alle relazioni internazionali di Europol di cui all'articolo 25, paragrafo 1;

d) le norme relative alle relazioni di Europol con gli organi e le agenzie della Comunità o dell'Unione di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

e) le norme di attuazione dello statuto del personale di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera c);

f) le norme di selezione e revoca del direttore e dei vicedirettori di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 7;

g) le norme di riservatezza di cui all'articolo 39, paragrafo 1;

h) le norme finanziarie di cui all'articolo 43.

2. Ai fini dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e) e h), il consiglio di amministrazione è composto ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione adotta tali misure in conformità della procedura di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e) e h).

Il Consiglio adotta le misure di cui al paragrafo 1, lettere b), c), f) e g) in conformità della procedura di cui al paragrafo 1, lettere b), c), f) e g).

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59Trasposizione

Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale sia conforme alla presente decisione entro [18 mesi dall'adozione].

Articolo 60Sostituzione

La presente decisione sostituisce la convenzione Europol e il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori a agenti a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Articolo 61Abrogazione

Tutte le misure di attuazione della convenzione Europol sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2010.

Articolo 62Entrata in vigore e applicabilità

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010. Gli articoli 58 e 59 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

ALLEGATO I

Forme di criminalità di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Sono considerati forme gravi di criminalità i seguenti reati, quali definiti dalla legislazione degli Stati membri:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,

- terrorismo,

- traffico di esseri umani,

- sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile,

- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

- corruzione,

- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

- riciclaggio di proventi di reato,

- falsificazione di monete, compreso l’euro,

- criminalità informatica,

- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

- omicidio volontario, lesioni personali gravi,

- traffico illecito di organi e tessuti umani,

- rapimento, sequestro e presa d'ostaggi,

- razzismo e xenofobia,

- furto organizzato o a mano armata,

- traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte,

- truffa,

- racket e estorsioni,

- contraffazione e pirateria di prodotti,

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

- falsificazione di mezzi di pagamento,

- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,

- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

- traffico di veicoli rubati,

- stupro,

- incendio volontario,

- reati rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

- dirottamento aereo o di nave,

- sabotaggio.

ALLEGATO II

Privilegi e immunità applicabili a Europol e ai membri del suo consiglio di amministrazione:

1) Immunità giurisdizionale e immunità da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di violazione

1. Europol gode dell'immunità giurisdizionale per la responsabilità di cui all'articolo 51 della presente decisione rispetto al trattamento illecito o non corretto di dati.

2. I beni, i fondi e gli averi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri o dalla persona che li detenga, sono esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di violazione.

2) Inviolabilità degli archivi

Gli archivi di Europol, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri e dalla persona che li detenga, sono inviolabili. Per "archivi di Europol" si intendono tutti i documenti, tracce, corrispondenza, manoscritti, dati su supporto informatico o di altro tipo, fotografie, film, registrazioni video e audio appartenenti o in possesso di Europol o di un membro del suo personale, e ogni altro materiale analogo che, a parere unanime del direttore e del consiglio di amministrazione, sia parte degli archivi di Europol.

3) Esenzione da imposte e dazi

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, Europol, i suoi averi, le sue entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

2. Europol è esente dalle imposte e dai dazi compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, acquisiti per suo uso ufficiale, e che comportino spese considerevoli. L'esenzione può essere concessa mediante rimborso.

3. I beni acquistati a norma del presente punto in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito se non secondo le condizioni convenute con lo Stato membro che ha concesso l'esenzione.

4. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte e diritti che costituiscono remunerazione di servizi specifici.

4) Esenzione delle attività finanziarie da restrizioni

Senza essere soggetto a controlli di carattere finanziario, regolamentazioni, obblighi di comunicazione per operazioni finanziarie né a moratorie di alcun tipo, Europol può liberamente:

a) acquistare valute per il tramite di canali autorizzati, detenerle o disporne;

b) gestire conti in qualsiasi valuta.

