26.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/26


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/31/UE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 61, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

la direttiva 2006/88/CE stabilisce, tra l’altro, alcune norme di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, incluse disposizioni specifiche riguardanti le malattie esotiche e non esotiche e le specie ad esse sensibili, elencate nell’allegato IV, parte II.

(2)

La sindrome ulcerativa epizootica (EUS) è inserita nell’elenco delle malattie esotiche di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(3)

L’allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE definisce i criteri per la redazione dell’elenco delle malattie esotiche e non esotiche di cui alla parte II del medesimo. Secondo tali criteri, le malattie esotiche, se introdotte nell’Unione, possono influire notevolmente sulla situazione economica provocando perdite di produzione nell’acquacoltura dell’UE o riducendo le possibilità di scambio commerciale degli animali d’acquacoltura e relativi prodotti. Oppure, se introdotte nell’Unione, possono influire negativamente sull’ambiente e sulle popolazioni delle specie di animali acquatici selvatici che costituiscono un patrimonio da proteggere tramite normative dell’UE o disposizioni internazionali.

(4)

Il 15 settembre 2011, il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla sindrome ulcerativa epizootica (2) (il parere dell’EFSA). In tale parere l’EFSA conclude che l’impatto dell’EUS sull’acquacoltura dell’Unione è ridotto o nullo.

(5)

Inoltre, sostiene che probabilmente l’EUS è stata ripetutamente introdotta nell’Unione attraverso pesci ornamentali importati da paesi terzi e che tali pesci potrebbero essere stati immessi nelle acque dell’Unione. Date le circostanze e in considerazione del fatto che non sono stati segnalati focolai di EUS nell’Unione, non vi sono elementi che indichino che l’EUS possa influire negativamente sull’ambiente.

(6)

Alla luce delle conclusioni dell’EFSA e dei dati scientifici disponibili, l’EUS non soddisfa più i criteri, di cui all’allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE, di inclusione nell’elenco di cui all’allegato IV, parte II.

(7)

È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alla sindrome ulcerativa epizootica dall’elenco delle malattie esotiche di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(8)

Inoltre, l’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE reca un elenco delle specie sensibili a setticemia emorragica virale.

(9)

L’hirame (Paralichthys olivaceus) è sensibile alla malattia non esotica delle specie ittiche setticemia emorragica virale. Sono stati confermati focolai clinici della malattia in alcune regioni dell’Asia.

(10)

È quindi opportuno aggiungere l’hirame (Paralichthys olivaceus) all’elenco delle specie sensibili a setticemia emorragica virale di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2006/88/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2013.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  EFSA Journal 2011: 9(10):2387.


ALLEGATO

La parte II dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE è sostituita dal testo seguente:

«PARTE II

Elenco malattie

Malattie esotiche

 

Malattia

Specie sensibili

PESCI

Necrosi ematopoietica epizootica

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e pesce persico (Perca fluviatilis)

MOLLUSCHI

Infezione da Bonamia exitiosa

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) e ostrica cilena (Ostrea chilensis)

Infezione da Perkinsus marinus

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e ostrica della Virginia (Crassostrea virginica)

Infezione da Microcytos mackini

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), ostrica di Olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta (Ostrea edulis)

CROSTACEI

Sindrome di Taura

Gambero bianco del Golfo (Penaeus setiferus), gambero blu del Pacifico (Penaeus stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei)

Malattia della testa gialla

Gambero nero del Golfo (Penaeus aztecus), gambero rosa (P. duorarum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero bianco del Golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei)


Malattie non esotiche

 

Malattie

Specie sensibili

PESCI

Setticemia emorragica virale (VHS)

Aringa (Clupea spp.), coregoni (Coregonus sp.), luccio (Esox lucius), eglefino (Gadus aeglefinus), merluzzo del Pacifico (Gadus macrocephalus), merluzzo bianco (Gadus morhua), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), motella (Onos mustelus), salmotrota (Salmo trutta), rombo (Scophthalmus maximus), spratto (Sprattus sprattus), temolo (Thymallus thymallus) e hirame (Paralichthys olivaceus)

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (O. kisutch), salmone giapponese (O. masou), trota iridea (O. mykiss), salmone rosso (O. nerka), salmone rosa (O. rhodurus), salmone reale (O. tshawytscha) e salmone atlantico (Salmo salar)

Virus erpetico (KHV)

Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio)

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) salmone atlantico (Salmo salar) e salmotrota (Salmo trutta).

MOLLUSCHI

Infezione da Marteilia refringens

Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovincialis)

Infezione da Bonamia ostreae

Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselammellosa), ostrica piatta europea (O. edulis), e ostrica argentina (O. puelchana).

CROSTACEI

Malattia dei punti bianchi

Tutti i decapodi (ordine Decapoda).»