52000PC0570

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione della Comunità in merito ad una decisione del comitato misto concernente la modifica dell'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda /* COM/2000/0570 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione della Comunità in merito ad una decisione del comitato misto concernente la modifica dell'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Contesto

1. L'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea (CE) e la Nuova Zelanda è stato approvato dal Consiglio mediante la decisione del 18 giugno 1998 [1] ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1999.

[1] Decisione del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 61).

2. A norma dell'articolo 12, paragrafo 8 dell'accordo, alle parti incombe l'obbligo generale di integrare nell'accordo le nuove o ulteriori procedure di valutazione della conformità che interessano un allegato settoriale. Il 9 marzo 1999 la Comunità ha adottato una nuova direttiva, 99/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, che sostituirà l'attuale direttiva a decorrere dall'8 aprile 2000. L'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni deve quindi essere modificato al fine di tenere conto della situazione legislativa comunitaria.

II. Modifiche all'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni

3. La direttiva 99/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione [2] è stata adottata il 9 marzo 1999 e abrogherà la direttiva 98/13/CE [3] a partire dall'8 aprile 2000. L'attuale allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali di telecomunicazione le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori fa riferimento alla direttiva 98/13/CE e deve quindi essere aggiornato al fine di tenere conto della nuova situazione giuridica nella Comunità. Più in dettaglio, le modifiche necessarie devono rispecchiare la seguente situazione:

[2] Direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

[3] Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 1998 relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1).

- Cambiamento del campo d'applicazione tra la direttiva 98/13/CE e la direttiva 99/5/CE.

- Modifica delle procedure di valutazione della conformità intervenuta con il cambio delle direttive.

- Modifica del richiamo alla direttiva 73/23/CEE sul materiale elettrico a bassa tensione e alla direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

4. Per quanto concerne la portata, l'attuale allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni non copre i radiotrasmettitori. L'inclusione della nuova direttiva 99/5/CE nell'allegato copre anche i radiotrasmettitori. In seguito a consultazioni con le autorità neozelandesi, queste hanno acconsentito ad una copertura equilibrata mediante l'inclusione delle apparecchiature radiofoniche da parte neozelandese e delle modifiche che devono essere apportate all'allegato settoriale relativo alle attrezzature terminali per le telecomunicazioni.

III. Procedura decisionale

5. Per tale tipo di modifiche, l'articolo 15, paragrafo 4 dell'accordo prevede che gli allegati settoriali possono essere emendati, tramite il comitato misto, mediante accordo scritto tra le parti. È dunque necessaria una decisione del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.

6. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della decisione 98/509/CE del Consiglio, per una tale decisione del comitato misto la posizione della Comunità è stabilita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione della Comunità in merito ad una decisione del comitato misto concernente la modifica dell'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del Consiglio del 18 giugno 1998 relativa alla conclusione dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

[4] GU L 229 del 17.8.1998, pag. 61.

vista la proposta della Commissione [5],

[5] GU L , del , pag.

considerando che l'allegato settoriale relativo alle attrezzature terminali per telecomunicazioni deve essere modificato al fine di integrarvi la nuova legislazione comunitaria costituita dalla direttiva 99/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità europea deve adottare in merito ad una decisione del comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda, per quanto concerne la modifica degli allegati settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, fa riferimento agli emendamenti specificati nell'allegato della presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tali emendamenti senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Il Consiglio autorizza la Commissione a firmare a nome della Comunità la decisione del comitato misto che adotta gli emendamenti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle Comunità europee dopo la sua adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

I. Modifiche all'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni

1. Nella parte "Ambito di applicazione e prodotti contemplati", alla colonna "Prodotti destinati all'esportazione nella Comunità europea", il testo è interamente sostituito dal seguente:

"Qualsiasi attrezzatura terminale per telecomunicazioni cablata, collegata direttamente o indirettamente alla rete pubblica di telecomunicazioni, rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 e le apparecchiature radiofoniche (coperte dalla direttiva) per le quali in data 8 aprile 2000 sono stati adottati standard armonizzati, e che figurano nella sezione V."

2. Nella sezione I, alla colonna "Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Comunità europea dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati neozelandesi dovranno valutare l'osservanza", il testo è interamente sostituito dal seguente:

"Direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità".

3. Nella sezione V, al punto 6, l'intero testo è soppresso e sostituito dal seguente:

"Qualora un produttore scelga di non utilizzare le procedure della direttiva 99/5/CE per valutare la conformità in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, si applicano le pertinenti disposizioni degli allegati settoriali relativi, rispettivamente, alle apparecchiature a bassa tensione e alla compatibilità elettromagnetica."

4. Nella sezione V, sono incluse le seguenti norme tecniche della Comunità europea:

Norme tecniche della Comunità europea

EN 301 419-1 (Dicembre 1999)

EN 301 419-2 (Aprile 1999)

EN 301 419-3 (Novembre 1999)

EN 301 419-7 (Novembre 1999)

TBR 06 (Gennaio 1997)

TBR 19 Ed. 3 (Ottobre 1996)

TBR 23 (Marzo1998)

TBR 26 (Maggio 1998)

TBR 27 (Dicembre 1997)

TBR 28 (Dicembre 1997)

TBR 30 (Dicembre 1997)

TBR 31 Ed. 2 (Marzo 1998)

TBR 35 (Settembre 1998)

TBR 41 (Febbraio 1998)

TBR 42 (Febbraio 1998)

TBR 43 (Maggio 1998)

TBR 44 (Maggio 1998)