5) Agevolazioni e immunità in materia di comunicazioni

1. Gli Stati membri consentono a Europol di comunicare liberamente e senza doversi munire di speciale autorizzazione, per tutti gli scopi ufficiali, e tutelano questo diritto di Europol. Europol ha il diritto di utilizzare codici e di spedire e ricevere corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficiano degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.

2. Europol, nella misura compatibile con la convenzione internazionale sulle telecomunicazioni del 6 novembre 1982, beneficia per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri a organizzazioni internazionali o governi, comprese le rappresentanze diplomatiche di questi ultimi, in materia di priorità delle comunicazioni via posta, cavo, telegrafo, telex, radio, televisione, telefono, telefax, satellite o altro mezzo di comunicazione.

6) Ingresso, soggiorno e partenza

Gli Stati membri facilitano, se necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza dei membri del consiglio di amministrazione di Europol in viaggio per ragioni ufficiali. Ciò non impedisce la richiesta di ragionevoli prove intese a stabilire che le persone che invocano il trattamento previsto a norma di tale punto sono membri del consiglio di amministrazione di Europol.

7) Privilegi e immunità dei membri del consiglio di amministrazione di Europol

I membri del consiglio di amministrazione di Europol godono delle seguenti immunità:

a) fatto salvo l'articolo 40 della presente decisione, immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando abbiano cessato di essere membri del consiglio di amministrazione di Europol;

b) inviolabilità di tutti i documenti ufficiali e di altro materiale ufficiale.

8) Deroghe alle immunità

L'immunità dei membri del consiglio di amministrazione di Europol non si estende all'azione civile di terzi per danni, compresi le lesioni personali o il decesso, derivanti da un incidente stradale causato da tali persone.

9) Protezione

Gli Stati membri, su eventuale richiesta del direttore, prendono tutte le misure logicamente adatte in conformità della legislazione nazionale per garantire la necessaria sicurezza e protezione dei membri del consiglio di amministrazione di Europol che siano in pericolo a motivo delle funzioni esercitate presso Europol.

10) Sospensione delle immunità

1. I privilegi e le immunità previsti dalle presenti disposizioni sono concessi non per beneficio personale, ma nell'interesse di Europol. È dovere di Europol e di tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità osservare, per tutti gli altri aspetti, le leggi e i regolamenti degli Stati membri.

2. Il direttore è tenuto a sospendere l'immunità di Europol qualora essa ostacoli il corso della giustizia e possa essere sospesa senza pregiudicare gli interessi di Europol. Nei confronti dei membri del consiglio d'amministrazione di Europol la sospensione delle immunità spetta ai rispettivi Stati membri. Essi sono tenuti a sospendere l'immunità dei membri del consiglio d'amministrazione qualora essa ostacoli il corso della giustizia e possa essere sospesa senza pregiudicare gli interessi di Europol.

3. Qualora sia sospesa l'immunità di Europol di cui al punto 1, paragrafo 2, le perquisizioni e i sequestri ordinati dalle autorità giudiziarie degli Stati membri sono effettuati in presenza del direttore o di una persona da questi delegata, secondo le norme di riservatezza specificate nella presente decisione o da essa derivanti.

4. Europol coopera in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia e previene ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi in base alle presenti disposizioni.

5. Qualora un'autorità competente o un'autorità giudiziaria di uno Stato membro ritenga che si sia verificato un abuso di un privilegio o di un'immunità conferiti dalle presenti disposizioni, lo Stato membro responsabile della sospensione dell'immunità a norma del paragrafo 2 consulta, su richiesta, le autorità competenti al fine di accertare se tale abuso si è verificato. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la questione è risolta secondo la procedura stabilita al punto 11.

11) Composizione delle controversie

1. Le controversie concernenti il rifiuto di sospendere un'immunità di Europol o di un membro del consiglio di amministrazione di Europol sono discusse dal Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea per giungere ad una soluzione.

2. Qualora le controversie non siano risolte, il Consiglio decide all'unanimità in merito alle modalità per la loro risoluzione.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum. As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items below.

