52005DC0509




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.10.2005

COM(2005) 509 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Semplificazione e Migliore Regolamentazioneper la Politica Agricola Comune

A. INTRODUZIONE

La presente comunicazione illustra i piani della Commissione per semplificare la politica agricola comune (PAC) nel rispetto delle realtà politiche, economiche e ambientali. Rendere la normativa più trasparente, snella e comprensibile significa sfoltire la burocrazia nel settore agricolo, alleggerire i costi a carico delle aziende e assicurare al cittadino europeo un buon rapporto qualità/prezzo.

La PAC ha istituito, sin dagli inizi, un quadro politico e giuridico organico per l’agricoltura europea; in quanto politica comune pienamente integrata, essa si è andata sostituendo ad una buona parte della legislazione nazionale. Ha realizzato ampiamente gli obiettivi ad essa assegnati dal trattato CE, ammortizzando allo stesso tempo l’impatto sociale della ristrutturazione agraria. Tutto ciò ha portato, come corollario, al costituirsi di un intrico di norme e provvedimenti con cui oggi devono misurarsi agricoltori e amministrazioni, con il rischio di non centrare gli obiettivi politici, di rendere più difficile l’utilizzazione oculata dei fondi dell’UE e di generare sfiducia negli interventi della PAC.

L’opera di semplificazione della PAC intrapresa dalla Commissione da oltre un decennio entra attualmente in una nuova fase. Sulla base del quadro d’azione “Aggiornare e semplificare l’ acquis comunitario”[1] e in seguito alla comunicazione intitolata “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione – Il rilancio della strategia di Lisbona”[2], nel marzo 2005 la Commissione ha emanato una comunicazione dal titolo “Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione”[3], nella quale viene sottolineato come una migliore regolamentazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona.

In occasione del Consiglio “Agricoltura” del dicembre 2004, la commissaria incaricata dell’agricoltura e dello sviluppo rurale ha annunciato l’intenzione di lanciare la presente comunicazione. Essa fa parte del contributo della PAC alla realizzazione della strategia di Lisbona e dell’intero concetto di governance coniato dalla Commissione.

B. SCOPO DELLA SEMPLIFICAZIONE

La semplificazione mira a reperire e ad eliminare gli oneri inutili; essa può essere di due tipi:

semplificazione tecnica: lasciando invariato il quadro politico, implica una revisione della disciplina giuridica, delle procedure amministrative e dei meccanismi di gestione nel senso di uno snellimento e di una maggiore efficienza economica che consentano di realizzare gli obiettivi politici in modo più congruo ed efficace; |

semplificazione politica: tende a ridurre la complessità adeguando gli strumenti politici a sostegno dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. Può essere definita come “sviluppo della politica con effetti di semplificazione”. La valutazione d’impatto ha un ruolo particolare da svolgere in questo ambito. |

- E’ importante mantenere questa distinzione per evitare l’insorgere di dibattiti politici intorno alla semplificazione. Quest’ultima non deve diventare una nuova arena per rimettere in discussione decisioni politiche già acquisite.

La presente comunicazione si focalizza principalmente sulle possibilità di semplificazione tecnica, anche se alcuni interventi come la razionalizzazione o l’armonizzazione dei meccanismi di gestione del mercato possono sconfinare sul terreno politico.

C. LIMITI

Semplificare la PAC rappresenta un progetto ambizioso che deve essere perseguito con grande determinazione e realismo. La politica agricola e quella di sviluppo rurale sono per natura complesse, frutto degli obiettivi interni ed esterni fissati dal trattato CE.

La semplificazione deve essere compatibile con obiettivi politici più ampi, attinenti all’ambiente, alla sicurezza alimentare, alla coesione e alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea.

E’ necessaria una gestione politica oculata. La PAC è unica nel suo genere per la proporzione in cui essa è disciplinata e finanziata a livello UE. Senza una visione comune del mercato unico, degli aiuti all’agricoltura e del commercio con i paesi terzi, non sarebbe possibile garantire parità di condizioni sul mercato interno e perseguire la liberalizzazione degli scambi a livello mondiale. L’esistenza di un quadro comunitario garantisce che i programmi di sviluppo rurale siano attuati secondo norme comuni, senza creare ingiusti vantaggi competitivi. Per poter essere considerate eque, le norme minime in materia di ambiente, benessere degli animali, agricoltura biologica ed etichettatura devono poggiare su una base comune. Ciò richiede una legislazione ben congegnata e dispositivi efficaci di finanziamento e controllo, a tutela dell’interesse pubblico e come garanzia di responsabilità.

