52003DC0130

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo- Garantire un'attuazione uniforme ed efficace della PCP /* COM/2003/0130 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - Garantire un'attuazione uniforme ed efficace della PCP

Una delle possibili iniziative considerate nel Libro verde sul futuro della politica comune della pesca (COM(2001)135 def., 20.03.2001) riguardava:

"la possibilità di istituire a livello comunitario una struttura comune di ispezione che coordini le politiche e le attività di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Comunità e che metta insieme i mezzi e le risorse disponibili per i controlli".

La comunicazione della Commissione sulla riforma della PCP ("calendario") (COM(2002)181 def., 28.05.2002) propone, oltre ad una nuova regolamentazione per il controllo e l'esecuzione, le seguenti iniziative:

* un Piano d'azione per la cooperazione in materia di esecuzione il quale elencherà le azioni che le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione dovranno realizzare in comune; e

* una proposta della Commissione per la creazione di una struttura ispettiva comune a livello comunitario, a seguito di uno studio di fattibilità che sarà condotto in collaborazione con gli Stati membri nel 2003.

La presente comunicazione illustra queste iniziative.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - Garantire un'attuazione uniforme ed efficace della PCP

INDICE

1. Introduzione

2. Migliorare l'attuazione della politica comune della pesca

3. Parte I - Piano d'azione per la cooperazione in materia di esecuzione

3.1. Campo d'applicazione e obiettivi

3.2. Strategia comunitaria di ispezione e sorveglianza

3.2.1. Impiego più efficace dei mezzi di ispezione e di sorveglianza esistenti

3.2.2. Programmi di controllo specifici

3.2.3. Sorveglianza e valutazione

3.3. Migliorare la cooperazione nella pratica

3.3.1. Accesso alle informazioni e impiego di nuove tecnologie

3.3.2. Comunicazione dei dati sulle attività di pesca

3.3.3. Procedure operative e riservatezza

3.3.4. Metodi di comunicazione sicuri tra i vari mezzi d'ispezione

3.3.5. Provvedimenti adottati a seguito di irregolarità e infrazioni

3.4. Maggiore uniformità delle ispezioni e della sorveglianza

3.4.1. Equità e non discriminazione

3.4.2. Cooperazione e sicurezza

3.5. Feedback e riesame

4. Parte II - Creare una struttura ispettiva comune (SIC)

4.1. Introduzione

4.2. Campo di applicazione ed obiettivo

4.2.1. Organismo comunitario di controllo della pesca (OCCP)

4.2.2. Funzioni e compiti essenziali dell'OCCP

4.2.3. Interazioni con gli Stati membri

4.2.4. Interazioni con la Commissione

4.3. Spese sostenute per le misure di controllo e di esecuzione

4.4. Studio di fattibilità in cooperazione con gli Stati membri

4.4.1. Altri compiti dell'OCCP

4.4.2. Problemi specifici da esaminare

5. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La riforma della politica comune della pesca (PCP) è stata adottata con il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [1]. Il capitolo V di tale regolamento stabilisce una nuova regolamentazione relativa ad un sistema comunitario di controllo e di esecuzione. L'obiettivo di tale sistema è di garantire che l'accesso e lo sfruttamento delle risorse ittiche sia controllato lungo tutta la filiera della pesca e che vengano fatte rispettare le norme della PCP, comprese le politiche strutturali e di mercato. Vengono precisate le competenze degli Stati membri e della Commissione, nonché le condizioni per l'esercizio dell'attività di pesca e attività correlate. Il sistema stabilisce inoltre gli strumenti di controllo e di esecuzione e le modalità di cooperazione e di coordinamento tra Stati membri. Queste disposizioni costituiscono la base giuridica di una strategia comunitaria per l'applicazione uniforme ed efficace della PCP.

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59

Oltre a questa nuova regolamentazione è necessario, a livello comunitario, uno sforzo coordinato per garantire l'attuazione corretta delle norme della PCP ed in particolare di questa normativa. Spetta ora agli Stati membri e alla Commissione far sì che la norme della PCP vengano applicate in modo efficace.

A tal fine la Commissione propone:

* un piano d'azione da attuare a breve termine;

* la creazione di una struttura ispettiva comune che coordini adeguatamente le attività di ispezione e di esecuzione delle competenti autorità nazionali.

2. MIGLIORARE L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

Per attuare la PCP sono necessari una solida struttura organizzativa di ispezione e di esecuzione, mezzi sufficienti di ispezione e di controllo e una strategia adeguata per l'impiego coordinato di tali mezzi.

Gli obiettivi da conseguire sono i seguenti:

* un'efficace attuazione della PCP

* ispezioni e misure di esecuzione uniformi in tutta la Comunità.

Il conseguimento di questi obiettivi è fondamentale se si vuole che il settore della pesca accetti la PCP e contribuisca alla sua realizzazione.

La nuova normativa in materia di controllo e di esecuzione ripartisce le competenze in questo settore tra la Commissione e gli Stati membri. Il controllo e l'esecuzione della PCP spettano soprattutto agli Stati membri, mentre è competenza della Commissione sorvegliare e garantire la corretta applicazione della normativa comunitaria da parte degli Stati membri.

Nell'ambito dei propri sistemi giuridici e amministrativi gli Stati membri hanno perlopiù attribuito le competenze in materia di ispezione e esecuzione della PCP a vari organismi nazionali e regionali già esistenti (come ad esempio gli ispettorati per la pesca, la guardia costiera, la marina, le autorità doganali, la polizia, ecc.). Molti di questi organismi hanno competenze non solo in materia di pesca, ma anche in altri settori; coordinare le loro attività di ispezione e di esecuzione costituisce un compito importante a livello nazionale e, ancora più, a livello comunitario.

Vi sono stati miglioramenti nel coordinamento, a livello comunitario, delle attività nazionali di ispezione e di sorveglianza, ma tale coordinamento deve basarsi su un'adeguata strategia comunitaria. La Commissione propone pertanto:

* che la Commissione adotti strategie comunitarie coerenti in materia di ispezione e di sorveglianza;

* che vengano messi in comune i mezzi e le risorse nazionali di ispezione e di sorveglianza, che saranno poi impiegati in base alla suddetta strategia.

L'impiego congiunto di mezzi e risorse nazionali di ispezione e di sorveglianza in base ad una strategia comunitaria apposita richiede una struttura organizzativa adeguata, che dovrà garantire un coordinamento operativo nell'interesse di tutta la Comunità. Questo aspetto è fondamentale se si vuole garantire un'attuazione efficace ed uniforme della PCP.

A tal fine ci si baserà sulla cooperazione tra tutte le autorità nazionali competenti in materia di ispezione e di esecuzione della PCP, conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002, e si terrà conto delle iniziative avviate dagli Stati membri nel corso degli anni. Si tratterà inoltre di garantire un miglior rapporto in termini di costi e benefici; a tal fine i mezzi e le risorse di ispezione e di sorveglianza nazionali verranno utilizzati nel modo più razionale ed efficace possibile, nell'ambito di una strategia comunitaria coerente.

Il piano d'azione dovrà essere attuato a partire dal 2003.

L'iniziativa avviata con il piano d'azione verrà proseguita e potenziata su base permanente mediante la creazione di una struttura ispettiva comune (SIC). Quest'ultima richiederà tempi più lunghi, in quanto sarà necessario considerare con attenzione tutti gli aspetti della questione. Come ha indicato nel Calendario, la Commissione intende realizzare, in collaborazione con gli Stati membri, un esame di fattibilità sulla creazione di tale struttura e presenterà al Consiglio una proposta legislativa per questa nuova struttura nel 2004.

3. PARTE I - PIANO D'AZIONE PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ESECUZIONE

3.1. Campo d'applicazione e obiettivi

Il piano d'azione per la cooperazione in materia di esecuzione intende contribuire a riunire, in un'unica strategia comunitaria, le strategie di controllo nazionali. Esso servirà inoltre a promuovere una cultura europea in materia di controllo e di esecuzione.

Ai fini dell'applicazione del piano d'azione la Commissione agirà in stretta collaborazione con gli Stati membri nell'ambito del Comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura e del gruppo consultivo degli esperti per il controllo della pesca.

La durata di queste azioni dovrebbe andare in linea di massima dal 2003 al 2005.

3.2. Strategia comunitaria di ispezione e sorveglianza

L'obiettivo della prima serie di azioni è quello di utilizzare in modo più efficace gli strumenti e le risorse di ispezione e di sorveglianza nazionali mediante:

a) l'impiego prioritario dei mezzi disponibili per determinate attività di pesca o certi stock;

b) l'adozione di programmi di controllo specifici, con la definizione di priorità comuni d'ispezione e di criteri di riferimento per ognuna delle attività di pesca o degli stock prescelti. I programmi prevederanno inoltre l'esigenza che i risultati delle ispezioni delle attività di sorveglianza siano trasparenti;

c) una valutazione periodica dell'efficacia dei programmi di controllo specifici.

3.2.1. Impiego più efficace dei mezzi di ispezione e di sorveglianza esistenti

La strategia comunitaria di ispezione e di sorveglianza si baserà sui mezzi e sulle risorse nazionali che esistono in questo campo. Conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 gli Stati membri debbono mettere a disposizione le risorse finanziarie e umane necessarie per le attività di ispezione e sorveglianza. Non è infatti possibile destinare a queste attività risorse finanziarie o umane supplementari all'ultimo momento, in quanto è necessario prevedere gli stanziamenti di bilancio, assumere e formare nuovi ispettori e reperire o costruire le navi di sorveglianza.

La strategia comunitaria deve garantire che i mezzi e le risorse esistenti vengano utilizzati in modo ottimale e la relazione della Commissione sul controllo dell'attuazione della politica comune della pesca fornisce una descrizione dettagliata della situazione in materia di controllo delle attività di pesca [2].

[2] COM(2001)526 def., 28.9.2001

Per la maggior parte delle attività di pesca, l'impegno degli Stati membri nel campo delle ispezioni e della sorveglianza potrebbe essere coordinato molto meglio a livello comunitario. I controlli debbono intervenire in ogni stadio, dalla pesca vera e propria alla vendita al dettaglio. Non è difficile trovare esempi di come un miglior coordinamento permetterebbe un'attuazione più adeguata delle norme della PCP: citiamo il Mar Baltico, il Mare del Nord, le acque occidentali, il Mediterraneo come pure le acque internazionali.

Forniamo alcuni esempi a titolo di chiarimento:

* Oltre la metà delle catture di nasello settentrionale provengono dalle acque irlandesi. Queste attività di pesca sono soggette al controllo e alla sorveglianza delle imbarcazioni di controllo irlandesi, in quanto le unità britanniche, francesi e spagnole non possono ancora pattugliare queste acque. D'altro canto, oltre il 60% delle catture di nasello settentrionale viene sbarcato in Spagna e il peso delle ispezioni sugli sbarchi di nasello ricade quindi principalmente sugli ispettori spagnoli.

* Gran parte delle catture di merluzzo del Mare del Nord provengono dalle acque norvegesi e dal bacino orientale del Mare del Nord; tali catture sono però generalmente sbarcate nel Regno Unito. Il compito di controllare gli sbarchi spetta quindi agli ispettori britannici.

* I pescherecci di numerosi Stati membri, come pure alcuni pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU) utilizzano, ad esempio, il porto di Las Palmas. Per il momento, tutto il lavoro di controllo sugli sbarchi a Las Palmas ricade sugli ispettori spagnoli.

* L'applicazione delle misure di conservazione nel Baltico sarebbe molto più efficace se si potesse garantire, in ogni porto di sbarco, la stessa frequenza delle ispezioni.

In tutti gli esempi succitati l'efficacia delle ispezioni e della sorveglianza in mare beneficerebbe notevolmente di un miglior coordinamento e di una maggiore frequenza delle ispezioni al momento dello sbarco.

Per un uso più efficace dei mezzi e delle risorse di controllo esistenti occorre selezionare le attività di pesca o gli stock prioritari, cominciando da questi per poi estendere progressivamente i controlli a tutte le attività di pesca o gli stock di una certa importanza. La selezione delle attività di pesca o degli stock principali verrà concordata a livello comunitario.

Da numerose fonti d'informazione, come ad esempio la relazione della Commissione sul controllo dell'attuazione della PCP e la valutazione scientifica degli stock effettuata dal CIEM risulta che, per quanto concerne attività di pesca importanti, le misure di conservazione e di controllo in vigore non sono state pienamente attuate. Questo vale in particolare per gli stock di merluzzo e di nasello, ma anche per le specie pelagiche e altamente migratorie, in particolare nel Mediterraneo. La Comunità deve inoltre cooperare attivamente con paesi terzi, in particolare nell'ambito del piano d'azione della FAO contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. La competenza per i controlli e l'esecuzione delle misure di conservazione spetta infatti congiuntamente agli Stati di bandiera, agli Stati costieri e agli Stati di approdo.

Per le specie maggiormente in pericolo, come ad esempio gli stock di merluzzo e di nasello nelle acque comunitarie, diventa urgente garantire l'attuazione e l'esecuzione delle misure di conservazione e di controllo. Ciò significa che devono essere controllate tutte le attività di pesca che sfruttano questi stock (pesca demersale nel Baltico, nello Skagerrak, nel Kattegat, nel Mare del Nord e nelle acque occidentali). Si sono inoltre registrati problemi di controllo in altre attività di pesca che stanno compromettendo la conservazione di diversi stock (pesca pelagica nel Baltico, nello Skagerrak, nel Kattegat, nel Mare del Nord e nell'Atlantico come pure la pesca di specie altamente migratorie).

La pesca che sfrutta gli stock summenzionati, come pure gli sbarchi delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata debbono essere selezionati come settori prioritari per un impiego coordinato, a livello comunitario, dei mezzi d'ispezione nazionali.

Obiettivo: Impiego prioritario dei mezzi di ispezione e di sorveglianza esistenti per determinate attività di pesca o per taluni stock

Punto 1 dell'azione

Selezionare le attività di pesca o gli stock

* Pesca demersale nelle regioni 2 e 3

* Specie altamente migratorie nel Mediterraneo

* Pesca del merluzzo, dell'aringa e dello spratto nelle divisioni CIEM III b, c e d

* Pesca industriale e pelagica nelle regioni 1, 2 e 3

* Sbarchi di navi IUU in porti comunitari

3.2.2. Programmi di controllo specifici

Per le attività di pesca selezionate occorre adottare ed attuare programmi di controllo specifici. Le strategie dovranno essere adeguate alle caratteristiche delle attività di pesca in questione nonché alle misure di conservazione e di controllo in vigore. Il programma riguarderà le ispezioni e i controlli in mare, le ispezioni sugli sbarchi, compresa la prima vendita dei quantitativi sbarcati, nonché il trasporto e la commercializzazione.

