23.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/960 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di spigola nell'Atlantico nord-orientale e ha confermato che tale stock è in rapido declino dal 2012. Inoltre, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato in che misura la misure nazionali vigenti proteggano la spigola e, in generale, le ha ritenute inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca della spigola nell'Atlantico nord-orientale è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY).

(2)

Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/111 (1), basato sull'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha adottato misure urgenti per ridurre la mortalità per pesca causata da pescherecci pelagici dediti alla pesca di aggregazioni riproduttive di spigola. Tale regolamento di esecuzione ha cessato di produrre effetti il 30 aprile 2015.

(3)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (3) è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/523 del Consiglio (4) allo scopo di ridurre l'impatto della pesca ricreativa sulla mortalità per pesca.

(4)

È necessaria un'ulteriore riduzione delle catture ed è pertanto opportuno ridurre le catture delle attività di pesca commerciale mirate mediante l'imposizione di limiti di cattura mensili nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh. Nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg dovrebbero applicarsi limiti di cattura mensili solo nelle acque territoriali del Regno Unito. Tale riduzione delle catture dovrebbe consentire ai pescatori di adeguare le prassi di pesca attuali per evitare la spigola, autorizzandoli al contempo a mantenere un determinato livello di catture accessorie accidentali.

(5)

Inoltre, le azioni di conservazione adottate dall'Irlanda, vale a dire il divieto di pescare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare spigola, dovrebbero essere mantenute ed estese a tutte le navi dell'Unione operanti nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk. Tali azioni dovrebbero applicarsi anche nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg, escluse le acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito, in cui si applica il regime dei limiti di cattura mensili.

(6)

Le catture di spigola dovrebbero formare oggetto di un controllo mensile, attraverso la raccolta dei dati trasmessi dagli Stati membri.

(7)

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (5), e il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (6) prevedono che all'Unione spetti il 7,7 % del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV.

(8)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ha fissato, per il 2015, il contingente dell'Unione a 0 tonnellate per lo stock di capelin nelle suddette acque groenlandesi.

(9)

Il 13 maggio 2015 l'Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia che era stato stabilito il TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV per il periodo dal 20 giugno 2015 al 30 aprile 2016, e si offriva all'Unione un contingente di 23 100 tonnellate. È opportuno fissare e assegnare le possibilità di pesca dell'Unione di conseguenza.

(10)

Nell'ambito delle consultazioni annuali in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia, l'Unione si è impegnata a fornire alla Norvegia, per il 2015, un quantitativo supplementare di 20 000 tonnellate di capelin nelle acque groenlandesi della zona CIEM XIV. È opportuno che tale quantitativo venga assegnato dal contingente spettante all'Unione in tali acque. I limiti di cattura per il capelin previsti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 20 giugno 2015.

(11)

La Norvegia ha acconsentito ad un aumento dei contingenti dell'Unione per i seguenti stock: 1 512 tonnellate per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II, 88 tonnellate per l'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II; 150 tonnellate per la molva nelle acque norvegesi della zon IV e 250 tonnellate per l'eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa. È pertanto opportuno aggiornate di conseguenza le corrispondenti tabelle relative ai TAC.

(12)

È necessario precisare che la flessibilità del 5 % all'interno della zona (condizione speciale) per la razza ondulata si applica soltanto al contingente di catture accessorie di tale specie.

(13)

Determinate catture di canesca possono essere consentite, mantenendo al tempo stesso per tale specie il divieto di pesca con palangari.

(14)

Le parti della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) non sono riuscite a mettersi d'accordo su un'adeguata misura di gestione per lo scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II per il 2015 e il CIEM ha consigliato di fissare a 30 000 tonnellate al massimo il limite raccomandato di catture per tutte le parti. Tenendo conto del fatto che la pesca di questo stock si svolge sia all'interno delle acque degli Stati costieri che nelle acque internazionali, nella riunione annuale della NEAFC del novembre 2014 l'Unione aveva raccomandato l'adozione di una misura che limitasse tale pesca a 19 500 tonnellate. In mancanza di una misura di gestione da parte della NEAFC, come nel 2014, l'attività di pesca nelle acque internazionali per il 2015 dovrebbe essere limitata a 19 500 tonnellate per le navi di tutte le parti della NEAFC operanti nella zona, comprese le navi dell'Unione.