Nell’Europa allargata, le politiche devono essere applicate in una varietà di condizioni agricole e di tradizioni amministrative.

Il consenso politico su temi vasti e complessi presuppone un sapiente dosaggio di semplicità amministrativa e adattabilità alle esigenze locali, rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà e dovere di rendere conto alle altre istituzioni comunitarie.

Uno dei campi che più si prestano alla semplificazione è quello dei controlli . Bisogna tuttavia riconoscere che, negli ultimi quindici anni, sono stati predisposti dispositivi di controllo adeguati ed efficaci; il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) ha mantenuto a livelli gestibili gli adempimenti amministrativi degli agricoltori, garantendo nel contempo una considerevole sicurezza finanziaria e tutelando gli interessi dei contribuenti.

Benché la semplificazione non debba essere usata come pretesto per minare tali dispositivi, la Commissione è disposta, ove opportuno, a snellire ulteriormente le procedure, sempreché ciò non vada a scapito della sicurezza finanziaria.

D. INVENTARIO

La semplificazione della PAC non è un’attività nuova; la Commissione ha intrapreso varie iniziative in proposito sin dalla metà degli anni 1990.

Le riforme della PAC susseguitesi nel corso dell’ultimo decennio hanno offerto occasioni di semplificazione, da ultimo con l’integrazione di una miriade di aiuti diretti al reddito in un regime globale di pagamento unico disaccoppiato.

La Commissione non ha mancato di mettere in luce il suo lavoro di semplificazione della PAC attraverso relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, riaffermando ogni volta la propria determinazione ad andare avanti sulla strada della semplificazione[4].

D’intesa con le autorità nazionali, essa ha continuato a cercare nuove possibilità di semplificazione. In occasione di un’analisi sistematica svolta nel 1997–2000, la Commissione ha ricevuto circa 200 suggerimenti da parte degli organismi pagatori e ha dato seguito a circa la metà di essi. Gli altri sono stati scartati o perché comportavano costi eccessivi, erano incompatibili con una sana gestione finanziaria, o non sembravano apportare una reale semplificazione.

Una nuova inchiesta dello stesso tipo è stata condotta negli anni 2001–2003. Le proposte provenienti dagli Stati membri sono state esaminate da un gruppo di lavoro “semplificazione” costituito dalla Commissione e composto di rappresentanti delle amministrazioni nazionali. I risultati sono stati inglobati nell’insieme del dibattito sulla riforma del 2003 e non hanno dato luogo alla pubblicazione di un rapporto a se stante.

I Attività orizzontali

a) Riassetto della normativa agricola

La Commissione ritiene estremamente importante che la legislazione comunitaria sia chiara, trasparente e facilmente accessibile al pubblico. Essa si adopera per ridurre il numero di atti normativi in vigore e migliorarne la formulazione, soprattutto per i testi che sono stati modificati più volte.

E’ da anni che essa passa sistematicamente in rassegna l’ acquis agricolo allo scopo di individuare gli atti obsoleti, un compito che ora è sostenuto dal programma biennale “Aggiornare e semplificare l’acquis comunitario”[5]. Nel 2003–2004, nell’ambito delle attività di semplificazione in corso, circa 520 atti normativi agricoli sono stati radiati dalla lista della legislazione in vigore e formalmente abrogati perché riconosciuti obsoleti.

La normativa agricola è diventata più accessibile anche grazie agli strumenti informatici. L’insieme della legislazione comunitaria è ormai disponibile gratuitamente in linea tramite il sito web di EUR-Lex[6]. Sia il consolidamento che la codificazione[7] dei testi legislativi rendono l’ acquis più accessibile e ne accrescono la certezza giuridica. La maggior parte degli atti normativi disponibili in linea sono in versione consolidata, mentre alcuni di essi sono stati formalmente codificati.

b) Normativa sugli aiuti di Stato

Dal 1999, la normativa sugli aiuti di Stato all’agricoltura è stata semplificata e resa più trasparente.