1. NAME OF THE PROPOSAL:

Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the European Police Office (EUROPOL)

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy area: Area of Freedom, Security and Justice (titre 18)

Activity: Security and safeguarding liberties (chapitre 18.05)

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :

18 05 02: Europol

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

From 2010 onwards

(expected date of adoption and entry into force of the decision is 2008 but the decision will only take effect after the adoption of implementing measures, by 2010)

3.3. Budgetary characteristics ( add rows if necessary ) :

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

18 05 02 | Non-comp | Diff[21]/[22] | NO | NO | NO | No [3a…] |

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Total number of human resources | 2 | 2 | 2 | 2 |

See also attached establishment plan and indication of contract staff needs

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:

5.1. Need to be met in the short or long term

Europol exists since 1995. Its objectives are to support and strengthen action by the competent authorities of the Member States and their mutual co-operation in preventing and combating serious crime and terrorism. The competence of Europol shall cover serious crime affecting two or more Member States, in particular organised crime and terrorism.

The forms of crime to be regarded as serious crime (as laid down in the Annex to this Decision) are in line with the list provided for in the European Arrest warrant. It includes participation in a criminal organisation, terrorism, trafficking in human beings, sexual exploitation of children and child pornography, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, illicit trafficking in weapons, munitions and explosives, corruption, fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests, laundering of the proceeds of crime, counterfeiting currency, including of the Euro, computer-related crime, environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties, facilitation of unauthorised entry and residence, murder, grievous bodily injury, illicit trade in human organs and tissue, kidnapping, illegal restraint and hostage-taking, racism and xenophobia, organised or armed robbery, illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art, swindling, racketeering and extortion, counterfeiting and piracy of products, forgery of administrative documents and trafficking therein, forgery of means of payment, illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters, illicit trafficking in nuclear or radioactive materials, trafficking in stolen vehicles, rape, arson, crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court, unlawful seizure of aircraft/ships, sabotage.

PRESENT TASKS:

Europol has the following principal tasks:

(1) the collection, storage, processing, analysis and exchange of information and intelligence forwarded particularly by the authorities of the Member States or third countries or bodies;

(2) the coordination, organisation and implementation of investigative and operational action carried out jointly with the Member States’ competent authorities or in the context of joint investigation teams, where appropriate in liaison with Eurojust;

(3) to notify the competent authorities of the Member States without delay of information concerning them and of any connections identified between criminal offences;

(4) to aid investigations in the Member States by forwarding all relevant information;

(5) to ask the competent authorities of the Member States concerned to conduct or coordinate investigations in specific cases;

(6) to provide intelligence and analytical support to a Member State in connection with a major international event with a public order policing impact.

Europol also has the following additional tasks:

(1) to develop specialist knowledge of the investigative procedures of the competent authorities in the Member States and to provide advice on investigations;

(2) to provide strategic intelligence to assist with and promote the efficient and effective use of the resources available at national and at Union level for operational activities and support of such activities;

(3) to prepare threat assessments and general situation reports related to its objective, including a yearly organised crime threat assessment.

Europol may in addition assist Member States in particular in the following areas:

(1) training of members of their competent authorities, where appropriate in cooperation with Cepol;

(2) organisation and equipment of those authorities through facilitating the provision of technical support between the Member States;

(3) crime prevention methods;

(4) technical and forensic methods and analysis, as well as investigative procedures.

NEW TASKS

The tasks performed today especially Analysis work files and exchange of intelligence are to be developed and more targeted to specific needs of law enforcement cooperation.

The involvement of Europol in joint investigation teams should be enhanced as well.

In addition, Europol will have the new possibility to establish additional systems for processing personal data other than the Europol Information System or the Analysis Work Files.

Europol now relies (for 2007) on a budget of 68 million euros – still based on intergovernmental financing– which is distributed as follows (cf. OJ C 180, 2.8.2006):

Personnel: | 41 435 000 |

Other (administrative) expenditure: | 6 559 000 |

Meetings mainly of the management board): - incl. staff cost for 915.000 euros - | 4 190 000 |

Information technology: | 15 710 000 |

TOTAL 2007 | 67 894 000 |

The staff number amounts to 406 persons. Due to the specific activity of Europol, most part of the expenses is related to staff costs. In the financial framework an amount of 82 million has been entered for Europol. This corresponds to an average increase of 6% a year.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The replacement of the Convention by a Decision will simplify any amendment of Europol's framework by avoiding a lengthy ratification process. Application of EU staff regulations will avoid yearly burdensome procedures for the revision of the conditions of work and salaries of the staff. The Commission's role should also be enhanced in the decision making process as regards the work programme and the setting of priorities to Europol.

