10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/16


REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2010

recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l’articolo 95, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l’articolo 101, paragrafo 9, e l’articolo 105,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/65/CE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione volte a specificare e armonizzare taluni aspetti della nuova procedura di notifica e commercializzazione di quote di OICVM in uno Stato membro ospitante. Tale armonizzazione dovrebbe fornire alle autorità competenti la certezza necessaria riguardo la messa in opera dei nuovi requisiti e contribuire a garantire che la nuova procedura funzioni senza complicazioni.

(2)

Per facilitare la procedura di notifica è necessario specificare la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica che l’OICVM deve utilizzare nonché la forma e il contenuto dell’attestato che le autorità competenti dello Stato membro devono rilasciare per confermare che l’OICVM soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2009/65/CE. È opportuno che gli Stati membri siano in grado di trasmettere per via elettronica sia la lettera di notifica che l’attestato.

(3)

Considerando che l’obiettivo della direttiva 2009/65/CE è di assicurare che gli OICVM abbiano la facoltà di commercializzare le proprie quote in altri Stati membri a seguito di una procedura di notifica basata su una migliore comunicazione tra le autorità competenti di detti Stati, è necessario stabilire una procedura dettagliata per la trasmissione per via elettronica del fascicolo di notifica tra tali autorità.

(4)

La direttiva 2009/65/CE prescrive alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM l’obbligo di verificare che il fascicolo di notifica sia completo prima di trasmetterlo alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote. Inoltre, essa fornisce all’OICVM il diritto di accesso al mercato dello Stato membro ospitante subito dopo la trasmissione, da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM, del fascicolo di notifica completo alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio l’OICVM intende commercializzare le proprie quote. Onde assicurare la certezza del diritto, è necessario stabilire quando la trasmissione del fascicolo di notifica completo si possa considerare avvenuta. Inoltre, la procedura relativa all’uso della trasmissione elettronica richiede alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM di verificare che l’invio dell’intera documentazione sia effettivamente avvenuto, prima di informare l’OICVM ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE. È inoltre necessario stabilire delle procedure riguardo eventuali problemi tecnici che possono insorgere nel processo di trasmissione del fascicolo di notifica tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante dell’OICVM.

(5)

Per semplificare la trasmissione del fascicolo di notifica e contemporaneamente tenere conto delle innovazioni tecniche e della possibilità che vengano sviluppati sistemi più sofisticati di comunicazione elettronica, le autorità competenti possono attuare degli accordi di cooperazione volti a migliorare la trasmissione elettronica del fascicolo, in particolare per quanto riguarda la sicurezza del sistema e l’uso di meccanismi di criptazione. Occorre inoltre che le autorità competenti coordinino la gestione delle trasmissioni elettroniche all’interno del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).

(6)

La direttiva 2009/65/CE stabilisce che gli Stati membri debbano attuare le necessarie misure amministrative e organizzative al fine di facilitare la cooperazione. Il rafforzamento della cooperazione tra le autorità competenti è necessario per garantire che gli OICVM e le società di gestione degli OICVM ottemperino alla direttiva 2009/65/CE e per assicurare il buon funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela degli investitori.

(7)

Ai sensi della direttiva 2009/65/CE, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere la cooperazione delle loro omologhe presso un altro Stato membro per svolgere un’attività di vigilanza, una verifica in loco o un’indagine nel territorio di queste ultime. In particolare, se un OICVM è gestito da una società di gestione sita in un altro Stato membro, è fondamentale stabilire dei meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti e delle procedure dettagliate da applicare quando un’autorità competente debba svolgere un’indagine o una verifica in loco riguardo un’entità o persona che si trova in un diverso Stato membro.