E’ stata creata un’unica base giuridica per l’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato allo sviluppo rurale[8]. La maggior parte delle norme in materia di aiuti di Stato è stata incorporata negli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo”[9], con conseguente abrogazione di diversi testi[10]. Per la prima volta, l’insieme delle norme sugli aiuti di Stato nel settore agricolo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Con l’immissione dei documenti in Internet[11], è stato fatto un ulteriore passo avanti nel senso della trasparenza.

Nel 2001 è stata riordinata la normativa sugli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli[12], con l’abrogazione di due testi[13].

La normativa sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà è stata semplificata e migliorata nel 2004[14].

L’obbligo di ottenere l’autorizzazione preventiva della Commissione per la concessione di nuovi aiuti di Stato è stato attenuato con un regolamento di esenzione ad ampio raggio[15]. Dal 2004, nel 30% circa dei casi, i nuovi aiuti di Stato hanno potuto essere erogati nei dieci giorni successivi alla loro notifica alla Commissione, il che non ha confronto con i lunghi tempi di attesa precedenti, che duravano fino a sei mesi.

Anche l’obbligo di relazione si è semplificato a partire dal 2004, con l’introduzione di un nuovo modello per le relazioni annuali[16].

Un regolamento sugli aiuti de minimis [17], entrato in vigore il 1° gennaio 2005, conferisce agli Stati membri maggiore libertà di manovra per erogare aiuti urgenti, specialmente in situazioni di crisi.

c) Relazioni

Uno studio interno sulla giustificazione dell’obbligo di relazione degli Stati membri ha dato luogo ad orientamenti informali e ad una riduzione del numero e della frequenza delle relazioni, ad un uso più razionale degli strumenti informatici, tra cui la tecnologia Internet che permette di verificare automaticamente l’integrità dei dati, all’unificazione dei moduli e ad una certa ristrutturazione degli atti normativi. Questo processo è ormai diventato permanente, indipendentemente dallo studio iniziale.

Alcuni atti relativi alle irregolarità nell’ambito del finanziamento della PAC e dei fondi strutturali[18] sono stati o saranno sottoposti a revisione nell’intento di alleggerire l’onere amministrativo che grava sugli Stati membri.

II Attività inerenti alla politica agricola

La Commissione ha ritenuto opportuno integrare la semplificazione nella propria attività di politica agraria anziché istituire un programma di semplificazione a sé. L’integrazione della semplificazione nel normale programma di lavoro sarà più visibile a partire dal 2005, con l’introduzione di una migliore metodologia di pianificazione che prevede, per ogni misura proposta, l’identificazione degli aspetti da semplificare e dei potenziali beneficiari.

a) La riforma della PAC del 2003

La riforma del 2003 ha modificato radicalmente la PAC, in particolare la politica di sostegno al reddito. Ha infatti istituito il regime di pagamento unico, nel quale il sostegno diretto al reddito agricolo è in gran parte disaccoppiato dalla produzione, e ha introdotto obblighi di condizionalità vincolanti. Nella maggior parte dei settori, essa ha inoltre instaurato una disciplina organica comune del sostegno diretto.

Questa riforma ha recato un notevole contributo al miglioramento qualitativo della legislazione dell’UE: sono stati abrogati nove regolamenti del Consiglio e numerose altre disposizioni; i regolamenti di base delle organizzazioni comuni dei mercati (OCM) nei settori dei cereali, del riso e dei foraggi essiccati sono stati rifusi. Si è proceduto anche ad una semplificazione delle procedure, mediante l’istituzione di un unico comitato di gestione per tutti i pagamenti diretti.

Inizialmente la Commissione aveva proposto un unico modello di disaccoppiamento, due tipi di diritti al pagamento disaccoppiati dalla produzione, senza possibilità di riaccoppiamento e senza periodi transitori né deroghe. Nel corso dell’iter legislativo gli Stati membri hanno richiesto numerose opzioni alternative ed eccezioni, che sono state accolte dal Consiglio. Nell’ordinamento attuale, gli Stati membri possono scegliere tra due modelli di disaccoppiamento – che si articolano a loro volta in più sottomodelli –, applicare il disaccoppiamento parziale o escludere dal disaccoppiamento taluni regimi di sostegno, attuare un sistema di sostegno diverso e ricorrere a varie deroghe.

Ciò non toglie comunque alla riforma il merito di aver semplificato le modalità di erogazione, di gestione e di controllo del sostegno al reddito in agricoltura. Nella versione interamente disaccoppiata, gli agricoltori devono presentare una sola domanda di aiuto e i controlli vengono espletati secondo un’ottica che considera l’insieme dell’azienda.

Dipende dalle scelte degli Stati membri che il potenziale di semplificazione insito nella riforma si realizzi o meno a vantaggio degli agricoltori. Dai primi indizi si può già prevedere che il regime disaccoppiato sarà molto più facile da gestire, una volta entrati in funzione tutti i sistemi informatici necessari.

Molti Stati membri hanno scelto di avvalersi dell’intera gamma di opzioni offerta dalla flessibilità che caratterizza il regime. Questa applicazione eterogenea della riforma è fonte di complicazione e di ulteriori incombenze burocratiche per agricoltori e amministrazioni.

b) Il regime di pagamento unico per superficie (RPUS)[19] per i nuovi Stati membri

Nel corso dei negoziati di adesione è stato convenuto, per iniziativa della Commissione, che i nuovi Stati membri potranno concedere aiuti diretti al reddito in forma semplificata per un massimo di cinque anni dall’adesione. Il RPUS autorizza il pagamento di un importo forfettario per ettaro di superficie agricola, calcolato dividendo il sostegno al reddito complessivamente disponibile per il numero totale di ettari in produzione. Nell’ambito del SIGC si richiedono solo controlli sulla superficie, mentre i complessi controlli sui premi animali diventano superflui. Questo sistema ha consentito di contenere il costo dei lavori preparatori prima e durante l’adesione. Esso renderà più agevole la transizione al regime di pagamento unico per gli otto nuovi Stati membri interessati.

c) Sviluppo rurale

Il nuovo regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale nel periodo 2007–2013 semplifica il contenuto, la portata e l’attuazione della politica di sviluppo rurale.

L’impostazione strategica (orientamenti strategici comunitari – piani strategici nazionali – programmi) consente di definire chiaramente le priorità, di snellire la programmazione e di circoscrivere l’ambito della politica articolando i programmi intorno a quattro assi. Ciascun asse può essere a sua volta costituito da una serie di misure predefinite. Per garantire che i programmi siano equilibrati, viene fissata un’aliquota di spesa minima per ogni asse.

La semplificazione consisterà nel passaggio da due fonti di finanziamento, cinque sistemi di programmazione e tre sistemi di gestione e controllo ad un unico quadro per il finanziamento, la programmazione, la gestione finanziaria e il controllo. Vi sarà un unico fondo, il FEASR, con modalità di gestione e di controllo adeguate ad una programmazione pluriennale. La gestione finanziaria e operativa dei programmi risulterà semplificata grazie alla fissazione dell’aliquota di cofinanziamento a livello di singoli assi, con la facoltà per gli Stati membri di spostare risorse da una misura all’altra all’interno di uno stesso asse. Le condizioni di ammissibilità delle singole misure sono state ridotte.

La struttura organizzativa è stata mantenuta semplice: un’autorità di gestione e un organismo pagatore per ogni programma, competenti rispettivamente per l’esecuzione operativa e finanziaria, con funzioni e responsabilità chiaramente definite.

Un sistema di rendicontazione semplice, basato su un quadro comune di monitoraggio e valutazione, consentirà di misurare lo stato di avanzamento delle strategie e dei programmi.

d) Finanziamento della PAC

L’adozione del nuovo regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio[20] unifica in un testo unico le norme per il finanziamento di entrambi i pilastri della PAC. Esso crea due fondi, il FEAGA e il FEASR, che applicheranno per quanto possibile le stesse norme, per esempio in materia di attribuzioni degli organismi pagatori e di procedura di liquidazione dei conti; sono agevolate anche le procedure per il trattamento delle irregolarità. La nuova normativa semplificherà la gestione finanziaria della politica di sviluppo rurale nel prossimo periodo di programmazione.

Il regolamento applicativo della Commissione, attualmente in preparazione, intende accorpare più di dodici regolamenti distinti, contenenti l’insieme delle disposizioni relative agli organismi pagatori, alla disciplina finanziaria e di bilancio, nonché alla trasmissione e archiviazione dei documenti. Se sarà giudicato opportuno, questo regolamento recherà anche disposizioni in materia di controllo e di assistenza reciproca tra gli Stati membri.