Conformemente all'articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 [3] nella versione modificata [4], la Commissione può determinare le attività di pesca cui partecipano due o più Stati membri che saranno soggette ad un programma di controllo specifico per un periodo limitato, nonché le condizioni particolari di tale programma. La Commissione adotta i programmi in questione secondo la procedura della comitatologia. Gli Stati membri interessati debbono adottare le misure necessarie per facilitare l'attuazione dei programmi, stabilendo in particolare le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

[3] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1

[4] GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5

Questi programmi si baseranno sulle esperienze che numerosi Stati membri hanno fatto nel corso degli anni nel campo della cooperazione transfrontaliera. Le autorità nazionali hanno sperimentato o stanno sperimentando numerose formule di cooperazione, in un tentativo pragmatico di rafforzare le misure di controllo e di esecuzione per le attività di pesca critiche.

Tutte le autorità competenti per i controlli e l'esecuzione hanno cooperato ad esempio attivamente nell'ambito del fermo temporaneo di un'ampia zona del Mare del Nord alla pesca del merluzzo nel 2001.

Questa cooperazione ha previsto l'impiego di mezzi di ispezione nelle acque di paesi limitrofi (il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Norvegia hanno garantito la sorveglianza aerea nella parte orientale del bacino meridionale del Mare del Nord, nonché in acque tedesche e danesi, mentre una nave di controllo tedesca con ispettori olandesi a bordo ha pattugliato la parte settentrionale delle acque olandesi). Lo scambio di ispettori a bordo dei mezzi di sorveglianza ha costituito una soluzione pragmatica per garantire che i rapporti di ispezione venissero redatti da un ispettore dello Stato membro costiero interessato. Questa forma di cooperazione ha contribuito a migliorare l'applicazione delle norme della PCP e ha fatto sì che il fermo della pesca di merluzzo nel Mare del Nord sia stato pienamente rispettato. I provvedimenti adottati a seguito delle poche infrazioni riscontrate, come pure l'intensa attività di controllo, si sono rivelati nella pratica un ottimo deterrente.

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, le suddette forme di cooperazione potranno essere formalizzate una volta che la Commissione avrà adottato le modalità d'applicazione. Essa intende farlo il prima possibile, non appena tali modalità saranno state esaminate dagli esperti degli Stati membri. I programmi di controllo specifici si baseranno su queste disposizioni.

L'attuazione dei programmi di controllo specifici da parte delle autorità competenti dei singoli Stati membri sarà garantita solamente se ognuna di queste autorità assolverà i propri obblighi nell'ambito di una strategia comunitaria di controllo coerente. A tal fine è necessario stabilire, in materia di ispezione e di sorveglianza, le priorità comuni in ogni fase, dalla cattura alla commercializzazione, nonché una serie di criteri di riferimento relativi al grado di intensità delle attività di ispezione e di sorveglianza.

La Commissione stabilirà ad esempio, in stretta collaborazione con le autorità nazionali, la percentuale degli sbarchi dei pescherecci da sottoporre a controlli. I criteri di riferimento per le ispezioni dovranno riguardare i controlli in ogni stadio della catena di produzione e le singole autorità competenti dovranno impegnarsi a rispettarli.

Le priorità comuni di ispezione e di controllo, nonché i relativi criteri di riferimento dovranno essere definiti, di concerto con gli esperti degli Stati membri interessati, in funzione delle caratteristiche delle attività di pesca o degli stock in questione, nonché delle misure di conservazione e di controllo in vigore. Le priorità si baseranno sui metodi di pesca utilizzati e sulle caratteristiche dei pescherecci, in relazione alla loro osservanza delle misure di controllo e di conservazione.

Obiettivo: Maggiore efficacia delle attività di ispezione e di sorveglianza

Punto 2 dell'azione

La Commissione adotterà la regolamentazione che stabilisce i programmi di controllo specifici per le attività di pesca e gli stock interessati e stabilirà:

* le priorità comuni di ispezione e di sorveglianza

* i criteri di riferimento per le ispezioni e la sorveglianza delle attività di pesca

* i controlli che gli ispettori dovranno eseguire

Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei programmi di controllo specifici, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali.

Essi dovranno inoltre garantire che le autorità competenti nazionali rispettino le priorità comuni di controllo ed i criteri di riferimento.

3.2.3. Sorveglianza e valutazione

Le attività di ispezione e di sorveglianza si debbono svolgere in modo trasparente e verificabile. L'ispettore deve annotare i risultati di ogni ispezione in un rapporto di ispezione, mentre gli avvistamenti dei pescherecci vanno registrati in un rapporto di sorveglianza. In tal modo viene documentata l'attività di controllo degli ispettori.

Le autorità nazionali controlleranno e valuteranno le attività di ispezione e di sorveglianza in base alle priorità comuni e ai criteri di riferimento, nonché all'andamento delle attività di pesca. I risultati di tale valutazione saranno messi a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione.

La Commissione avrà il compito di valutare l'attuazione dei programmi di controllo specifici e eseguirà a tal fine missioni negli Stati membri, senza preavviso e senza la presenza di ispettori nazionali. Queste missioni le consentiranno di accertare, in modo obiettivo, l'effettivo rispetto delle norme della PCP.

Obiettivo: Maggiore trasparenza delle attività di ispezione e di sorveglianza

Punto 3 dell'azione

La Commissione riesaminerà periodicamente, in collaborazione con gli esperti nazionali per i controlli, l'efficacia delle attività di ispezione e di sorveglianza.

3.3. Migliorare la cooperazione nella pratica

Le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002 forniscono una solida base per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri. La Commissione intende organizzare adeguatamente la cooperazione tra le autorità nazionali competenti; a tal fine essa considera prioritario formulare e adottare le modalità d'applicazione relative alle suddette nuove disposizioni.

Tali modalità dovranno stabilire, tra l'altro, le procedure di notifica e di coordinamento nel caso in cui i mezzi e le risorse nazionali di ispezione e di sorveglianza vengano impiegati in acque soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro. È soprattutto allo Stato membro costiero che spetta la competenza per le ispezioni e la sorveglianza nelle proprie acque. È pertanto indispensabile adottare, conformemente all'articolo 28, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002, norme precise e trasparenti che disciplinino la cooperazione a livello comunitario.

Le esperienze di cooperazione volontaria tra le autorità nazionali preposte ai controlli e all'esecuzione hanno evidenziato numerosi problemi pratici, che riguardano l'accesso alle informazioni, la cooperazione concreta tra mezzi navali e aerei di sorveglianza di vari Stati membri e i provvedimenti adottati in caso di irregolarità e infrazioni. La Commissione agevolerà, se del caso, la cooperazione tra le autorità interessate.

Il ricorso alle moderne tecnologie è un fattore di successo determinante. Si pensi ai sistemi di posizionamento, timing e navigazione come ad esempio le applicazioni del sistema GNSS (Sistema globale di navigazione via satellite), che possono contribuire in maniera determinante al conseguimento degli obiettivi principali della politica comune della pesca. Essi migliorano le capacità di localizzazione, sorveglianza e navigazione, nonché di ricerca e salvataggio. Ricordiamo in particolare il programma Galileo di radionavigazione via satellite, che è il primo programma comune dell'UE e dell'Agenzia spaziale europea (ASE). Il suo obiettivo è di mettere a punto una tecnologia all'avanguardia che consentirà ad ogni utente in possesso di un ricevitore di accedere ai segnali emessi da una costellazione di satelliti per poter determinare con estrema precisione la sua posizione, nel tempo e nello spazio, in tutto il globo terrestre. I servizi di ispezione e di sorveglianza comunitari potranno far ampio ricorso, per le loro strategie, ai moderni mezzi di navigazione e di comunicazione, dato che la maggior parte dei pescherecci di qualsiasi dimensione hanno comunque a bordo queste attrezzature, che servono alla navigazione.

Occorrerà tuttavia risolvere alcuni problemi pratici nei seguenti settori.

