9.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/71


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2012

recante norme d’esecuzione ai fini dell’applicazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 stabilisce che, entro il 1o luglio 2013, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione circa gli effetti dell’attuazione del regolamento. A questo fine gli Stati membri devono fornire le necessarie informazioni pertinenti alla Commissione.

(2)

Le necessarie informazioni pertinenti che gli Stati membri sono tenuti a fornire si riferiscono all’evoluzione del mercato degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine, compresi i dati che evidenziano le tendenze del mercato successivamente all’armonizzazione a livello dell’Unione dell’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.

(3)

Tali informazioni riguardano tra l’altro le abitudini di consumo degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine e l’assunzione di tali sostanze da parte della popolazione e, se del caso, di gruppi specifici di popolazione. Sono comprese altresì le informazioni attestanti modifiche agli stili alimentari successivamente all’armonizzazione dell’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.

(4)

Le pertinenti informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire si riferiscono inoltre all’aggiunta agli alimenti di sostanze diverse da vitamine o minerali, inclusi gli integratori alimentari quali sono definiti dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (2). Sono incluse informazioni sul consumo di tali alimenti e sulla quantità di sostanze aggiunte, nonché sulle misure nazionali, legislative o meno, che sono state adottate per limitare o vietare l’uso di determinate altre sostanze negli alimenti.

(5)

Per il tramite delle presenti norme d’esecuzione è necessario definire un elenco delle informazioni pertinenti che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e a trasmettere alla Commissione e fissare un formato comune di presentazione di tali informazioni.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le norme d’esecuzione ai fini dell’applicazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 e, in particolare, in merito alla trasmissione alla Commissione delle necessarie informazioni pertinenti da parte degli Stati membri in vista della valutazione degli effetti dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Articolo 2

Informazioni pertinenti

1.   Entro il 1o luglio 2012 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le necessarie informazioni pertinenti, riguardanti in particolare:

a)

l’evoluzione del mercato nazionale degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine successivamente alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006;

b)

le abitudini di consumo degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine;

c)

i livelli di assunzione di vitamine e minerali da parte della popolazione;

d)

l’aggiunta agli alimenti di sostanze diverse da vitamine e minerali, inclusi gli integratori alimentari quali sono definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE, e informazioni sulle abitudini di consumo di tali alimenti e sulle quantità di tali sostanze aggiunte agli alimenti e agli integratori alimentari.

2.   Le necessarie informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione comprendono come minimo le informazioni specificate nell’allegato I del presente regolamento.

Le necessarie informazioni pertinenti e i relativi dati particolareggiati sono trasmessi alla Commissione nel formato precisato nell’allegato II del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione qualora alcune delle informazioni specificate nell’allegato I non siano disponibili o non possano, per qualunque altro motivo, essere trasmesse alla Commissione entro il 1o luglio 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(2)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.


ALLEGATO I

Necessarie informazioni pertinenti che gli Stati membri sono tenuti a fornire ai fini della valutazione degli effetti dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1925/2006

A.

Le informazioni circa l’evoluzione del mercato nazionale degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine comprendono:

1)

informazioni generali sul mercato nazionale, compresa la quota di mercato di determinati alimenti o categorie di alimenti;

2)

informazioni sulle tendenze nell’evoluzione del mercato nazionale.

Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 comprendono informazioni per gli alimenti contenenti le vitamine e i minerali più comunemente aggiunti e informazioni sulle quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti. Tali informazioni possono essere desunte da relazioni sul mercato disponibili in commercio, misure di monitoraggio nazionali e altre fonti pertinenti e definite.

B.

Le informazioni circa le abitudini di consumo degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine comprendono:

1)

informazioni circa le abitudini di consumo, della popolazione e, se del caso, di gruppi specifici di popolazione, di determinati alimenti o categorie di alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine, comprese siffatte informazioni per gli alimenti contenenti le vitamine e i minerali più comunemente aggiunti e informazioni sulle quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti;

2)

informazioni ricavate da indagini sui consumi alimentari rappresentative a livello nazionale e dati provenienti da studi accademici e altre fonti pertinenti e definite, comprese informazioni sulla metodologia dell’indagine alimentare, come la metodologia di valutazione utilizzata, e sui sottogruppi di popolazione e sulle classi di età considerati;

3)

informazioni sulle modifiche osservate delle abitudini alimentari generali e delle tendenze nel consumo di alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine, in particolare le variazioni che possono essere associate alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006. Gli Stati membri forniscono informazioni particolareggiate sulla base delle variazioni osservate, comprese informazioni sui dati base utilizzati per comparare il consumo presente e passato degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine.

C.

Le informazioni sui livelli di assunzione di vitamine e minerali comprendono:

1)

informazioni sui livelli di assunzione di vitamine e minerali da parte della popolazione e, se del caso, di gruppi specifici di popolazione; tali informazioni sono ottenute dalle fonti di dati di cui al punto B2 del presente allegato;

2)

informazioni sulle modifiche osservate dei livelli di assunzione di vitamine e minerali, incluse le tendenze dei livelli di assunzione che possono essere associate alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006. Gli Stati membri forniscono informazioni particolareggiate sulla base delle variazioni osservate, comprese informazioni sui dati base utilizzati per comparare i livelli di assunzione di vitamine e minerali precedenti e successivi alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.

D.

Le informazioni sull’aggiunta agli alimenti di sostanze diverse da vitamine o minerali comprendono:

1)

informazioni sul mercato nazionale degli alimenti cui sono state aggiunte determinate altre sostanze, compresa la quota di mercato di determinati alimenti o categorie di alimenti;

2)

informazioni sul mercato nazionale di integratori alimentari quali sono definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE;

3)

informazioni sulle sostanze più comunemente aggiunte agli alimenti sulla base di informazioni desunte da relazioni sul mercato disponibili in commercio, misure di monitoraggio nazionali e altre fonti pertinenti e definite, comprese informazioni sulle quantità di altre sostanze aggiunte a determinati alimenti o categorie di alimenti;

4)

informazioni sulle misure nazionali comprese le disposizioni legislative e non legislative volte a limitare o a vietare l’uso di altre sostanze nella fabbricazione di alimenti, compresi gli integratori alimentari.


ALLEGATO II

Formato per la presentazione delle informazioni fornite dagli Stati membri

Evoluzione del mercato degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine

Tipologia di informazioni da fornire

Fonte di dati

Quota del mercato nazionale di vari prodotti alimentari cui sono stati aggiunti minerali e vitamine per categoria di alimento quale è definita dalle 20 principali categorie alimentari del sistema di classificazione degli alimenti FoodEx (1), esclusi gli alimenti dietetici e gli integratori alimentari.

 

Tendenze delle dimensioni del mercato degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine, in particolare informazioni sul mercato anteriormente e successivamente alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.

 

Abitudini di consumo degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine

Tipologia di informazioni da fornire

Fonte di dati

Livelli medi di consumo da parte della popolazione degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine.

Livelli medi di consumo degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine da parte dei seguenti gruppi di popolazione:

adulti (18 anni e più),

minori (di età inferiore ai 18 anni); e, se del caso, per specifiche classi di età, nonché

per categoria di alimenti quale è definita dalle 20 principali categorie alimentari del sistema di classificazione degli alimenti FoodEx, esclusi gli alimenti dietetici e gli integratori alimentari.

 

Quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti, secondo le 20 principali categorie alimentari del sistema di classificazione degli alimenti FoodEx. Dati espressi in quantità o valori massimi e minimi di quantità aggiunte.

 

Modifiche osservate delle abitudini di consumo degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine, comprese informazioni sui dati base utilizzati per comparare il consumo precedente e successivo alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.

 

Livelli di assunzione di vitamine e minerali

Tipologia di informazioni da fornire

Fonte di dati

Livelli medi di assunzione di vitamine e minerali da parte della popolazione.

Livelli medi di assunzione di vitamine e minerali da parte dei seguenti gruppi di popolazione:

adulti (18 anni e più),

minori (di età inferiore ai 18 anni); e, se del caso, per specifiche classi di età.

 

Metodologia dell’indagine alimentare (principalmente metodologia di valutazione, classi di età e sottogruppi di popolazione).

 

Modifiche osservate dei livelli di assunzione di vitamine e minerali, comprese informazioni sui dati base utilizzati per comparare i livelli di assunzione precedenti e successivi alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.

 

Aggiunta di sostanze diverse da vitamine e minerali

Tipologia di informazioni da fornire

Fonte di dati

Quota del mercato nazionale di prodotti alimentari, compresi gli integratori alimentari, cui sono state aggiunte altre sostanze secondo le seguenti categorie di sostanze utilizzate:

1.

amminoacidi

2

enzimi

3.

prebiotici e probiotici

4.

acidi grassi essenziali e altri acidi grassi speciali

5.

piante ed estratti di piante

6.

altre sostanze

 

Tendenze delle dimensioni del mercato, in particolare informazioni sul mercato anteriormente e successivamente alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.

 

Misure nazionali relative alle restrizioni o al divieto dell’uso di altre sostanze nella fabbricazione di alimenti, compresi gli integratori alimentari.

 


(1)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «The food classification and description system FoodEx 2 (draft-revision 1)». Supporting Publications 2011:215. [438 pagg.]. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu