Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Lussemburgo, addì 3 giugno 1971 /* Versione consolidata */  
Gazzetta ufficiale n. C 189 del 28/07/1990 pag. 0025 - 0034
 
 PROTOCOLLO relativo all`interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27  settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l`esecuzione delle decisioni in materia  civile e commerciale  (1) (90/C 189/03)  LE    ALTE   PARTI   CONTRAENTI   DEL   TRATTATO   CHE   ISTITUISCE   LA   COMUNITÀ ECONOMICA   EUROPEA,   Facendo riferimento alla dichiarazione allegata alla convenzione concernente la competenza  giurisdizionale e l`esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles  il 27 settembre 1968,   Hanno deciso di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle  Comunità europee per l`interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine  quali plenipotenziari:   SUA   MAESTÀ IL   RE   DEI   BELGI:   signor Alfons VRANCKX,   ministro della giustizia;   IL   PRESIDENTE   DELLA   REPUBBLICA   FEDERALE   DI   GERMANIA:   signor Gerhard JAHN,   ministro federale della giustizia;   IL   PRESIDENTE   DELLA   REPUBBLICA   FRANCESE:   signor René PLEVEN,   guardasigilli,   ministro della giustizia;   IL   PRESIDENTE   DELLA   REPUBBLICA   ITALIANA:   signor Erminio PENNACCHINI,   sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia;   SUA   ALTEZZA   REALE   IL   GRANDUCA   DEL   LUSSEMBURGO  signor Eugène SCHAUS,   ministro della giustizia,   vicepresidente del governo;   SUA   MAESTÀ LA REGINA   DEI   PAESI   BASSI:   signor C.  H.  F. POLAK,   ministro della giustizia;   I QUALI, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in  buona e debita forma,   HANNO   CONVENUTO   LE   DISPOSIZIONI   CHE   SEGUONO:   Articolo 1   La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a  pronunciarsi sull`interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e  l`esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo allegato a detta  convenzione, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, nonché sull`interpretazione del presente  protocollo.   La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi  sull`interpretazione della convenzione relativa all`adesione del Regno di Danimarca, dell`Irlanda e  del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione del 27 settembre 1968 nonché  al presente protocollo  (1).   La Corte di giustizia della Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi  sull`interpretazione della convenzione relativa all`adesione della Repubblica ellenica alla  convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalla convenzione del  1978  (2).   La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi  sull`interpretazione della convenzione relativa all`adesione del Regno di Spagna e della Repubblica  portoghese alla convenzione del 27  settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalle  convenzioni del 1978 e del 1982  (3).   Articolo 2 Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di  pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:   1) - in Belgio: la Cour de cassation - het Hof van Cassatie e le Conseil d`État - de Raad van  State,   - in Danimarca: hòjesteret,   - nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshoefe des Bundes,   - in Grecia: «ta anvtata dikasthria»,   - in Spagna: el Tribunal Supremo,   - in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d`État,   - in Irlanda: the Supreme Court,   - in Italia: la Corte suprema di cassazione,   - nel Lussemburgo: la Cour supérieure de justice giudicante in cassazione,   - nei Paesi Bassi: de Hoge Raad,   - in Portogallo: o Supremo Tribunal de justiça e o Supremo Tribunal Administrativo,   - nel Regno Unito: the House of Lords e le giurisdizioni adite a norma dell`articolo 37, secondo  comma, o dell`articolo 41 della convenzione  (4);   2) - le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d`appello;   3) - nei casi previsti dall`articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso  articolo.   Articolo 3 1. Quando una questione relativa all`interpretazione della convenzione e degli altri  testi di cui all`articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle  giurisdizioni indicate nell`articolo 2, punto 1, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per  emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia  di pronunciarsi sulla questione.   2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate  nell`articolo 2, punti 2 e 3, tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1,  domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.   Articolo 4 1. L`autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte  di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della convenzione e degli altri  testi di cui all`articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato  siano in contrasto con l`interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle  giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell`articolo 2, punti 1 e 2. Le disposizioni  del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.   2. L`interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto  sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.   3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d`interpretazione ai sensi del  paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le corti di cassazione degli Stati contraenti o  ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.   4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla  Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta  notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.   5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di  spese giudiziali.    Articolo 5 1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni  del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto  della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a  pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d`interpretazione della  convenzione e degli altri testi di cui all`articolo 1.   