13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 12/3 |
ACCORDO
del 12 dicembre 2022
tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che modifica l’Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria
(2023/C 12/02)
1. |
e |
2. |
Banca centrale europea (BCE) (di seguito, le «Parti») |
considerando quanto segue:
1. |
Nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito, la «risoluzione»), il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») in concomitanza con l’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999. |
2. |
Ai sensi della risoluzione, l’AEC II contribuisce a garantire che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, ma partecipanti all’AEC II, orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l’adozione dell’euro. |
3. |
La Croazia, quale Stato membro con deroga, è parte dell’AEC II dal 2020. La Hrvatska narodna banka è parte dell’Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’Unione economica e monetaria (1), modificato dall’Accordo del 21 dicembre 2006 (2), dall’Accordo del 14 dicembre 2007 (3), dall’Accordo dell’8 dicembre 2008 (4), dall’Accordo del 13 dicembre 2010 (5), dall’Accordo del 21 giugno 2013 (6), dall’Accordo del 6 dicembre 2013 (7), dall’Accordo del 13 novembre 2014 (8) e dall’Accordo del 22 gennaio 2020 (9) (di seguito l’«Accordo tra le banche centrali sull’AEC II»). |
4. |
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione (UE) 2022/1211 del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa all’adozione dell’euro da parte della Croazia il 1o gennaio 2023 (10), la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 5 dell’Atto di adesione del 2012 (11) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2023. Dal 1o gennaio 2023 l’euro sarà la moneta della Croazia e, a decorrere dalla medesima data, la Hrvatska narodna banka non sarà più parte dell’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II. |
5. |
Si rende quindi necessario modificare l’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II, prendendo atto dell’abrogazione della deroga in favore della Croazia, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Modifica all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II in considerazione dell’abrogazione della deroga per la Croazia
La Hrvatska narodna banka cessa di essere parte all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Articolo 2
Sostituzione dell’allegato II all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II
L’allegato II all’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato al presente accordo.
Articolo 3
Disposizioni finali
1. Il presente accordo modifica l’Accordo tra le banche centrali sull’AEC II con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2023.
2. Il presente accordo è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti. La BCE, che conserva l’accordo originale, invia una copia dell’accordo conforme all’originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all’area dell’euro. L’accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 dicembre 2022
Per
la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)
…
Per
la Česká národní banka
…
Per
la Danmarks Nationalbank
…
Per
la Hrvatska narodna banka
…
Per
la Magyar Nemzeti Bank
…
Per
la Narodowy Bank Polski
…
Per
la Banca Naţională a României
…
Per
la Sveriges riksbank
…
Per
la Banca centrale europea
…
(1) GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.
(2) GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.
(3) GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.
(4) GU C 16 del 22.1.2009, pag. 10.
(5) GU C 5 dell’8.1.2011, pag. 3.
(6) GU C 187 del 29.6.2013, pag. 1.
(7) GU C 17 del 21.1.2014, pag. 1.
(8) GU C 64 del 21.2.2015, pag. 1.
(9) GU C 32 I del 1.2.2020, pag. 1.
ALLEGATO
LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL’AEC II
con effetto dal 1o gennaio 2023
(milioni di euro) |
|
Banche centrali aderenti al presente accordo |
Limiti massimi (1) |
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) |
810 |
Česká národní banka |
1 320 |
Danmarks Nationalbank |
1 250 |
Magyar Nemzeti Bank |
1 130 |
Narodowy Bank Polski |
3 680 |
Banca Naţională a României |
1 860 |
Sveriges riksbank |
1 950 |
Banca centrale europea |
nessuno |
Banche centrali appartenenti all’area dell’euro |
Limiti massimi |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
nessuno |
Deutsche Bundesbank |
nessuno |
Eesti Pank |
nessuno |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
nessuno |
Bank of Greece |
nessuno |
Banco de España |
nessuno |
Banque de France |
nessuno |
Banca d’Italia |
nessuno |
Central Bank of Cyprus |
nessuno |
Hrvatska narodna banka |
nessuno |
Latvijas Banka |
nessuno |
Lietuvos bankas |
nessuno |
Banque centrale du Luxembourg |
nessuno |
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta |
nessuno |
De Nederlandsche Bank |
nessuno |
Oesterreichische Nationalbank |
nessuno |
Banco de Portugal |
nessuno |
Banka Slovenije |
nessuno |
Národná banka Slovenska |
nessuno |
Suomen Pankki |
nessuno |
(1) Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all’AEC II.