3.3.1. Accesso alle informazioni e impiego di nuove tecnologie

È necessario razionalizzare, mediante l'impiego di nuove tecnologie, le attività di controllo, ispezione e sorveglianza. A tal fine occorre che i comandanti dei pescherecci e gli acquirenti nella fase di prima vendita registrino e trasmettano le informazioni sulle attività di pesca delle risorse marine comuni.

L'accesso alle informazioni sulle attività di pesca e sulle ispezioni è fondamentale per poter preparare ed eseguire i controlli. A livello nazionale l'accesso degli ispettori alle informazioni è disciplinato dalla legislazione e dalle procedure nazionali.

Le seguenti iniziative sono destinate ad agevolare l'accesso degli ispettori alle informazioni a livello comunitario. Essi debbono aver a disposizione o poter accedere a tutte le informazioni necessarie per le ispezioni e le attività di sorveglianza in una determinata zona. Nel caso in cui gli ispettori operino nelle acque di un altro Stato membro, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale Stato membro deve garantire che essi ottengano o che abbiano accesso alle informazioni necessarie, che debbono provenire da due fonti:

* dati contenuti nelle banche dati nazionali

* comunicazioni operative tra i mezzi aerei e navali di sorveglianza di più Stati membri.

L'estensione del sistema di controllo (tracking and tracing: rintracciabilità) a tutti i pescherecci può essere ottenuta utilizzando un sistema di telerilevamento delle navi (VDS).

In sintesi: le immagini radar via satellite sono uno strumento complementare in quanto forniscono la situazione effettiva del traffico in una regione, mentre il sistema di controllo delle navi via satellite (SCP) rileva solamente i pescherecci che utilizzano tale sistema. Vi sono pertanto delle nuove applicazioni nel campo delle ispezioni che possono tener conto di questi aspetti.

3.3.2. Comunicazione dei dati sulle attività di pesca

Occorre rendere più razionale l'elaborazione dei dati e la comunicazione di questi alle autorità. Il ricorso a sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati può agevolare il compito sia dei comandanti dei pescherecci, sia degli acquirenti, sia delle autorità competenti.

I giornali di bordo elettronici sono fondamentali per la registrazione e la trasmissione informatica dei dati. I pescherecci operano infatti nelle acque di più Stati membri, nonché in acque internazionali e di paesi terzi e gli ispettori delle varie parti debbono poter avere accesso ai giornali di bordo elettronici. Le informazioni in essi contenute sono necessarie ai fini delle misure di esecuzione, per quanto riguarda la continuità e la conservazione delle prove relative ad infrazioni quest'ultimo aspetto non è però garantito dai giornali elettronici attualmente in commercio.

I dati contenuti nei giornali elettronici di bordo debbono inoltre essere trasmessi alle autorità competenti degli Stati costieri, Stati di approdo e Stati di bandiera. Queste autorità debbono essere in grado di poterli elaborare elettronicamente; è quindi necessario standardizzare i rapporti e le relative informazioni.

Per i motivi summenzionati è necessario un minimo di armonizzazione per i giornali di bordo elettronici, che debbono soddisfare alcuni requisiti minimi per essere riconosciuti come strumenti di controllo. A tal fine un gruppo di lavoro di esperti nazionali per i controlli sta esaminando la questione, assieme alla Commissione e alla Norvegia.

Per poter mettere a punto e sperimentare sistemi elettronici di comunicazione dei dati e giornali di bordo elettronici occorre realizzare progetti pilota su scala internazionale, coinvolgendo in particolare pescherecci che operano in acque internazionali e di paesi terzi, ad esempio nell'ambito di accordi bilaterali di pesca. Il trattamento dei dati provenienti da queste attività di pesca non è stato ancora razionalizzato.

Obiettivo: Razionalizzare la registrazione e la trasmissione dei dati alle autorità

Punto 4 dell'azione

In cooperazione con la Commissione e con i paesi terzi, gli Stati membri adotteranno una normativa che preveda l'avvio di progetti pilota per mettere a punto e sperimentare sistemi elettronici di registrazione dei dati e giornali di bordo elettronici.

3.3.3. Procedure operative e riservatezza

Per poter esercitare le loro funzioni gli ispettori hanno talvolta urgente bisogno di determinate informazioni. Qualora l'accesso per via elettronica ai dati non sia ancora disponibile, le autorità nazionali debbono designare dei coordinatori incaricati di fornire rapidamente tali informazioni.

Obiettivo: Maggiore efficacia delle ispezioni e della sorveglianza grazie alla disponibilità delle informazioni necessarie

Punto 5 dell'azione

Gli Stati membri designano i coordinatori incaricati di fornire le informazioni necessarie agli ispettori di altri Stati membri.

Non tutte le informazioni contenute nelle banche dati nazionali sono riservate. L'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93 stabilisce i criteri di riservatezza per le informazioni nel settore del controllo della pesca. Per garantire la riservatezza dei dati sulle attività di pesca di singole navi o di informazioni confidenziali concernenti le ispezioni e la sorveglianza, sarà necessario introdurre procedure operative per la trasmissione di tali informazioni agli ispettori di altri Stati membri.

Con il sistema di controllo via satellite della pesca (SCP) è stata creata una rete elettronica tra i centri di controllo della pesca. L'esperienza ha dimostrato l'affidabilità e la sicurezza di questa rete, che è stata utilizzata anche nell'ambito della NEAFC per la comunicazione di rapporti standardizzati contenenti informazioni sia sull'attività di pesca che sulle ispezioni e la sorveglianza.

Ogni organismo che ha accesso ai dati sulle attività di pesca oppure sulle ispezioni e la sorveglianza deve seguire le procedure che garantiscono la riservatezza delle informazioni. Le procedure adottate dalla NEAFC possono costituire un punto di partenza. Gli organismi che forniscono informazioni riservate agli ispettori di altri Stati membri debbono pretendere, in materia di riservatezza, le stesse garanzie previste per le informazioni fornite agli ispettori nazionali.

Obiettivo: Garantire il carattere riservato delle informazioni relative a singole navi o a singoli operatori

Punto 6 dell'azione

La Commissione riesaminerà, in collaborazione con le autorità nazionali, le procedure nazionali e le disposizioni concernenti l'accesso ai dati riguardanti singole navi e persone ed introdurrà, se del caso, requisiti minimi armonizzati mediante un'opportuna legislazione.

3.3.4. Metodi di comunicazione sicuri tra i vari mezzi d'ispezione

Ai fini della cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri uno degli aspetti importanti è costituito dalla comunicazione tra i vari mezzi di sorveglianza aerea e navale dei diversi Stati membri. Una delle formule attualmente adottate dalle autorità nazionali si basa sulle procedure militari (NATO). Non tutti i mezzi civili di ispezione dispongono però delle stesse attrezzature e quelle civili tecnologicamente più avanzate possono rivelarsi assai costose.

È pertanto necessario continuare ad operare sia a livello bilaterale che a livello internazionale per rendere ottimali la comunicazione e le procedure operative per l'impiego dei mezzi d'ispezione e di sorveglianza. Nello scambio sistematico di informazioni sull'attività di pesca si può ricorrere alla tecnologia dell'SCP, purché tutte le navi di sorveglianza possano comunicare con i centri di controllo della pesca degli Stati membri interessati.

Non è tuttavia possibile standardizzare tutte le informazioni da trasmettere e occorre pertanto consentire uno scambio spontaneo di informazioni, sicuro e riservato, per quanto concerne le irregolarità o le attività sospette. Vanno quindi messe a punto procedure di comunicazione standardizzate.

