52000PC0689

Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0689 def. - CNS 99/0154 */

Gazzetta ufficiale n. 062 E del 27/02/2001 pag. 0243 - 0275


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE [1]

[1] Le modifiche rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono evidenziate graficamente con gli attributi «barrato» per i passi cancellati, «grassetto» e «sottolineato» per i passi nuovi o modificati.

1. antefatti

Il 14 luglio 1999 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [2]. La proposta è stata trasmessa al Parlamento e al Consiglio il 7 settembre 1999 e il Comitato economico e sociale ha espresso un parere al riguardo nella sua sessione del marzo 2000 [3]. Il Parlamento europeo, nell'ambito della procedura di consultazione, ha affidato la proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno (responsabile della relazione) e alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini (per parere). La commissione giuridica e per il mercato interno ha votato la relazione il 4 settembre 2000, previo esame del parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini (adottato il 27 gennaio 2000). Il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 21 settembre 2000, ha adottato un parere che approva la proposta della Commissione con riserva di alcuni emendamenti e ha invitato la Commissione a modificare la proposta di conseguenza, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE.

[2] COM (1999) 348 def. del 14 luglio 1999, GU C 376 del 28.12.1999.

[3] GU C 117 del 26 aprile 2000.

2. proposta modificata

La presente proposta modificata è adottata in base agli emendamenti votati dal Parlamento europeo. La Commissione ha potuto recepirne un certo numero.

2.1. Modifiche accettate in toto o in parte

2.1.1. Modifiche che tengono conto della posizione speciale del Regno Unito e dell'Irlanda

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, questi Stati non partecipano all'adozione delle misure proposte in forza del titolo IV del trattato CE. Nel frattempo, tuttavia, entrambi gli Stati hanno notificato l'intenzione di partecipare ai negoziati sulla presente iniziativa, in applicazione delle disposizioni dello stesso protocollo.

Si ritiene pertanto necessario recepire gli emendamenti del Parlamento che tengono conto di questa nuova situazione e inserire alcune disposizioni relative ai "trust". Tali disposizioni o loro equivalenti già figurano nella convenzione di Bruxelles [4] ma sono state omesse dalla proposta di regolamento della Commissione del 14 luglio 1999 data la posizione dei due Stati membri a norma del protocollo.

[4] GU C 27 del 26 gennaio 1998.

Disposizioni interessate

- articolo 5, paragrafo 5 bis

- articolo 23, comma quarto bis e quinto

- articolo 57, comma quinto bis

La Commissione accetta gli emendamenti 21 e 27 e integra alla lettera, nella proposta modificata, il testo delle disposizioni previste dalla convenzione di Bruxelles in materia di trust.

2.1.2. Modifiche volte ad assimilare gli atti pubblici agli atti giudiziari ai fini del riconoscimento ipso iure

a) Il Parlamento europeo propone il riconoscimento ipso iure degli atti pubblici, per analogia con gli atti giudiziari. La Commissione può accettare tale estensione nel merito. Il principio del riconoscimento ipso iure degli atti pubblici è d'altro canto sancito dal regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi [5].

[5] GU C 160 del 30 giugno 2000.

Come per il regolamento Bruxelles II, la Commissione intende infatti assimilare, in termini di riconoscimento, gli atti pubblici alle decisioni giudiziarie. La proposta modificata integra pertanto l'emendamento 29 e dispone in materia di atti pubblici negli stessi termini con cui disciplina, all'articolo 33, le decisioni giudiziarie, prevedendo in particolare la possibilità di ricorrere a una procedura di riconoscimento formale della decisione.

Disposizioni interessate

- considerandi 17 e 18

- articolo 54

La Commissione riprende pertanto gli emendamenti 18 (lettera a)), 19 e 29 (prima parte).

b) Analogamente, la Commissione può accettare che i notai siano espressamente assimilati alle autorità cui compete il rilascio della dichiarazione di esecutività, sebbene reputi che il termine "autorità" sia comprensivo anche dei notai.

Disposizioni interessate

- articolo 35, primo comma

- allegati II e VI, punto 3

La Commissione accoglie pertanto gli emendamenti 28, 29 (ultima parte), 33 e 34.

2.1.3. Modifica relativa alla competenza in materia di assicurazioni

Il Parlamento europeo propone di limitare la molteplicità dei fori competenti in materia di assicurazioni, di cui all'articolo 9, punto 2. Obiettivo dell'articolo è permettere che l'assicuratore sia convenuto davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario, indipendentemente dalla natura del contratto assicurativo (individuale o di gruppo) [6]. Il Parlamento sostiene che la tutela giurisdizionale andrebbe limitata ai contratti individuali, così da evitare una forte dispersione della competenza giurisdizionale e il conseguente onere finanziario a carico degli assicuratori. Si propone pertanto di modificare l'articolo in modo da conferire tutela giurisdizionale ai soli contratti d'assicurazione individuali.

[6] L'articolo 8 della convenzione di Bruxelles offre tutela giurisdizionale al solo contraente dell'assicurazione, non giù all'assicurato o al beneficiario.

La Commissione accetta questa modifica in parte. Il contraente dell'assicurazione può già, in effetti, proporre un'azione davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio, indipendentemente dalla natura del contratto, ai sensi della convenzione di Bruxelles; non vi è ragione di eliminare tale possibilità, sarebbe come fare un passo indietro. La Commissione, invece, può accettare di limitare l'estensione della tutela giurisdizionale all'assicurato e al beneficiario nei soli casi di contratti individuali, così da evitare un'inutile moltiplicazione dei fori competenti.

Disposizione interessata: articolo 9, frase introduttiva, punto 2

La Commissione accetta pertanto l'emendamento 22 solo in parte.

2.1.3.1. Modifica del termine di presentazione della relazione sull'applicazione del regolamento

Il Parlamento propone che la relazione tenga conto degli effetti del regolamento sulle piccole e medie imprese e venga presentato entro un termine di due anziché cinque anni.

La Commissione può accettare la prima parte dell'emendamento ma non la riduzione del termine da cinque a due anni. Sarebbe impossibile, infatti, vista la lungaggine dei procedimenti giudiziari negli Stati membri, disporre, in un così breve lasso di tempo, delle fonti statistiche e delle decisioni nazionali in applicazione del regolamento, necessarie per la relazione.

Disposizione interessata: articolo 65

La Commissione accetta l'emendamento 31 (seconda parte).

2.1.3.2. Modifica del termine di entrata in vigore del regolamento

Di norma, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua adozione. Tuttavia, trattandosi di una materia particolarmente complessa, occorre prevedere un periodo di adattamento per le parti interessate più lungo (sei mesi). Il nuovo termine dovrà però decorrere dalla data di adozione del regolamento e non già dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Disposizione interessata: articolo 67

La Commissione accetta l'emendamento 32 solo in parte.

2.2. MODIFICHE NON ACCETTATE

2.2.1. Modifiche per l'inclusione di un nuovo articolo 17 bis (autorizzazione di una clausola per deferire le liti a uno strumento per la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di contratti di consumo)

La Commissione osserva che il Parlamento europeo non ha modificato l'articolo 16 che dispone in materia di competenza giurisdizionale a tutela del consumatore, né ha voluto autorizzare clausole contrattuali che consentano, nei contratti di consumo, di deferire le controversie a un giudice diverso da quello del luogo in cui è domiciliato il consumatore, derogando così al principio di tutela sancito dall'articolo 16 (competenza generale del giudice del domicilio del consumatore). La Commissione considera con attenzione i dibattiti svoltisi in Parlamento al riguardo e intende procedere a un riesame del sistema attuale sin dall'entrata in vigore del regolamento, che tenga conto della situazione in materia di composizione alternativa delle liti. La Commissione introduce un nuovo considerando 14 bis su questo punto.

Il Parlamento propone invece di disporre in modo che il consumatore e il fornitore possano concordare, con clausola contrattuale, di deferire le eventuali controversie a un sistema per la composizione extragiudiziale delle liti, prevedendo a tal fine diverse condizioni, fra cui quella che il sistema sia "approvato" dalla Commissione.

La Commissione condivide le preoccupazioni che hanno motivato l'emendamento e condivide anche l'approccio del Parlamento, che considera il regolamento elemento di un pacchetto di misure legislative e non legislative comprendenti l'attuazione di sistemi per la composizione extragiudiziale delle liti. Riconosce inoltre che è preferibile per le parti comporre la lite in via amichevole, anziché dover adire gli organi statali, e che l'addizione di questi ultimi deve costituire l'estrema ratio. Osserva peraltro che nella pratica il consumatore opterà più spesso per la soluzione extragiudiziale ove questa sia data. Al riguardo, sia gli operatori commerciali sia le istituzioni sono attualmente impegnati in una serie di lavori volti a favorire l'attuazione di tali sistemi alternativi di composizione delle liti [7].

[7] Cfr. in particolare il documento della Commissione e la risoluzione del Consiglio relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (EEJ-Net).

Eppure, non è possibile nella fase attuale dei lavori subordinare le opzioni sul piano della competenza internazionale, previste dal regolamento a beneficio del consumatore, all'obbligo di ricorrere in primo luogo a un sistema per la composizione extragiudiziale delle liti. In effetti, tale situazione potrebbe, primo, sollevare problemi d'ordine costituzionale in alcuni Stati membri; secondo, l'obbligazione che ne scaturisce presupporrebbe sistemi che ancora non esistono; terzo, i nessi procedurali fra i sistemi alternativi per la composizione delle liti e il ricorso giudiziale (in materia di prescrizione, per esempio) sono assai complessi e vanno approfonditi.

In ogni modo, la Commissione intende proseguire le iniziative in corso sulle vie alternative di composizione delle controversie in materia di consumo. Pertanto, nel redigere la relazione che dovrà presentare entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento a norma dell'articolo 65, farà il punto della situazione al riguardo e provvederà a riesaminare le pertinenti disposizioni del regolamento.

Disposizione interessata: articoli 16 e 17 bis (nuovo)

La Commissione, quindi, respinge gli emendamenti 38 e 39.