E. VALUTAZIONE D ’IMPATTO

La Commissione vanta una lunga esperienza nel condurre valutazioni d’impatto nell’ambito della politica agricola e di sviluppo rurale. Da diversi anni, tutte le proposte agricole di un certo rilievo sono corredate da una valutazione d’impatto. Forte di questa esperienza, nel 2002 la Commissione ha sostituito la metodica per la valutazione d’impatto monosettoriale con un’impostazione integrata e intersettoriale[21], articolata in cinque fasi[22]:

analisi dei problemi, |

fissazione degli obiettivi, |

identificazione delle opzioni, |

analisi del loro impatto, |

confronto dei rispettivi vantaggi e inconvenienti. |

- La procedura di valutazione d’impatto seguita dalla Commissione è improntata al principio dell’analisi proporzionata, il che significa che la valutazione deve essere proporzionata agli impatti potenziali dell’intervento.

Tale procedura rappresenta un’occasione ideale per consultare i soggetti interessati, in conformità con i “Requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione”[23]. Il loro contributo è essenziale per garantire la validità del giudizio e la pertinenza delle proposte definitive. Recentemente i metodi di consultazione sono diventati più diversificati, comprendendo anche vari tipi di forum e audizioni ad hoc .

Secondo la visuale della Commissione in materia di valutazione d’impatto, quest’ultima deve essere ad ampio raggio ed abbracciare gli interessi ambientali, economici, sociali, dei consumatori e della politica di concorrenza. Questo approccio interdisciplinare rispecchia più fedelmente la realtà poliedrica della nostra società.

F. ORIENTAMENTI PER IL FUTURO

I Semplificazione tecnica

a) Riassetto della normativa agricola

Proseguirà l’individuazione e l’abrogazione degli atti giuridici del Consiglio e della Commissione che sono diventati obsoleti.

La Commissione esplorerà nuove possibilità di migliorare la struttura e la presentazione dell’ordinamento agricolo. In particolare, essa prenderà in considerazione l’opportunità di effettuare un “audit giuridico” al fine di eliminare le disposizioni superflue, sostituire una pluralità di norme settoriali con altre orizzontali ed eventualmente prevedere un termine di efficacia per determinati atti.

Procedendo in questa maniera, sarà possibile semplificare i meccanismi di gestione preposti a talune procedure particolari di importazione ed esportazione, all’ammasso pubblico e privato, alle gare di appalto, agli strumenti finanziari e alle relative operazioni, all’obbligo di relazione, ecc. Un’attività in tal senso è già in corso per quanto riguarda le OCM classiche. L’idea di un’unica OCM (cfr. lettera b) seguente) va anch’essa nella stessa direzione, nel contesto di una revisione globale dei meccanismi di mercato.

b) Un regolamento unico per l ’organizzazione comune dei mercati

La riforma del 2003 ha semplificato il sostrato normativo della PAC istituendo una disciplina orizzontale di tutti i pagamenti diretti ed accorpando una molteplicità di dispositivi di sostegno in un regime di pagamento unico.

Si progetta ora di estendere questo approccio orizzontale alle 21 OCM, ognuna delle quali è retta da un regolamento di base a sé, spesso accompagnato da un corollario di norme collaterali del Consiglio.

La maggior parte dei regolamenti di base presentano una struttura identica e hanno numerose disposizioni in comune. Spesso recano soluzioni diverse a problemi uguali o simili. Occorre esaminare fino a che punto sia possibile un’armonizzazione e se le visuali settoriali possano essere sostituite da un approccio orizzontale.

Si potrebbe così costituire un unico insieme di norme armonizzate nei classici settori della politica di mercato, come l’intervento, l’ammasso privato, i contingenti tariffari di importazione, le restituzioni all’esportazione, le misure di salvaguardia, la promozione dei prodotti agricoli, la normativa sugli aiuti di Stato, la comunicazione e la trasmissione dei dati.

Gli strumenti e i meccanismi esistenti non verrebbero modificati nella sostanza, tranne qualora ciò sia giustificato da esigenze di armonizzazione e sempreché non ne venga alterata l’efficacia.

Il compito della Commissione di dare vita ad un migliore contesto legislativo implica anche la rimessa in questione della ragione d’essere di disposizioni talvolta in vigore da decenni.

Si dovrebbe così ottenere un assetto normativo più semplice e snello del primo pilastro della PAC.