(15)

Le consultazioni sulle possibilità di pesca dello scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II continueranno nel 2015. I limiti di cattura per questo stock saranno fissati nel corso del 2015, tenendo in considerazione l'esito di tali consultazioni.

(16)

Al fine di rispecchiare correttamente la ripartizione per attrezzi della flotta peschereccia spagnola che pratica la pesca del tonno rosso per il 2015, è necessario modificare l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104, che stabilisce le limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso.

(17)

Una nave battente bandiera francese e dedita alla pesca del tonno tropicale nella zona della convenzione della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC) è stata recentemente reimmatricolata in Italia. La corrispondente capacità espressa in stazza lorda assegnata alla Francia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2015/104 dovrebbe essere pertanto trasferita all'Italia. Tale trasferimento non supera i limiti di capacità stabiliti per l'Italia nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, né incide sui limiti di capacità stabiliti dalla IOTC.

(18)

È opportuno apportare alcune rettifiche al regolamento 2015/104 per assicurare che, per effetto dell'arrotondamento, il totale dei contingenti degli Stati membri non superi quello assegnato all'Unione e anche sia per correggere inesattezze tipografiche, sia per aggiungere codici di dichiarazione.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104.

(20)

È necessario che le misure contenute nel presente regolamento inizino ad applicarsi il più rapidamente possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2015/104 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Misure relative alla spigola

1.   Alle navi dell'Unione è vietato pescare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare quantitativi superiori ai limiti stabiliti al paragrafo 2 di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:

a)

divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;

b)

acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

2.   Ai fini del paragrafo 1 si applicano i limiti di cattura seguenti:

Categoria e codice attrezzo (7)

Quantitativo massimo di catture di spigola consentito per nave per mese di calendario (in kg)

Reti da traino o reti da traino pelagiche, inclusi OTM e PTM

1 500

Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS e TB

1 800

Tutti i GN, tutte le attività di pesca con reti da posta derivanti e fisse (tramagli), inclusi GTR, GNS, GND, FYK, FPN e FIX

1 000

Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS

1 300

Ciancioli, codice attrezzo PS e LA

3 000

3.   Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un unico mese di calendario si applica il limite di cattura inferiore stabilito al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

4.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti da un mese all'altro o tra pescherecci.

5.   Alle navi dell'Unione è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di spigola effettuate nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg che sono a più di 12 miglia marine dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo utilizzato.»

Articolo 2

1.   L'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2.   L'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

3.   L'allegato IC del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

4.   L'allegato ID del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

5.   L'allegato IF del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

6.   L'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dal testo che figura all'allegato VI del presente regolamento.

7.   L'allegato VI del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dal testo che figura all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. REIRS


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/111 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 31).

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2015/523 del Consiglio, del 25 marzo 2015, che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 1).

(5)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

(6)  GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5.

(7)  Secondo codici FAO alfa-3 per attrezzi da pesca.


ALLEGATO I

1.

La tabella sulle possibilità di pesca per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

(HAD/2AC4.)

Belgio

254

 

 

Danimarca

1 745

 

 

Germania

1 111

 

 

Francia

1 936

 

 

Paesi Bassi

190

 

 

Svezia

176

 

 

Regno Unito

28 785

 

 

Unione

34 197

 

 

Norvegia

6 514

 

 

TAC

40 711

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)

Unione

25 252

2.

La tabella sulle possibilità di pesca per la molva (Molva molva) nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

8

 

 

Danimarca

965

 

 

Germania

27

 

 

Francia

11

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Regno Unito

87

 

 

Unione

1 100

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

3.

La tabella sulle possibilità di pesca per le razze (Rajiformes) nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k è sostituita dalla seguente:

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

725 (1)  (2)  (3)

 

 

Estonia

4 (1)  (2)  (3)

 

 

Francia

3 255 (1)  (2)  (3)

 

 

Germania

10 (1)  (2)  (3)

 

 

Irlanda

1 048 (1)  (2)  (3)

 

 

Lituania

17 (1)  (2)  (3)

 

 

Paesi Bassi

3 (1)  (2)  (3)

 

 

Portogallo

18 (1)  (2)  (3)

 

 

Spagna

876 (1)  (2)  (3)

 

 

Regno Unito

2 076 (1)  (2)  (3)

 

 

Unione

8 032 (1)  (2)  (3)

 

 

TAC

8 032 (3)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

4.

