8.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 206/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1369 DEL CONSIGLIO

del 5 agosto 2022

relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Federazione russa, principale fornitore esterno di gas dell'Unione, ha aggredito militarmente l'Ucraina, parte contraente della Comunità dell'energia. L'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022 ha comportato un forte calo dell'approvvigionamento di gas nel tentativo deliberato di usarlo come arma politica. I flussi via gasdotto dalla Russia attraverso la Bielorussia si sono interrotti e le forniture di gas attraverso l'Ucraina sono in costante diminuzione. Complessivamente, i flussi di gas provenienti dalla Russia sono ora inferiori al 30 % della media dei flussi di gas nel periodo 2016-2021. Con tale calo dell'approvvigionamento i prezzi dell'energia hanno toccato picchi storici, anche per volatilità, contribuendo all'inflazione e profilando il rischio di un'ulteriore recessione economica in Europa.

(2)

In questo contesto, a seguito della comunicazione dell'8 marzo 2022 dal titolo «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili», il 18 maggio 2022 la Commissione ha presentato il piano REPowerEU inteso ad affrancare l'Unione dalla dipendenza dai combustibili fossili russi, prima possibile e al più tardi entro il 2027. Per raggiungere tale scopo, il piano REPowerEU definisce misure di risparmio energetico all'insegna dell'efficienza e propone di accelerare la diffusione dell'energia pulita per sostituire i combustibili fossili nelle case, nell'industria e nella produzione dell'energia stessa. Ulteriori misure sul versante dell'offerta potrebbero comprendere, tra l'altro, un migliore coordinamento degli acquisti di gas, nonché l'agevolazione di acquisti congiunti da parte degli operatori europei del mercato del gas sul mercato internazionale del gas, come pure ogni sforzo possibile per preservare le capacità di produzione di energia elettrica che non dipendono dall'approvvigionamento di gas importato.

(3)

L'Unione ha adottato altre misure per rafforzare il livello delle proprie difese per quanto riguarda l'interruzione dell'approvvigionamento di gas. Per riuscire a riempire i siti di stoccaggio sotterraneo per le prossime stagioni invernali è stato adottato il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(4)

Inoltre, nel febbraio e nel maggio 2022 la Commissione ha riesaminato attentamente tutti i piani nazionali di emergenza e scrupolosamente monitorato la situazione in ordine alla sicurezza dell'approvvigionamento. Le misure adottate dall'Unione dal febbraio 2022 erano tese ad affrancare completamente l'Unione dal gas russo entro il 2027 e a ridurre i rischi derivanti da un'ulteriore grave interruzione dell'approvvigionamento.

(5)

Tuttavia, il recente aumento dell'interruzione dell'approvvigionamento di gas dalla Russia indica il rischio effettivo di un arresto totale, brusco e unilaterale delle forniture russe di gas nel prossimo futuro. L'Unione dovrebbe pertanto giocare d'anticipo e prepararsi, in uno spirito di solidarietà, alla possibilità che in qualsiasi momento il flusso della fornitura di gas russo s'interrompa totalmente. È necessaria un'azione proattiva immediata per anticipare altre perturbazioni e rafforzare la resilienza dell'Unione agli shock futuri. L'azione coordinata a livello di Unione può mettere al riparo l'economia e i cittadini dal grave danno di una possibile interruzione dell'approvvigionamento di gas.

(6)

Il quadro giuridico in vigore sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas stabilito dal regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) non basta a parare le interruzioni del flusso da un grande fornitore di gas che si protraggano oltre i 30 giorni. L'assenza di un quadro giuridico per tali interruzioni comporta il rischio che gli Stati membri rispondano con azioni non coordinate, compromettendo la sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri vicini e aggravando ulteriormente la situazione per l'industria e i consumatori dell'Unione.

(7)

Nella risoluzione del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, il Parlamento europeo ha chiesto un piano volto a continuare ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione nel breve termine. Nelle riunioni del 31 maggio e del 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare rapidamente proposte volte a migliorare la preparazione a eventuali gravi interruzioni dell'approvvigionamento e ad assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili. A seguito di tale richiesta del Consiglio europeo, la Commissione sta esaminando, insieme ai partner internazionali dell'Unione, modalità per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia, compresa la fattibilità di introdurre tetti temporanei ai prezzi all'importazione, se del caso. A seguito di detta richiesta, la Commissione sta anche proseguendo i lavori sull'ottimizzazione del funzionamento del mercato europeo dell'energia elettrica, compreso l'effetto dei prezzi del gas su di esso, di modo che tale mercato sia meglio preparato a resistere a una futura volatilità eccessiva dei prezzi, fornisca energia elettrica a prezzi accessibili e sia pienamente adeguato a un sistema energetico decarbonizzato, preservando nel contempo l'integrità del mercato unico, mantenendo gli incentivi per la transizione verde, preservando la sicurezza dell'approvvigionamento ed evitando costi di bilancio sproporzionati.

(8)

L'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia. Il citato rischio di arresto totale delle forniture russe di gas entro la fine del 2022 configura una situazione di questo tipo.

(9)

Dato il rischio imminente di interruzione delle forniture di gas all'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare fin da ora misure che riducano la domanda in vista della stagione invernale 2022-23. Tale riduzione volontaria della domanda contribuirebbe in particolare a riempire le capacità di stoccaggio in modo che non arrivino vuote per la fine della stagione invernale 2022-23, e consentirebbe, pertanto, agli Stati membri di far fronte a eventuali ondate di freddo nel febbraio e marzo 2023 e di agevolare il riempimento delle capacità di stoccaggio a livelli adeguati di sicurezza per la stagione invernale 2023-2024. La riduzione della domanda di gas contribuirà ad assicurare un approvvigionamento adeguato e a contenere i prezzi dell'energia a beneficio dei consumatori dell'Unione. Le misure di riduzione della domanda adottate a livello unionale andrebbero pertanto a vantaggio di tutti gli Stati membri nella misura in cui diminuiscono il rischio d'impatto più violento sulle rispettive economie.

(10)

Il volume della riduzione volontaria della domanda tiene conto dei volumi della domanda di gas a rischio di mancata consegna in caso d'interruzione totale della fornitura di gas russo. Lo sforzo di riduzione dovrebbe essere lo stesso per tutti gli Stati membri in funzione del rispettivo consumo medio di ogni Stato membro negli ultimi cinque anni.

(11)

Le misure di riduzione volontaria della domanda da sole potrebbero non bastare a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e il funzionamento del mercato. È opportuno, pertanto, per esser pronti ad affrontare le difficoltà specifiche dell'attuale e previsto serio peggioramento della situazione di penuria di gas e per evitare distorsioni tra gli Stati membri, istituire uno strumento nuovo che introduca la possibilità di riduzione obbligatoria della domanda di gas per tutti gli Stati membri. Lo strumento dovrebbe essere operativo con sufficiente anticipo rispetto all'autunno 2022. In base a tale strumento, il Consiglio, su proposta della Commissione, potrebbe dichiarare lo stato di allarme dell'Unione mediante una decisione di esecuzione. Il conferimento di una competenza di esecuzione al Consiglio tiene adeguatamente conto della natura politica della decisione di far scattare la riduzione obbligatoria della domanda a livello dell'Unione e delle relative implicazioni orizzontali per gli Stati membri. Prima di presentare tale proposta, la Commissione dovrebbe consultare i pertinenti gruppi di rischio di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 («gruppi di rischio»), e il gruppo di coordinamento del gas (GCG) istituito da tale regolamento. Lo stato di allarme dell'Unione dovrebbe essere dichiarato unicamente se le misure di riduzione volontaria della domanda risultano insufficienti ad affrontare il rischio di grave penuria nell'approvvigionamento. Cinque o più autorità competenti degli Stati membri che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1938 dovrebbero poter richiedere alla Commissione di presentare una proposta al Consiglio per dichiarare lo stato di allarme dell'Unione.