2.2.2. Modifiche dell'articolo 15 (definizione dei contratti di consumo disciplinati dalle norme di competenza di cui all'articolo 16)

Il Parlamento europeo propone un nuovo paragrafo inteso a definire il concetto di "attività rivolte verso" uno o più Stati membri e assume a criterio per appurarne l'esistenza qualunque tentativo dell'operatore di limitare la propria attività commerciale alle transazioni con consumatori domiciliati in taluni Stati membri.

La Commissione non intende accogliere questo emendamento che è contrario alla filosofia del disposto. La definizione si fonda infatti sul concetto, tipicamente americano, di "attività" quale criterio generale di collegamento per la determinazione della competenza giurisdizionale, che è peraltro del tutto assente dall'approccio cui è improntato il regolamento. A ciò si aggiunga che l'esistenza di una lite in materia di consumo determinante l'addizione di un giudice presuppone che sia stato preventivamente concluso un contratto di consumo. Ebbene, l'esistenza stessa di questo contratto sembra di per sé indicare chiaramente che il fornitore di beni o servizi ha rivolto la sua attività commerciale verso lo Stato in cui è domiciliato il consumatore. Sia detto, da ultimo, che tale definizione non è auspicabile in quanto incita a una nuova frammentazione del mercato interno.

Disposizione interessata: considerando 13 e articolo 15

La Commissione non è in grado di accogliere gli emendamenti 36 e 37.

2.2.3. Inclusione di un nuovo articolo 55 bis relativo alla forza esecutiva delle soluzioni raggiunte nell'ambito di un sistema alternativo per la composizione delle liti

Il Parlamento propone che tali soluzioni siano esecutive al pari degli atti pubblici.

La Commissione non può accettare questa assimilazione che contraddice in pieno la filosofia del regolamento. La soluzione raggiunta nel quadro di un sistema extragiudiziale non è ipoteticamente stilata né ricevuta da una persona dotata di pubblici poteri e non è pertanto assimilabile in alcun modo a un atto pubblico esecutivo.

Disposizione interessata: articolo 55 bis (nuovo)

La Commissione non accoglie l'emendamento 41 né la parte finale (lettera b)) dell'emendamento 18 (cfr. supra, punto 2.1.2).

2.2.4. Altre modifiche non accettate

2.2.4.1. Inclusione di un nuovo considerando 4 quinquies (emendamento 5)

La Commissione non può accettare questo emendamento che inserisce la proposta di regolamento in un "pacchetto" di misure legislative e non legislative e fa riferimento a una "decisione" della Commissione relativa all'attuazione di sistemi per la composizione extragiudiziale delle liti e di procedure in materia di cause di modesta entità ("small claims"). Il considerando non è in effetti compatibile con la norma di massima in base alla quale unico obiettivo del considerando è spiegare le disposizioni del regolamento. D'altro canto, pur condividendo l'auspicio del Parlamento europeo che siano rapidamente attuati sistemi alternativi per la composizione delle liti, la Commissione non può accettare che l'adozione del regolamento sia subordinata a questo sviluppo. Se infatti il regolamento ha vocazione orizzontale e l'obiettivo di stabilire norme di competenza per la totalità delle controversie civili e commerciali, non solo per le liti in materia di consumo, è indubbio che resterà sempre necessario stabilire norme di competenza giurisdizionale anche dopo che saranno attuati i suddetti sistemi.

2.2.4.2. Modifica del considerando 5 (emendamento 14)

La Commissione non può accettare questo emendamento (il regolamento sarà adottato solo in seguito alla modifica della convenzione di Bruxelles) in quanto contravviene al trattato di Amsterdam e non tiene conto della comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile.

2.2.4.3. Altri emendamenti ai considerandi

Gli emendamenti 2, 7, 8, 10, 12 e 13, 20 e 36 fanno eco a principi che discendono dal trattato, ovvero contengono impegni a carico della Commissione, ovvero non trovano riscontro nelle disposizioni del regolamento. La Commissione non li accetta.

1999/0154 (CNS)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C 376 del 28 dicembre 1999, COM (1999) 348 definitivo.

visto il parere del Parlamento europeo [9],

[9] GU....

visto il parere del Comitato economico e sociale [10],

[10] GU C 117 del 26 aprile 2000.

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone; ai fini della progressiva realizzazione di tale spazio la Comunità adotta, nel settore della cooperazione giudiziaria, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.

(2) Le divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giudiziaria e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno; è pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e semplificare le formalità affinché le sentenze siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(3) Tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.

(4) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati compiutamente solo a livello comunitario; il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per raggiungere tali obiettivi e non eccede quanto è necessario a tal fine.

(5) Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, quarto trattino, del trattato CE, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso "la convenzione di Bruxelles") [11]; tale convenzione, che rientra nel corpo giuridico comunitario, è stata resa applicabile a tutti i nuovi Stati membri, ha formato oggetto di lavori di revisione e il Consiglio ha approvato il contenuto del testo così rivisto; è opportuno garantire le continuità dei risultati ottenuti nell'ambito di tale revisione.

[11] Cfr. versione consolidata, GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

(6) Per conseguire l'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme disciplinanti la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(7) Il campo d'applicazione del presente regolamento deve comprendere sostanzialmente tutta la materia civile e commerciale; le esclusioni da tale campo d'applicazione devono essere ridotte al minimo.

(8) Le controversie soggette al suddetto regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento stesso; le norme comuni si applicano quindi, in linea di principio, in tutti i casi nei quali il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati.

(9) I convenuti domiciliati in paesi terzi sono assoggettabili alle norme sui conflitti di competenza vigenti nel territorio dello Stato del giudice adito e i convenuti domiciliati nel territorio di uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento continuano a essere assoggettati alla convenzione di Bruxelles; ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in base a tali norme devono essere riconosciute ed attuate nel territorio della Comunità secondo le disposizioni del presente regolamento.

(10) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità e articolarsi intorno alla competenza generale del giudice del domicilio del convenuto; questa deve valere in ogni ipotesi salvo in casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento; per le persone giuridiche, il domicilio deve essere definito autonomamente, così da incrementare la trasparenza delle norme comuni e prevenire i conflitti di competenza.

(11) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere integrato mediante fori alternativi, ammessi in base al collegamento diretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(12) Nei contratti d'assicurazione, di lavoro e di consumo è opportuno tutelare la parte più debole consentendo in alcuni casi a quest'ultima, in deroga alla regola generale, di adire il giudice del proprio luogo di domicilio.

(14) Per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di lavoro, di assicurazione e di consumo deve essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente; è per contro opportuno regolamentare le clausole attributive di competenza inserite in contratti che mettono in contatto parti aventi un potere contrattuale disuguale.

(14bis) Riguardo più specificamente alle clausole attributive di competenza inserite nei contratti di consumo, il sistema attuale sarà riesaminato sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto dello sviluppo dei sistemi alternativi di composizione delle liti, che dovrà subire un'accelerazione.

(15) Le norme di massima stabilite dal regolamento devono essere dotate della necessaria flessibilità affinché si adattino alle particolarità procedurali vigenti in certi Stati membri; a questo scopo è necessario introdurre nel regolamento talune delle disposizioni contenute nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles.

(16) Il funzionamento armonioso della giustizia a livello comunitario presuppone che non vengano adottate, in due Stati membri competenti in base al presente regolamento, decisioni tra loro incompatibili; è necessario stabilire un meccanismo chiaro e automatico per la risoluzione dei casi di litispendenza e di connessione ed è opportuno definire in modo autonomo la data alla quale una causa si considera "pendente", viste le differenze nazionali esistenti in materia.

(17) La reciproca fiducia nella giustizia all'interno della Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento salvo che vi siano contestazioni; lo stesso dicasi per gli atti pubblici che, al pari delle decisioni, sono emanazione dei pubblici poteri e pertanto sono dotati dello stesso potere probatorio.

(18) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, la decisione o l'atto pubblico emesso in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido; a tale fine la dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza rilevabilità d'ufficio dei motivi di diniego del riconoscimento indicati nel presente regolamento.

(19) Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la decisione emessa, il convenuto possa eventualmente proporre un ricorso secondo i principi del contraddittorio, qualora ritenga dimostrato uno dei motivi di diniego del riconoscimento; il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività.

(20) È d'uopo garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tale fine devono stabilirsi adeguate disposizioni transitorie; la stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 [12] deve continuare ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

[12] Cfr. versione consolidata, GU C 27 del 26.1.1998, pagg. 1 e 28.

(21) A norma degli articoli 1 e 2 dei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca [13], questi Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento; di conseguenza il presente regolamento non vincola il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca e non si applica nei confronti di questi Stati.

[13] GU C 340 del 10.11.1997, pagg. 99 e 101.

(22) La convenzione di Bruxelles rimarrà in vigore nei rapporti tra gli Stati membri vincolati e quelli non vincolati dal presente regolamento ed è quindi indispensabile stabilire norme chiare sui rapporti tra il presente regolamento e la convenzione di Bruxelles.

(23) Lo stesso spirito di coerenza esige che il presente regolamento non incida sulle norme stabilite in tema di competenza e riconoscimento delle decisioni da altri atti normativi comunitari.

(24) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali.

(25) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione esamina l'applicazione dello stesso allo scopo di proporre, se del caso, le necessarie modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I - Campo d'applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

2) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

3) la sicurezza sociale;

4) l'arbitrato.

Capo II - Competenza

Sezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 2

Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone aventi il domicilio nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti ai giudici di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Il domicilio delle società e delle altre persone giuridiche è determinato a norma dell'articolo 57.

Per "Stato membro" si intende, salvo disposizione contraria, qualsiasi Stato membro vincolato dal presente regolamento.

Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.

Articolo 4

Se il convenuto è domiciliato in un paese terzo, la competenza nei singoli Stati membri è determinata dalla legge di ciascuno di essi, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità e al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I.

Se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento, la competenza è disciplinata dalla convenzione di Bruxelles, nella versione vigente nello Stato membro stesso.

Sezione 2 - competenze speciali

Articolo 5

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo d'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio;

b) salvo diversa convenzione, il luogo d'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale ovvero, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere di quest'ultima secondo la legge del foro, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempreché secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile.

