5.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/7


REGOLAMENTO (UE) 2016/692 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia le sostanze aromatizzanti già valutate, alle quali non sono attribuite note, sia le sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate in tale elenco da rimandi alle note numero 2 e 4.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha portato a termine la valutazione di 7 sostanze attualmente indicate nell'elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Tali sostanze sono state valutate dall'EFSA nella valutazione FGE.21rev5 (4) relativa a un gruppo di sostanze aromatizzanti. L'EFSA ha concluso che tali sostanze aromatizzanti non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati.

(6)

È opportuno inserire in elenco le sostanze aromatizzanti valutate a titolo di sostanze già sottoposte a valutazione, cancellando i rimandi alle note 2 e 4 nelle pertinenti voci dell'elenco dell'Unione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2015;13(4):4066.


ALLEGATO

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

1)

la voce relativa al n. FL 15.040 è sostituita dalla seguente:

«15.040

2-acetiltiofene

88-15-3

 

11728

 

 

 

EFSA»

2)

la voce relativa al n. FL 15.045 è sostituita dalla seguente:

«15.045

2-butiltiofene

1455-20-5

 

 

 

 

 

EFSA»

3)

la voce relativa al n. FL 15.074 è sostituita dalla seguente:

«15.074

5-etiltiofen-2-carbaldeide

36880-33-8

 

 

 

 

 

EFSA»

4)

la voce relativa al n. FL 15.076 è sostituita dalla seguente:

«15.076

2-esiltiofene

18794-77-9

1764

11616

 

 

 

EFSA»

5)

la voce relativa al n. FL 15.093 è sostituita dalla seguente:

«15.093

2-ottiltiofene

880-36-4

 

 

 

 

 

EFSA»

6)

la voce relativa al n. FL 15.096 è sostituita dalla seguente:

«15.096

2-pentiltiofene

4861-58-9

2106

11634

 

 

 

EFSA»

7)

la voce relativa al n. FL 15.097 è sostituita dalla seguente:

«15.097

2-propioniltiofene

13679-75-9

 

11635

 

 

 

EFSA»