(12)

Lo stato di allarme dell'Unione dovrebbe fungere da livello di crisi specifico nell'Unione, tale da far scattare la riduzione obbligatoria della domanda, indipendentemente dai livelli di crisi nazionali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938. Una volta dichiarato lo stato di allarme dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero ridurre il consumo di gas in un periodo prestabilito. Il volume della riduzione obbligatoria tiene conto del volume della domanda di gas a rischio in caso di interruzione totale delle forniture di gas russo all'Unione e dovrebbe tenere pienamente conto di qualsiasi riduzione già compiuta. Il volume della riduzione obbligatoria della domanda dovrebbe tener conto anche del livello di riempimento dei depositi comunicato a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1938, dell'evoluzione della diversificazione delle fonti di gas, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), e dell'evoluzione della sostituibilità dei combustibili nell'Unione.

(13)

Le riduzioni della domanda conseguite dagli Stati membri prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell'Unione saranno computate nel volume della riduzione obbligatoria della domanda.

(14)

In considerazione delle gravi distorsioni del mercato interno che sarebbero probabili se gli Stati membri reagissero in modo non coordinato a un'ulteriore interruzione potenziale o reale dell'approvvigionamento di gas russo, è fondamentale che tutti gli Stati membri riducano la domanda di gas in uno spirito di solidarietà. Tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto conseguire gli obiettivi di riduzione volontaria e obbligatoria della domanda. Sebbene alcuni possano essere più esposti di altri agli effetti di un'interruzione delle forniture di gas russo, tutti gli Stati membri potrebbero risentirne e tutti potrebbero contribuire a limitarne il danno economico causato da tale interruzione, liberando volumi supplementari di gas da gasdotto o carichi di GNL che possono essere usati dagli Stati membri in situazione di forte penuria, o per l'effetto positivo che una riduzione della domanda probabilmente avrebbe sui prezzi del gas, o ancora evitando di falsare il mercato con misure non coordinate che contraddicano quelle di riduzione della domanda. Il presente regolamento rispecchia di conseguenza il principio di solidarietà energetica recentemente confermato dalla Corte di giustizia quale principio fondamentale del diritto dell'Unione (3).

(15)

Per specificità geografica o fisica, per esempio per assenza di sincronizzazione con il sistema europeo dell'energia elettrica o per mancanza di interconnessione diretta al sistema interconnesso del gas di un altro Stato membro, alcuni Stati membri non sono tuttavia in grado di liberare ingenti volumi di gas da gasdotto a beneficio degli altri. È opportuno pertanto dare agli Stati membri la possibilità di invocare uno o più motivi per limitare i loro obblighi di riduzione obbligatoria della domanda. Gli Stati membri interessati dovrebbero impegnarsi a compiere ogni sforzo per colmare quanto prima le carenze di interconnessione.

(16)

Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) introduce un quadro che consente agli Stati membri e alle parti interessate di collaborare su scala regionale per sviluppare reti energetiche connesse meglio al fine, in particolare, di collegare regioni attualmente isolate dai mercati dell'energia europei e rafforzare le interconnessioni transfrontaliere esistenti e promuoverne di nuove. Le interconnessioni transfrontaliere danno un contributo importante alla sicurezza dell'approvvigionamento. Alla luce dell'attuale interruzione dell'approvvigionamento di gas dalla Russia, tali interconnessioni transfrontaliere svolgono un ruolo chiave per garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia e distribuire il gas ad altri Stati membri in uno spirito di solidarietà. In questo contesto gli Stati membri dovrebbero proseguire gli sforzi per migliorare l'integrazione delle proprie reti, anche valutando il potenziale aumento della nuova capacità di interconnessione transfrontaliera, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(17)

Al fine di agevolare gli sforzi degli Stati membri per soddisfare gli obiettivi del regolamento (UE) 2022/1032 riguardo allo stoccaggio di gas, anche il volume di gas utilizzato dagli Stati membri per lo stoccaggio che eccede l'obiettivo intermedio per il 1o agosto 2022 dovrebbe essere preso in considerazione al fine di determinare il volume della rispettiva riduzione obbligatoria della domanda.