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato membro contro le quali sia stata promossa un'azione penale per reati non dolosi davanti ai giudici di un altro Stato membro, di cui non siano cittadini, possono farsi difendere da rappresentanti anche senza comparire personalmente. Il giudice adito può tuttavia ordinare la comparizione personale; se la comparizione non avviene, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione che è stata emessa sull'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potranno essere negati negli altri Stati membri;

5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui queste sono situate;

5)bis nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;

6) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico:

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia.

Il primo punto si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di diritti sul carico o era titolare di diritti sul carico al momento dell'assistenza o del salvataggio.

Articolo 6

La persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale.

La competenza giurisdizionale di cui al primo comma non può essere fatta valere né in Germania né in Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire davanti ai giudici:

- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;

- della Repubblica d'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio.

3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;

4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

Articolo 7

Il giudice di un determinato Stato membro che, in base al presente regolamento, abbia competenza per le controversie relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in forza della legislazione interna del medesimo Stato, è altresì competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

Sezione 3 - Competenza in materia d'assicurazioni

Articolo 8

In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.

Articolo 9

L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o

2) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione o, qualora l'azione sia proposta, nei contratti di assicurazione individuali, dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o dal beneficiario, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio l'attore, oppure

3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno degli Stati membri presso il quale sia stata proposta l'azione contro il coassicuratore delegatario.

L'assicuratore che non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno degli Stati membri, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in un determinato Stato membro, è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente il domicilio nel territorio di questo Stato membro.

Articolo 10

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato il fatto dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Egli può parimenti essere convenuto davanti a tale giudice nei caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 11

In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta dalla persona lesa l'azione contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.

Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice adito ai sensi del secondo comma è competente anche nei loro confronti.

La competenza giurisdizionale di cui al comma precedente non può essere fatta valere né in Germania né in Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire davanti ai giudici:

- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;

- della Repubblica d'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio.

Articolo 12

Salve le disposizioni dell'articolo 11, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia esso contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.

Articolo 13

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da convenzioni:

1) posteriori alla nascita della controversia, o

2) che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3) che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza nel medesimo Stato membro al momento della stipula del contratto, abbiano l'effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni, o

4) concluse da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro, o

5) riguardante un contratto di assicurazione, in quanto questo copra uno o più rischi di cui all'articolo 14.

Articolo 14

I rischi di cui all'articolo 13, punto 5, sono i "grandi rischi" ai sensi dell'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE del Consiglio [14], nonché qualsiasi rischio connesso in via accessoria ad uno dei rischi indicati al punto 1.

[14] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

Sezione 4 - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Articolo 15

Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione,

1) qualora si tratti di vendita a rate di beni mobili materiali,

2) qualora si tratti di prestito con rimborso rateizzato o di altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,

3) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona svolgente attività commerciali o professionali nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore ovvero attività commerciali o professionali rivolte con qualsiasi mezzo verso questo Stato o verso un gruppo di paesi comprendente questo Stato, purché il contratto stesso rientri nell'ambito di tali attività.

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno degli Stati membri, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede in uno Stato membro determinato, essa è considerata, per le controversie relative all'esercizio delle medesime, come domiciliata nel territorio di questo Stato.

La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto, a meno che non prevedano prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

Articolo 16

L'azione del consumatore avverso la controparte contrattuale può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio la controparte ha il proprio domicilio o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

L'azione della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.

Il primo e secondo comma non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.

Articolo 17

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da convenzioni:

1) posteriori alla nascita della controversia

2) che consentano al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.

3) che, concluse tra un consumatore e una controparte contrattuale aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuiscano la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

Sezione 5 - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

Articolo 18

La competenza di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5.

Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno degli Stati membri ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede in un determinato Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative all'esercizio delle medesime, come domiciliato nel territorio di questo Stato.

Articolo 19

Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o

2) in un altro Stato membro:

a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività ovvero dell'ultimo luogo in cui svolgeva abitualmente la propria attività;

b) qualora il lavoratore non svolga o non svolgesse abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto.

Articolo 20

L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro in cui il lavoratore è domiciliato.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.

Articolo 21

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da convenzioni posteriori al sorgere della controversia, o che consentano al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.

Sezione 6 - Competenze esclusive

Articolo 22

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione d'immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

Tuttavia in materia di contratti di locazione di immobili ad uso privato temporaneo, stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il locatario sia una persona fisica e il proprietario ed il locatario siano domiciliati nel medesimo Stato membro;

2) in materia di validità, nullità o scioglimento di società o altre persone giuridiche, aventi la propria sede nel territorio di un determinato Stato membro, o riguardo alle decisioni dei relativi organi, i giudici di tale Stato. Per determinare la sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;

3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli nonché di diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

Salva la competenza spettante all'Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio dei brevetti europei sottoscritta a Monaco il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, indipendentemente dal domicilio, in materia di iscrizione o validità del brevetto europeo rilasciato dal proprio Stato.

5) in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il luogo dell'esecuzione.

Sezione 7 - Proroga di competenza

Articolo 23

Qualora le parti, di cui almeno una sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o a questi giudici. Tale competenza è esclusiva, salvo il diverso accordo tra le parti.

La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto oppure oralmente con conferma scritta,

ovvero

b) in una forma corrispondente alla prassi seguita dalle parti nei loro rapporti reciproci,

ovvero

c) nel commercio internazionale, in una forma corrispondente ad usi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che in tale campo sono ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che consenta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola attributiva di competenza è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici designati non abbiano declinato la competenza

Il giudice o i giudici di uno Stato membro, ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

Le clausole attributive di competenza o le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13 e 17 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 24

Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulti da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di qualsiasi Stato membro è competente se il convenuto è comparso davanti ad esso. Tale norma non si applica se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.

Sezione 8 - Esame della competenza e della ammissibilità

Articolo 25

Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva del giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 26

Qualora il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro sia citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro ma non compaia, tale giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si accerti che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale, od un atto equivalente, in tempo utile perché potesse presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

Si applicano, anziché il secondo comma, le disposizioni nazionali d'attuazione della direttiva .. ../CE del Consiglio [15] [sulla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale], qualora l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente debbano essere trasmessi in esecuzione di queste disposizioni.

[15] GU L del , pag .

Sino all'entrata in vigore delle disposizioni nazionali d'attuazione della direttiva di cui al terzo comma, si applicano le disposizioni della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione o comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, qualora l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente debbano essere trasmessi in esecuzione di questa convenzione.

Sezione 9 - Litispendenza e connessione

Articolo 27

Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice adito successivamente sospende d'ufficio il procedimento finché non si accerti la competenza del giudice adito in precedenza.

Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

Articolo 28

Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.

Articolo 29

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice adito in precedenza.

Articolo 30

Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito

1) quando l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le iniziative prescritte per la notificazione o comunicazione dell'atto stesso al convenuto, o

2) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le iniziative prescritte per il deposito dell'atto stesso.

Sezione 10 - Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 31

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di un determinato Stato membro, possono essere richiesti al giudice di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito spetta al giudice di un altro Stato membro.

Capo III - Riconoscimento ed esecuzione

Articolo 32

Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi provvedimento adottato da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio un decreto, una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

In Svezia, nei procedimenti sommari relativi alle ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) ed ai provvedimenti cautelari (handräckning), i termini «giudici», «tribunale» e «autorità giudiziaria» comprendono l'autorità pubblica svedese competente per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).

Sezione 1 - riconoscimento

Articolo 33

Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che invochi il riconoscimento in via principale può far dichiarare, secondo la procedura di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, il riconoscimento della decisione.

Il giudice di qualsiasi Stati membro, dinanzi al quale il riconoscimento venga invocato in via incidentale, è competente a deliberare sull'esistenza dei motivi di diniego del riconoscimento ai sensi degli articoli 41 e 42.

Sezione 2 - esecuzione

Articolo 34

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in qualsiasi altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

Articolo 35

L'istanza deve essere proposta al giudice, all'autorità competente o al notaio competente di cui all'allegato II del presente regolamento.

La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui si chiede l'esecuzione ovvero dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 36

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate dalla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice o dell'autorità competente adita. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore alle liti.

Il comma precedente non si applica se l'autorità competente è un'autorità amministrativa.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 50.

Articolo 37

La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 50 e senza alcun esame dei motivi di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 41 e 42. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

Articolo 38

Il provvedimento sull'istanza di dichiarazione d'esecutività è reso noto immediatamente al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.

La dichiarazione di esecutività deve essere notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, allegando la decisione qualora questa non sia già stata notificata alla parte stessa.

Articolo 39

Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione emessa sull'istanza di dichiarazione d'esecutività.

Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III.

Il ricorso è esaminato secondo le norme del procedimento in contraddittorio.

Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso, si applicano le disposizioni dell'articolo 26 anche qualora essa non sia domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.

Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è pari a due mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata in mani proprie o nel domicilio. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 40

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata unicamente con il ricorso di cui all'allegato IV.

Articolo 41

Il giudice investito di un ricorso ai sensi degli articoli 39 o 40 decide entro brevi termini. Esso nega o revoca la dichiarazione di esecutività se

1) la dichiarazione di esecutività è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2) l'atto introduttivo del giudizio od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e nel modo appropriato perché potesse presentare le proprie difese, salvo che questi abbia omesso di impugnare la decisione pur avendone la possibilità;

3) la decisione è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto;

4) la decisione è in contrasto con una decisione che sia stata emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in paese terzo, nell'ambito di una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, e che presenti i requisiti necessari per essere riconosciuta nello Stato richiesto.

In nessun caso la decisione dello Stato membro d'origine può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 42

Il giudice investito di un ricorso ai sensi degli articoli 39 o 40 nega o revoca la dichiarazione di esecutività in caso di mancata osservanza delle sezioni 3, 4 e 6 del capo II.

Nella determinazione delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dagli accertamenti di fatto sui quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

Salva l'applicazione del primo comma, non è ammesso il controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non sono influenzate dall'ordine pubblico di cui all'articolo 41, punto 1.

Articolo 43

Il giudice davanti al quale è proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se nello Stato d'origine la decisione straniera è stata impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per l'impugnazione.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia da lui predeterminata .