(8)

L’autorità competente dovrebbe avere facoltà di richiedere la cooperazione di altre autorità competenti riguardo materie che rientrano nell’ambito delle sue responsabilità di vigilanza. L’autorità interpellata dovrebbe fornire assistenza anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione di una normativa in vigore sul suo territorio. L’autorità interpellata può rifiutare di fornire assistenza nei casi elencati all’articolo 101, paragrafo 6, della direttiva 2009/65/CE.

(9)

La direttiva 2009/65/CE stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri si scambino con la massima tempestività le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate. È pertanto opportuno stabilire regole dettagliate circa lo scambio routinario di informazioni e lo scambio di informazioni senza previa richiesta.

(10)

Al fine di assicurare che gli obblighi di cui alla direttiva 2009/65/CE e di cui al presente regolamento siano applicabili dalla stessa data, è necessario che quest’ultimo si applichi a decorrere dalla stessa data delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2009/65/CE.

(11)

Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione (2) è stato consultato e ha prestato la propria consulenza tecnica.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PROCEDURA DI NOTIFICA

Articolo 1

Forma e contenuto della lettera di notifica

Un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stila la lettera di notifica ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE conformemente al modello che figura nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Forma e contenuto dell’attestato OICVM

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM emettono l’attestato che comprova che l’OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla direttiva 2009/65/CE ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, della medesima conformemente al modello che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Indirizzo e-mail designato

1.   Le autorità competenti designano un indirizzo e-mail allo scopo di trasmettere la documentazione di cui all’articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE e in modo da poter procedere allo scambio di informazioni ai fini della procedura di notifica di cui allo stesso articolo.

2.   Le autorità competenti trasmettono l’indirizzo e-mail designato alle loro omologhe in altri Stati membri e si assicurano che eventuali modifiche apportate a tale indirizzo pervengano immediatamente a queste ultime.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM trasmettono la documentazione completa di cui all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE ai soli indirizzi e-mail designati delle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’OICVM intenda commercializzare le proprie quote.

4.   Le autorità competenti stabiliscono una procedura per assicurare che l’indirizzo e-mail designato per la ricezione delle notifiche venga controllato ogni giorno lavorativo.

Articolo 4

Trasmissione del fascicolo di notifica

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM trasmettono, via e-mail, la documentazione completa di cui all’articolo 93, paragrafo 3, primo e secondo comma, della direttiva 2009/65/CE alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’OICVM intenda commercializzare le proprie quote.

Come riportato nell’allegato I, ogni allegato alla lettera di notifica viene elencato nell’e-mail e trasmesso in un formato d’uso comune in grado di essere letto e stampato.

2.   La trasmissione della documentazione completa, come riportata all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE, non è da considerarsi avvenuta solo in uno dei seguenti casi:

a)

un documento di cui è richiesta la trasmissione è assente, incompleto o in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 1;

b)

le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM non utilizzano l’indirizzo e-mail designato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’OICVM intende commercializzare le proprie quote ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;

c)

le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM non hanno trasmesso la documentazione completa a seguito di un guasto tecnico del loro sistema elettronico.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM si assicurano dell’avvenuta trasmissione della documentazione completa di cui all’articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE prima di segnalarla all’OICVM.

4.   Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM vengono informate o vengono a conoscenza della mancata trasmissione della documentazione completa, procedono immediatamente al suo inoltro.

5.   Le autorità competenti possono stabilire, di comune accordo, di sostituire le modalità di trasmissione della documentazione completa di cui all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE con un metodo più sofisticato di comunicazione elettronica — rispetto all’e-mail — oppure istituire ulteriori procedure per rafforzare la sicurezza delle e-mail trasmesse.

Eventuali metodi alternativi o procedure rafforzate rispettano i termini di notifica stabiliti al capo XI della direttiva 2009/65/CE e non ledono la capacità dell’OICVM di accedere al mercato di uno Stato membro diverso da quello di origine.