(18)

Inoltre, per tenere debitamente conto dell'elevata dipendenza dal gas delle industrie critiche degli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter escludere il consumo di gas di tali industrie quando determinano il volume della loro riduzione obbligatoria della domanda. Il monitoraggio della Commissione dovrebbe garantire che le limitazioni nazionali non comportino indebite distorsioni del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di limitare il volume della loro riduzione obbligatoria della domanda ove tale limitazione sia necessaria per massimizzare l'approvvigionamento di gas ad altri Stati membri e ove essi siano in grado di fornire prove a dimostrazione del fatto che le loro capacità di interconnessione per le esportazioni commerciali verso altri Stati membri o le infrastrutture nazionali per il GNL sono usate quanto più possibile per ridirigere il gas verso altri Stati membri. La Commissione dovrebbe controllare che siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali deroghe.

(19)

Per quanto riguarda le specifiche circostanze della domanda degli Stati membri interconnessi, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di limitare temporaneamente la riduzione obbligatoria della domanda ove necessario per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche nei casi in cui uno Stato membro si trovi ad affrontare una crisi dell'energia elettrica di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Si dovrebbe inoltre tenere conto della capacità di stoccaggio e del livello di stoccaggio che eccedono l'obiettivo intermedio di cui all'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1938.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere le misure idonee per conseguire la riduzione della domanda. Nell'individuare dette misure e nell'attribuire priorità ai gruppi di clienti, gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di avvalersi delle misure indicate dalla Commissione nella sua comunicazione del 20 luglio 2022 dal titolo «Risparmiare gas per un inverno sicuro». Dovrebbero in particolare considerare misure quali procedure d'asta o di gara per incentivare una riduzione del consumo che risulti compatibile con l'efficienza economica. Le misure adottate a livello nazionale possono comprendere incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato coinvolti.

(21)

Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire la riduzione della domanda devono essere conformi al diritto dell'Unione e, in particolare, al regolamento (UE) 2017/1938. Nello specifico, tali misure dovrebbero essere necessarie, chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili e non dovrebbero distorcere indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. È necessario tener presente l'interesse dei clienti protetti, anche in relazione all'approvvigionamento di gas degli impianti di riscaldamento centralizzati in caso di crisi di sicurezza dell'approvvigionamento.

(22)

Al fine di garantire che le misure di riduzione della domanda siano attuate in modo coordinato, gli Stati membri dovrebbero istituire una cooperazione periodica all'interno di ciascuno dei pertinenti gruppi di rischio. Gli Stati membri sono liberi di decidere le misure di coordinamento più adatte da applicare in una data regione. La Commissione e il GCG dovrebbero poter disporre di una panoramica delle misure attuate dagli Stati membri e condividere le migliori prassi per coordinare le misure all'interno dei gruppi di rischio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre ricorrere ad altri organismi per coordinare le loro azioni.

(23)

Affinché i piani di emergenza nazionali rispecchino le misure di riduzione volontaria o obbligatoria della domanda di cui al presente regolamento, l'autorità competente di ciascuno Stato membro dovrebbe adottare le misure necessarie per aggiornare il piano di emergenza nazionale definito a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1938 entro il 31 ottobre 2022. Dato il breve tempo a disposizione per tale aggiornamento, non dovrebbero applicarsi le procedure di coordinamento di cui all'articolo 8, paragrafi da 6 a 11, del regolamento (UE) 2017/1938. Ciascun Stato membro dovrebbe tuttavia consultare gli altri Stati membri sull'aggiornamento del proprio piano di emergenza nazionale. La Commissione dovrebbe convocare i gruppi di rischio, il GCG o altri organismi competenti per discutere delle eventuali questioni relative alle misure di riduzione della domanda.