Obiettivo: Armonizzare le procedure operative di comunicazione fra i vari mezzi di ispezione

Punto 7 dell'azione

La Commissione riesaminerà, in collaborazione con le autorità nazionali, le procedure operative di comunicazione ed introdurrà, se del caso, procedure uniformi.

3.3.5. Provvedimenti adottati a seguito di irregolarità e infrazioni

Per garantire l'effettiva applicazione, sia nelle acque comunitarie che nelle acque internazionali, delle norme internazionali e delle disposizioni comunitarie relative ai provvedimenti da adottare in caso di infrazioni, gli ispettori debbono essere informati delle caratteristiche e dei dati di immatricolazione delle navi che hanno commesso infrazioni, nonché delle modalità per poter contattare le autorità dello Stato di bandiera della nave interessata.

A seguito del piano d'azione della FAO contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU), tutti gli Stati sono tenuti a fornire informazioni sulle attività IUU a qualsiasi altro Stato che ne faccia richiesta. Gli Stati di bandiera, gli Stati costieri e gli Stati di approdo debbono creare reti tra tutte le autorità competenti, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e di garantire che le infrazioni vengano perseguite in modo efficace.

Obiettivo: Perseguire in modo più efficace le infrazioni commesse da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo

Punto 8 dell'azione

La Commissione compilerà e metterà a disposizione di terzi un elenco dei coordinatori nazionali incaricati di rispondere rapidamente alle richieste di informazioni sulle caratteristiche delle navi battenti la bandiera dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovranno garantire che tali coordinatori agiscano a nome di tutte le autorità competenti interessate.

3.4. Maggiore uniformità delle ispezioni e della sorveglianza

Gli operatori del settore ritengono che le attività d'ispezione e di esecuzione non si svolgano attualmente in modo uniforme a livello comunitario. I controlli sul rispetto delle norme della PCP nell'ambito delle attività di pesca variano da uno Stato membro all'altro.

Con le seguenti iniziative si intende contribuire ad uniformare maggiormente, a livello comunitario, le attività di ispezione e di sorveglianza.

Alla Conferenza sul controllo e la sorveglianza nel campo della pesca [5] e alla Conferenza sul futuro della politica comune della pesca [6] il settore della pesca ha presentato proposte intese a migliorare tale uniformità.

[5] Conferenza internazionale sulla sorveglianza ed il controllo nel settore della pesca, Bruxelles, 24-27 ottobre 2000

[6] Bruxelles, 5-7 giugno 2001

3.4.1. Equità e non discriminazione

Gli ispettori devono controllare e sorvegliare il rispetto delle norme della PCP nell'ambito delle attività di pesca in modo equo e professionale e le ispezioni vanno basate sul principio della presunzione di innocenza. Sia gli ispettori, sia i comandanti e l'equipaggio sono responsabili per il corretto svolgimento dell'ispezione. Questi ultimi debbono collaborare, se ne viene fatta richiesta, con gli ispettori i quali, dal canto loro, debbono interferire il minimo possibile con le attività della nave.

Le attività di ispezione e di sorveglianza debbono rispondere agli stessi standard di alta qualità, indipendentemente dalla zona in cui si svolgono le attività di pesca, dalla bandiera della nave o dalla nazionalità di chi pratica tali attività. La definizione di priorità comuni in materia di ispezione aiuterà gli ispettori a selezionare, su base obiettiva, le navi o gli sbarchi da controllare.

Anche lo scambio di ispettori tra autorità competenti di vari Stati membri contribuirà ad uniformare le attività di ispezione e di sorveglianza, in quanto gli ispettori potranno trarre utili insegnamenti dai metodi e dalle procedure applicate in altri Stati membri.

È inevitabile che, nell'ambito delle attività di ispezione e di sorveglianza, sorgano conflitti o dissensi tra gli ispettori e gli operatori controllati. Alcuni operatori potranno avere l'impressione di non essere stati trattati in modo equo ed è spesso più difficile reclamare in un altro Stato membro. È pertanto necessario garantire che ciascuno possa informare la Commissione di eventuali irregolarità o del mancato rispetto delle regole. La Commissione esaminerà questi casi e prenderà eventualmente le misure necessarie.

Obiettivo: Maggiore uniformità nelle attività di ispezione e di sorveglianza

Punto 9 dell'azione

Gli Stati membri adotteranno le misure necessarie, compresa la formazione linguistica dei propri ispettori, per agevolare lo scambio sistematico di ispettori tra le autorità nazionali competenti, in particolare per quanto riguarda l'ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca transfrontaliere.

La Commissione esaminerà annualmente, assieme ai rappresentanti del settore della pesca, le informazioni pervenute da terzi su eventuali irregolarità e mancato rispetto delle regole.

3.4.2. Cooperazione e sicurezza

Un codice di buona condotta delle ispezioni, che precisi i compiti degli ispettori e le procedure che i comandanti e gli ispettori debbono seguire durante le ispezioni in mare, potrà utilmente contribuire ad un'armonizzazione a livello comunitario. Esso fornirà agli ispettori e comandanti gli orientamenti di base per lo svolgimento delle ispezioni a livello comunitario.

La collaborazione del comandante e dell'equipaggio riguarda anche la sicurezza delle scalette per salire a bordo, l'assistenza agli ispettori e un accesso sicuro alle stive del pesce e ad altre parti della nave. Tutti questi aspetti sono di competenza sia degli ispettori nazionali che dei comandanti e dell'equipaggio.

Il codice chiarirà in che misura il comandante e l'equipaggio sono tenuti a collaborare con gli ispettori e fornirà, al tempo stesso, alcuni orientamenti agli ispettori per interferire il meno possibile con le attività di pesca della nave.

Obiettivo: Equità, professionalità e sicurezza delle ispezioni e della sorveglianza delle attività di pesca in tutta la Comunità nell'interesse degli ispettori, dei comandanti e degli equipaggi

Punto 10 dell'azione

La Commissione redigerà un progetto di codice di buona condotta per le ispezioni, da discutere con gli ispettori nazionali e gli operatori del settore entro la prima metà del 2003.

3.5. Feedback e riesame

È importante poter fornire informazioni affidabili sull'attuazione della PCP. La Commissione valuterà i risultati di tale attuazione e presenterà, nel 2003, la relazione sui controlli per il periodo 2000-2002.

Conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002 la Commissione riferirà anche in merito alle proprie attività, ed in particolare al lavoro dei suoi ispettori.

Le conclusione degli ispettori della Commissione relative a carenze nei controlli di determinate attività di pesca o dello sfruttamento di certi stock verranno trasmesse alle autorità nazionali competenti, affinché formulino le loro osservazioni. La soluzione ai problemi riscontrati può consistere nel rafforzare i controlli a breve termine, in collaborazione con le autorità interessate.

La Commissione dispone solamente di 25 ispettori ed è quindi necessario stabilire le priorità per il loro lavoro. La Commissione riesaminerà, assieme agli esperti nazionali incaricati dei controlli, tali priorità per garantire un migliore coordinamento dei controlli sull'applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri rispetto alle azioni previste ai punti 1, 2 e 3.

A tal fine la Commissione collaborerà attivamente con le autorità nazionali interessate fornendo loro il necessario feedback, compresi i risultati delle ispezioni eseguite da ispettori della Commissione.

Obiettivo: Maggiore cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali competenti

Punto 11 dell'azione

La Commissione fornirà agli esperti nazionali incaricati dei controlli un regolare feedback sulle ispezioni.