Si seguirà una metodologia graduale:

in un primo tempo, la Commissione presenterà una proposta intesa a unificare quelle disposizioni che sono comuni alla maggior parte dei regolamenti di base e gli elementi delle OCM che non si prevede di sottoporre ad una revisione politica sostanziale in un prossimo futuro; |

successivamente, nel regolamento unico sull’OCM potrebbero confluire altri regolamenti non contemplati nella prima fase (per esempio ortofrutticoli, vino). |

- Questa operazione seguirebbe un approccio analogo a quello del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio sui pagamenti diretti.

La Commissione studierà la possibilità di elaborare una prima proposta di OCM unica nel 2006.

c) Costi amministrativi

Nell’ambito dell’iniziativa in corso, la Commissione è disposta a verificare la fattibilità di un “modello UE dei costi amministrativi netti” e a considerare le possibilità di aiutare le amministrazioni nazionali a quantificare e ridurre i costi amministrativi imposti agli agricoltori dai meccanismi della PAC.

d) Aiuti di Stato

L’erogazione degli aiuti di Stato agli agricoltori sarà accelerata grazie alla proroga del regolamento di esenzione (CE) n. 1/2004.

La normativa sugli aiuti di Stato sarà semplificata riducendo i sette testi tuttora in vigore a tre: il regolamento di esenzione, una sola serie di orientamenti e il regolamento de minimis .

Il 30 maggio 2005, gli Stati membri sono stati invitati a presentare proposte di semplificazione in materia di aiuti di Stato.

e) Condivisione delle buone pratiche

Si esaminerà l’opportunità di costituire una rete di esperti agricoli a livello UE per condividere le buone pratiche di attuazione della PAC. Ci si potrà avvalere a questo scopo delle strutture esistenti, quali la conferenza biennale degli organismi pagatori, “ Panta Rhei ” e i comitati consultivi e di gestione.

II Attività inerenti alla politica agricola

a) Riforma dell ’OCM zucchero

La proposta della Commissione per una riforma del settore dello zucchero[24] reca numerose semplificazioni:

fissazione di una quota unica; |

sostituzione dei prelievi variabili sulla produzione correlati alle quote con una tassa fissa la cui determinazione non richiederà calcoli complicati basati sul sovraconsumo; |

sostituzione dell’intervento con l’ammasso privato; |

semplificazione delle norme sul commercio con i paesi terzi mediante l’abolizione delle esportazioni di zucchero fuori quota e una gestione più semplice delle importazioni; |

inserimento nel regime di pagamento unico del sostegno diretto al reddito dei bieticoltori. |

- b) Regime di pagamento unico

La semplificazione delle recenti misure di riforma della PAC e della loro applicazione sarà esaminata nell’ambito delle revisioni previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

c) Altri settori

La semplificazione costituirà un tema centrale dei prossimi riesami delle varie politiche, tra cui l’OCM vino, l’agricoltura biologica e la politica di qualità. Nei settori dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, la cui riforma è in corso, la semplificazione implicherà l’esame delle norme tecniche e dei loro rapporti con le norme internazionali vigenti.

I regolamenti relativi alle norme di commercializzazione delle uova[25] andrebbero sostituiti da una normativa più semplice e snella e gli elementi tecnici dovrebbero essere trasferiti nel regolamento applicativo della Commissione.

d) Valutazione d ’impatto e valutazione ex-ante ed ex-post

Come indicato nei nuovi orientamenti [26], la linea seguita dalla Commissione in materia di valutazione d’impatto è improntata al principio dell’analisi proporzionata. Ciò riveste particolare importanza in agricoltura, dove vengono proposti numerosi interventi di modesta entità.

La semplificazione formerà parte integrante della prassi consolidata di valutazione delle misure della PAC, in particolare la valutazione ex-ante che viene eseguita per tutte le proposte.

III Processi

La semplificazione della PAC deve essere incorporata in un processo di sensibilizzazione, dialogo e pianificazione.

a) Consultazione delle parti interessate, esame analitico, piano di azione

Le proposte di semplificazione avanzate dagli Stati membri e dai soggetti interessati nel corso dell’attuale iter di consultazione, che siano ritenute pertinenti e adeguatamente giustificate, saranno prese in considerazione in sede di elaborazione di un piano di azione per la PAC, che verrà messo a punto dai servizi della Commissione nel 2006.