La tabella sulle possibilità di pesca per le razze (Rajiformes) nelle acque dell'Unione della zona VIId è sostituita dalla seguente:

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(SRX/07D.)

Belgio

72 (4)  (5)  (6)

 

 

Francia

602 (4)  (5)  (6)

 

 

Paesi Bassi

4 (4)  (5)  (6)

 

 

Regno Unito

120 (4)  (5)  (6)

 

 

Unione

798 (4)  (5)  (6)

 

 

TAC

798 (6)

 

TAC precauzionale

5.

La tabella sulle possibilità di pesca per le razze (Rajiformes) nelle acque dell'Unione delle zone VIII e IX è sostituita dalla seguente:

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

(SRX/89-C.)

Belgio

7 (7)  (8)

 

 

Francia

1 298 (7)  (8)

 

 

Portogallo

1 051 (7)  (8)

 

 

Spagna

1 057 (7)  (8)

 

 

Regno Unito

7 (7)  (8)

 

 

Unione

3 420 (7)  (8)

 

 

TAC

3 420 (8)

 

TAC precauzionale

6.

La prima nota della tabella sulle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e la prima nota della tabella sulle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV sono sostituite dalla seguente:

«Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente al di fuori di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate».

7.

La tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse (Trisopterus esmarki) nella zona IIIa, nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

127 882 (9)

 

 

Germania

24 (9)  (10)

 

 

Paesi Bassi

94 (9)  (10)

 

 

Unione

128 000 (9)  (11)

 

 

Norvegia

15 000

 

 

Isole Færøer

7 000 (12)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

8.

La tabella sulle possibilità di pesca per le altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

40

 

 

Danimarca

3 624

 

 

Germania

409

 

 

Francia

168

 

 

Paesi Bassi

290

 

 

Svezia

Non pertinente (13)

 

 

Regno Unito

2 719

 

 

Unione

7 250 (14)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

(1)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIIe

(RJU/67AKXD)

Belgio

9

 

 

Estonia

0

 

 

Francia

41

 

 

Germania

0

 

 

Irlanda

13

 

 

Lituania

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Spagna

11

 

 

Regno Unito

26

 

 

Unione

100

 

 

TAC

100

 

TAC precauzionale

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Questa condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(4)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) e razza ondulata (Raja undulata) (RJU/07D.) sono comunicate separatamente.

(5)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

(6)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(RJU/07D.)

Belgio

1

 

 

Francia

8

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

2

 

 

Unione

11

 

 

TAC

11

 

TAC precauzionale

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Questa condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(7)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(8)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIII possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/89-C.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIII

(RJU/89-C.)

Belgio

0

 

 

Francia

9

 

 

Portogallo

8

 

 

Spagna

8

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

25

 

 

TAC

25

 

TAC precauzionale

(9)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(10)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(11)  Il contingente dell'Unione può essere pescato unicamente dal 1o gennaio al 31 ottobre 2015.

(12)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(13)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(14)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.


ALLEGATO II

1.

La tabella sulle possibilità di pesca per l'aringa (Clupea harengus) nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2-)

Belgio

6 (1)

 

 

Danimarca

6 314 (1)

 

 

Germania

1 105 (1)

 

 

Spagna

21 (1)

 

 

Francia

272 (1)

 

 

Irlanda

1 634 (1)

 

 

Paesi Bassi

2 259 (1)

 

 

Polonia

319 (1)

 

 

Portogallo

21 (1)

 

 

Finlandia

98 (1)

 

 

Svezia

2 339 (1)

 

 

Regno Unito

4 036 (1)

 

 

Unione

18 424 (1)

 

 

Isole Færøer

9 000 (2)  (3)

 

 

TAC

non stabilito

 

TAC analitico

2.

La tabella sulle possibilità di pesca per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(COD/1N2AB.)

Germania

2 663

 

 

Grecia

330

 

 

Spagna

2 970

 

 

Irlanda

330

 

 

Francia

2 444

 

 

Portogallo

2 970

 

 

Regno Unito

10 329

 

 

Unione

22 036

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

3.

La tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(CAP/514GRN)

Danimarca

2 635

 

 

Germania

115

 

 

Svezia

189

 

 

Regno Unito

25

 

 

Tutti gli Stati membri

136 (4)

 

 

Unione

3 100 (5)

 

 

Norvegia

20 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

4.

La tabella sulle possibilità di pesca per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(HAD/1N2AB.)

Germania

276

 

 

Francia

166

 

 

Regno Unito

846

 

 

Unione

1 288

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

5.

La tabella sulle possibilità di pesca per lo scorfano (Sebastes spp.) nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(RED/1/2AB.)

Unione

Da stabilire

 

 

TAC

Non pertinente

 

 

6.

La tabella sulle possibilità di pesca per lo scorfano (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque internazionali delle zone I e II

(RED/1/2INT)

Unione

Non pertinente (6)  (7)

 

 

TAC

19 500

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N

(3)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

 

zone II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio

3

Danimarca

3 084

Germania

540

Spagna

10

Francia

133

Irlanda

798

Paesi Bassi

1 104

Polonia

156

Portogallo

10

Finlandia

48

Svezia

1 143

Regno Unito

1 971

(4)  Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(5)  Per un periodo di pesca dal 20 giugno al 30 aprile dell'anno successivo.

(6)  La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2015 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(7)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.


ALLEGATO III

La tabella sulle possibilità di pesca per il totano (Illex illecebrosus) nelle sottozone NAFO 3 e 4 è sostituita dalla seguente:

Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128 (1)

 

 

Lettonia

128 (1)

 

 

Lituania

128 (1)

 

 

Polonia

227 (1)

 

 

Unione

Non pertinente (1)  (2)

 

 

TAC

34 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


(1)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2015.

(2)  Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.


ALLEGATO IV

La tabella sulle possibilità di pesca per l'alalunga del nord (Thunnus alalunga) nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N è sostituita dalla seguente:

Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

2 510,64 (2)

 

 

Spagna

17 690,59 (2)

 

 

Francia

4 421,71 (2)

 

 

Regno Unito

195,89 (2)

 

 

Portogallo

2 120,3 (2)

 

 

Unione

26 939,13 (1)

 

 

TAC

28 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


(1)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 [1], il numero di navi dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

[1]

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(2)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310


ALLEGATO V

1.

La tabella sulle possibilità di pesca per i berici (Beryx spp.) nella zona della convenzione SEAFO è sostituita dalla seguente:

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

TAC precauzionale

2.

La tabella sulle possibilità di pesca per il pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nella sottodivisione SEAFO B1 è sostituita dalla seguente:

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (3)

 

TAC precauzionale

(1)  Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

(2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(3)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).


ALLEGATO VI

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (1)

1.   Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Francia

37

Unione

37

2.   Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

84

Francia

94

Italia

30

Cipro

6 (2)

Malta

28 (3)

Unione

242

3.   Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia

11

Italia

12

Unione

23

4.   Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci (4)

 

Cipro (5)

Grecia (6)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (7)

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

11

12

17

6

1

Pescherecci con palangari

6 (8)

0

0

30

8

59

28

Tonniere con lenze a canna

0

0

0

0

8

15

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

29 (9)

1

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

Altri pescherecci artigianali (10)

0

21

0

0

94

273

0


Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con palangari

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Tonniere con lenze a canna

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con lenze a mano

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci da traino

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Altri pescherecci artigianali

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

5.   Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Numero di tonnare (11)

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

2

6.   Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in t)

Spagna

14

11 852

Italia

15

13 000

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

7

7 880

Malta

8

12 300


Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna

5 855

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 768


(1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)  Questo numero può essere aumentato di 10, se Cipro decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 5 della tabella A della sezione 4.

(3)  Questo numero può essere aumentato di 10, se Malta decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.

(4)  I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci per la pesca artigianale o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e tre pescherecci per la pesca artigianale.

(7)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(8)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(9)  Pescherecci con lenze trainate operanti nell'Atlantico orientale.

(10)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(11)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.»


ALLEGATO VII

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1.

Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.

Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41 (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

27 797

3.

Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.

4.

Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.»


(1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.