12.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 114/206


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/610 DELLA COMMISSIONE

dell’8 aprile 2022

relativa al riconoscimento di«Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2018/2001 («direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. In primo luogo, l’articolo 29 della direttiva stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l’articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione (2), stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni e, dall’altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni. In secondo luogo, l’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. In terzo luogo, l’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell’Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.

(2)

La direttiva contiene anche criteri di calcolo del contributo dell’energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti. In particolare, l’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo, sia quando l’energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.

(3)

Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi volontari. I sistemi volontari sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva (UE) 2018/2001 ha ampliato il campo d’applicazione dei sistemi volontari. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l’energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell’Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

(4)

Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l’operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l’obbligo di presentare altre prove.

(5)

La richiesta di riconoscimento di «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva è stata presentata alla Commissione per la prima volta il 7 gennaio 2021. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 25 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Il sistema copre i biocarburanti ottenuti da colture combinabili e barbabietola da zucchero (tranne i rifiuti, i residui e le materie lignocellulosiche e cellulosiche di origine non alimentare), prodotte nel Regno Unito. Esso copre le fasi di scambio, trasporto e stoccaggio dall’azienda agricola fino al primo trasformatore, con moduli specifici che coprono le operazioni commerciali, gli spostamenti, il magazzinaggio e le prove.

(6)

Il sistema non copre direttamente il controllo e la certificazione degli agricoltori in conformità dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Per questi aspetti il sistema si affida ad altri sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione. Spetta pertanto al «rade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» accertarsi che il riconoscimento della Commissione in merito a tali sistemi con cui collabora resti applicabile per la durata della cooperazione. L’esame non tiene conto dell’atto di esecuzione che sarà adottato prossimamente a norma dell’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni. Il sistema «TASCC» sarà pertanto riesaminato dopo l’adozione del suddetto atto di esecuzione.

(7)

In esito all’esame di «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» rispetto alle disposizioni della direttiva 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 3 a 5, e applica un metodo di bilancio di massa conformemente ai requisiti di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2.

(8)

Dall’esame di «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente in conformità dell’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001.

(9)

Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

a)

conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 3 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001;

b)

rispetto da parte degli operatori economici dell’obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell’Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 giugno 2021, che possono avere un’incidenza sostanziale sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

a)

se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

b)

se il sistema non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;

c)

se il sistema non attua le norme in materia di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).