25.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/764 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2018

relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (1), in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

(1)

Le entrate dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») si compongono di un contributo dell'Unione e dei diritti e corrispettivi versati dai richiedenti per il trattamento delle domande di certificati, autorizzazioni e decisioni di approvazione, per il trattamento di ricorsi e per altri servizi prestati dall'Agenzia a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/796.

(2)

I diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia dovrebbero essere fissati in una maniera trasparente, giusta e uniforme, in particolare con l'obiettivo di una semplificazione, e non dovrebbero comportare un onere economico superfluo per le imprese, né compromettere la competitività del settore ferroviario europeo.

(3)

Il calcolo dei diritti e dei corrispettivi dovrebbe tenere conto dei costi del personale e degli esperti esterni che partecipano al trattamento delle domande, se del caso, nonché dei costi dei servizi di supporto e delle attività connesse al trattamento delle domande e di altri costi operativi legati alla prestazione di tali servizi. Tali costi devono essere collegati e proporzionati alle rispettive attività e dovrebbero essere non discriminatori.

(4)

I diritti e i corrispettivi riscossi dall'Agenzia dovrebbero essere tali da coprire l'intero costo dei servizi prestati dalla medesima.

(5)

Il tempo impiegato dall'Agenzia per la prestazione di tali servizi dovrebbe essere fatturato secondo una tariffa oraria fino al momento in cui il sistema raggiungerà una maturità tale da consentire un regime di tariffe fisse. I diritti e i corrispettivi dell'Agenzia dovrebbero essere fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un accumulo di eccedenze, in conformità al regolamento (UE) 2016/796.

(6)

Gli importi pagabili non dovrebbero dipendere dal luogo in cui è stabilito il richiedente o dalla lingua utilizzata per la domanda. Le spese di viaggio e i costi di traduzione sostenuti in relazione alla parte della domanda trattata dall'Agenzia dovrebbero pertanto essere aggregati e suddivisi tra tutte le domande.

(7)

I diritti e i corrispettivi dovrebbero essere istituiti in modo da rispettare le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Le imprese dovrebbero avere la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate, se necessario.

(8)

I richiedenti godono del diritto di ricorso sancito dal regolamento (UE) 2016/796 e dovrebbero essere nella posizione di chiedere riparazione ed esercitare tale diritto contro le decisioni dell'Agenzia. Il pagamento dei diritti e dei corrispettivi non dovrebbe pertanto rappresentare un prerequisito per l'ammissione di un ricorso contro una decisione dell'Agenzia. La riscossione di diritti e corrispettivi per il trattamento dei ricorsi dovrebbe aver luogo solo nei casi in cui il ricorso viene respinto.

(9)

In linea con la prassi di buona gestione dei progetti, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di chiedere una stima. Per quanto possibile, il richiedente dovrebbe essere informato del probabile importo dovuto e delle modalità di pagamento. È opportuno stabilire i termini per il pagamento di diritti e corrispettivi.

(10)

È opportuno mettere a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti i diritti e i corrispettivi stabiliti dal presente regolamento. Ogni futura revisione dei diritti riscossi dall'Agenzia dovrebbe essere basata su una valutazione trasparente dei costi dell'Agenzia e dei pertinenti costi legati ai compiti eseguiti dalle NSA.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) 2016/796,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») per il trattamento delle domande a norma degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796 e per la prestazione di altri servizi in conformità agli obiettivi per i quali l'Agenzia è stata istituita. specifica il metodo da usare per il calcolo di tali diritti e corrispettivi e le condizioni per il loro pagamento.

2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre le procedure atte a garantire la trasparenza, la non discriminazione e altri principi di base del diritto europeo per quanto riguarda i costi sostenuti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza («NSA») per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale per le quali l'Agenzia è competente a norma degli articoli 14, 20, e 21 del regolamento (UE) 2016/796.

3.   Il presente regolamento non si applica ai diritti e ai corrispettivi riscossi per le seguenti attività delle NSA:

a)

il trattamento delle domande di certificati di sicurezza unici a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 (2) e la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione (3);

b)

il trattamento delle domande di autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato o di autorizzazione del tipo di veicolo a norma dell'articolo 21, paragrafo 8, e dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 (4) e la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (5);

c)

il rilascio al richiedente di un parere in merito alla domanda di approvazione di apparecchiature ERTMS di terra, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797;

d)

il rilascio di autorizzazioni temporanee per la conduzione di prove in loco in conformità all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 2

Tipi di diritti e corrispettivi

1.   L'Agenzia riscuote diritti per il trattamento di domande, compreso il rilascio di stime e i casi in cui la domanda sia ritirata dal richiedente o l'Agenzia modifichi una decisione. L'Agenzia può inoltre riscuotere diritti in caso di ritiro di una precedente decisione a causa di una non conformità del titolare di un'autorizzazione o di un certificato.

