20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/54


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

che istituisce l’Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE

(2013/778/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l’esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell’Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità.

(2)

L’affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare al controllo e alla responsabilità finale delle attività gestite da dette agenzie esecutive.

(3)

La delega di compiti connessi all’esecuzione dei programmi a un’agenzia esecutiva richiede una separazione netta tra le fasi di programmazione che implicano un ampio margine di discrezionalità nell’operare scelte dettate da considerazioni strategiche, effettuate dalla Commissione, e l’attuazione dei programmi che andrebbe affidata all’agenzia esecutiva.

(4)

Con la decisione 2008/46/CE (2) ha istituito l’Agenzia esecutiva per la ricerca (di seguito «l’Agenzia»), cui ha affidato la gestione delle azioni comunitarie nell’ambito della ricerca finalizzate all’esecuzione di compiti connessi all’attuazione del programma specifico Persone che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3), del programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4) e del programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (5) del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (6) (di seguito «il settimo programma quadro»).

(5)

L’Agenzia ha dimostrato che la delega di compiti a un’agenzia esecutiva è una soluzione idonea per migliorare l’efficacia in termini di costi, che consente quindi alla Commissione di gestire un bilancio maggiore con un aumento meno che proporzionale in termini di personale complessivo. La separazione fra i compiti di decisione politica della Commissione e le mansioni di attuazione dei programmi dell’Agenzia ha consentito a entrambe le parti di svolgere meglio le proprie mansioni fondamentali. La valutazione esterna dell’Agenzia condotta a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che questa è stata efficiente ed efficace nella gestione delle azioni relative alle PMI nell’ambito del programma specifico Capacità, le azioni Marie Curie nell’ambito del programma specifico Persone e le azioni di ricerca nel campo della sicurezza e dello spazio nell’ambito del programma specifico Cooperazione, e nel fornire servizi di sostegno amministrativo e logistico a tutti i settori dei programmi specifici Persone, Capacità e Cooperazione. I risparmi derivati dalla delega dei compiti all’Agenzia sono stati stimati a circa 106 milioni di EUR per il periodo 2009-2013.

(6)

Nella comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (7), la Commissione ha proposto di avvalersi dell’opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l’esecuzione dei programmi dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

(7)

L’analisi costi-benefici condotta a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che l’efficienza delle operazioni dell’Agenzia è superiore rispetto a quelle della Commissione. I nuovi programmi delegati sono tematicamente coerenti con il mandato e la missione attuali dell’Agenzia e rappresentano la prosecuzione delle attività in corso dell’Agenzia. L’Agenzia ha già accumulato competenze, abilità e capacità direttamente pertinenti a tali programmi. L’Agenzia si trova in una posizione favorevole per continuare a gestire i programmi di ricerca nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La delega dei programmi all’Agenzia garantirebbe la continuità dell’attività nei confronti dei beneficiari di tali programmi, considerato che l’Agenzia ha accumulato le competenze e le capacità direttamente afferenti alla comunità della ricerca. Secondo le stime, la delega della gestione di programma all’Agenzia è in grado di realizzare una maggiore efficienza dell’ordine di 158 milioni di EUR per il periodo 2014-2024 rispetto alla gestione da parte dei servizi della Commissione.

(8)

Al fine di conferire un’identità coerente alle agenzie esecutive, nel definirne i nuovi mandati la Commissione ha raggruppato per quanto possibile il lavoro per aree tematiche.

(9)

È opportuno incaricare l’Agenzia della gestione delle seguenti parti del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 – (2014-2020) (8):

Parte I «Eccellenza scientifica»: sostituisce attività analoghe che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, sono gestite dalla Commissione e si caratterizzano per progetti che generano un gran numero di operazioni omogenee e standardizzate,

Parte II «Leadership industriale»: sostituisce attività analoghe che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, sono già parzialmente gestite dall’Agenzia e la cui gestione comprende l’esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto,

Parte III «Sfide per la società»: sostituisce attività analoghe che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, sono gestite dalla Commissione e la cui gestione comprende l’esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto,

Parte IIIa «Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione»: sostituisce attività analoghe che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, sono gestite dalla Commissione e la cui gestione comprende l’esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto,

Parte IIIb «Scienza con e per la società»: sostituisce attività analoghe che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, sono gestite dalla Commissione e la cui gestione comprende l’esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto.

(10)

È opportuno che l’Agenzia prosegua l’attuazione delle parti del settimo programma quadro già delegatele nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

(11)

È opportuno che l’Agenzia sia responsabile dell’erogazione di servizi di sostegno amministrativo e logistico, in particolare qualora la centralizzazione di tali servizi di sostegno determini una maggiore efficienza e ulteriori economie di scala.

(12)

Al fine di garantire l’attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario garantire che l’Agenzia eserciti i propri compiti connessi all’esecuzione di questi programmi a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore.

(13)

È opportuno istituire l’Agenzia esecutiva per la ricerca, che dovrebbe sostituire e succedere giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita dalla decisione 2008/46/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003.

(14)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2008/46/CE e stabilire disposizioni transitorie.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione

È istituita l’Agenzia europea per la ricerca (di seguito «l’Agenzia») che sostituisce e succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2008/46/CE per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2024. Lo statuto dell’Agenzia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

Articolo 2

Sede

La sede dell’Agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Obiettivi e compiti

1.   Nell’ambito del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 – (2014-2020) è affidata all’Agenzia l’attuazione di parti degli elementi seguenti:

a)

Parte I «Eccellenza scientifica»;

b)

Parte II «Leadership industriale»;

c)

Parte III «Sfide per la società»;

d)

Parte IIIa «Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione»;

e)

Parte IIIb «Scienza con e per la società».

Il presente paragrafo si applica con riserva dell’entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020).

2.   Nell’ambito del settimo programma quadro è affidata all’Agenzia l’attuazione della parte residua degli elementi seguenti:

a)

le attività «Ricerca a favore delle PMI» e «Ricerca per le associazioni di PMI» del programma specifico Capacità;

b)

le aree tematiche «Spazio» e «Sicurezza» del programma specifico Cooperazione;

c)

il programma specifico Persone.

3.   L’Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all’esecuzione delle parti dei programmi dell’Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)

la gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi del ciclo di vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest’ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;

b)

l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio per entrate e spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;

c)

il sostegno all’attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega.

4.   L’Agenzia è responsabile dell’erogazione dei servizi di sostegno amministrativo e logistico, secondo quanto disposto nell’atto di delega. Tali servizi sono erogati a beneficio degli organismi di esecuzione dei programmi e nell’ambito dei programmi citati nell’atto di delega.

Articolo 4

Durata delle nomine

1.   I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

2.   Il direttore è nominato per quattro anni.

Articolo 5

Controllo e rendiconto d’esecuzione

L’Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell’esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che le sono affidati, nonché dei servizi di sostegno amministrativo e logistico di cui è responsabile, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.

Articolo 6

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L’Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (9).

Articolo 7

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   La decisione 2008/46/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

2.   L’Agenzia succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2008/46/CE.

3.   Fatta salva la revisione dei criteri di inquadramento dei funzionari distaccati prevista dallo strumento di delega, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell’Agenzia, ivi compreso il direttore.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9.

(3)  GU L 54 del 22.2.2007, pag. 91.

(4)  GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.

(5)  GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

(6)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  COM(2011) 500 definitivo.

(8)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.

(9)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.