Benché la consultazione delle parti interessate abbia luogo principalmente nell’ambito della procedura di valutazione d’impatto, la Commissione riafferma la propria volontà di esaminare tutte le proposte di semplificazione valide provenienti dai portatori di interessi del settore agricolo.

Oltre agli ambiti evidenziati dagli Stati membri e dai soggetti interessati, verranno passate al vaglio le possibilità di reperire, attraverso un esame analitico, nuove occasioni di semplificazione. La recente ristrutturazione della direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione e il progetto di compilare un inventario dei meccanismi di gestione esistenti faciliteranno questo compito.

Il piano di azione si baserà anche sugli esiti del dibattito innescato dalla presente comunicazione. Esso indicherà le misure concrete da porre in essere e sarà discusso in seno al gruppo di esperti della Commissione sulla semplificazione della PAC.

b) Conferenza

Per il 2006 è programmata una conferenza sulla semplificazione, incentrata sulle opinioni e le esigenze dei soggetti interessati, in particolare gli Stati membri e i rappresentanti delle organizzazioni agricole. Essa dovrebbe acuire il senso di responsabilità e di mobilitazione per la semplificazione presso tutti i soggetti coinvolti, compresi gli Stati membri. Sarà opportuno invitare i nuovi Stati membri ad intervenire sulla base della loro esperienza quanto all’introduzione e all’applicazione della PAC al momento dell’adesione.

c) Formazione

In concomitanza con l’esame analitico, la formazione e la sensibilizzazione interne costituiscono un aspetto importante dell’attività in corso. Questa componente implica la formazione del personale alla redazione di testi giuridici, nonché l’organizzazione di seminari sulle finalità e gli obiettivi della semplificazione.

d) Sistemi informatici

L’uso degli strumenti informatici è indispensabile per lo sviluppo di dispositivi che permettano la raccolta e la trasmissione di dati in modo affidabile, tempestivo e trasparente a destinazione degli Stati membri e della Commissione (come ad esempio il sistema CIRCA per la distribuzione dei documenti e AMIS-Quota, un nuovo sistema in allestimento per la gestione dei contingenti tariffari). Gli strumenti informatici favoriscono anche il potenziamento della comunicazione con le autorità nazionali per via elettronica.

G. CONCLUSIONI

La presente comunicazione rappresenta una tappa di un processo in atto, volto a conferire alla “migliore regolamentazione”, e in particolare alla semplificazione, una posizione centrale nella politica agricola e nell’iter legislativo.

E’ indispensabile la collaborazione attiva di tutte le istituzioni dell’UE. Tutti gli attori devono essere consapevoli della necessità di conciliare la difesa di particolari interessi con l’esigenza di evitare un’eccessiva complessità, soprattutto quando occorre negoziare delicati compromessi politici.

La Commissione continuerà a svolgere un ruolo trainante in questo processo, ma non può realizzare da sola gli obiettivi della semplificazione. Essa invita gli Stati membri e le altre istituzioni dell’UE ad assumersi la loro parte di responsabilità nel ridurre gli oneri e le incombenze a carico degli agricoltori e nell’evitare che se ne creino di nuovi.

[1] COM(2003) 71.

[2] COM(2005) 24.

[3] COM(2005) 97.

[4] COM(1999) 156; COM(2001) 48.

[5] COM(2003) 71.

[6] http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/repert/index_03.htm.

[7] Il consolidamento produce testi aggiornati ma non giuridicamente vincolanti; la codificazione crea nuovi testi giuridicamente vincolanti.

[8] Articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

[9] GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

[10] Si veda il punto 22 degli orientamenti.

[11] http://europa.eu.int/agriculture/state aid.

[12] GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

[13] Si veda il punto 75 degli orientamenti sulla pubblicità.

[14] GU C 244 del 1.10.2004, pag. 2.

[15] Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione (GU L 177 del 3.1.2004, pag. 1).

[16] Allegato III B del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

[17] Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione (GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4).

[18] Regolamento (CE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11); regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 1); regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43).

[19] Cfr. articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[20] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

[21] COM(2002) 276.

[22] SEC(2005) 791.

[23] COM(2002) 704.

[24] COM(2005) 263.

[25] Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio; regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione.

[26] SEC(2005) 791.