4. PARTE II - CREARE UNA STRUTTURA ISPETTIVA COMUNE (SIC)

4.1. Introduzione

Il coordinamento delle attività di ispezione e di sorveglianza tra tutte le autorità competenti costituisce un compito importante a livello nazionale e ancora più importante a livello comunitario. A lungo termine, tale coordinamento non può consistere esclusivamente in accordi volontari e soluzioni ad hoc, ma deve basarsi su una struttura organizzativa adeguata, sia a livello nazionale che a livello comunitario.

Per aumentare considerevolmente l'efficacia delle ispezioni in mare e nei porti è necessario che gli ispettori interessati possano sempre disporre, in tempo utile, delle informazioni necessarie sulle attività di pesca controllate. È a livello comunitario che il coordinamento tra tutte le autorità interessate può essere organizzato in modo più razionale e più efficace.

Per meglio gestire su base permanente la cooperazione, in materia di ispezione e di esecuzione, tra Stati membri e tra questi e la Commissione è necessaria una struttura ispettiva comune (SIC).

La SIC si baserà sulle iniziative di coordinamento avviate nel corso degli anni su base volontaria dalle autorità nazionali competenti, che dovranno essere inquadrate in una struttura organizzativa permanente e coerente a livello comunitario. È pertanto opportuno che la Comunità adotti tale struttura, con il compito di garantire l'impiego coordinato dei mezzi di ispezione e di sorveglianza nazionali.

Le competenze degli Stati membri in materia di controllo e di esecuzione sono stabilite dagli articoli 23, 24 e 25 e quelle della Commissione dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2371/2002. La creazione della SIC non pregiudicherà tali competenze degli Stati membri e della Commissione.

La SIC si baserà in particolare sull'articolo 28 del suddetto regolamento, che stabilisce i requisiti fondamentali per la cooperazione e il coordinamento tra Stati membri.

4.2. Campo di applicazione ed obiettivo

I mezzi e le risorse nazionali di ispezione e di sorveglianza debbono essere utilizzati secondo una vera e propria strategia europea, che stabilisca le priorità comuni e i criteri di riferimento. A livello comunitario, la struttura organizzativa di controllo e di esecuzione deve rispondere ad un'impostazione a lungo termine.

Tale obiettivo verrà conseguito grazie all'armonizzazione delle attività di ispezione e di sorveglianza e le équipe di ispettori di varie nazionalità svolgeranno un ruolo e importante in questo senso. Il carattere plurinazionale delle attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della SIC è fondamentale per conquistare la fiducia del settore della pesca nelle misure di controllo e di esecuzione della PCP.

I controlli sul rispetto delle norme della PCP riguardano in particolare l'ispezione e i controlli delle licenze, delle caratteristiche delle navi, nonché delle attività di pesca nel territorio e nelle acque comunitarie, come pure in acque internazionali e di paesi terzi.

Nell'ambito della SIC la Comunità agirà nel proprio interesse collaborando attivamente con i partner esterni. L'effettiva attuazione delle misure di conservazione deve essere garantita mediante una cooperazione internazionale che riguardi tutti gli stock sfruttati dai pescherecci comunitari.

È impossibile garantire un controllo efficace solamente mediante le ispezioni e la sorveglianza in mare. Occorre pertanto controllare anche gli sbarchi (nonché la prima vendita) in quanto, con le ispezioni in mare, non è sempre possibile controllare specie per specie i quantitativi presenti a bordo e garantire quindi il rispetto delle norme, ed in particolare delle restrizioni in materia di cattura. La SIC servirà altresì a coordinare le ispezioni degli sbarchi, anche quelle effettuate da équipe di ispettori di varie nazionalità.

È agli Stati membri che spettano i compiti di controllo e di esecuzione delle norme della PCP. Essi hanno pertanto introdotto una normativa in materia di controlli e designato le autorità competenti nell'ambito del proprio sistema giuridico e amministrativo. Hanno inoltre conferito agli ispettori della pesca i poteri di controllo ed introdotto procedure per l'applicazione di sanzioni.

Queste misure di base dovrebbero generalmente consentire alle autorità nazionali di garantire l'attuazione della normativa comunitaria. Persistono tuttavia notevoli divergenze tra gli Stati membri nell'applicazione pratica di tale normativa che risultano, a parere del settore della pesca, in disparità di trattamento dei pescatori nelle varie parti della Comunità.

4.2.1. Organismo comunitario di controllo della pesca (OCCP)

Per la creazione della SIC la Commissione propone di procedere nel seguente modo:

- adozione, da parte della Commissione, di strategie di ispezione e di sorveglianza comunitarie, in particolare in conformità dell'articolo 34 ter del regolamento (CE) n. 2847/93;

- messa in comune di mezzi e risorse nazionali di ispezione e di sorveglianza;

- impiego dei mezzi e delle risorse comuni da parte di un organismo comunitario di controllo della pesca (OCCP).

L'OCCP provvede affinché i mezzi comuni di ispezione e di sorveglianza vengano impiegati conformemente alle strategie comunitarie in materia.

L'OCCP possiede competenze proprie per quanto riguarda lo svolgimento dei suoi compiti e la gestione finanziaria dei fondi ad esso assegnati dalla Comunità. Per quanto riguarda i suoi compiti operativi (impiego dei mezzi nazionali di ispezione e di sorveglianza), la struttura organizzativa dell'OCCP deve tener conto della necessità di garantire la cooperazione tra tale organismo e le autorità nazionali competenti. Altri aspetti, come ad esempio il controllo sul funzionamento dell'agenzia e il controllo finanziario delle sue spese, dovranno essere regolati nell'atto che istituirà tale organismo.

Gli aspetti relativi alla struttura organizzativa dell'OCCP verranno affrontati nella proposta che la Commissione trasmetterà al Consiglio e al Parlamento europeo entro la fine del 2003.

4.2.2. Funzioni e compiti essenziali dell'OCCP

La creazione dell'OCCP non cambierà le competenze degli Stati membri in materia di controllo e di esecuzione delle norme della PCP.

Il ruolo fondamentale dell'OCCP consiste nel coordinare l'impiego dei mezzi nazionali di ispezione e, se del caso, dei mezzi di ispezione supplementari noleggiati, con l'obiettivo di eseguire controlli comuni sulle attività di pesca, conformemente alle norme della PCP. Esso deve garantire l'impiego coordinato dei mezzi nazionali, conformemente alle strategie comunitarie di ispezione con i relativi criteri di riferimento e le relative priorità.

Questo ruolo prevede i seguenti compiti:

- Pianificare l'impiego dei mezzi di ispezione e di sorveglianza messi in comune dagli Stati membri

- Organizzare l'impiego dei mezzi di ispezione e di sorveglianza

Organizzare l'impiego dei mezzi significa, tra l'altro, diramare istruzioni relative alle zone geografiche, agli stock, alle attività di pesca e alle flotte da controllare e sorvegliare in un determinato periodo (organizzare non significa però selezionare i singoli pescherecci da sottoporre ad ispezione). Il compito di programmare l'impiego dei mezzi di ispezione e di sorveglianza comprende invece la designazione di équipe di ispettori di nazionalità diversa, incaricati delle ispezioni in mare e a terra.

L'OCCP dovrà concludere annualmente accordi con ogni autorità nazionale competente, per quanto riguarda la messa in comune dei mezzi di controllo. Tali accordi stabiliranno la disponibilità dei mezzi messi in comune e le relative modalità di utilizzazione.

Ogni Stato membro costiero e ogni Stato membro incaricato delle ispezioni resterà pienamente competente per l'applicazione delle norme della PCP, mentre l'OCCP garantirà il coordinamento ottimale delle attività di ispezione e di sorveglianza delle autorità nazionali. Occorrerà quindi, in pratica, sviluppare una collaborazione fattiva tra l'OCCP e le autorità nazionali.