The chairman of the Management Board and the Director may appear before the European Parliament with a view to discuss general questions relating to Europol (presently it is the Chair, who may be accompanied by the Director). This will enhance the democratic control over Europol.

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

The main outputs are the collection, storage and analysis of data and the management of information system. Relevant indicators are the number of analysis work files opened and the amount of data exchanged by the member states.

Europol shall also be involved in joint investigation teams. The number of operations conducted and the number of disrupted crimes, seizures or arrests are indicators of this activity.

Europol also produces intelligence products, threat assessments and general situation reports, including a yearly organised crime threat assessment.

In addition Europol will provide technical support to the Member States, will develop training, crime prevention methods, forensic methods and analysis.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)[28] chosen for the implementation of the action.

ٱ Centralised Management

ٱ Directly by the Commission

ٱ Indirectly by delegation to:

ٱ Executive Agencies

ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service mission

ٱ Shared or decentralised management

ٱ With Member states

ٱ With Third countries

ٱ Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

The Director will establish a monitoring system in order to collect indicators the effectiveness and efficiency of the duties performed within Europol.

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

The need for a change to Europol’s legal framework was recognised in the Hague Programme of 2004. At that time, the expectation still was that the Constitutional Treaty would enter into force and redefine Europol’s framework, mandate and tasks.

The Friends of the Presidency issued an option paper on the improvement needed.

The conclusion of the impact assessment was that even under the present Treaty a series of improvement is necessary, starting from the transformation of the Europol Convention into a Council Decision, together with EU financing and EU staff rules and 2/3 majority voting in the Management Board. On the operational side, main improvements needed include new processing tools (like databases), widening of possibilities for Europol to support Member States, direct access to national law enforcement databases and the introduction of a data protection officer.

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

Work conducted in 2006 by the successive Presidencies on the future of Europol led to the adoption of Council conclusions in June 2006 and discussion on draft conclusions in December 2006 . They underline the need to replace the Convention by a Decision and support EU financing and EU staff rules .

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

At the end of each year the Management board shall submit an annual report to the Commission, the Council and the European Parliament in conformity with Article 9(1).

Within five years after this Decision takes effect and every five years thereafter, the Governing Board shall Commission an independent external evaluation of the implementation of this Decision as well as of the activities carried out by Europol.

Each evaluation shall assess the impact of this Decision, the utility, relevance, effectiveness and efficiency of Europol. The Management Board shall issue specific terms of reference in agreement with the Commission.

On this basis it will issue a report including the evaluation findings and recommendations. This report shall be forwarded to the Commission, the European Parliament and the Council and shall be made public.

7. Anti-fraud measures

The financial rules applicable to Europol shall be adopted by the Management Board after having consulted the Commission. They may not depart from Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 23 December 2002[29] on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities[30], unless specifically required for Europol’s operation and with the Commission’s prior consent. The budgetary authority shall be informed of these derogations.

The Director shall implement Europol’s budget.

1. By 1 March at the latest following each financial year, Europol’s accounting officer shall communicate the provisional accounts to the Commission’s accounting officer together with a report on the budgetary and financial management for that financial year. The Commission’s accounting officer shall consolidate the provisional accounts of the institutions and decentralised bodies in accordance with Article 128 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (Financial Regulation).

2. By 31 March at the latest following each financial year, the Commission’s accounting officer shall forward Europol’s provisional accounts to the Court of Auditors, together with a report on the budgetary and financial management for that financial year. The report on the budgetary and financial management for that financial year shall also be forwarded to the European Parliament and the Council.

