27.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 20/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/111 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che è consentito adottare misure di emergenza soltanto per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine. La Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa può, per attenuare tale minaccia, adottare misure di emergenza in forma di atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi.

(2)

Sulla base del parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb,c e VIIa, d-h) è soggetta a un rapido declino nella biomassa a causa della combinazione di un ridotto reclutamento e di un aumento della mortalità per pesca. La biomassa riproduttiva dello stock è in procinto di raggiungere i livelli più bassi storicamente mai registrati. L'attuale mortalità per pesca è quasi quattro volte superiore a quella che lo stock può sostenere. Il CIEM, pertanto, consiglia di adottare misure per ridurre in modo sostanziale la mortalità per pesca in tutta l'area di distribuzione dello stock.

(3)

Con lettera del 19 dicembre 2014 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di intervenire a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per vietare le attività di pesca pelagica della spigola nella zona CIEM VIIe da gennaio a aprile 2015 per ridurre la pressione di pesca e proteggere le aggregazioni riproduttive della spigola. La richiesta è stata trasmessa a Belgio, Francia, Irlanda e Paesi Bassi, come pure al Consiglio consultivo per le acque nord-occidentali e al Consiglio consultivo per il Mare del Nord. Il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi hanno inviato proprie osservazioni alla Commissione.

(4)

Le osservazioni inviate dalla Francia fanno riferimento all'applicabilità dell'articolo 12 del regolamento n. 1380/2013, alle minacce costituite dalle attività di pesca e alla procedura, alle prove della grave minaccia e al rischio di discriminazioni tra le attività di pesca. Il Belgio ha reagito positivamente alla richiesta del Regno Unito. I Paesi Bassi hanno suggerito di estendere gli interventi proposti ad altre zone e attività di pesca. In relazione all'ambito di applicazione e alla procedura dell'articolo 12 del regolamento n. 1380/2013 occorre rilevare che tale disposizione non è limitata a determinate cause e che, pertanto, può essere applicata a qualsiasi minaccia, sia essa dovuta alle attività di pesca o ad altre cause, e che i limiti temporali di cui al citato articolo sono giustificati dall'urgenza della necessità di affrontare la grave minaccia. La prova della grave minaccia per gli stock di spigola nel caso in oggetto è basata su dati scientifici, come illustrato di seguito.

(5)

Tra dicembre e aprile le spigole si concentrano in determinate zone a fini riproduttivi. Lo stock di spigola dipende da questa fase di riproduzione. La pesca mirata condotta su tali aggregazioni riproduttive nel periodo in questione contribuisce significativamente alla mortalità per pesca globale dello stock e, soprattutto, alla riduzione del numero di esemplari adulti in grado di riprodursi con successo. Le statistiche sulle catture confermano che tale pratica di pesca comporta soprattutto la cattura di esemplari adulti che, pertanto, non potranno più contribuire alla riproduzione dello stock.

(6)

Sulla base della valutazione scientifica di CIEM e CSTEP la pesca commerciale che utilizza reti da traino pelagiche è responsabile di più del 25 % della mortalità per pesca.

(7)

La constatazione di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine discende dal rischio di gravi conseguenze per la capacità riproduttiva dello stock a causa di una repentina diminuzione della biomassa riproduttiva dello stesso associata alla previsione che una prosecuzione della pesca mirata potrebbe arrecare danni irreparabili allo stock riproduttivo. La Commissione ritiene che esistano motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati in quanto 1) è iniziata la stagione riproduttiva e 2) sono iniziate le attività di pesca di tali stock riproduttivi. Dai dati scientifici emerge che è necessario intervenire subito, mentre è in corso la stagione riproduttiva della spigola, adottando misure di immediata applicazione e che rimangano in vigore fino al 30 aprile 2015.

(8)

È pertanto urgente adottare misure per vietare la pesca mirata della spigola con reti da traino pelagiche durante la stagione riproduttiva, altamente sensibile, tra gennaio e il 30 aprile 2015. Ulteriori ritardi negli interventi miranti a proteggere lo stock rischierebbero di ridurre in modo considerevole o vanificare l'efficacia delle misure di emergenza. Per rafforzare l'efficacia delle misure di cui trattasi è opportuno che agli operatori sia fatto divieto di accettare trasbordi e sbarchi di spigole catturate durante il periodo di applicazione del presente regolamento.

(9)

Al fine di garantire un'efficace protezione delle aggregazioni riproduttive, che variano molto a seconda delle zone, è opportuno che le misure di emergenza interessino l'intera zona di distribuzione dello stock, ovvero il Mar Celtico, la Manica, il Mare d'Irlanda e il Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb,c e VIIa,d-h) e comprendano le attività di pesca che utilizzano reti da traino pelagiche. Inoltre, devono essere aggiunte le zone CIEM VIIj,k per evitare uno spostamento delle attività di pesca, dal momento che la distribuzione dello stock non è interamente determinata.

(10)

Le misure alternative suggerite dalla Francia non consentirebbero di ottenere gli stessi risultati della misura di cui al presente regolamento, in quanto la loro efficacia non è certa. Inoltre, al fine di garantire un'ulteriore protezione dello stock di spigola, in una fase successiva potrebbero essere necessarie ulteriori misure relative all'impatto di altre attività di pesca.

(11)

La Francia ha trasmesso informazioni dalle quali risulta che i pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche con dimensioni delle maglie comprese tra 32 e 69 mm non praticano la pesca della spigola e che le eventuali catture accessorie da parte di tali pescherecci hanno un impatto minimo sullo stock.

(12)

La situazione dello stock di spigola nelle zone interessate presenta tutti i motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione di tale stock e la Commissione può pertanto adottare le misure di cui al presente regolamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 di propria iniziativa e andando oltre la richiesta presentata dal Regno Unito.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento saranno presentate per parere al comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa misure di emergenza per lo stock di spigola nelle divisioni CIEM IVb,c, VIIa,d-k al fine di fronteggiare un danno grave e imminente per tale stock.

Articolo 2

Misure

Durante il periodo di applicazione del presente regolamento è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM IVb,c, VIIa,d-k con reti da traino pelagiche (reti pelagiche a divergenti OTM, reti pelagiche a coppia PTM) con maglie del sacco di dimensioni pari o superiori a 70 mm.

Ai pescherecci che utilizzano gli attrezzi menzionati è fatto divieto di conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di spigola effettuate durante il periodo di applicazione del presente regolamento nella stessa zona.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 14 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola effettuate con reti da traino pelagiche (OTM o PTM).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.