(24)

Per valutare i progressi degli Stati membri nell'attuazione delle misure di riduzione volontaria e obbligatoria della domanda, come anche per valutare l'impatto sociale, economico e occupazionale di tali misure, sono essenziali un monitoraggio e una comunicazione periodici ed effettivi. L'autorità competente di ciascuno Stato membro o altro soggetto da questo designato dovrebbe monitorare la riduzione della domanda conseguita nel proprio territorio e comunicare periodicamente i risultati alla Commissione. Il GCG dovrebbe assistere la Commissione nel monitoraggio del rispetto degli obblighi di riduzione della domanda.

(25)

Per evitare gravi danni economici che interessino l'Unione nel suo complesso è fondamentale che ogni Stato membro riduca la propria domanda dopo la dichiarazione dello stato d'allarme dell'Unione. Tale riduzione garantirà che ci sia sufficiente gas per tutti, anche durante l'inverno. La riduzione della domanda in tutta l'Unione esprime il principio di solidarietà sancito dal trattato. È pertanto giustificato che la Commissione controlli scrupolosamente che gli Stati membri procedano alle riduzioni obbligatorie della domanda. È opportuno che la Commissione, qualora ravvisi il rischio che uno Stato membro non sia in grado di conseguire l'obbligo di riduzione obbligatoria della propria domanda, possa chiedere a tale Stato membro di presentare un piano che definisca una strategia e misure tese a conseguire efficacemente la riduzione obbligatoria della domanda. Tale Stato membro dovrebbe tenere debitamente conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dalla Commissione in merito a detto piano.

(26)

Poiché il principio di solidarietà conferisce a ciascuno Stato membro, in determinate circostanze, il diritto al sostegno degli Stati membri vicini, gli Stati membri che chiedano il sostegno dovrebbero agire in uno spirito di solidarietà quando si tratta di ridurre la propria domanda interna di gas. Quando richiedono una misura di solidarietà a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, gli Stati membri dovrebbero pertanto aver attuato tutte le opportune misure di riduzione della domanda di gas. La Commissione dovrebbe essere in grado di richiedere allo Stato membro che chiede una misura di solidarietà di presentare un piano di misure tese a conseguire ulteriori possibili riduzioni della domanda. Tale Stato membro dovrebbe tenere debitamente conto del parere della Commissione.

(27)

La Commissione dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.

(28)

Tenuto conto del pericolo imminente per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas causato dall'attuale aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(29)

Tenuto conto del carattere eccezionale delle misure di cui al presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi per un anno a decorrere dall'entrata in vigore. Entro il 1o maggio 2023 la Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sul funzionamento del presente regolamento e può, se opportuno, proporre di prorogare il suo periodo di applicazione.

(30)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme per far fronte a una situazione di grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in uno spirito di solidarietà. Tali norme prevedono il miglioramento del coordinamento, del monitoraggio e della comunicazione relativi alle misure nazionali di riduzione della domanda di gas e la possibilità per il Consiglio di dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell'Unione come livello di crisi specifico dell'Unione, facendo scattare l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda in tutta l'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«autorità competente»: l'autorità governativa nazionale o l'autorità nazionale di regolamentazione designata da uno Stato membro per garantire l'attuazione delle misure previste nel regolamento (UE) 2017/1938;

2)

«stato di allarme dell'Unione»: il livello di crisi specifico dell'Unione, autonomo rispetto ai livelli di crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, che fa scattare la riduzione obbligatoria della domanda;

3)

«consumo di gas»: l'approvvigionamento globale di gas naturale per attività sul territorio di uno Stato membro, compreso il consumo finale delle famiglie e dell'industria nonché la produzione di energia elettrica, ma escluso, fra l'altro, il gas usato per riempire le capacità di stoccaggio, in linea con la definizione di «approvvigionamento, trasformazione e consumo di gas» utilizzata dalla Commissione (Eurostat);

4)

«materia prima»: uso non energetico del gas naturale come indicato nel calcolo dei bilanci energetici della Commissione (Eurostat);

5)

«consumo di gas di riferimento»: il volume del consumo medio di gas dello Stato membro durante il periodo di riferimento; per gli Stati membri in cui il consumo di gas è aumentato almeno dell'8 % nel periodo dal 1o agosto 2021 al 31 marzo 2022 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento, il «consumo di gas di riferimento» indica solo il volume del consumo di gas nel periodo dal 1o agosto 2021 al 31 marzo 2022;

6)

«periodo di riferimento»: i periodi dal 1o agosto al 31 marzo dei cinque anni consecutivi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, a cominciare dal periodo dal 1o agosto 2017 al 31 marzo 2018;

7)

«obiettivo intermedio»: obiettivo intermedio di cui all'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1938.

Articolo 3

Riduzione volontaria della domanda

Ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1o agosto al 31 marzo dei cinque anni consecutivi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento («riduzione volontaria della domanda»). Alle misure di riduzione volontaria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 4

Dichiarazione dello stato di allarme dell'Unione da parte del Consiglio

1.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, può dichiarare lo stato di allarme dell'Unione mediante una decisione di esecuzione.

2.   La Commissione presenta la proposta per tale stato di allarme dell'Unione qualora ritenga che esista un rischio sostanziale di grave penuria nell'approvvigionamento di gas o di una domanda di gas eccezionalmente elevata, a fronte dei quali non risultano sufficienti le misure di cui all'articolo 3 e i quali deteriorano gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, ma ai quali il mercato è in grado fare fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato.

3.   La Commissione presenta anche una proposta al Consiglio per dichiarare lo stato di allarme dell'Unione ove cinque o più autorità competenti degli Stati membri che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1938 ne facciano richiesta.

4.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione.

5.   Prima di presentare una proposta al Consiglio per dichiarare lo stato di allarme dell'Unione, la Commissione consulta i pertinenti gruppi di rischio di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 («gruppi di rischio») e il gruppo di coordinamento del gas (GCG), istituito dall'articolo 4 di tale regolamento.

6.   Su proposta della Commissione, il Consiglio può, mediante una decisione di esecuzione, dichiarare la fine dello stato di allarme dell'Unione e degli obblighi di cui all'articolo 5. La Commissione presenta la proposta di tale decisione di esecuzione al Consiglio quando ritiene, a seguito di una valutazione e previa consultazione dei pertinenti gruppi di rischio e del GCG, che il motivo di fondo dell'allarme non giustifichi più detto stato.

Articolo 5

Riduzione obbligatoria della domanda in caso di stato di allarme dell'Unione

1.   Quando il Consiglio dichiara lo stato di allarme dell'Unione, ciascuno Stato membro riduce il consumo di gas conformemente al paragrafo 2 («riduzione obbligatoria della domanda»).

2.   Ai fini di una riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell'Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 («periodo di riduzione») è inferiore del 15 % rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell'Unione.

3.   Uno Stato membro il cui sistema dell'energia elettrica sia sincronizzato unicamente con il sistema dell'energia elettrica di un paese terzo è esentato dall'applicazione del paragrafo 2 qualora esso sia desincronizzato dal sistema di tale paese terzo fintantoché sono necessari servizi di sistema energetico isolato o altri servizi per l'operatore del sistema di trasmissione di potenza al fine di garantire il funzionamento sicuro e affidabile del sistema energetico.