L'OCCP dirigerà, in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, l'impiego dei mezzi di ispezione e di sorveglianza in tutte le situazioni in cui è in gioco l'interesse della Comunità e garantirà un coordinamento ottimale a beneficio della Comunità intera.

4.2.3. Interazioni con gli Stati membri

Ad ogni Stato membro spetta e continuerà a spettare la competenza per le misure di controllo e di esecuzione delle norme della PCP.

Nell'ambito della SIC, gli Stati membri hanno i seguenti compiti:

* Assegnare i mezzi di ispezione e di sorveglianza da mettere in comune nell'ambito della SIC

* Garantire che i mezzi assegnati alla SIC soddisfino determinati standard specifici in materia di:

- Manutenzione e attrezzatura dei mezzi aerei e navali di sorveglianza

- Formazione degli ispettori e degli equipaggi in base alle procedure SIC

* Adottare le misure necessarie per garantire che i mezzi assegnati alla SIC siano conformi alla programmazione e all'utilizzazione previste dall'organismo.

* Assumersi la responsabilità per i propri mezzi di ispezione e di sorveglianza nonché per le attività di controllo eseguite dai propri ispettori.

Ai singoli ispettori nazionali spetta il compito di avvistare i pescherecci ed eseguire le ispezioni sulle attività di pesca nell'intento di verificare il rispetto delle norme della PCP, nonché quello di annotare i risultati rispettivamente in un rapporto di sorveglianza o in un rapporto di ispezione. Essi debbono inoltre garantire la continuità e la conservazione degli elementi di prova nel caso di violazioni delle norme della PCP.

Allo Stato membro costiero e, al di là delle acque comunitarie, allo Stato membro di bandiera spetta il compito di adottare i provvedimenti necessari a seguito delle infrazioni, conformemente alle disposizioni della PCP. Ogni infrazione rilevata dagli ispettori deve essere immediatamente notificata allo Stato membro competente.

4.2.4. Interazioni con la Commissione

Oltre ai suoi compiti in campo legislativo e di rappresentanza della Comunità nei negoziati internazionali, la Commissione è tenuta a valutare e a controllare l'attuazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri e ad agevolare il coordinamento e la cooperazione fra gli Stati membri.

Nell'ambito di quest'ultimo obiettivo la Commissione adotterà, tra l'altro, strategie di ispezione e di sorveglianza, con la definizione di priorità comuni di controllo e di criteri di riferimento.

Un programma comunitario di ispezione e di sorveglianza adottato dalla Commissione secondo la procedura del comitato di gestione per una determinata attività di pesca od un certo stock servirà non solo a definire priorità comuni di controllo e criteri di riferimento, ma anche a stabilire l'entità dei mezzi di ispezione e di sorveglianza necessari per il programma.

A livello comunitario occorrerà garantire che vengano messi a disposizione mezzi sufficienti di ispezione e di sorveglianza. A tal fine la Commissione adotterà, secondo la procedura del comitato di gestione, le decisioni relative ai mezzi di controllo che ogni Stato membro dovrà assegnare alla SIC.

Su richiesta della Commissione, l'OCCP fornirà consulenza tecnica per la formulazione delle strategie comunitarie di ispezione. Tale organismo dovrà inoltre contribuire alla redazione delle relazioni di valutazione sulle misure di controllo e di esecuzione.

L'OCCP riferirà alla Commissione in merito ad eventuali problemi di controllo e di esecuzione. Ciò consentirà alla Commissione di reagire prontamente.

L'OCCP riferirà annualmente alla Commissione sulla realizzazione dei compiti ad esso assegnati, nonché sull'utilizzazione dei fondi di bilancio comunitari di cui dispone. La relazione annuale sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Nel corso degli anni, la Commissione si è trovata a partecipare ai controlli nelle acque internazionali, sebbene le sue competenze in materia di controllo e di esecuzione delle norme della PCP non prevedano un ruolo operativo nell'ispezione e nella sorveglianza delle attività di pesca. La creazione della SIC consentirà alla Commissione di disimpegnarsi da questi compiti.

4.3. Spese sostenute per le misure di controllo e di esecuzione

L'ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca, particolarmente in mare, rappresentano una spesa pubblica significativa, che varia in funzione dell'intensità delle attività di pesca e delle caratteristiche geografiche del territorio e delle acque da controllare.

La SIC dovrebbe consentire un miglior rapporto costi-benefici nei controlli. Non è però escluso che la definizione dei criteri di riferimento evidenzi una mancanza di mezzi di ispezione e di sorveglianza e provochi pertanto una spesa aggiuntiva. Le conclusioni definitive in materia potranno essere tratte solamente quando saranno state analizzate in dettaglio tutte le esigenze per garantire misure di controllo e di esecuzione efficaci.

La Commissione valuterà in modo approfondito la questione prima di presentare una proposta legislativa sulla SIC.

4.4. Studio di fattibilità in cooperazione con gli Stati membri

Occorre studiare attentamente la creazione dell'OCCP. Dato che tale organismo dovrà aiutare le autorità nazionali competenti ad impiegare i mezzi nazionali di controllo nell'ambito di una vera strategia comune, sarà necessario realizzare uno studio di fattibilità in collaborazione con gli Stati membri che esamini i vantaggi di un impiego più efficace, in termini di costi, dei mezzi nazionali rispetto ai costi per la creazione di tale organismo.

Lo studio di fattibilità va basato su una strategia chiara, che identifichi tutti i possibili compiti dell'OCCP.

4.4.1. Altri compiti dell'OCCP

Oltre ai suoi compiti fondamentali (programmare e organizzare l'impiego dei mezzi di ispezione e di sorveglianza), l'OCCP potrebbe svolgere le seguenti mansioni:

a) Nelle acque comunitarie

- Raccolta e valutazione dei dai sulle attività di ispezione e di sorveglianza e sulle attività di pesca

- Redazione di relazioni sull'ispezione e la sorveglianza

- Raccolta e invio dei dati sulle attività di pesca e di ispezione e sorveglianza

b) Garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di ispezione e sorveglianza nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca o degli accordi di pesca bilaterali, conformemente con le norme della PCP, in particolare mediante:

- l'impiego dei mezzi nazionali di ispezione messi in comune

- la raccolta e la sintesi delle informazioni sulle attività di ispezione e sorveglianza

- la raccolta e la trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e di ispezione e sorveglianza

- il coordinamento e la cooperazione con le altre autorità di ispezione interessate

- la redazione di relazioni sulle attività di ispezione e sorveglianza

c) Fornire assistenza tecnica, su richiesta, alla Commissione:

- Valutazione dei mezzi di ispezione e di sorveglianza necessari per garantire il rispetto delle norme della PCP

- Valutazione e definizione delle priorità e dei criteri di riferimento ai fini dell'ispezione e della sorveglianza

- Definizione di metodi di ispezione e di procedure e di pratiche uniformi di ispezione

- Gestione dei fondi finanziari al fine di controllare la spesa

d) Contribuire all'organizzazione delle iniziative di formazione per gli ispettori.

4.4.2. Problemi specifici da esaminare

Lo studio di fattibilità dovrà esaminare, in particolare, i mezzi finanziari necessari per il funzionamento dell'OCCP e il personale richiesto.

Per poter funzionare, l'OCCP richiederà riunioni regolari di coordinamento con le autorità nazionali competenti. Tutte le autorità competenti per le misure di controllo e di esecuzione relative a determinate attività di pesca e a certi stock dovranno incontrarsi regolarmente per esaminare le attività di ispezione e di sorveglianza ed adeguare, se necessario, la strategia di pianificazione.

L'OCCP dovrà avere libero accesso alle informazioni sulle attività di pesca, di ispezione e di sorveglianza in possesso delle autorità nazionali competenti e avrà pertanto bisogno di potenti attrezzature elettroniche per l'elaborazione e la trasmissione dei dati. Esso richiederà una presenza di personale 24 ore al giorno per poter rispondere ad eventuali quesiti di ispettori o di terzi.

Le autorità nazionali competenti potranno assegnare all'OCCP, su base contrattuale, alcuni dei compiti svolti a livello nazionale. Lo studio di fattibilità dovrà esaminare eventuali sinergismi a livello nazionale.

Gli aspetti da considerare con particolare attenzione sono i seguenti:

- Acque comunitarie

Per quanto riguarda l'ispezione e la sorveglianza di alcune attività di pesca nelle acque comunitarie, dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

- Gli oneri derivanti dal dover organizzare il coordinamento dei mezzi comuni di ispezione e di sorveglianza e, in particolare, una struttura di cooperazione tra l'OCCP e le competenti autorità nazionali

- Le richieste di informazioni sulle attività di pesca dell'OCCP, necessarie per coordinare l'impiego dei mezzi e delle risorse comuni

- Gli oneri derivanti dalla raccolta, compilazione e valutazione delle informazioni sulle ispezioni e la sorveglianza delle attività di pesca

- L'entità dei mezzi di ispezione e di sorveglianza necessari per una strategia di controllo comunitaria, in considerazione delle caratteristiche delle attività di pesca e delle misure di conservazione e di controllo in vigore.

- Attività di pesca internazionali

Per quanto riguarda l'ispezione e la sorveglianza di attività di pesca internazionali, lo studio dovrà innanzitutto esaminare due punti:

- Il rapporto costi-benefici delle soluzioni basate sui mezzi di ispezione nazionali e sui mezzi noleggiati

- L'entità dei mezzi richiesti, in considerazione delle caratteristiche dell'attività di pesca e delle misure di controllo e di conservazione in vigore

- Le esigenze di coordinamento per l'impiego dei mezzi e le misure da adottare a seguito delle ispezioni e della sorveglianza di attività di pesca internazionali

- Gli oneri amministrativi derivanti dall'ispezione e dalla sorveglianza delle attività di pesca internazionali

- Gli oneri, in termini di trasmissione dei dati, derivanti dall'ispezione e dalla sorveglianza delle attività di pesca internazionali.

5. CONCLUSIONI

A seguito dell'adozione della riforma della PCP, gli Stati membri e la Commissione debbono garantire che le norme di tale politica vengano efficacemente attuate e rispettate. La presente comunicazione stabilisce una strategia comunitaria, sia a breve termine che a lungo termine, intesa a conseguire un'applicazione uniforme ed efficace della PCP. Conformemente alle loro competenze, che sono stabilite al capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri sono tenuti a sostenere le azioni previste nel piano d'azione. Come indicato al punto 4, il consenso del Consiglio e del Parlamento europeo è necessario per la Struttura ispettiva comune.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico: Pesca

Attività:

1107 - Conservazione, controllo ed esecuzione nel settore della pesca

Denominazione dell'azione:

studio di fattibilità relativo ad una struttura ispettiva comune

1. Linea(e) di bilancio + denominazione(i)

Capitolo B2-90, articolo B2-902

110703 - Controllo e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque marittime comunitarie e al di fuori dell'Unione europea

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 1 milione di EUR in stanziamenti di impegno

2.2. Periodo di applicazione:

2003

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (vedi punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di appoggio (v. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (v. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e con le prospettive finanziarie

[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

[...] La proposta richiede una riprogrammazione delle corrispondenti rubriche delle prospettive finanziarie.

[...] La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate [7]

[7] Per maggiori informazioni si rinvia alla nota esplicativa.

[X] La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria (riguarda aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

OPPURE

[...] La proposta ha un'incidenza finanziaria - Incidenza sulle entrate:

(Nota: tutte le precisazioni e le osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riprese in un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria.)

(milioni di euro al primo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Indicare le linee di bilancio interessate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio.)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, articolo 28, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002).

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario [8]

[8] Per maggiori informazioni si rinvia alla nota esplicativa.

5.1.1. Obiettivi

La creazione di una struttura ispettiva comune, e l'insediamento dell'organismo comunitario per il controllo della pesca (OCCP), vanno valutati accuratamente. Compito dell'OCCP è di coadiuvare le competenti autorità degli Stati membri nell'impiegare i mezzi e le misure nazionali di controllo e sorveglianza in linea con una reale strategia comune. La fattibilità va pertanto esaminata in collaborazione con gli Stati membri. Nel valutare i costi relativi alla creazione del nuovo organismo, è opportuno tener conto dei vantaggi che deriverebbero da un uso più razionale delle risorse nazionali.

È opportuno che lo studio di fattibilità sia concepito in modo chiaro e che vengano individuati tutti i possibili compiti dell'OCCP.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex-ante

La creazione di una struttura ispettiva comune è una possibilità prevista dal libro verde sul futuro della politica comune della pesca (COM 2001 def. 20.03.2001) e dalla comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (calendario) (COM 2002/0181 def. 28.05.2002).

5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex-post

/

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

- La struttura ispettiva comune si rivolge agli Stati membri e agli operatori interessati;

- attraverso la creazione di una struttura ispettiva comune, si intende far perno sulla cooperazione internazionale per una migliore applicazione delle misure di tutela degli stock sfruttati dai pescherecci comunitari;

- uno studio di fattibilità permetterà di individuare le misure che andranno concretamente adottate per condurre in porto l'operazione;

- ne conseguirà la capacità di coordinare ed organizzare la condivisione dei mezzi e delle risorse nazionali di controllo e sorveglianza per garantire il rispetto della normativa in materia di politica comune della pesca

Nello specifico, lo studio di fattibilità dovrebbe consentire di stabilire il fabbisogno in termini di risorse finanziarie ed umane affinché l'OCCP possa essere operativo e possa svolgere il proprio compito nelle acque marittime comunitarie. All'OCCP verrebbe affidato il compito di soddisfare gli obblighi comunitari in materia di controllo e sorveglianza nell'ambito delle ORP o di accordi bilaterali di pesca, di fornire, su richiesta, assistenza tecnica alla Commissione e di contribuire all'organizzazione di programmi di formazione per gli ispettori.

5.3. Modalità di attuazione

Sulla base dello studio di fattibilità, un progetto di regolamento del Consiglio attinente alla creazione di una struttura ispettiva comune verrà messo a punto e presentato ad entrambi il Consiglio e il Parlamento europeo.

6. Incidenza finanziaria

6.1. Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(Il metodo di calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue deve essere esplicitato mediante la ripartizione fornita nella tabella 6.2.).

6.1.1. Intervento finanziario

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) [9]

[9] Per maggiori informazioni si rinvia alla nota esplicativa.

(Qualora si tratti di più azioni, precisare in modo sufficientemente dettagliato le misure specifiche da adottare per ciascuna di esse in modo da consentire una stima del volume e dei costi dei risultati.)

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Incidenza sul personale e sulla spesa amministrativa

7.1. Incidenza in termini di risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza globale delle spese per risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per dodici mesi.

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per dodici mesi.

1Precisare il tipo di comitato e il gruppo a cui appartiene.

>SPAZIO PER TABELLA>

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

Lo studio di fattibilità rientra nella valutazione ex-ante relativa alla creazione di una struttura ispettiva comune. La stima dei costi verrà presentata congiuntamente alla proposta di regolamento del Consiglio.

9. MISURE ANTIFRODE