2.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 234/99


DECISIONE (UE) 2021/1081 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2021

recante modifica della decisione (UE) 2018/1220 relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l’articolo 143, paragrafo 4 (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2018/1220 della Commissione (2) stabilisce il regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)

La Commissione ha fissato al 1o giugno 2021 la data in cui la Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale (3) ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1939 de1 Consiglio (4). È pertanto opportuno definire le modalità pratiche per una cooperazione stretta tra l’istanza e la Procura, tenuto conto delle modalità di cooperazione stabilite tra la Commissione europea e la Procura europea nell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del predetto regolamento.

(3)

Al fine di garantire la continuità del funzionamento dell’istanza e quindi l’ininterrotta tutela degli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno precisare che il presidente dell’istanza continua a esercitare il suo mandato fino all’effettiva sostituzione, o almeno durante i primi mesi successivi alla fine del mandato.

(4)

È opportuno che le condizioni minime di funzione o di grado richieste per i supplenti dei membri dell’istanza che rappresentano la Commissione europea siano allineate a quelle previste per i membri che rappresentano gli ordinatori responsabili. A tal fine tali condizioni dovrebbero essere fissate a livello del gruppo di funzioni «capounità» o equivalente.

(5)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al fine di garantire il funzionamento dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2018/1220,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2018/1220 è così modificata:

1.

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presidente dell’istanza è nominato dalla Commissione per un mandato di durata quinquennale non rinnovabile a norma dell’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a seguito di un invito a manifestare interesse. Il suo mandato decorre dalla data stabilita a tal fine nella decisione di nomina. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale serie C.

Alla scadenza del mandato, il presidente resta in carica, nella misura in cui il funzionamento dell’istanza lo richieda, fino alla sua sostituzione. Tale periodo non può superare i sei mesi.»;

2.

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il direttore del Servizio finanziario centrale della direzione generale del Bilancio è uno dei due membri permanenti dell’istanza che rappresentano la Commissione, in applicazione dell’articolo 143, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario appartenente almeno al gruppo di funzioni “capounità” o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente.

Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa ad personam il secondo membro permanente che rappresenta la Commissione tra i funzionari della Commissione inquadrati almeno nel grado AD14. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario appartenente almeno al gruppo di funzioni “capounità” o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente.»;

3.

all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Per i casi nei quali la domanda dell’autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in particolare, su informazioni trasmesse dall’OLAF, il rappresentante di quest’ultimo assiste alle riunioni dell’istanza e partecipa alle procedure orali e scritte. Tale rappresentante presenta osservazioni su richiesta del presidente.

Per i casi nei quali la domanda dell’autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in tutto o in parte, su informazioni trasmesse dalla Procura europea, la trasmissione di informazioni da parte di quest’ultima e la sua partecipazione in qualità di osservatrice rispettano le disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.

4.   Per gli altri casi, l’OLAF può essere invitato a fornire informazioni o pareri, su richiesta del presidente. La Procura europea può inoltre essere invitata a fornire informazioni o pareri, su richiesta del presidente, conformemente alle disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.»;

4.

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Cooperazione con la Procura europea

Le modalità di cooperazione con la Procura europea sono definite nell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.»;

5.

all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La domanda di raccomandazione contiene tutte le informazioni prescritte dall’articolo 142, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Essa contiene altresì le altre informazioni pertinenti di cui all’articolo 136 del suddetto regolamento, comprese, se del caso, le relazioni dell’OLAF e le informazioni trasmesse dalla Procura europea, per consentire l’adozione di misure adeguate a tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Essa comprende una scheda informativa debitamente compilata.»;

6.

L’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Notifica del parere e della raccomandazione

L’istanza notifica senza indugio il proprio parere all’autorità che ha sottoposto il caso, all’ordinatore responsabile e agli osservatori. Nel caso in cui la Procura europea sia invitata in qualità di osservatrice, si applicano le disposizioni dell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio.».

Articolo 2

Entrata in vigore e pubblicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2018/1220 della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 7.9.2018, pag. 7).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione, del 25 maggio 2021, che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 100).

(4)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 30.10.2017, pag. 1).