20.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/57


REGOLAMENTO (UE) N. 255/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio (2) conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare le modalità di applicazione specifiche per l’attuazione del regime speciale all’importazione di olio d’oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare adeguamenti di tale regolamento in caso di modifica del regime speciale previsto dal pertinente accordo di associazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione poteri che le consentono di adottare modalità di applicazione specifiche per l’attuazione del regime di importazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), originari della Turchia e ammessi all’importazione nell’Unione alle condizioni previste dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (4).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (5) conferisce alla Commissione poteri che le consentono di abrogare le misure di sospensione previste da tale regolamento non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell’Unione verso la Turchia.

(4)

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare i poteri conferiti alla Commissione a norma dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 agli articoli 290 e 291 TFUE.

(5)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche da apportare a detto regolamento che si rendano necessarie in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall’accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora sia concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2008/97 è così modificato:

1)

gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per l’applicazione del regime speciale all’importazione di cui al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 2.

Articolo 8

Al fine di rispettare gli impegni internazionali e qualora il Consiglio abbia deciso di approvare le modifiche delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall’accordo di associazione o di concludere un nuovo accordo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis riguardo alle modifiche risultanti dal presente regolamento.»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 779/98 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l’applicazione del regime d’importazione per i prodotti di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea originari della Turchia e che sono importati nell’Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1506/98 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Commissione, mediante atti di esecuzione, pone fine alle misure di sospensione di cui all’articolo 2 non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell’Unione verso la Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 2008/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all’importazione di olio d’oliva e di taluni altri prodotti agricoli originari della Turchia (GU L 284 del 16.10.1997, pag. 17).

(3)  Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1).

(4)  GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

(9)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

(11)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»


Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L'adozione del presente regolamento comporterà numerose modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione del regolamento e al più tardi entro il 30 settembre 2014.


Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l'impegno assunto al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.