52002AE0022

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fertilizzanti"

Gazzetta ufficiale n. C 080 del 03/04/2002 pag. 0006 - 0008


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fertilizzanti"

(2002/C 80/02)

Il Consiglio, in data 15 ottobre 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Mercato unico, produzione e consumo", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bento Gonçalves, in data 17 dicembre 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 16 gennaio 2002, nel corso della 387a sessione plenaria, con 89 voti favorevoli, e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fertilizzanti, presentata dalla Commissione, intende armonizzare e riunire in un solo documento più leggibile le 18 direttive esistenti, le quali risultano estremamente complesse e disperse.

1.1.1. La scelta del regolamento è giustificata in quanto strumento più adeguato a tale approccio di armonizzazione. Un regolamento permetterà agli Stati membri di svolgere la loro missione di esecuzione e controllo e risulterà più appropriato per i cittadini e le imprese europei.

1.2. La proposta all'esame è il risultato di una riformulazione: una parte del testo è stata copiata dalle precedenti direttive, mentre alcune modifiche sono state apportate per adeguare il documento alla nuova struttura. Lo spirito del testo non è stato modificato in modo significativo ma si può tuttavia sottolineare quanto segue:

- il testo ha subito miglioramenti redazionali;

- i testi sono stati codificati;

- le modifiche vengono descritte nelle osservazioni generali e in quelle specifiche;

- le specificazioni tecniche sono state ritirate dal testo giuridico per essere inserite nei diversi allegati, offrendo in tal modo un mezzo relativamente semplice per l'uso di questa regolamentazione e per l'aggiunta di altri gruppi di fertilizzanti senza bisogno di una ristrutturazione integrale dello strumento in questione.

2. Contenuto e sintesi del documento della Commissione

2.1. La proposta rappresenta una riformulazione delle direttive del Consiglio e della Commissione concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui fertilizzanti. Il regolamento riassume in un unico testo le seguenti direttive:

- la Direttiva 76/116/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi;

- la Direttiva 80/876/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato d'ammonio ad elevato tenore di azoto;

- la Direttiva 87/94/CEE della Commissione dell'8 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e della detonabilità di concimi semplici a base di nitrato d'ammonio ad elevato tenore di azoto;

- la Direttiva 77/535/CEE della Commissione del 22 giugno 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi;

e le 14 tra modifiche e adeguamenti di tali direttive al progresso tecnico.

2.2. Le raccomandazioni del gruppo SLIM(1) relative agli aspetti di cui tener conto in sede di riformulazione vanno prese in considerazione nel modo seguente:

a) costituzione di un gruppo ad hoc per consigliare la Commissione;

b) principi informatori per le decisioni relative a nuovi tipi di fertilizzanti (anche organici);

c) prescrizioni relative ai tipi di fertilizzanti da inserire nell'elenco;

d) prescrizioni relative alle miscele di fertilizzanti in funzione della compatibilità;

e) prescrizioni affinché le pratiche relative a nuovi tipi di fertilizzanti che destano preoccupazione sotto il profilo della sanità e della sicurezza vengano esaminate da esperti del settore;

f) condizioni per l'aggiunta di nuovi tipi di fertilizzanti;

g) controlli da parte di una rete di laboratori accreditati e stesura dei relativi rapporti;

h) gruppo di studio sul cadmio;

i) miscela di fertilizzanti.

2.3. La riformulazione all'esame, che non presenta modifiche nella sostanza, è stata strutturata in modo tale da escludere, nei limiti del possibile, tutte le specificazioni tecniche dal testo giuridico inserendole negli allegati. In linea di principio, il testo giuridico viene pertanto mantenuto il più generale possibile.

2.4. Gli allegati tecnici sono stati ripresi dalle direttive originali e rielaborati. Il gruppo di lavoro ha riesaminato gli allegati e vi ha inserito alcune modifiche, anche se minori. In particolare, le specificazioni tecniche relative al contenuto di nutrienti non sono state modificate e i livelli di tolleranza sono stati tutti inseriti nell'allegato.