2.   Le domande di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

le autorizzazioni all'immissione del veicolo sul mercato e le autorizzazioni del tipo di veicolo a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2016/796;

b)

i certificati di sicurezza unici a norma dell'articolo 14, del regolamento (UE) 2016/796;

c)

le decisioni di approvazione della conformità delle apparecchiature ERTMS di terra alle relative specifiche tecniche di interoperabilità a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/796;

d)

ricorsi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/796, in conformità all'articolo 7 del presente regolamento.

3.   L'Agenzia riscuote corrispettivi per la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, richiesti dal richiedente o da altra persona. In particolare riscuote corrispettivi per la procedura di impegno preliminare di cui al regolamento (UE) 2018/545 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763.

4.   L'Agenzia pubblica un elenco di servizi sul suo sito web.

Articolo 3

Calcolo dei diritti e dei corrispettivi

1.   L'importo dei diritti e dei corrispettivi ammonta al totale dei seguenti elementi:

a)

il numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia e da esperti esterni per il trattamento della domanda moltiplicato per la tariffa oraria dell'Agenzia; e

b)

i pertinenti costi sostenuti dalle NSA per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale.

2.   Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Agenzia applica una tariffa oraria pari a 130 EUR.

Articolo 4

Stima dei diritti e dei corrispettivi

1.   Su istanza del richiedente, l'Agenzia rilascia una stima non vincolante dell'importo dei diritti e dei corrispettivi connessi alla domanda o alla richiesta di servizi e comunica la data in cui sarà emessa la fattura.

Le NSA che partecipano al trattamento di una domanda forniscono all'Agenzia una stima non vincolante dei loro costi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), i quali saranno poi inclusi nella stima emessa dall'Agenzia.

2.   Nel corso del trattamento di una domanda, l'Agenzia e le NSA effettuano un monitoraggio dei costi. Su richiesta del richiedente, l'Agenzia informa quest'ultimo se i costi rischiano di superare la stima di oltre il 15 %.

3.   Se il trattamento di una domanda ha una durata superiore a un anno, il richiedente può richiedere una nuova stima.

4.   Se è stata presentata una richiesta per il rilascio di stime e dei rispettivi aggiornamenti, i termini stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 4, e dall'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797 e dall'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 possono essere sospesi per un massimo di dieci giorni lavorativi.

Articolo 5

Condizioni di pagamento

1.   L'agenzia emette una fattura per i diritti e i corrispettivi dovuti entro 30 giorni di calendario dalla data:

a)

della decisione dell'Agenzia o della commissione di ricorso; oppure

b)

di conclusione del servizio prestato; oppure

c)

del ritiro di una domanda; oppure

d)

di qualsiasi altro evento che abbia condotto alla cessazione del trattamento di una domanda.

2.   La fattura indica in dettaglio:

a)

il numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia; e

b)

se del caso, i costi addebitati per ciascuna NSA competente. Questi elementi sono specificati indicando il compito eseguito e il tempo impiegato oppure le tariffe fisse per il trattamento della parte della domanda riguardante la dimensione nazionale.

3.   Le NSA forniscono all'Agenzia una dichiarazione dei costi per il loro contributo, da allegare alla fattura emessa dall'Agenzia, al più tardi quando l'Agenzia ne fa richiesta. La dichiarazione dei costi indica in dettaglio il modo in cui tali costi sono stati calcolati.

4.   I diritti e i corrispettivi sono espressi e pagabili in euro.

5.   L'Agenzia comunica ai richiedenti la decisione ed emette la fattura tramite lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.

6.   L'Agenzia può emettere fatture per importi intermedi ogni 6 mesi.

7.   Il pagamento dei diritti e dei corrispettivi va effettuato tramite bonifico sull'apposito conto bancario dell'Agenzia.

8.   I richiedenti si accertano che l'Agenzia riceva il pagamento dell'importo dovuto, comprensivo di tutte le spese bancarie legate a tale pagamento, entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura.