Articolo 5

Ricevimento del fascicolo di notifica

1.   Quando le autorità competenti dello Stato membro nel quale l’OICVM intenda commercializzare le proprie quote ricevono la documentazione loro spedita ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, esse confermano alle loro omologhe dello Stato membro d’origine dell’OICVM al più presto, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del documento:

a)

se tutti gli allegati che devono essere elencati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento sono stati effettivamente ricevuti; e

b)

se la documentazione dovuta è visionabile o stampabile.

La conferma può essere spedita via posta elettronica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM, utilizzando l’indirizzo designato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, tranne nei casi in cui le autorità competenti pertinenti abbiano concordato un metodo più sofisticato di conferma dell’avvenuto ricevimento.

2.   Se le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM non hanno ricevuto conferma da parte delle loro omologhe nello Stato membro in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote entro i termini stabiliti al paragrafo 1, esse contattano queste ultime per verificare se la trasmissione della documentazione completa ha avuto luogo.

CAPO II

COOPERAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA

SEZIONE 1

Procedura per le verifiche in loco e le indagini

Articolo 6

Richiesta di assistenza per verifiche in loco e indagini

1.   L’autorità competente che intenda svolgere una verifica in loco o un’indagine sul territorio di un altro Stato membro («l’autorità richiedente») presenta una richiesta scritta all’autorità competente di tale Stato membro («l’autorità interpellata»). La richiesta contiene i seguenti elementi:

a)

motivi della richiesta, incluse le disposizioni legislative applicabili sul territorio dell’autorità richiedente sulle quali essa si basa;

b)

ambito della verifica in loco o dell’indagine;

c)

azioni già intraprese dall’autorità richiedente;

d)

eventuali azioni da intraprendere da parte dell’autorità interpellata;

e)

metodologia proposta per la verifica in loco o l’indagine e motivazioni che hanno condotto l’autorità richiedente a sceglierla.

2.   La richiesta viene presentata con sufficiente anticipo rispetto alla verifica in loco o all’indagine.

3.   Laddove la richiesta di assistenza per una verifica in loco o un’indagine sia urgente, è possibile trasmetterla via posta elettronica, confermandola in seguito per iscritto.

4.   L’autorità interpellata accusa ricezione della richiesta senza indebito ritardo.

5.   L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni richieste dall’autorità interpellata, in modo da consentire a quest’ultima di fornire l’assistenza necessaria.

6.   L’autorità interpellata trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni e i documenti a sua disposizione in quanto pertinenti od utili all’autorità richiedente, in base alle motivazioni e all’ambito della verifica in loco o dell’indagine.

7.   L’autorità interpellata e l’autorità richiedente valutano nuovamente la necessità della verifica in loco o dell’indagine in base ai documenti e alle informazioni trasmesse come dal paragrafo 5 o 6.

8.   L’autorità interpellata decide se svolgere la verifica in loco o l’indagine in prima persona oppure se consentire di espletare tale compito all’autorità richiedente o a revisori o altri esperti.

9.   L’autorità interpellata e quella richiedente concordano sulle modalità di ripartizione dei costi relativi all’espletamento della verifica in loco o dell’indagine.

Articolo 7

Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte dell’autorità interpellata

1.   Qualora l’autorità interpellata decida di svolgere la verifica in loco o l’indagine in prima persona, lo fa conformemente alla procedura prevista dalla legge dello Stato membro sul cui territorio tale verifica in loco o indagine viene svolta.

2.   Qualora l’autorità richiedente chieda che i propri funzionari accompagnino quelli dell’autorità interpellata che espletano la verifica o l’indagine ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE, le due autorità stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche di tale partecipazione.

Articolo 8

Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte dell’autorità richiedente

1.   Qualora l’autorità interpellata decida di consentire all’autorità richiedente di svolgere la verifica in loco o l’indagine, tale attività è espletata conformemente alla procedura prevista dalla legge dello Stato membro sul cui territorio essa si svolge.

2.   In caso l’autorità interpellata decida di consentire all’autorità richiedente di svolgere la verifica in loco o l’indagine, provvede a fornire l’assistenza necessaria per portare a termine tale compito.

3.   Se nel corso della verifica in loco o dell’indagine l’autorità richiedente viene a conoscenza di informazioni importanti che hanno rilevanza per lo svolgimento dei compiti di competenza dell’autorità interpellata, la prima le trasmette senza indebito ritardo a quest’ultima.

Articolo 9

Svolgimento della verifica in loco e dell’indagine da parte di revisori o di esperti

1.   Qualora l’autorità interpellata decida di consentire a revisori o esperti di svolgere la verifica in loco o l’indagine, tale attività è espletata conformemente alla procedura prevista dalla legge dello Stato membro sul cui territorio essa si svolge.

2.   Qualora l’autorità interpellata decida di consentire a revisori o esperti di svolgere la verifica in loco o l’indagine, provvede a fornire loro l’assistenza necessaria per portare a termine tale compito.

3.   Qualora l’autorità richiedente proponga di nominare dei revisori o degli esperti, trasmette all’autorità interpellata tutte le informazioni pertinenti riguardo l’identità e le qualifiche professionali degli stessi.

L’autorità interpellata provvede prontamente a comunicare all’autorità richiedente se accetta tale nomina.

Se l’autorità interpellata non accetta la nomina proposta o se l’autorità richiedente non propone la nomina di revisori o esperti, la prima ha il diritto di proporre essa stessa dei nominativi.

4.   Se l’autorità interpellata e quella richiedente non trovano un accordo sulla nomina dei revisori o degli esperti, l’autorità interpellata decide se svolgere la verifica in loco o l’indagine in prima persona o se consentire l’espletamento di tale attività all’autorità richiedente.

5.   A meno che le due autorità convengano diversamente, i costi pertinenti sono a carico dell’autorità che ha proposto la nomina dei revisori o degli esperti.

6.   Se, nel corso dello svolgimento della verifica in loco o dell’indagine i revisori o gli esperti vengono a conoscenza di informazioni importanti che hanno rilevanza per lo svolgimento dei compiti di competenza dell’autorità interpellata, essi le trasmettono senza indebito ritardo a quest’ultima.

Articolo 10

Richieste di assistenza per colloqui con persone site in un altro Stato membro

1.   Qualora l’autorità richiedente ritenga necessario porre domande a persone site sul territorio di un altro Stato membro, inoltra una richiesta scritta alle autorità competenti di quest’ultimo.

2.   La richiesta contiene i seguenti elementi:

a)

motivi della richiesta, incluse le disposizioni legislative applicabili sul territorio dell’autorità richiedente sulle quali si basa la richiesta;

b)

ambito dei colloqui;

c)

azioni già intraprese dall’autorità richiedente;

d)

eventuali azioni da intraprendere da parte dell’autorità interpellata;

e)

metodologia proposta per i colloqui e motivazioni che hanno condotto l’autorità richiedente a sceglierla.

3.   La richiesta va presentata con sufficiente anticipo rispetto ai colloqui.

4.   Laddove la richiesta di assistenza per i colloqui con persone site sul territorio di un altro Stato membro sia urgente, è possibile trasmetterla via posta elettronica, confermandola in seguito per iscritto.

5.   L’autorità interpellata accusa ricezione della richiesta senza indebito ritardo.

6.   L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni richieste dall’autorità interpellata, in modo da consentire a quest’ultima di fornire l’assistenza necessaria.

7.   L’autorità interpellata trasmette senza indebito ritardo tutte le informazioni e i documenti a sua disposizione in quanto pertinenti o utili all’autorità richiedente, in base alle motivazioni e all’ambito dei colloqui.

8.   In base ai documenti e alle informazioni trasmesse come dal paragrafo 6 o 7, l’autorità interpellata e l’autorità richiedente valutano nuovamente la necessità di intraprendere dei colloqui.

9.   L’autorità interpellata decide se condurre i colloqui in prima persona o se consentire lo svolgimento di tale compito all’autorità richiedente.

10.   L’autorità interpellata e quella richiedente concordano sulle modalità di ripartizione dei costi relativi all’espletamento dei colloqui.

11.   L’autorità richiedente può partecipare ai colloqui richiesti in conformità al paragrafo 1. Prima e durante i colloqui, l’autorità richiedente può far pervenire delle domande da porre.

Articolo 11

Disposizioni specifiche relative a verifiche sul posto e indagini

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e quelle dello Stato membro di origine dell’OICVM si segnalano a vicenda eventuali verifiche in loco o indagini da intraprendere riguardo la società di gestione o l’OICVM della cui vigilanza sono rispettivamente responsabili. All’atto della ricezione della segnalazione, l’autorità ricevente può richiedere senza indebito ritardo all’autorità che emette tale segnalazione di includere nell’ambito della verifica in loco o dell’indagine gli aspetti sui quali l’autorità ricevente esercita la propria vigilanza.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possono richiedere assistenza all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’OICVM per verifiche in loco e indagini riguardanti i depositari di OICVM, se ciò è necessario per lo svolgimento dei compiti di vigilanza che le competono riguardo la società di gestione.

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM e quelle dello Stato membro di origine della società di gestione stabiliscono di comune accordo delle procedure per condividere i risultati ottenuti in seguito alle verifiche in loco e alle indagini sulla società di gestione e sull’OICVM della cui vigilanza sono responsabili.

4.   Ove necessario, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM e quelle dello Stato membro di origine della società di gestione stabiliscono di comune accordo ulteriori azioni da intraprendere riguardo la verifica in loco o l’indagine.

SEZIONE 2

Scambio di informazioni

Articolo 12

Scambio routinario di informazioni

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM informano immediatamente quelle degli Stati membri ospitanti l’OICVM e, nel caso in cui l’OICVM sia gestito da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, a proposito:

a)

di qualsiasi decisione concernente la revoca dell’autorizzazione ad un OICVM;

b)

di qualsiasi decisione presa nei confronti di un OICVM riguardo la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso delle sue quote;

c)

di qualsiasi altra grave misura presa nei confronti dell’OICVM.

2.   Nel caso in cui l’OICVM sia amministrato da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione informano immediatamente le loro omologhe dello Stato membro di origine dell’OICVM qualora la capacità di una società di gestione di assolvere correttamente i propri compiti rispetto all’OICVM gestito possa risultare seriamente compromessa o qualora la società di gestione non risponda agli obblighi fissati al capo III della direttiva 2009/65/CE.

3.   Qualora un OICVM sia gestito da una società di gestione sita in uno Stato membro diverso da quello d’origine dell’OICVM, le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM e di quello della società di gestione facilitano lo scambio delle informazioni richieste al fine di esercitare le funzioni loro assegnate a norma della direttiva 2009/65/CE, inclusa la creazione di flussi di informazioni adeguati. Ciò comprende lo scambio delle informazioni reso necessario:

a)

dalle procedure per autorizzare una società di gestione a svolgere attività sul territorio di un altro Stato membro ai sensi degli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/65/CE;

b)

dalle procedure per autorizzare una società di gestione a gestire un OICVM autorizzato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine della stessa, ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2009/65/CE;

c)

dalla vigilanza continua delle società di gestione e degli OICVM.

Articolo 13

Scambio di informazioni non richiesto

Le autorità competenti comunicano alle altre autorità competenti, senza previa richiesta e indebito ritardo, tutte le informazioni pertinenti che potrebbero rivelarsi importanti per lo svolgimento dei compiti stabiliti ai sensi della direttiva 2009/65/CE.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(2)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.


ALLEGATO I

LETTERA DI NOTIFICA

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ALLEGATO II

ATTESTATO OICVM

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