2.5. La scelta dello strumento giuridico del regolamento è giustificata a causa dei molteplici adeguamenti al progresso tecnico di cui la normativa è stata e sarà oggetto.

3. Osservazioni generali

3.1. La riformulazione all'esame è stata strutturata in modo tale da escludere, nei limiti del possibile, tutte le specificazioni tecniche dal testo giuridico inserendole negli allegati. In linea di principio, il testo giuridico viene pertanto mantenuto il più generale possibile. L'inserimento dei diversi gruppi di fertilizzanti negli allegati offre un mezzo relativamente semplice per l'uso di questa regolamentazione e per l'aggiunta di altri gruppi di fertilizzanti senza bisogno di una ristrutturazione integrale dello strumento in questione.

3.2. La normativa comunitaria relativa ai fertilizzanti intende garantire la libera circolazione di questi prodotti nell'Unione europea e definire al tempo stesso le caratteristiche alle quali devono conformarsi. Tra tali caratteristiche figurano la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio.

3.3. La proposta di regolamento all'esame si rivolge in particolare alle grandi imprese chimiche produttrici di concimi minerali e agli importatori di concimi minerali fabbricati fuori dell'Unione europea. Dato che si tratta di una riformulazione, non sarà necessario apportare modifiche importanti al processo industriale.

4. Osservazioni specifiche

4.1. Elenco delle principali modifiche apportate al testo

4.1.1. I considerando n. 1, 2, 7, 14 e 15 sono nuovi.

4.1.2. L'articolo 2 è nuovo. Sono state introdotte definizioni per i termini più importanti. Tali definizioni sono, per la maggior parte, equivalenti a quelle in uso presso il CEN (Comitato europeo di normalizzazione).

4.1.3. L'articolo 4 è stato redatto in modo da sottolineare le responsabilità della persona (fabbricante o importatore) che immette i fertilizzanti sul mercato.

4.1.4. All'articolo 9 (adattato essenzialmente dall'articolo 4 e dall'Allegato II della Direttiva 76/116/CEE, dall'articolo 1 della Direttiva 88/183/CEE e dall'articolo 4 della Direttiva 89/530/CEE) è nuova l'aggiunta alla lettera a) "per i fertilizzanti miscelati l'indicazione 'miscela' dopo la denominazione del tipo".

4.1.5. All'articolo 14 (adattato dall'articolo 8 della Direttiva 89/530/CEE) è nuovo il riferimento alla salute delle piante alle lettere a) e c), che si aggiunge al riferimento alla salute delle persone e degli animali, già esistente.

4.1.6. All'articolo 15 (adattato dall'articolo 9 della Direttiva 80/876/CEE), sono nuovi i seguenti brani: "o la salute delle persone o degli animali ovvero un rischio per l'ambiente" (al paragrafo 1) e "all'occorrenza consulta senza indugio il proprio comitato tecnico o scientifico competente. La Commissione informa gli Stati membri circa le conclusioni di tale comitato" (al paragrafo 2). Finora, la clausola di salvaguardia costituita dall'articolo 15 era stata inserita unicamente nella Direttiva 80/876/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto. D'ora in poi, tale clausola si applica a tutta la normativa comunitaria sui fertilizzanti.

4.1.7. L'articolo 16 è nuovo.

4.1.8. All'articolo 17 (adattato dagli articoli 1 e 2 della Direttiva 89/284/CEE) sono nuovi i riferimenti al calcio (paragrafo 1) e tutto il paragrafo 2.

4.1.9. All'articolo 18 (adattato dall'articolo 7 della Direttiva 89/284/CEE), è nuovo il riferimento al calcio.

4.1.10. All'articolo 19, paragrafo 4 (adattato dall'articolo 6 della Direttiva 89/284/CEE), è nuovo il brano seguente: "Per queste indicazioni si usano cifre con un decimale, salvo che nel caso di micronutrienti per i quali valgono le indicazioni di cui alle sezioni E.2.2 ed E.2.3 dell'Allegato I".

4.1.11. L'articolo 20 è nuovo.

4.1.12. All'articolo 21, paragrafo 4 (adattato dall'articolo 6 della Direttiva 89/284/CEE), è nuovo il brano seguente: "Per queste indicazioni si usano cifre con un decimale, salvo che nel caso di micronutrienti per i quali valgono le indicazioni di cui alle sezioni E.2.2 ed E.2.3 dell'Allegato I".

4.1.13. L'articolo 22 è nuovo.

4.1.14. All'articolo 23 (adattato dall'articolo 4 della Direttiva 89/530/CEE), il paragrafo 4 è nuovo.

4.1.15. Agli articoli 25 e 28 (adattati dagli articoli 1 e 7 della Direttiva 80/876/CEE), il campo di applicazione è stato esteso dai fertilizzanti semplici ai fertilizzanti composti a base di nitrato d'ammonio ad elevato tenore di azoto al fine di tener conto della nuova situazione del mercato. In base alla precedente normativa, i fertilizzanti composti non erano soggetti a prove di detonazione, il che ha creato una lacuna che gli Stati membri hanno voluto colmare per motivi di sicurezza.

4.1.16. All'articolo 27, paragrafo 1 (adattato dall'articolo 7 della Direttiva 80/876/CEE), è nuova l'aggiunta "sul loro territorio".

4.1.17. All'articolo 29 sono nuovi la seconda frase del paragrafo 1 e l'intero paragrafo 4.

4.1.18. L'articolo 30 è nuovo e offre un miglior inquadramento all'analisi e alla prova. Il gruppo SLIM e gli Stati membri hanno ritenuto necessario introdurre un sistema di garanzia della qualità per i laboratori. A causa della diversa situazione negli Stati membri, sono state introdotte anche delle disposizioni transitorie (cfr. l'articolo 34).

4.1.19. L'articolo 31, paragrafo 2 è nuovo.

4.1.20. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 32 sono nuovi.

4.1.21. All'articolo 33 (adattato dall'articolo 1 della Direttiva 98/97/CE), le menzioni "In deroga all'articolo 5" e "31 dicembre 2004", sono nuove. La deroga a favore di Austria, Finlandia e Svezia di cui all'articolo 33 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004 affinché tali paesi dispongano di un tempo sufficiente per l'adozione delle misure comunitarie relative al cadmio.

4.1.22. Gli articoli 34, 35, 36 e 37 sono nuovi.

4.2. Elenco delle principali modifiche agli allegati tecnici

4.2.1. Il contenuto dell'Allegato I non è stato modificato ma le tabelle delle parti B) e C) contengono 6 colonne invece delle 9 colonne iniziali. Il contenuto delle prime tre colonne (denominazione del tipo, indicazioni relative al metodo di produzione e tenore minimo di nutrienti) figura adesso orizzontalmente e, per ciascun tipo di fertilizzante, in una casella posta all'inizio della tabella.

4.2.2. All'allegato III-3, metodo 1, paragrafo 1, è nuovo il brano seguente: "I metodi dei cicli termici chiusi quali descritti nella presente sezione sono ritenuti idonei a simulare con sufficiente fedeltà le condizioni da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del titolo II, capo IV, senza che essi siano tuttavia necessariamente in grado di simulare ogni condizione incontrata nel corso del trasporto e del magazzinaggio."

4.2.3. L'allegato V è nuovo.

5. Conclusioni

Il Comitato è d'accordo con la proposta della Commissione che consiste nel sostituire le direttive esistenti sui fertilizzanti con un unico regolamento.

5.1. Tale strumento legislativo, che trasferisce le specificazioni tecniche agli allegati, faciliterà l'attività dei fabbricanti e degli importatori e risulterà più chiaro ai produttori agricoli e ai consumatori in generale.

5.2. Il Comitato sottolinea e approva la creazione di un gruppo "ad hoc" per consigliare la Commissione.

Bruxelles, 16 gennaio 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) Simpler Legislation for the Internal Market (Semplificare la legislazione per il mercato interno).