17.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 65/131


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alle seguenti proposte

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda il mandato del presidente dell'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il mandato del presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, per quanto riguarda il mandato del direttore

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo e dei direttori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 881/2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, per quanto riguarda il mandato del direttore

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, per quanto riguarda il mandato del direttore

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, per quanto riguarda il mandato del direttore e del direttore aggiunto

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale, per quanto riguarda il mandato del direttore

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, per quanto riguarda il mandato del direttore

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, per quanto riguarda il mandato del direttore

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali

COM(2005) 190 def. — 2005/0077(CNS) — 2005/0078(CNS) — 2005/0089(CNS) — 2005/0085(COD) — 2005/0086(COD) — 2005/0087(COD) — 2005/0088(COD) — 2005/0080(CNS) — 2005/0072(COD) — 2005/0073(COD) — 2005/0074(COD) — 2005/0075(COD) — 2005/0076(COD) — 2005/0081(COD) — 2005/0082(COD) — 2005/0083(COD)

(2006/C 65/23)

Il Consiglio, in data 17 giugno 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alle proposte di cui sopra.

Il 12 luglio 2005, l'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato la sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 dicembre 2005, nel corso della 442a sessione plenaria, ha nominato relatrice generale Agnes CSER e ha adottato il seguente parere con 93 voti favorevoli e 2 astensioni.

1.   Sintesi delle proposte di regolamento

1.1

La Commissione europea ha elaborato una serie di proposte di regolamento per armonizzare le procedure di nomina dei direttori e direttori aggiunti delle agenzie, modificando tra gli altri il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio.

Le proposte di modifica riguardano i regolamenti recanti creazione di 18 agenzie, e più precisamente alcune disposizioni relative alla nomina dei loro direttori e direttori aggiunti.

Le proposte di modifica non riguardano né il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione né il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. Essi infatti, data la durata limitata di tali agenzie, non prevedono la possibilità di prorogare il mandato del direttore o del direttore aggiunto.

I regolamenti concernenti l'Agenzia europea delle sostanze chimiche e l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca sono in fase di adozione. La Commissione prevede di presentare ulteriormente una proposta di modifica per un'armonizzazione delle loro disposizioni.

1.2

Le proposte di regolamento presentate apportano modifiche identiche ai preamboli di 18 regolamenti relativi ad altrettante agenzie.

La formula standard utilizzata per le modifiche precisa che l'agenzia è diretta da un direttore nominato su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni che, sempre su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a cinque anni.

Nel corso della valutazione la Commissione esamina in particolare i risultati ottenuti nel primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti nonché i compiti e le esigenze dell'agenzia per gli anni successivi.

2.   Osservazioni generali

2.1

Il CESE accoglie favorevolmente le proposte di modifica dei regolamenti del Consiglio, elaborate dalla Commissione al fine di armonizzare le regole attualmente divergenti in materia di procedure di nomina e proroga del mandato di direttore esecutivo e di direttore aggiunto di 18 agenzie europee.

2.2

Il CESE approva e promuove l'obiettivo della Commissione di armonizzare tali procedure, in quanto consente di rendere la regolamentazione comunitaria più chiara e gestibile. Anche le attività delle agenzie europee risulteranno così più chiare e la loro gestione da parte della Commissione più semplice e uniforme.

La chiarezza e la semplificazione possono rivelarsi utili anche per i direttori esecutivi e i direttori aggiunti, in quanto rendono più evidenti le funzioni e le competenze delle agenzie operanti in diversi settori. In sede di applicazione delle norme giuridiche relative alle nomine e ai mandati, infatti, i regolamenti che istituiscono le diverse agenzie davano adito a confusione, dato che contenevano una serie di espressioni terminologiche diverse per quanto concerne ad esempio le nomine dei direttori esecutivi, dei direttori e dei direttori aggiunti, il rinnovo, la proroga o la continuazione del loro mandato oppure perché istituivano mandati di diversa durata.

