6.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 852/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2014

relativo all'autorizzazione della L-metionina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-metionina come additivo nei mangimi. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione della L-metionina prodotta da Escherichia coli (KCCM 1125P e KCCM 11340P) come additivo per mangimi per tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi alimentari».

(4)

Nel suo parere dell'8 ottobre 2013 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, la L-metionina prodotta da Escherichia coli (KCCM 1125P e KCCM 11340P) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e che il suo impiego può essere considerato un'efficace fonte dell'amminoacido L-metionina per tutte le specie animali. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di tale sostanza dovrebbe essere pertanto autorizzato secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Nel suo parere l'Autorità ha espresso timori per la sicurezza della L-metionina per le specie bersaglio, se somministrata nell'acqua da bere. L'Autorità non ha tuttavia proposto alcun tenore massimo di L-metionina. Quindi, nel caso in cui la sostanza sia somministrata nell'acqua da bere, è opportuno informare l'utilizzatore della necessità di prendere in considerazione tutte le diverse fonti di metionina per ottenere un apporto ottimale di amminoacidi essenziali senza influire sul rendimento degli animali.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(10):3428.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi

3c305

L-metionina

Composizione dell'additivo:

L-metionina con una purezza di almeno il 98,5 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-metionina (acido (2S)-2-ammino-4-(metiltio) butanoico) prodotta mediante fermentazione di Escherichia coli (KCCM 11252P e KCCM 11340P)

Formula chimica: C5H11NO2S

Numero CAS: 63-68-3

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione della L-metionina nell'additivo per mangimi: assorbimento dell'infrarosso e rotazione ottica — metodi di monografia FCC.

Per la quantificazione della metionina nell'additivo e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di metionina: cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica o a fluorescenza (HPLC-VIS/FD)] ISO/DIS 17180.

Per la determinazione della metionina in premiscele contenenti meno del 10 % di metionina, mangimi composti, materie prime per mangimi e acqua: cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (HPLC/VIS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2) (allegato III, F).

Tutte le specie

 

 

1.

La L-metionina può essere utilizzata anche nell'acqua da bere.

2.

Indicazioni che devono figurare sull'etichettatura dell'additivo e delle premiscele:

«Se l'additivo è somministrato nell'acqua da bere, occorre evitare l'eccesso di proteine.»

3.

In caso di indicazione volontaria dell'additivo effettuata sull'etichettatura di materie prime per mangimi e mangimi composti, è aggiunta la dicitura seguente:

nome e numero di identificazione dell'additivo,

quantitativo di additivo aggiunto.

26 agosto 2024


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.