9.   Se il richiedente è una piccola o media impresa, l'Agenzia considera richieste di una ragionevole proroga del termine di pagamento e richieste di pagamento a rate.

Ai fini del presente regolamento, per piccola o media impresa si intende un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

10.   Le NSA ricevono il rimborso dei costi sostenuti per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9.

Articolo 6

Mancato pagamento

1.   Se l'Agenzia non riceve il pagamento entro i termini di cui all'Articolo 5, paragrafi 8 e 9, può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario supplementare fino al ricevimento del pagamento e applica le disposizioni in materia di recupero di cui all'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.   Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.

3.   Nei casi in cui l'Agenzia sia in possesso di prove che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato.

4.   L'Agenzia può inoltre rifiutare una nuova domanda se il richiedente non ha versato gli importi dovuti per i compiti di autorizzazione, certificazione e approvazione eseguiti o per servizi prestati dall'Agenzia, a meno che il richiedente non abbia nel frattempo corrisposto gli importi dovuti per i suddetti compiti o servizi.

5.   L'Agenzia intraprende tutte le appropriate azioni legali atte a garantire il pagamento integrale delle fatture emesse. A tal fine le NSA che hanno presentato una dichiarazione di costi per il rimborso sostengono l'Agenzia in questo processo.

Articolo 7

Ricorso e diritti di ricorso

1.   L'Agenzia riscuote diritti per ciascun ricorso respinto o ritirato.

2.   I diritti di ricorso ammontano a 10 000 EUR oppure, se inferiore, a un importo pari a quello dei diritti applicati per la decisione impugnata.

3.   Il cancelliere della commissione di ricorso informa il ricorrente delle condizioni di pagamento. A decorrere dalla data di notifica della fattura, il ricorrente dispone di 30 giorni di calendario per il pagamento della fattura.

4.   Il richiedente può rivolgersi alla commissione di ricorso per contestare i diritti e i corrispettivi fatturati.

Articolo 8

Pubblicazione e revisione delle tariffe

1.   L'Agenzia pubblica sul suo sito web la tariffa oraria di cui all'articolo 3.

2.   Le NSA pubblicano le tariffe pertinenti per la determinazione dei costi addebitati all'Agenzia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b. Se una NSA applica una tariffa fissa, specifica a quali autorizzazioni e certificati tale tariffa fissa si applica.

3.   Sul sito web dell'Agenzia è indicato un link alla pagina contenente tale informazione.

4.   L'Agenzia include nella relazione annuale di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/796 le informazioni relative agli elementi alla base della tariffa oraria, i risultati finanziari e le previsioni.

Articolo 9

Procedure dell'Agenzia

1.   Al fine di distinguere le entrate e le spese derivanti dalle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'Agenzia:

a)

dispone l'accredito e la custodia del reddito generato dai diritti e dai corrispettivi su un conto bancario separato;

b)

redige una relazione annuale sulle entrate e spese totali attribuibili alle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi e sulla struttura e l'andamento dei costi.

2.   Se al termine di un esercizio finanziario le entrate totali derivanti dai diritti e dai corrispettivi superano il costo totale delle attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi, l'eccedenza è conservata in una riserva di bilancio ed è utilizzata per affrontare disavanzi o eccedenze in conformità al regolamento finanziario dell'Agenzia.

3.   È garantita la sostenibilità del reddito derivante da attività soggette all'imposizione di diritti e di corrispettivi.

Articolo 10

Valutazione e revisione

1.   Il regime per i diritti e i corrispettivi è valutato ogni esercizio finanziario. La valutazione è basata sui risultati finanziari dell'Agenzia per gli esercizi precedenti e sulla stima delle spese e delle entrate ed è legato al documento unico di programmazione dell'Agenzia.

2.   In base alla valutazione dei risultati finanziari e alle previsioni dell'Agenzia, la Commissione corregge all'occorrenza l'importo dei diritti e dei corrispettivi.

3.   Alla luce delle informazioni fornite dall'Agenzia nella sua relazione annuale di cui all'articolo 8, il presente regolamento sarà sottoposto a revisione entro il 16 giugno 2022 in vista della progressiva introduzione di diritti fissi

Articolo 11

Disposizioni transitorie

Nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/545 e all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763, il lavoro svolto prima della presentazione della domanda all'Agenzia non è coperto dai diritti e dai corrispettivi di cui al presente regolamento ed è invece soggetto alla legislazione nazionale.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1.

(2)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).