3. On receipt of the Court of Auditors’ observations on Europol’s provisional accounts, pursuant to Article 129 of the Financial Regulation, the Director shall draw up Europol’s final accounts under his own responsibility and forward them to the Management Board for an opinion.

4. The Management Board shall deliver an opinion on Europol’s final accounts.

5. By 1 July of the following year at the latest, the Director shall send the final accounts, together with the opinion of the Management Board, to the Commission, the Court of Auditors, the European Parliament and the Council.

6. The final accounts shall be published.

7. The Director shall send the Court of Auditors a reply to its observations by 30 September at the latest. He or she shall also send this reply to the Management Board.

8. Upon a recommendation from the Council, the European Parliament shall, before 30 April of year n + 2, give a discharge to the Director of Europol in respect of the implementation of the budget for year n.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 |

Officials or temporary staff[32] (XX 01 01) | A*/AD | 2 |

B*, C*/AST |

Staff financed[33] by art. XX 01 02 |

Other staff[34] financed by art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 2 |

See also establishment plan and indication of contract staff needs.

TABLEAU DES EFFECTIFS STATUTAIRES |

Catégories et grades | Emplois | prévisions |

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

Réellement pourvus au 31.12.2005 | Autorisés dans le budget communautaire. | Autorisés dans le budget communautaire. |

Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |

AD 16 |

AD 15 |

AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |

AD 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |

AD 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |

AST 11 |

AST 10 |

AST 9 |

AST 8 |

AST 7 |

AST 6 |

AST 5 | 30 | 30 | 30 | 30 |

AST 4 | 24 | 24 | 24 | 24 |

AST 3 |

AST 2 | 1 | 1 |

Total général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 424 | 447 | 469 |

Total Effectifs | 0 | 0 | 406 | 424 | 447 | 469 |

The increase in the nr of AD9/AD12 (3 each year) is limited to 20% of the total increase in AD grades each year

The assumption is that in addition approximately 10 Contract staff will be employed

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Commission staff should participate in the Management Board and the Head of national units meetings, as well as any ad hoc meetings and meetings in the Council in respect of Europol.

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

( Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

( Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

( Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading) | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later | TOTAL |

1 Technical and administrative assistance (including related staff costs) |

Executive agencies[35] |

Other technical and administrative assistance |

- intra muros |

- extra muros |

Total Technical and administrative assistance |

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Year n+4 | TOTAL 2010-2013 |

Officials and temporary staff (XX 01 01) | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.936 |

Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line) |

Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.936 |

Calculation– Officials and Temporary agents

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

2x117.000 = 234.000 euros

;;

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

8.2.6. Other administrative expenditure not included in reference amount EUR million (to 3 decimal places) |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Year n+4 | Year n+5 and later | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.080 |

XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences |

XX 01 02 11 03 – Committees[36] |

XX 01 02 11 04 – Studies & consultations |

XX 01 02 11 05 - Information systems |

2. Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) |

3. Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) |

Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.080 |

::

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

Two members of Commission staff attending to an average of 10 missions yearly for a cost estimated at 1000 euros.

[1] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

[2] GU C 358 del 13.12.2000, pag. 1; GU C 312 del 16.12.2002, pag. 1; GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1.

[3] Vedi la risoluzione Turco del Parlamento europeo (30 novembre 2006) sui progressi effettuati nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

[7] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

[8] GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 63.

[9] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[10] GU C 162 del 20.6.2002, pag. 1.

[11] GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

[12] GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

[13] GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12.

[14] GU L 357 del 31.12.2002, pag; 72.

[15] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[16] GU 17 del 6.10.1998, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003..

[17] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[18] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[19] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).

[20] GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

[21] Differentiated appropriations.

[22] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA.

[23] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

[24] Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

[25] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

[26] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

[27] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years.

[28] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point.

[29] OJ L 357, 31.12.2002, p. 72.

[30] OJ L 227, 19.8.2006, p. 3.

[31] As described under Section 5.3.

[32] Cost of which is NOT covered by the reference amount.

[33] Cost of which is NOT covered by the reference amount.

[34] Cost of which is included within the reference amount.

[35] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

[36] Specify the type of committee and the group to which it belongs.