5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 102/1


Protocollo sulla cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato economico e sociale europeo

2012/C 102/01

PREAMBOLO

La Commissione europea e il Comitato economico e sociale europeo (in appresso «il Comitato») ritengono sia nel loro interesse comune intensificare le loro relazioni attuando il presente protocollo. Le modalità di cooperazione rafforzata in esso previste sostituiscono quelle del protocollo del 7 novembre 2005 e l'addendum del 31 maggio 2007.

Le nuove modalità di cooperazione si inseriscono nel quadro della creazione di un ambiente che, da un lato, consenta un maggior coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, a livello sia nazionale che europeo, nella definizione delle politiche e nei processi decisionali dell'Unione europea, e, dall'altro, permetta di sviluppare un dialogo permanente e strutturato tra le suddette organizzazioni e le istituzioni dell'UE, come previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

In virtù del ruolo che gli assegnano i trattati, il Comitato ha una responsabilità particolare nel contribuire al rafforzamento della legittimità democratica e dell'efficacia delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea. In questo contesto, in quanto intermediario privilegiato tra le organizzazioni della società civile e le istituzioni dell'Unione definite all'articolo 13, esso ha un ruolo essenziale da svolgere rispetto all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 da parte delle istituzioni stesse.

La Commissione coopera con il Comitato nell'assolvimento delle sue tre missioni fondamentali, descritte nella Dichiarazione di missione adottata dal Comitato stesso:

assicurare una funzione consultiva nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nell'interesse generale dell'Unione e dei suoi cittadini,

promuovere i valori che stanno a fondamento dell'Unione europea e favorire lo sviluppo di un'Unione più partecipativa, più inclusiva e più vicina ai cittadini,

affiancare l'azione esterna dell'Unione europea sviluppando il dialogo con le organizzazioni della società civile e promuovendo il ruolo della società civile organizzata e la democrazia partecipativa.

La Commissione è favorevole al rafforzamento della funzione consultiva del Comitato sia a monte che a valle del processo di formazione delle politiche e della legislazione UE. Il Comitato può contribuire alla valutazione dell'applicazione della normativa europea, in particolare in relazione alle clausole orizzontali, come previsto dagli articoli 8-12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Commissione e il Comitato cooperano allo sviluppo della democrazia partecipativa a livello dell'Unione, allo scopo di contribuire a rafforzare la legittimità democratica di quest'ultima.

Secondo la Commissione, questa cooperazione rappresenta uno strumento privilegiato per organizzare un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile, come stabilito dall'articolo 11 del TUE.

Per consentire al Comitato di svolgere appieno il suo ruolo di portavoce delle attese e delle aspirazioni della società civile organizzata, la Commissione ne sostiene le iniziative rivolte a promuovere e a strutturare il dialogo con la società civile organizzata europea e la consultazione di quest'ultima, nonché a rafforzare i suoi legami con la rete dei consigli economici e sociali e istituzioni analoghe degli Stati membri.

I.   RELAZIONI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVE

1.

Ogni anno, nel corso del primo semestre, il Comitato rende note le sue priorità politiche fondamentali rispetto al programma di lavoro della Commissione per l'anno successivo.

Almeno una volta all'anno è organizzato un incontro fra il presidente della Commissione e/o il vicepresidente incaricato delle relazioni con il Comitato e il presidente del Comitato durante la preparazione del programma di lavoro della Commissione e al fine di esaminare le questioni di interesse comune.

Ogni anno, il Comitato organizza un dibattito sul futuro dell'Unione europea, durante il quale il presidente della Commissione o il vicepresidente incaricato delle relazioni con il Comitato presenta le priorità strategiche dell'Unione europea per l'anno successivo.

2.

Il presidente della Commissione presenta i suoi obiettivi strategici all'assemblea plenaria all'inizio del mandato della Commissione.

3.

La Commissione e il Comitato cooperano allo scopo di contribuire efficacemente al miglioramento della legislazione.

4.

I membri della Commissione sono invitati a partecipare ai lavori del Comitato, in particolare nelle sessioni plenarie, per dibattere gli orientamenti strategici nei rispettivi ambiti di competenza e per discutere di altre questioni stabilite preventivamente di comune accordo. I membri della Commissione possono inoltre chiedere di intervenire all'assemblea plenaria.