Articolo 44

Qualora una decisione debba essere riconosciuta a norma del presente regolamento, l'istante può chiedere provvedimenti provvisori e cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto senza che sia necessaria la dichiarazione di esecutività di cui all'articolo 37.

La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione ad adottare provvedimenti cautelari.

In pendenza del termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 39, quinto comma, contro la dichiarazione di esecutività, e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione al riguardo, possono adottarsi solo provvedimenti cautelari sui beni della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione.

Articolo 45

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice rilascia la dichiarazione di esecutività solo per una o più parti della decisione.

L'istante può chiedere una dichiarazione di esecutività parziale.

Articolo 46

Le decisioni straniere che impongano una penalità di mora sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura della penalità è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

Articolo 47

L'istante che nello Stato di origine ha usufruito in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia che sia prevista nel diritto dello Stato richiesto.

Articolo 48

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro richiesto.

Articolo 49

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato in cui è chiesta l'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

Sezione 3 - Disposizioni comuni

Articolo 50

La parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve produrre una copia della decisione recante ogni requisito di autenticità.

Fatto salvo l'articolo 52, la parte che chiede la dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l'attestato di cui all'articolo 51.

Articolo 51

Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione rilasciano, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato V.

Articolo 52

Qualora l'attestato di cui all'articolo 51 non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente possono fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, se ritengono di essere informati a sufficienza, disporne la dispensa.

Qualora il giudice o l'autorità lo richiedano, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona competente a tal fine in uno degli Stati membri.

Articolo 53

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati nell'articolo 50, né per l'eventuale procura alle liti.

Capo IV - Atti pubblici e transazioni giudiziarie

Articolo 54

Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti ipso iure negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che invochi il riconoscimento in via principale può far dichiarare, secondo la procedura di cui alle sezioni 2 e 3 del capo III, il riconoscimento dell'atto pubblico.

Se la questione del riconoscimento viene sollevata in via incidentale davanti al giudice di uno Stato membro, questi è l'organo competente a conoscere.

Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro con la procedura di cui agli articoli da 34 a 49.

Il giudice davanti al quale è proposto ricorso ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40, nega o revoca la dichiarazione di riconoscimento o di esecutività solo se il riconoscimento o l'esecuzione dell'atto pubblico è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve presentare ogni requisito di autenticità stabilito dalla legge dello Stato d'origine.

Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III.

L'autorità competente o il notaio competente di uno Stato membro presso cui è stato formato o registrato l'atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato VI.

Articolo 55

Le transazioni concluse davanti al giudice in corso di giudizio ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono esecutive nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro, presso cui è stata conclusa la transazione, rilascia su richiesta di qualsiasi parte interessata un attestato redatto conformemente al formulario di cui all'allegato V.

Le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da queste autenticate sono parimenti considerate atti pubblici ai sensi dell'articolo 54, primo comma.

Capo V - Disposizioni generali

Articolo 56

Per determinare se una parte abbia il suo domicilio nel territorio dello Stato membro in cui pende il procedimento, il giudice applica la legge interna. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato in cui pende il procedimento, il giudice, per stabilire se essa abbia il domicilio in un determinato altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo.

Articolo 57

Ai fini del presente regolamento, le società e le altre persone giuridiche sono domiciliate nello Stato membro in cui si trova la loro sede statutaria, o la loro amministrazione centrale, oppure il loro centro d'attività principale.

Per stabilire se un trust ha domicilio sul territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato.

Capo VI - Disposizioni transitorie

Articolo 58

Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle domande proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia le decisioni emesse dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento nei rapporti tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o dalla convenzione di Bruxelles o da una convenzione in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto al momento della domanda.

Capo VII - Rapporti con altri atti normativi

Articolo 59

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari e che sono stabilite da atti comunitari o da normative nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

Articolo 60

Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968.

Tuttavia si applica in ogni caso la convenzione di Bruxelles:

1) quando il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento o quando gli articoli 16 e 17 della convenzione di Bruxelles conferiscono la competenza ai giudici di un tale Stato;

2) in materia di litispendenza o di connessione ai sensi degli articoli 21 e 22 della convenzione di Bruxelles, quando le domande giudiziali sono presentate in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento ed in uno Stato membro vincolato dal medesimo.

Le decisioni emesse in qualsiasi Stato membro, vincolato o non vincolato dal presente regolamento, da un giudice dichiaratosi competente in base alla convenzione di Bruxelles sono riconosciute ed eseguite a norma del capo III negli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

Articolo 61

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58, secondo comma, 62 e 63, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni e il trattato seguenti:

- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;

- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;

- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;

- la convenzione tra il Regno del Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957;

- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;

- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;

- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959;

- la convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961;

- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963;

- la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966;

- la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969;

- la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;

- la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971;

- la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973;

- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977;

- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;

- la convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983;

- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984;

- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986;

- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore.

Articolo 62

Il trattato e le convenzioni di cui all'articolo 61 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento.