2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto  necessario, ai sensi dell`articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.   Articolo 6 .  .  .  (1) Articolo 7  (2)  Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati  firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio  delle Comunità europee.   Articolo 8  (3)  Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese  successivo all`avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che  procederà per ultimo a tala formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di  quella della convenzione del 27  settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e  l`esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.   Articolo 9 Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità  economica europea ed al quale si applica l`articolo 63 della convenzione concernente la competenza  giurisdizionale e l`esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovrà accettare le  disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari.   Articolo 10  (4)  Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli  Stati firmatari:   a) il deposito di ogni strumento di ratifica;   b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;   c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell`articolo 4, paragrafo 3;   d) .  .  .  (5) Articolo 11 Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del  Consiglio delle Comunità europee i testi delle disposizioni legislative che implichino una modifica  dell`elenco delle giurisdizioni di cui all`articolo 2, punto 1.   Articolo 12 Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata.   Articolo 13 Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In tal  caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.   Articolo 14  (6)  Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in  lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente  fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il  segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi  degli Stati firmatari  (7).   Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift  unter dieses Protokoll gesetzt.   En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent  protocole.   In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente  protocollo.   Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening oder dit Protocol hebben  gesteld.     Geschehen zu Luxembourg am dritten Juni neunzehnhunderteinundsiebzig.   Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.   Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.   Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderd eenenzeventig.     Pour Sa Majesté le roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen  Alfons  VRANCKX Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland  Gerhard JAHN Pour le président de la  République française  René PLEVEN Per il presidente delle Repubblica italiana  Erminio  PENNACCHINI Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg  Eugène SCHAUS Voor Hare Majesteit  de Koningin der Nederlanden  C.H.F. POLAK   DICHIARAZIONE   COMUNE  I governi del Regno  del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica  italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,   al momento della firma del protocollo sull`interpretazione da parte della Corte di giustizia della  convenzione del 27  settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l`esecuzione delle  decisioni in materia civile e commerciale,   desiderosi di garantire un`applicazione quanto più possibile efficace ed uniforme delle  disposizioni di detto protocollo,   si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di giustizia uno  scambio d`informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all`articolo  2,  punto  1 di detto protocollo in applicazione della convenzione e del protocollo del 27  settembre  1968.     Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift  unter diese Gemeinsame Erklaerung gesetzt.   En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente  déclaration commune.   In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente  dichiarazione comune.   Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder deze Gemeenschappelijke  Verklaring hebben gesteld.     Geschehen zu Luxemburg am dritten Juni neunzehnhunderteinundsiebzig.   Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze. Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.   Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderd eenenzeventing.      Pour Sa Majesté le roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Alfons VRANCKX Fuer  den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Gerhard JAHN Pour le président de la République  française René PLEVEN Per il presidente della Repubblica italiana Erminio PENNACCHINI Pour Son  Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg Eugène SCHAUS Voor Hare Majesteit de Koningin der  Nederlanden C.  H.  F. POLAK   DICHIARAZIONE   COMUNE  del 9 ottobre 1978  (90/C 189/04)   I   RAPPRESENTANTI   DEI   GOVERNI   DEGLI   STATI   MEMBRI   DELLA   COMUNITÀ    ECONOMICA   EUROPEA   RIUNITI   IN   SEDE   DI   CONSIGLIO,   desiderando che, nello spirito della convenzione del 27 settembre 1968, l`uniformità delle  competenze giudiziarie sia assicurata anche, per quanto possibile, in materia marittima,   considerando che la convenzione internazionale per l`unificazione di talune norme sul sequestro  conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952, contiene disposizioni  sulla competenza giudiziaria,   considerando che gli Stati membri non sono tutti parte alla suddetta convenzione,   auspicano che gli Stati membri, che sono Stati costieri e che non sono ancora  divenuti parte della convenzione del 10 maggio 1952, la ratifichino o vi aderiscano quanto prima.     Udfaerdiget i Luxembourg, den niende oktober nitten hundrede og  otteoghalvfjerds.   Geschehen zu Luxemburg am neunten Oktober neunzehnhundertachtundsiebzig.   Done at Luxembourg on the nith day of October in the year one thousand nine hundred and  seventy-eight.   Fait à Luxembourg, le neuf octobre mil neuf cent soixante-dix-huit.   Arna dhéanamh i Lucsamburg, an naoú lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad seachtó a  hocht.   Fatto a Lussemburgo, addì nove ottobre millenovecentosettantotto.   Gedaan te Luxemburg, de negende oktober negentienhonderd achtenzeventig.     Pour Sa Majesté le roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Renaat VAN    ELSLANDE FOR Hendes Majestaet Danmarks Dronning Nathalie LIND Fùr den Praesidenten der  Bundesrepublik Deutschland Dr. Hans-Jochen VOGEL Pour le président de la République française  Alain PEYREFITTE Thar ceann Uachtarán na hEireann Gerard COLLINS Per il presidente della  Repubblica italiana Paolo BONIFACIO Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg Robert  KRIEPS Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden Prof. Mr. J. de RUITER For Her Majesty the  Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland The Right Honourable the Lord  ELWYN-JONES, C. H.     DICHIARAZIONE   COMUNE  del 26 maggio 1989  concernente la ratifica della convenzione  relativa all`adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di  esecuzione di Bruxelles del 1968  (90/C 189/05)   Al  momento della firma della convenzione relativa all`adesione del Regno di Spagna e della Repubblica  portoghese alla convenzione di Bruxelles del 1968, avvenuta a Donostia-San Sebastián, il 26  maggio  1989,   I   RAPPRESENTANTI   DEI   GOVERNI   DEGLI   STATI   MEMBRI   DELLE   COMUNITÀ   EUROPEE   RIUNITI    IN   SEDE   DI   CONSIGLIO,   DESIDEROSI   che, in vista in particolare del completamento del mercato interno, l`applicazione  della convenzione di Bruxelles e del protocollo del 1971 sia estesa rapidamente a tutta la  Comunità,   SI   COMPIACCIONO   della conclusione, avvenuta il 16  settembre 1988, della convenzione di Lugano  che estende i principi della convenzione di Bruxelles agli Stati che diverranno parte alla  convenzione di Lugano, destinata principalmente a disciplinare le relazioni tra gli Stati membri  della Comunità economica europea (CEE) e quelli dell`associazione europea di libero scambio (EFTA)  per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone stabilite in tutti i suddetti Stati  nonché la semplificazione delle formalità per il riconoscimento e l`esecuzione reciproci delle  decisioni dei tribunali,   CONSIDERANDO   che la convenzione di Bruxelles ha come base giuridica l`articolo 220 del trattato  di Roma ed è interpretata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,   CONSAPEVOLI   che la convenzione di Lugano lascia impregiudicata l`applicazione della convenzione  di Bruxelles per quanto concerne i rapporti tra gli Stati membri della Comunità economica europea,  in quanto tali rapporti devono essere disciplinati dalla convenzione di Bruxelles,   PRENDENDO   ATTO   che la convenzione di Lugano entrerà in vigore dopo che due Stati, di cui uno  membro delle Comunità europee e l`altro membro dell`associazione europea di libero scambio, avranno  depositato i rispettivi strumenti di ratifica,   SI   DICHIARANO   PRONTI   a prendere ogni misura utile affinché le procedure  nazionali per la ratifica della convenzione di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica  portoghese alla convenzione di Bruxelles, firmata in data odierna, siano portate a termine quanto  prima ed in ogni caso entro il 31  dicembre 1992.     En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Declaracion  común.   Til bekraeftelse heraf har undertegnede underskrevet denne erklaering.   Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten diese Erklaerung unterschrieben.   Se pistvsh tvn anvterv, oi katvui ypegracan thn paroysa dhlvsh.   In witness whereof the undersigned have signed this declaration.   En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.   Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo.   In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione.   Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze verklaring hebben gesteld.   Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram a sua assinatura no final da presente declaração  comum.     Hecho en Donostia - San Sebastián, a veintiseis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve.   Udfaerdiget i Donostia - San Sebastián, den seksogtyvende maj nitten hundrede og niogfirs.   Geschehen zu Donostia - Sebastián am sechsundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundachtzig.     Egine sth Donostia - San Sebastián, stiss eikosi eji Maioy xilia enniakosia ogdonta ennea.   Done at Donostia - San Sebastián on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine  hundred and eighty-nine.   Fait à Donostia - San Sebastián, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf.   Arna dhénamh in Donostia - San Sebastián, an séú lá ís fiche de Bhealtaine sa bhliain míle gcéad  ochtó a naoi.   Fatto a Donostia - San Sebastián, addì ventisei maggio millenovecentottantanove.   Gedaan te Donostia - San Sebastián, de zesentwintigste mei negentienhonderd negenentachtig.   Feito em Donostia - San Sebastián, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e oitenta e nove.     Pour le gouvernement du royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België  Jacques  de LENTDECKER For regeringen for Kongeriget Danmark   (1)   Jette Birgitte SELSOE Fuer die  Regierung der Bundesrepublik Deutschland  Dr. Georg TREFETZ Dr. Klaus KINKEL Gia thn Kybernhsh thss  Ellhnikhss Dhmokraiiass  Giannh SKOULARIKH Por el Gobierno del Reino de España  Enrique MUGICA    HERZOG Pour le gouvernement de la République française  Pierre ARPAILLANGE Thar ceann Rialtas na  hEireann  Patrick WALSHE Per il governo della Repubblica italiana  Giuliano VASSALLI Pour le  gouvernement du grand-duché de Luxembourg  Ronald MAYER Voor de Regering van het Koninkrijk der  Nederlanden  Frits KORTHALS   ALTES J.   SPOORMAKER Pelo Governo da República Portuguesa  Fernando  NOGUEÏRA For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  John  PATTEN (1)Con riserva per quanto riguarda le Isole Faeroeer e la  Groenlandia.