I membri della Commissione o, in circostanze eccezionali, gli alti funzionari della stessa possono chiedere di intervenire in occasione dei dibattiti in seno all'Ufficio di presidenza del Comitato riguardanti iniziative della Commissione.

Una volta l'anno si tiene un incontro tra i presidenti delle sezioni specializzate del Comitato e il commissario o i commissari loro omologhi, allo scopo di esaminare le rispettive priorità e i rispettivi programmi di lavoro.

5.

I rappresentanti della Commissione sono associati ai lavori del Comitato riguardanti i dossier di loro competenza e partecipano, per quanto possibile, alle riunioni cui sono stati invitati. Essi illustrano le proposte della Commissione ed ogni altro documento all'esame e informano sull'evoluzione dei dossier.

I rappresentanti della Commissione cooperano strettamente con i loro omologhi del Comitato sui dossier di cui sono responsabili.

6.

In particolare, i coordinatori o i responsabili designati da ciascun servizio della Commissione e le segreterie delle sezioni specializzate del Comitato si scambiano regolarmente informazioni, soprattutto nell'ambito della programmazione delle direzioni generali e dell'attuazione delle priorità di lavoro delle sezioni specializzate.

Almeno una volta l'anno i coordinatori si riuniscono con il segretariato del Comitato per tenersi reciprocamente informati sulle più importanti attività o iniziative di interesse comune realizzate o progettate dalla Commissione o dal Comitato.

II.   FUNZIONE CONSULTIVA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

7.

In base al programma di lavoro annuale della Commissione e all'esame delle priorità rispettive della Commissione e del Comitato, il segretario generale della Commissione trasmette a quest'ultimo l'elenco delle proposte per le quali è prevista la consultazione facoltativa. Nell'elenco figurano anche i documenti di natura non legislativa sui quali la Commissione intende chiedere il parere del Comitato.

Nel quadro della sua programmazione la Commissione conferma le consultazioni facoltative, a integrazione del «programma rinnovabile» (rolling programme), prima delle riunioni dell'Ufficio di presidenza del Comitato.

Nell'organizzazione dei suoi lavori, il Comitato si sforza di tener conto delle priorità e delle scadenze della Commissione. A questo fine, la Commissione fornisce al Comitato informazioni precise riguardo alla tempistica delle proposte.

8.

È importante che, pur nel rispetto dei trattati, sia la Commissione sia il Comitato operino con maggiore selettività.

In tale ottica la Commissione decide sulle consultazioni facoltative, principalmente in base ai seguenti criteri:

la materia trattata è di interesse generale e riguarda settori o temi in merito ai quali un parere del Comitato apporterebbe un valore aggiunto nell'ambito del processo di formazione delle politiche e delle decisioni dell'Unione,

l'iniziativa è destinata a suscitare un dibattito sull'opportunità di un'azione dell'Unione in un certo settore o su un dato tema.

Il Comitato prosegue il suo impegno di razionalizzazione dei propri lavori, al fine di concentrarsi in via prioritaria sui pareri che hanno maggiore probabilità di apportare realmente un valore aggiunto nel quadro del processo di configurazione delle politiche e delle decisioni dell'Unione.

9.

Nell'ambito del processo di formazione delle politiche dell'Unione e della programmazione dei propri lavori, la Commissione può chiedere al Comitato di elaborare pareri esplorativi su temi che assumono un particolare rilievo per la società civile organizzata, in relazione ai quali essa ritiene che il Comitato disponga delle conoscenze e competenze per pronunciarsi. La consultazione del Comitato su tali temi è effettuata dal vicepresidente della Commissione incaricato delle relazioni con il Comitato. Nelle domande di consultazione sono indicati con precisione l'oggetto del parere richiesto al Comitato ed eventualmente il termine per la sua elaborazione.

Per quanto riguarda i pareri esplorativi, sia la Commissione che il Comitato si sforzano di adottare un approccio integrato, che consenta di tenere conto dei punti di vista di tutti gli attori interessati della società civile nel modo più ampio possibile.

La Commissione si impegna a dare a tali pareri un adeguato seguito, che consenta di stabilire il valore aggiunto da essi apportato al processo di formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE.

10.

La Commissione trasmette al Comitato, contestualmente alla trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio, tutti i documenti e tutte le informazioni di cui esso ha bisogno per esercitare la sua funzione consultiva.

11.

Al fine di rendere i suoi pareri di più facile lettura, il Comitato si impegna in particolare a:

porre in rilievo le modifiche puntuali che desidera apportare alle proposte legislative della Commissione,

sintetizzare le sue principali proposte e raccomandazioni.

12.

La Commissione e il Comitato riconoscono l'interesse e la necessità di garantire un seguito ai pareri. A tal fine, la Commissione fornisce in modo sistematico le ragioni per cui ha deciso di tenere conto o meno delle proposte di modifica e delle raccomandazioni di fondo contenute nei pareri del Comitato.

Per quanto concerne i pareri esplorativi, la Commissione si adopera per dar loro un seguito politico, prevedendo, per quanto possibile, una comunicazione del commissario competente in occasione della sessione plenaria del Comitato successiva a quella in cui è stato adottato il parere in questione.

Se accettate dalla Commissione, le proposte di modifica riguardanti documenti di natura legislativa sono integrate per quanto possibile dalla Commissione stessa nelle sue proposte modificate.

Qualora la Commissione modifichi sostanzialmente la sua proposta dopo la consultazione iniziale del Comitato, nei casi in cui i Trattati prevedono la consultazione obbligatoria, provvede a riconsultare il Comitato.

III.   IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E LA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA

13.

Il Comitato ha una responsabilità particolare nel tradurre concretamente in realtà il concetto di democrazia partecipativa, e il trattato sull'Unione europea gli conferisce più ampie possibilità di svolgere il suo ruolo di intermediario privilegiato nel dialogo tra la società civile organizzata e le istituzioni dell'UE.

Alla luce dell'articolo 11 del TUE, la Commissione e il Comitato cooperano al fine di rafforzare ulteriormente la partecipazione e il dialogo con le organizzazioni della società civile, a livello sia nazionale che europeo, e per promuovere un maggiore coinvolgimento di dette organizzazioni nel processo di formazione delle politiche comunitarie e di preparazione della normativa europea.

La Commissione e il Comitato collaborano per promuovere un dialogo strutturato tra le organizzazioni e le reti della società civile europea e tra esse e le istituzioni europee, in particolare tramite il gruppo di contatto istituito dal Comitato.

Per quanto concerne la sua politica di consultazione, la Commissione ricorre al Comitato, ove pertinente, in primo luogo per approfondire i propri rapporti con la società civile organizzata, sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea. In questo contesto, il Comitato appoggia la Commissione attraverso l'organizzazione di audizioni, seminari e convegni congiunti con i soggetti interessati su specifiche questioni politiche di interesse comune e quando dispone di conoscenze e competenze adeguate per pronunciarsi.

14.

La Commissione prende atto della disponibilità del Comitato ad assisterla nell'attuazione del diritto d'iniziativa dei cittadini.

L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che, durante il periodo di tre mesi accordato alla Commissione per esaminare un'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori di quest'ultima abbiano l'opportunità di presentarla in un'audizione pubblica, organizzata in collaborazione con il Parlamento europeo, «se dal caso con le altre istituzioni e organismi dell’Unione che intendono partecipare». A questo proposito, la Commissione intende proporre al Parlamento europeo di invitare il Comitato a partecipare alle audizioni, ogniqualvolta detta partecipazione sia pertinente.

La Commissione prende atto del fatto che il Comitato può decidere in qualsiasi momento di elaborare un parere in ambiti in relazione ai quali esso ritiene di disporre di conoscenze e competenze adeguate per pronunciarsi e di poter apportare un valore aggiunto.

15.

Il Comitato, nell'esercizio della propria funzione consultiva, organizza delle consultazioni strutturate della società civile organizzata. Tali consultazioni, che possono assumere la forma di audizioni, seminari o convegni, hanno lo scopo di raccogliere il ventaglio più ampio possibile di opinioni delle organizzazioni della società civile interessate.

La Commissione è disposta a cooperare all'organizzazione e alla tenuta di tali consultazioni nella maniera più appropriata, eventualmente anche fornendo un appoggio logistico e/o un sostegno finanziario.

16.

La Commissione e il Comitato continueranno a rafforzare le sinergie tra le rispettive azioni e iniziative in ambiti che interessano da vicino la società civile organizzata, in particolare se attinenti alla strategia Europa 2020, per esempio lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, l'approfondimento del mercato interno, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, l'immigrazione e gli approvvigionamenti energetici.

Ogni anno, il Comitato presenta una relazione nella quale, in stretta collaborazione con la rete dei consigli economici e sociali e istituzioni analoghe, valuta il coinvolgimento della società civile nell'elaborazione dei programmi nazionali di riforma. La relazione è oggetto di dibattito nella sessione plenaria che precede il Consiglio europeo di primavera.

Il Comitato invita il commissario responsabile a partecipare al dibattito e a presentare l'Analisi annuale della crescita.

17.

La Commissione e il Comitato si adoperano affinché i cittadini facciano proprie le politiche dell'Unione. A tal fine, la Commissione accoglie con favore l'intenzione del Comitato di proseguire gli sforzi volti a coinvolgere la rete dei consigli economici e sociali e istituzioni analoghe.

18.

Il Comitato contribuisce al processo di valutazione dell'attuazione della normativa dell'Unione, in particolare riguardo alle clausole orizzontali, come previsto dagli articoli 8-12 del TFUE.

19.

Il Comitato intende sostenere la dimensione esterna dell'Unione mantenendo il dialogo con le organizzazioni della società civile dei paesi o regioni del mondo con cui l'Unione intrattiene delle relazioni strutturate. In quest'ottica, la Commissione sostiene le iniziative del Comitato volte a rafforzare il ruolo della società civile organizzata al di fuori dell'Unione e a promuovere una cultura del dialogo e della consultazione e le strutture connesse.

Il Comitato e la Commissione collaborano per promuovere la creazione e assicurare la gestione di meccanismi comuni della società civile per monitorare l'attuazione degli accordi commerciali.

IV.   INSIEME PER COMUNICARE L'EUROPA

20.

Informare i cittadini e le organizzazioni della società civile su quanto riguarda l'Unione europea e comunicare loro l'Europa è una responsabilità condivisa da tutte le istituzioni e organi europei. Una comunicazione e un'informazione efficace da parte dell'Unione europea devono quindi essere considerate innanzitutto come funzioni di servizio pubblico, il cui scopo è quello di dare ai cittadini e alle organizzazioni della società civile la possibilità di partecipare a pieno titolo al dibattito europeo e al processo democratico di elaborazione delle politiche e delle decisioni dell'UE.

21.

Sia la Commissione che il Comitato ritengono che sia nell'interesse generale dell'Unione europea e dei suoi cittadini intensificare le loro relazioni nel campo dell'informazione e della comunicazione e cooperare strettamente a tal fine.

22.

La Commissione e il Comitato concordano sulla necessità di integrare la comunicazione nel processo decisionale. La Commissione riconosce che il Comitato, in virtù della sua composizione e del ruolo conferitogli dai trattati, svolge un ruolo chiave nella creazione di un vero e proprio spazio pubblico europeo di dialogo e di discussione sui temi che sono al centro degli interessi dei cittadini e sui quali si deciderà il futuro del progetto europeo.

23.

La Commissione e il Comitato collaborano per la copertura mediatica degli eventi comuni da essi organizzati avvalendosi delle piattaforme e degli strumenti di comunicazione disponibili, e si impegnano a mettere in risalto i rispettivi ruoli nelle loro attività di comunicazione e informazione rivolte al pubblico.

24.

La Commissione e il Comitato mantengono aggiornati, informandosene reciprocamente, gli elenchi delle persone di contatto ufficiali nelle rispettive sedi e negli Stati membri, nel rispetto delle regole in materia di protezione dei dati.

Le rappresentanze della Commissione e i punti di contatto del Comitato presenti negli Stati membri si informano reciprocamente dei rispettivi piani di comunicazione e si adoperano per partecipare vicendevolmente, ogniqualvolta possibile, agli eventi da essi organizzati. Ove ciò sia appropriato e possibile sotto il profilo logistico, e previo apposito accordo, le strutture delle rappresentanze della Commissione negli Stati membri sono messe a disposizione per le iniziative del Comitato. Può inoltre essere necessario, ove appropriato, consultare gli uffici di informazione del Parlamento europeo.

25.

Il Comitato, assieme ai suoi membri, alle organizzazioni partner e ai consigli economici e sociali e istituzioni analoghe a livello nazionale, costituisce un'essenziale rete di informazione e comunicazione. La Commissione partecipa, ove possibile, agli incontri organizzati dal Comitato con i suoi membri, con le loro organizzazioni di appartenenza e con i consigli economici e sociali e istituzioni analoghe a livello nazionale.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012

Per la Commissione europea

José Manuel BARROSO

Il presidente

Per il Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON

Il presidente