3.   Osservazioni specifiche

3.1

Il CESE, pur approvando l'obiettivo perseguito dalla modifica dei regolamenti, fa osservare che tra le agenzie citate nella proposta e oggetto di modifica deve figurare anche la Fondazione europea per la formazione; il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio stabilisce infatti, all'articolo 7, paragrafo 1, che «Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, per cinque anni; il suo mandato è rinnovabile.»

Nelle proposte di modifica ai regolamenti esistenti, la Commissione usa tuttavia sempre il verbo «prorogare» e mai «rinnovare».

3.2

Il CESE si rammarica che gli articoli del Trattato CE concernenti la nomina dei giudici, cui la Commissione fa cenno nella relazione al suo documento, più precisamente gli articoli 223 e 225, non siano citati in maniera esatta. In effetti, il giusto riferimento è all'articolo 224 e non all'articolo 225.

3.3

Il CESE esprime il proprio stupore constatando che il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione, che fissa la durata del mandato di direttore a 30 mesi, e il regolamento (CE) n. 2068/2004 del Consiglio, che modifica il precedente regolamento e proroga l'attività di detta Agenzia di 30 mesi con termine al 31 dicembre 2006, non rientrano negli obiettivi di armonizzazione stabiliti.

3.4

Il CESE non capisce come mai la Commissione, che pure è spinta da un obiettivo di uniformazione, non metta in atto tale principio per quanto concerne la terminologia utilizzata per indicare le funzioni dirigenziali.

Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sul fatto che creare un'agenzia tanto importante e costosa come l'Agenzia europea incaricata della sicurezza delle reti e dell'informazione per un periodo di soli cinque anni, non è realistico né accettabile. Tenendo conto che l'attività delle altre agenzie istituite per un periodo limitato è stata prorogata, e presumendo che questo varrà anche per detta agenzia, è meglio prepararsi sin d'ora ad una modifica dell'apposito regolamento in tal senso.

Gli obiettivi e le missioni dell'Agenzia europea incaricata della sicurezza delle reti e dell'informazione, fissati dal regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, di per sé giustificano la raccomandazione del CESE.

3.5

Il CESE approva gli obiettivi di armonizzazione, chiarezza e semplificazione stabiliti dalla Commissione. Tuttavia non capisce come mai la stessa Commissione non abbia tenuto conto dell'articolo 27 (77) del capitolo 1 (assunzione) del Titolo III (carriera del funzionario) dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, che stabilisce quanto segue:

«Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità».

Le proposte della Commissione che modificano i regolamenti esistenti disattendono gravemente questo requisito in quanto, in base a considerazioni di bilancio, evitano la procedura del concorso ufficiale prevista dal Trattato CE. Nella relazione introduttiva del documento, la Commissione dimostra di aver scelto deliberatamente di non indire concorsi ufficiali adducendo il pretesto che è più opportuno agire in altro modo.

Per il CESE è inammissibile che vengano elusi i requisiti previsti dal Trattato e dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee in quanto è molto probabile che in questo modo i cittadini dei dieci nuovi Stati membri siano esclusi dagli incarichi di direttore, direttore aggiunto o direttore esecutivo di un'agenzia.

Il CESE è contrario a che gli organismi competenti abbiano la possibilità di scegliere tra una proroga del mandato e l'avvio di una nuova procedura di assunzione.

Secondo il Comitato, è necessario potenziare la fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni comunitarie. Ma questo sforzo risulterebbe gravemente compromesso se i cittadini che vivono nei nuovi Stati membri si rendessero conto che per loro è quasi impossibile accedere ad un posto di direttore in tali istituzioni.

Una sola agenzia europea su 20 ha per direttore un cittadino europeo proveniente da uno dei dieci nuovi Stati membri.

Il Comitato raccomanda pertanto che, tenendo conto delle osservazioni formulate nel presente parere e delle norme comunitarie in materia di pari opportunità, la Commissione europea riveda attentamente le sue proposte di modifica dei regolamenti esistenti.

Bruxelles, 15 dicembre 2005

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND