2.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/1


DECISIONE 2011/133/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2011

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro che istituisce un quadro per la partecipazione del Montenegro alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'«AR»),

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(2)

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'AR ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e il Montenegro che istituisce un quadro per la partecipazione del Montenegro alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (l'«accordo»).

(3)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro che istituisce un quadro per la partecipazione del Montenegro alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (l'«accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione (1).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e il Montenegro che istituisce un quadro per la partecipazione del Montenegro alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL MONTENEGRO

dall'altra,

in appresso denominati «le parti»,

considerando quanto segue:

L'Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

L'UE deciderà se invitare Stati terzi a partecipare alle operazioni dell'UE di gestione di una crisi.

Le condizioni per la partecipazione del Montenegro alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

Detto accordo dovrebbe far salva l'autonomia decisionale dell'UE e la natura specifica delle decisioni del Montenegro di partecipare alle operazioni dell'UE di gestione di una crisi.

L'accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione del Montenegro alle operazioni dell'UE già in corso di gestione di una crisi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell'Unione europea (UE) di invitare il Montenegro a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e una volta che il Montenegro abbia deciso di partecipare, il Montenegro informa l'UE in merito al contributo proposto.

2.   La valutazione da parte dell'UE del contributo del Montenegro è condotta in consultazione con il Montenegro.

3.   L'UE fornisce al Montenegro una prima indicazione del probabile contributo di quest'ultimo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere il Montenegro nella formulazione della sua offerta.

4.   L'UE comunica il risultato di tale valutazione al Montenegro per lettera per assicurare la partecipazione del Montenegro conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   Il Montenegro si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà un'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare un'operazione dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo del Montenegro ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi fa salva l'autonomia decisionale dell'UE.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte del Montenegro è disciplinato dall'accordo sullo status della missione/delle forze, se concluso, tra l'UE e lo/gli Stato/i in cui l'operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e il Montenegro.

3.   Fatto salvo l'accordo sullo status della missione/delle forze di cui al paragrafo 1, il Montenegro esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi.

4.   Il Montenegro è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. Il Montenegro è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

5.   Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà/da esse gestiti, o per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

6.   Il Montenegro si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Montenegro e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

7.   L'UE si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione del Montenegro ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

L'accordo tra il governo del Montenegro e l'UE sulla sicurezza delle informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 13 settembre 2010, si applica nell'ambito delle operazioni dell'UE di gestione delle crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

1.   Il Montenegro garantisce che il personale da esso distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il Montenegro informa a tempo debito il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi (di seguito: il «capomissione») e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (di seguito: l'«AR») di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

3.   Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del Montenegro. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dal Montenegro conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo all'UE.

4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo.

5.   Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

6.   Il Montenegro ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'UE che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

7.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

8.   Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dal Montenegro per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'UE previa consultazione del Montenegro, se tale Stato contribuisce ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   Il Montenegro sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione, fatto salvo l'articolo 8.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, il Montenegro, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   Il Montenegro contribuisce al finanziamento del bilancio operativo di un'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2.   Il contributo finanziario del Montenegro al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a)

la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del Montenegro e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; oppure

b)

la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Montenegro che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Montenegro non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'UE.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'UE esonera in linea di principio il Montenegro dai contributi finanziari per quanto riguarda un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:

a)

l'UE decide che il Montenegro fornisce un contributo importante che è essenziale per l'operazione; oppure

b)

il Montenegro ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato Membro dell'UE.

5.   È firmato un accordo tra il capomissione e i pertinenti servizi amministrativi del Montenegro sul pagamento dei contributi del Montenegro al bilancio operativo di un'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a)

l'importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione militare della crisi

1.   Il Montenegro garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione dell'UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il personale distaccato dal Montenegro conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

3.   Il Montenegro informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri.

3.   Il Montenegro ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'UE partecipanti.

4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione del Montenegro, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo del Montenegro.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dal Montenegro per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente montenegrino.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 12, il Montenegro sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (1).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, il Montenegro, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Contributi ai costi comuni

1.   Il Montenegro contribuisce al finanziamento dei costi comuni di un'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

2.   Il contributo finanziario del Montenegro ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che corrisponde proporzionalmente al rapporto tra l'RNL del Montenegro e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; oppure

b)

la quota dei costi comuni che corrisponde proporzionalmente al rapporto tra il numero dei membri del personale del Montenegro che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui al primo comma, lettera b), e il Montenegro fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dal Montenegro e il totale del personale partecipante all'operazione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'UE in linea di principio esonera il Montenegro dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell'UE di gestione militare di una crisi quando:

a)

l'UE decide che il Montenegro fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per l'operazione; oppure

b)

il Montenegro ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell'UE.

È firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2008/975/PESC e le competenti autorità amministrative del Montenegro. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a)

l'importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra l'AR e le autorità competenti del Montenegro.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.

4.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

5.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

Fatto a Bruxelles, il giorno ventidue del mese di febbraio dell'anno duemilaundici, in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per l'Unione europea

Per il Montenegro


(1)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.

TESTO DELLE DICHIARAZIONI

TESTO PER GLI STATI MEMBRI DELL'UE:

«Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Montenegro cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Montenegro per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dal Montenegro nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure

risultino dall'uso di mezzi appartenenti al Montenegro, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dal Montenegro nell'utilizzare detti mezzi.»

TESTO PER IL MONTENEGRO:

«Nell'applicare una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi il Montenegro cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»