Essi continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse e per gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 63

Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari. Tali convenzioni sono le seguenti:

- Convenzione sul rilascio dei brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo, sottoscritta a Monaco il 5 ottobre 1973);

- Convenzione di Varsavia ....

- ...

Ai fini della sua interpretazione uniforme, il primo comma si applica nel modo seguente:

1) il presente regolamento non impedisce che il giudice di uno Stato membro partecipante ad una determinata convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza sulla convenzione stessa anche qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato non partecipante alla medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26 del presente regolamento;

2) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.

Si applicano le condizioni di riconoscimento ed esecuzione stabilite dalle convenzioni riguardanti materie particolari cui partecipino lo Stato d'origine e lo Stato richiesto. Si possono in ogni caso applicare le disposizioni del presente regolamento relative alla procedura di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

Articolo 64

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore, con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere le decisioni emesse, segnatamente in un altro Stato partecipante alla convenzione, nei confronti di un convenuto domiciliato o residente nel territorio di un paese terzo, qualora siano fondate, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto su criteri di competenza indicati dall'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Capo VIII - Disposizioni finali

Articolo 65

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso, tenendo conto in particolare dei suoi effetti sulle piccole e medie imprese e sui consumatori. Tale relazione è corredata , se del caso, di opportune proposte di modifica.

Articolo 66

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni normative che modificano le leggi di cui all'allegato I o la designazione degli organi giurisdizionali o le autorità competenti di cui agli allegati II e III. La Commissione modifica di conseguenza gli allegati interessati.

Articolo 67

Il presente regolamento entra in vigore il .................................. (sei mesi dopo la sua adozione). .

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, ed all'articolo 4, secondo comma, sono le seguenti:

- in Belgio: l'articolo 15 del codice civile (Code civil - Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek);

- in Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozeßordnung);

- in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile (Kþdéêáò ðïëéôéêÞò äéêïíïìßáò) ;

- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);

- in Italia: l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);

- in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm);

- nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);

- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65 A, lettera c) del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho);

- in Finlandia: oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken, capo 10, articolo 1, primo comma, seconda, terza e quarta frase;

- in Svezia: capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del codice di procedura civile (rättegångsbalken).

ALLEGATO II

I giudici, le autorità competenti o i notai competenti dinanzi ai quali devono essere proposte le istanze di cui all'articolo 35 sono i seguenti:

ALLEGATO III

Gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 39 sono le seguenti:

ALLEGATO IV

I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 40 sono i seguenti:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;

- «Rechtsbeschwerde», nella Repubblica federale di Germania;

- «Revisionsrekurs», in Austria;

- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo;

- ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen», in Finlandia;

- ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen», in Svezia

ALLEGATO V

Attestato di cui agli articoli 51 e 55 del regolamento n. del Consiglio,

relativo alle decisioni ed alle transazioni giudiziarie

(Italiano, italien, italian, italienisch, italiaans ...)

1. Stato d'origine

2. Organo giurisdizionale o autorità che rilascia l'attestato

2.1. Nome

2.2. Indirizzo

2.3. Tel./fax/e-mail

3. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione/ davanti al quale è stata conclusa la transazione

3.1. Tipo di organo giurisdizionale

3.2. Sede dell'organo giurisdizionale

4. Decisione/transazione giudiziaria

4.1. Data

4.2. Numero di riferimento

4.3. Parti in causa

4.3.1. Nome dell'attore o degli attori

4.3.2. Nome del convenuto o dei convenuti

4.3.3. Nome delle eventuali altre parti

4.4. Decisioni contumaciali

4.4.1. Data di notificazione della domanda giudiziale

4.5. Il testo del dispositivo figura nell'allegato del presente attestato

5. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio

La decisione/ transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato d'origine (articoli 24 e 55 del regolamento) contro:

Nome:

Fatto a ..............., data .........................

Firma e/o timbro.............................

ALLEGATO VI

Attestato di cui all'articolo 54 del regolamento n. del Consiglio,

relativo agli atti pubblici

(Italiano, italien, italian, italienisch, italiaans ...)

1. Stato d'origine

2. Organo giurisdizionale o autorità che rilascia l'attestato

2.1. Nome

2.2. Indirizzo

2.3. Tel./fax/e-mail

3. 3. Notaio o autorità che ha autenticato l'atto

3.1. 3.1. Notaio o autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)

3.1.1. Nome e titolo dell'autorità o del notaio

3.1.2. Sede dell'autorità o del notaio

3.2. Notaio o autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)

3.2.1. Tipo di autorità

3.2.2. Sede dell'autorità o del notaio

4. Atto pubblico

4.1. Descrizione dell'atto

4.2. Data

4.2.1. alla quale è stato formato l'atto

4.2.2. se diversa: alla quale è stato registrato l'atto

4.3. Numero di riferimento

4.4. Parti in causa

4.4.1. Nome del creditore

4.4.2. Nome del debitore

5. Il testo dell'obbligazione da eseguire è allegato al presente attestato.

L'atto pubblico ha efficacia esecutiva nei confronti del debitore nello Stato d'origine (articolo 54 del regolamento)

Nome:

Fatto a ..............., data .........................

Firma e/o timbro.............................