4.   Uno Stato membro è esentato dall'applicazione del paragrafo 2 fintantoché tale Stato membro non è direttamente interconnesso al sistema interconnesso del gas di un altro Stato membro.

5.   Lo Stato membro può limitare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell'obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 di un volume di gas pari alla differenza tra il suo obiettivo intermedio per il 1o agosto 2022 e il volume effettivo di gas stoccato al 1o agosto 2022, qualora a tale data esso soddisfi l'obiettivo intermedio.

6.   Lo Stato membro può limitare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell'obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 sulla base del volume di gas consumato durante il periodo di riferimento come materia prima.

7.   Uno Stato membro può limitare la riduzione obbligatoria della domanda di otto punti percentuali, purché dimostri che la sua interconnessione con altri Stati membri misurata in condizioni di capacità continua di esportazione tecnica è inferiore al 50 % rispetto al suo consumo annuo di gas nel 2021 e che la capacità relativa agli interconnettori verso altri Stati membri è stata effettivamente utilizzata per il trasporto di gas a un livello di almeno il 90 % per almeno un mese prima della notifica della deroga, a meno che lo Stato membro possa dimostrare che non vi è stata domanda e che la capacità è stata sfruttata al massimo, e che i suoi impianti di GNL nazionali sono pronti, a livello commerciale e tecnico, per ridirigere il gas verso altri Stati membri fino ai volumi richiesti dal mercato.

8.   Uno Stato membro che si trova ad affrontare una crisi dell'energia elettrica può limitare temporaneamente la riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 al livello necessario per attenuare il rischio per l'approvvigionamento di energia elettrica, ove non vi siano alternative economiche per sostituire il gas necessario per la produzione di energia elettrica senza mettere in grave pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento. In tal caso, lo Stato membro notifica i motivi della limitazione e fornisce sufficienti prove delle circostanze eccezionali a giustificazione della limitazione. Ove necessario, lo Stato membro aggiorna il piano di preparazione ai rischi a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/941.

9.   Uno Stato membro notifica alla Commissione la sua decisione di limitare la riduzione obbligatoria della domanda a norma dei paragrafi 5, 6, 7 e 8, unitamente alle prove necessarie per dimostrare il soddisfacimento delle condizioni per la limitazione della riduzione obbligatoria della domanda. Una notifica con riguardo ai paragrafi 5, 6 e 7 può già essere effettuata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non può essere effettuata più tardi di due settimane dopo la dichiarazione dello stato d'allarme dell'Unione. Una notifica con riguardo al paragrafo 8 può essere effettuata entro due settimane dal verificarsi di una crisi dell'energia elettrica di cui a detto paragrafo. Lo Stato membro informa della sua intenzione anche i pertinenti gruppi di rischio e il GCG.

10.   Sulla base della notifica e previa consultazione dei gruppi di rischio e del GCG, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni per una limitazione a norma dei paragrafi 5, 6, 7 e 8. La Commissione, qualora concluda che la limitazione non è giustificata, adotta un parere in cui sono indicati i motivi per cui lo Stato membro dovrebbe eliminare o modificare la limitazione della riduzione obbligatoria della domanda. Tale parere è adottato entro 30 giorni lavorativi dalla notifica completa a norma del paragrafo 9.

11.   Ove le condizioni per la limitazione della riduzione obbligatoria della domanda di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 non siano più soddisfatte, lo Stato membro applica l'obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2.

12.   La Commissione controlla costantemente se le condizioni per una limitazione della riduzione obbligatoria della domanda a norma dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 sono soddisfatte.

13.   Alle misure di riduzione obbligatoria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8, fatti salvi i contratti a lungo termine esistenti.

Articolo 6

Misure per conseguire la riduzione della domanda

1.   Lo Stato membro è libero di scegliere le misure idonee a ridurre la domanda. Le misure di cui agli articoli 3 e 5 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Lo Stato membro seleziona le misure tenendo conto dei principi di cui al regolamento (UE) 2017/1938. Nello specifico le misure:

a)

non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas;

b)

non mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione;

c)

rispettano le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda i clienti protetti.

2.   Quando adotta misure di riduzione della domanda, lo Stato membro considera prioritarie quelle che interessano i clienti diversi dai clienti protetti di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1938 e può altresì escludere tali clienti da tali misure basandosi su criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto della relativa importanza economica e, fra l'altro, dei seguenti elementi:

a)

l'impatto di una perturbazione sulle catene di approvvigionamento che rivestono un ruolo critico per la società;

b)

i possibili impatti negativi in altri Stati membri, in particolare sulle catene di approvvigionamento dei settori a valle che rivestono un ruolo critico per la società;

c)

i potenziali danni duraturi agli impianti industriali;

d)

le possibilità di riduzione del consumo e sostituzione dei prodotti nell'Unione.

3.   Nel decidere le misure di riduzione della domanda da applicare, lo Stato membro prende in considerazione misure volte a ridurre il consumo di gas nel settore dell'energia elettrica, misure volte a incoraggiare l'industria a passare ad altri combustibili, campagne di sensibilizzazione nazionali e obblighi mirati di riduzione del riscaldamento e del raffrescamento, al fine di promuovere il passaggio ad altri combustibili e ridurre il consumo da parte dell'industria.

Articolo 7

Coordinamento delle misure di riduzione della domanda

1.   Gli Stati membri cooperano nell'ambito di ciascun gruppo di rischio pertinente per garantire un adeguato coordinamento delle misure volontarie e obbligatorie di riduzione della domanda a norma degli articoli 3 e 5.

2.   Entro il 31 ottobre 2022 l'autorità competente di ciascuno Stato membro aggiorna il piano di emergenza nazionale definito a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1938 per tenere conto delle misure di riduzione volontaria della domanda. Lo Stato membro aggiorna ove necessario il piano di emergenza nazionale qualora sia dichiarato lo stato di allarme dell'Unione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento. All'aggiornamento del piano di emergenza nazionale elaborato a norma del presente paragrafo non si applica l'articolo 8, paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) 2017/1938.

3.   Lo Stato membro consulta la Commissione e i pertinenti gruppi di rischio prima di adottare il piano di emergenza riveduto. La Commissione può indire riunioni dei gruppi di rischio e del GCG, tenendo conto dei pareri espressi dagli Stati membri in tale sede, per discutere questioni relative alle misure nazionali di riduzione della domanda.

Articolo 8

Monitoraggio e applicazione della normativa

1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora l'attuazione delle misure di riduzione della domanda nel proprio territorio. Lo Stato membro comunica alla Commissione con cadenza bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, la riduzione della domanda conseguita. I gruppi di rischio e il GCG assistono la Commissione nel monitoraggio della riduzione volontaria e obbligatoria della domanda.

2.   La Commissione richiede allo Stato membro di presentare un piano che definisca una strategia per conseguire efficacemente l'obbligo di riduzione della domanda quando, sulla base dei dati che le sono stati comunicati riguardo alla riduzione della domanda, ravvisa il rischio che esso non sia in grado di conseguire l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda di cui all'articolo 5. La Commissione richiede la presentazione di un piano che definisca una strategia per conseguire ulteriori possibili riduzioni della domanda di gas, in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938, allo Stato membro che chiede una misura di solidarietà a norma dell'articolo 13 di detto regolamento. In entrambi i casi la Commissione formula un parere contenente osservazioni e suggerimenti sul piano presentato, e ne informa il Consiglio. Lo Stato membro interessato tiene debitamente conto dell'opinione della Commissione.

3.   La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.

Articolo 9

Riesame

Entro il 1o maggio 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas all'Unione e presenta al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. Sulla base di tale relazione la Commissione può in particolare proporre di prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(2)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.

(4)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(5)  Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

(6)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).