26.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 379/49


DECISIONE (UE) 2021/1871 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2021

recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

[notificata con il numero C(2021) 7514]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un ridotto impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.

(2)

La decisione 2014/312/UE (2) della Commissione stabilisce i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i prodotti vernicianti per esterni e per interni.

(3)

In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del marchio Ecolabel UE (REFIT) del 30 giugno 2017 (3), i servizi della Commissione hanno valutato la pertinenza di una modifica volta a garantire un’elevata diffusione del sistema per tale gruppo di prodotti. Sono stati inoltre consultati i portatori di interessi del settore pubblico.

(4)

Tale valutazione ha confermato la necessità di una deroga per i pigmenti al biossido di titanio (TiO2), n. CAS 13463-67-7, e per l’additivo per pigmenti trimetilolpropano (TMP), n. CAS 77-99-6, per garantire che i criteri rimangano pienamente operativi.

(5)

A seguito dell’adozione del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/217 (4), i pigmenti TiO2, in formulazione in polvere secca, sono stati inseriti nella classificazione armonizzata come cancerogeni di categoria 2 per inalazione, con il relativo codice di pericolo H351 e l’indicazione di pericolo «sospettato di provocare il cancro», nel caso in cui l’1 % o più delle particelle di TiO2 abbiano un diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm. Tale classificazione entrerà in vigore il 1o ottobre 2021 e a partire da tale data non sarà più possibile utilizzare biossido di titanio nei prodotti vernicianti cui è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica in concentrazioni ≥ 0,010 % p/p, salvo espressa deroga ai requisiti di cui al criterio 5(a)(i) dell’allegato della decisione 2014/312/UE della Commissione.

(6)

Sulla base delle informazioni fornite dai portatori di interessi del settore industriale, dai membri del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica e dai titolari di autorizzazioni all’uso del marchio Ecolabel UE, il TiO2 è attualmente utilizzato in almeno il 91 % dei prodotti vernicianti e recanti il marchio Ecolabel UE [il contenuto tipico di TiO2 è compreso tra il 3 e il 30 % in peso/peso (p/p) in pitture e vernici e fino al 65 % nelle paste coloranti]. Nell’Unione altri marchi di qualità ecologica ISO 14024 di tipo I già derogano all’uso del TiO2 indipendentemente dalla concentrazione nelle pitture e vernici liquide che non recano il codice di pericolo H351.

(7)

Il TiO2 è un pigmento con prestazioni superiori a tutte le altre alternative note grazie a una luminosità e a un indice di rifrazione elevati. Per conferire una determinata opacità a un rivestimento, pitture e vernici con pigmenti alternativi quali ossido di zirconio, ossido di zinco, solfato di bario o solfato di zinco, dovrebbero contenere un numero maggiore di pigmenti o essere applicate in strati più spessi, aumentando l’impatto ambientale.

(8)

La richiesta di deroga per l’uso del TiO2 nei prodotti vernicianti con marchio comunitario di qualità ecologica dovrebbe applicarsi solo alle miscele per le quali la presenza di TiO2 non comporta la classificazione del prodotto finale con il codice di pericolo H351. A norma del regolamento delegato (UE) 2020/217, tuttavia, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di TiO2 di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare l’indicazione EUH211: «Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare gli aerosol o le nebbie», di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

Nel marzo 2020, nell’ambito di una trasmissione comune all’inventario delle classificazioni e delle etichettature gestito dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’additivo dei pigmenti TMP è stato classificato come reprotossico di categoria 2, con il relativo codice di pericolo H361fd e l’indicazione di pericolo «sospettato di nuocere alla fertilità o al feto». Il TMP non è utilizzato direttamente dai produttori di vernici ma può essere presente nei pigmenti, come additivo, in concentrazioni fino all’1,0 % p/p di pigmento (più comunemente fino allo 0,6 %). I pigmenti trattati con il TMP non possono essere utilizzati per i prodotti vernicianti con marchio comunitario di qualità ecologica nel caso in cui la concentrazione di TMP in tali prodotti sia ≥ 0,010 % p/p. Per agevolare l’uso dei pigmenti trattati con il TMP, è necessaria un’espressa deroga alla presenza del TMP per quanto riguarda i requisiti di cui al criterio 5(a), «restrizioni generali valide per le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio» della decisione 2014/312/UE.

(10)

Sulla base delle informazioni fornite dai portatori di interessi del settore industriale, dai membri del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica e dai titolari di autorizzazioni all’uso del marchio Ecolabel UE, i pigmenti sono trattati con TMP al fine di migliorare la fluidità durante il dosaggio e la dispersione durante la miscelazione. I pigmenti trattati con TMP agevolano livelli superiori di dispersione e tempi di miscelazione inferiori (riduzione stimata del 30 %), con un conseguente risparmio energetico e un aumento dei tassi di produttività degli impianti. Attualmente non esistono alternative conosciute che permettano di ottenere gli stessi benefici del TMP in termini di fluidità e dispersione. Si calcola che gli sforzi di ricerca e sviluppo per alternative al TMP non pericolose o meno pericolose richiederebbero almeno due anni, senza alcuna garanzia di successo. L’uso costante di pigmenti trattati con TMP nei prodotti vernicianti è già stato autorizzato in diversi altri marchi di qualità ecologica ISO 14024 di tipo I nell’Unione.

(11)

La necessità di deroghe per TiO2 e TMP dopo il periodo di validità della decisione 2014/312/UE dovrebbe essere attentamente valutata durante il processo di revisione dei criteri pertinenti. Nel frattempo si incoraggia l’industria a trovare alternative più sicure a tali sostanze.

(12)

Per motivi di chiarezza, nell’appendice dell’allegato della decisione 2014/312/UE, al punto 1.(iii), è necessario sostituire il limite di 0,0200 % indicato per la sostanza 2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT), n. CAS 2682-20-4; CE n. 220-239-6, con 0,0015 %, al fine di armonizzare il contenuto del criterio 5(a) di tale allegato con il 13o adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP) del regolamento (CE) n. 1272/2008 (6), entrato in vigore il 1o maggio 2020.

(13)

Il 13o ATP ha infatti abbassato a 0,0015 % il limite di concentrazione del MIT che implicherebbe la classificazione della miscela come sensibilizzante della pelle, categoria 1 A, con il relativo codice di pericolo H317 e l’indicazione di pericolo «può provocare una reazione allergica cutanea». Il criterio 5(a) non consente di classificare il prodotto verniciante finito con il marchio Ecolabel UE con il codice di pericolo H317 salvo espressa deroga. Pertanto, il limite di 0,0200 % indicato per il MIT nell’appendice Ecolabel UE dell’allegato della decisione 2014/312/UE è contraddittorio e dovrebbe essere sostituito dal valore 0,0015 %.

(14)

Per motivi di chiarezza, nell’appendice dell’allegato della decisione 2014/312/UE, al punto 1.iii), è necessario sostituire il limite di 0,0500 % indicato per la sostanza 2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT), n. CAS 26530-20-1, CE n. 247-761-7, con 0,0015 %, al fine di armonizzare il contenuto del criterio 5(a) di tale allegato con il 15o ATP del regolamento (CE) n. 1272/2008, che entrerà in vigore il 1o marzo 2022.

(15)

Il 15o ATP deve ridurre a 0,0015 % il limite di concentrazione di OIT che implicherebbe la classificazione della miscela come sensibilizzante della pelle, categoria 1 A, con il relativo codice di pericolo H317 e l’indicazione di pericolo «può provocare una reazione allergica cutanea». Il criterio 5(a) non consente di classificare il prodotto verniciante finito con il marchio Ecolabel UE con il codice di pericolo H317 salvo espressa deroga. Pertanto, il limite di 0,0500 % indicato per l’OIT nell’appendice Ecolabel UE diventerebbe contraddittorio a partire dal 1o marzo 2022 e dovrebbe essere sostituito dal valore 0,0015 % con effetto a partire da tale data.

(16)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2014/312/UE.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

L’allegato della decisione 2014/312/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45).

(3)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 122/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel UE) [COM(2017) 355 final].

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1).


ALLEGATO

L’appendice dell’allegato della decisione 2014/312/UE è così modificato:

1)

la sezione intitolata: «1. Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito, iii) Totali cumulativi consentiti delle sostanze e dei composti dell’isotiazolinone nel prodotto pronto all’uso» è così modificata:

a)

il limite di 0,0200 % per il 2-metil-2H-isotiazol-3-one è sostituito da:

«2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0015 %»;

b)

il limite di 0,0500 % per il 2-ottil-2H-isotiazol-3-one è sostituito da:

«2-ottil-2H-isotiazol-3-one: 0,0500 % (fino al 28 febbraio 2022); 0,0015 % (a decorrere dal 1o marzo 2022)»;

2)

nella sezione intitolata: «5. Sostanze funzionali varie di applicazione generale», il punto f) (Pigmenti) è sostituito da:

Gruppo di sostanze

Ambito delle restrizioni e/o delle deroghe

Limiti di concentrazione (se pertinenti)

Valutazione e verifica

«f)

Pigmenti

Applicabilità: tutti i prodotti

Restrizioni: i pigmenti contenenti metalli devono essere utilizzati solamente se le prove di laboratorio indicano che il cromoforo metallico è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile.

Deroga: i seguenti pigmenti contenenti metalli beneficiano di una deroga senza dover essere sottoposti a prove:

Solfato di bario

Antimonio e nichel in un reticolo insolubile di TiO2

Spinello blu di alluminato di cobalto

Spinello blu-verde della cromite di cobalto

Non applicabile

Verifica: risultati di prova che dimostrano che il pigmento cromoforo è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile.

Metodo di prova:

DIN 53770-1 o metodo equivalente

Deroga al criterio 5(a): canc. cat. 2, H351 (inalazione):

solo per il biossido di titanio (TiO2) e solo nei casi in cui la presenza di TiO2 non implichi canc. 2, H351 classificazione del prodotto verniciante a cui concedere la licenza

Non applicabile

Verifica: il richiedente dimostra che sia lui stesso sia il fornitore di TiO2 dispongono di sistemi atti a ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori al TiO2 in formulazione in polvere secca sul luogo di lavoro (ad esempio sistemi di dosaggio chiusi, zone di dosaggio e miscelazione ventilate, dispositivi di protezione individuale).

Deroga al criterio 5(a): repr. cat. 2, H361fd:

per trimetilolpropano (TMP) e solo se impiegato come additivo nei pigmenti

0,50  %

Verifica: il fornitore di pigmenti dichiara che il tenore di TMP non supera lo 0,50  % p/p del pigmento.»