52001SC1724

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (ennesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) /* SEC/2001/1724 def. - COD 1992/0449 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (ennesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

1. Antefatto

- Proposta trasmessa al Parlamento* e al Consiglio (COM(1992)560 def.) in data 8.2.1993 (GU C 77 del 18.3.1993) * non soggetta alla procedura di codecisione all'epoca della proposta

- Parere espresso dal Comitato economico e sociale in data 30.6.1993 (GU C 249 del 13.9.1993) Parere espresso dal Comitato delle regioni* * ha dichiarato in una lettera del 13 gennaio 2000 che non avrebbe emesso un parere

- Parere del Parlamento europeo (1a lettura) espresso in data 20.4.1994 (GU C 128 del 9.5.1994)

- Proposta modificata trasmessa al Consiglio in data 8.7.1994 (GU C 230 del 19.8.1994)

- Date dell'accordo politico e dell'adozione formale della posizione comune da parte del Consiglio 11.06.2001 e 29.10.2001

2. Scopo della proposta della Commissione

La proposta originaria si basava sull'articolo 118A del trattato (attuale articolo 137) ed assumeva la forma di una direttiva individuale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva quadro 89/391/CEE.

Essa persegue la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti alla loro salute e sicurezza dall'esposizione agli agenti fisici. La proposta riguarda quattro agenti fisici: il rumore (rischi per l'udito), le vibrazioni (rischi per la mano, il braccio e il corpo intero), i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche (rischi per la salute derivanti da correnti indotte nel corpo, da pericoli di scosse elettriche e ustioni e dall'assorbimento di energia termica).

Le disposizioni riguardanti le vibrazioni e le radiazioni elettromagnetiche sono nuove, mentre quelle relative al rumore esistevano già nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio. La presente proposta costituisce la seconda parte dell'approccio del Consiglio previsto all'articolo 10 della direttiva citata (riesame della direttiva) e intende allineare le disposizioni della direttiva 86/188/CEE ai principi generali di prevenzione istituiti dalla direttiva quadro 89/391/CEE.

L'approccio generale adottato dal Consiglio consiste nel trattare ciascun agente fisico in una direttiva individuale separata. Tutte le delegazioni e la Commissione hanno accettato questo approccio, consistente nel trattare la proposta su base graduale, il che non esclude le altre parti della proposta della Commissione, che permangono all'esame del Consiglio per future discussioni.

In merito al primo agente fisico, le vibrazioni, il Consiglio ha adottato una posizione comune il 25 giugno 2001 e in tale occasione, mediante una dichiarazione iscritta al verbale del Consiglio, quest'ultimo ha ribadito il proprio impegno a occuparsi in seguito degli altri agenti fisici.

3. Osservazioni sulla posizione comune

3.1. Aspetti generali

Data la scissione della proposta, la posizione comune si limita ora alle prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi alla loro salute e sicurezza derivanti o suscettibili di derivare dall'esposizione al rumore.

La posizione comune fissa i valori limite dell'esposizione che non possono essere superati in alcun caso, nonché valori di esposizione che fanno scattare l'azione rispetto ai livelli quotidiani di esposizione al rumore e al picco di pressione acustica. La posizione comune stabilisce le misure preventive necessarie per ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori. Tali misure si basano anzitutto sull'obbligo per il datore di lavoro di determinare e valutare i diversi rischi risultanti dall'esposizione al rumore.

Sulla base della valutazione del rischio e non appena siano stati superati i valori superiori d'esposizione che fanno scattare l'azione, il datore di lavoro stabilisce e attua un programma di misure tecniche e/o organizzative intese a evitare o ridurre l'esposizione.

La posizione comune prevede inoltre misure dettagliate relative all'informazione e alla formazione dei lavoratori esposti ai rischi causati dal rumore qualora siano raggiunti i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione. È inoltre disposta una vigilanza rafforzata sulla salute, che prevede fra l'altro che ogni lavoratore possa beneficiare di un controllo dell'udito qualora i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione siano superati.

In generale, la posizione comune del Consiglio è consona allo spirito della proposta della Commissione, seppure con una struttura diversa dovuta alla scissione della proposta. Come la proposta modificata della Commissione, la posizione comune non riprende gli emendamenti presentati in prima lettura dal Parlamento, intesi a cancellare l'allegato riguardante la parte "rumore" dalla proposta della Commissione.

Le principali differenze rispetto alla proposta modificata della Commissione stanno nella riduzione del valore limite di esposizione e nell'aumento del valore superiore di esposizione che fa scattare l'azione al picco della pressione acustica e la soppressione del concetto di valore soglia.

3.2. Gli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Gli emendamenti del Parlamento europeo applicabili al rumore adottati in prima lettura corrispondono ai numeri da 1 a 26.

Gli emendamenti nn. 1, 5, 8, 9, 14, 16, 17 e 19 sono stati accolti integralmente, sia nella posizione comune sia nella proposta modificata.

Inoltre, gli emendamenti nn. 7, 10, 11 e 13, che erano stati accolti nella proposta modificata, sono stati leggermente riformulati dal Consiglio, pur conservando il proprio significato. La Commissione concorda.

Gli emendamenti 4, 18 e 20 sono stati accolti parzialmente nella posizione comune, mentre erano stati accolti integralmente dalla proposta modificata.

L'emendamento 21, accolto nella proposta modificata come l'emendamento 23 (leggermente modificato), non è stato mantenuto dalla posizione comune. La Commissione accetta che tali emendamenti siano respinti.

Gli emendamenti 2, 3, 6, 15, 22, 24, 25 e 26 non sono stati accolti né dalla posizione comune né dalla proposta modificata, per le stesse ragioni indicate in prima lettura, cioè che gli emendamenti riguardanti l'esclusione dell'agente fisico "rumore" sono contrari agli obblighi imposti alla Commissione dall'articolo 10 della direttiva 86/188/CEE e a quelli derivanti dalla risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 1990, che chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva riguardante i rischi che risultano dall'esposizione al rumore e alle vibrazioni, nonché ad altri agenti fisici.

L'emendamento n. 12, che non era stato accolto nella proposta modificata, è stato introdotto, con una leggera modifica, nella posizione comune.

Le principali differenze fra la proposta modificata e la posizione comune del Consiglio sono:

a) struttura e numerazione degli articoli diverse imposte dalla decisione di scindere una direttiva generale sugli agenti fisici in quattro direttive individuali diverse che contemplano separatamente ciascuno dei quattro agenti fisici.

La Commissione ha aderito alla scissione a condizione che la proposta modificata rimanga all'esame del Consiglio finché non saranno stati trattati tutti gli agenti fisici, e che il Consiglio si impegni fermamente a continuare i lavori per quanto riguarda le parti residue della proposta fino a completamento di quest'ultima;

b) il valore limite d'esposizione quotidiana al rumore è stato ritoccato verso il basso nella posizione comune, per cui è passato da 90 dB(A) a 87 dB(A), mentre il valore superiore d'esposizione che fa scattare l'azione al picco di pressione acustica è stato aumentato da 112Pa a 200Pa.

La Commissione accetta i nuovi valori stabiliti dalla posizione comune, che costituiscono un accordo globale, a maggior ragione per il fatto che la proposta di un valore limite d'esposizione di 87 dB(A) è un netto progresso;

c) cancellazione dei valori soglia nella posizione comune.

La Commissione ha accettato la cancellazione in quanto rafforza il testo rendendo applicabili le disposizioni della direttiva finché il rischio perdura.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione

L'articolo 14 della posizione comune prevede un periodo transitorio opzionale di cinque anni per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni legate al rispetto dei valori limite per il personale imbarcato sulle navi, in modo da tener conto di particolari condizioni. Va notato che l'ambito d'applicazione della direttiva 86/188/CEE non comprende i lavoratori della navigazione marittima.

La Commissione concorda col Consiglio, secondo il quale il rispetto del valore limite d'esposizione nelle condizioni particolarmente difficili del settore marittimo richiederà campagne di sensibilizzazione e di informazione mirata, la preparazione di moduli di formazione e l'organizzazione di corsi, oltre all'acquisizione di nuove attrezzature e/o accessori.

4. Conclusioni/osservazioni generali

La Commissione sostiene integralmente la posizione comune.

5. Dichiarazioni della Commissione

Nessuna.