15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/9


REGOLAMENTO (UE) N. 262/2014 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la posizione comune 2008/109/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 234/2004 (2) del Consiglio impone un divieto generale relativo alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo in Liberia.

(2)

Il 10 dicembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2128 (2013) che conferma l’embargo imposto dal paragrafo 2 della risoluzione 1521 (2003), e modificato dai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1683 (2006), dal paragrafo 1, lettera b), della risoluzione 1731 (2006), dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della risoluzione 1903 (2009) e dal paragrafo 3 della risoluzione 1961 (2010), e che modifica gli obblighi di notifica associati.

(3)

Il 14 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/141/PESC (3), che modifica la posizione comune 2008/109/PESC a tal fine.

(4)

Poiché alcune di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 234/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

assistenza tecnica connessa a equipaggiamenti non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che intendano fornire al governo della Liberia qualsiasi assistenza relativa ad attività militari o ad altre attività nel settore della sicurezza di cui all’articolo 1 sono tenuti a informarne in anticipo l’autorità competente, il cui sito web figura nell’allegato I, dello Stato membro in cui risiedono o sono situati. Tali notifiche devono contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione della finalità, dell’utilizzatore finale, delle specifiche tecniche e della quantità degli equipaggiamenti da spedire, del fornitore, della data proposta per la consegna, della modalità di trasporto e dell’itinerario delle spedizioni. Una volta ricevute le informazioni pertinenti, lo Stato membro interessato, di concerto con il governo della Liberia, ne informa il comitato per le sanzioni, qualora il governo della Liberia non abbia provveduto a tale notifica conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2128 (2013).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOIDIS


(1)  GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26.

(2)  Regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/141/PESC del Consiglio del 14 marzo 2014, che modifica la posizione comune 2008/109/PESC relativa alle misure restrittive imposte alla Liberia (cfr. pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale).