10.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/1


REGOLAMENTO (UE) N. 297/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno adottare disposizioni generali che integrino le norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile nell’ambito dello screening, del controllo dell’accesso e degli altri controlli di sicurezza, nonché nel campo degli articoli proibiti, del riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza applicate nei paesi terzi, della selezione e dell’addestramento del personale, delle procedure speciali di sicurezza e delle esenzioni dai controlli di sicurezza.

(2)

Tali disposizioni generali sono necessarie per conseguire un livello comune di sicurezza dell’aviazione nell’Unione europea al fine di proteggere i passeggeri da atti di interferenza illecita. Un sistema di sicurezza unico è il principale elemento offerto dalla legislazione comunitaria che può semplificare questo compito. Pertanto, l’armonizzazione dei metodi di controllo (screening) è essenziale per mantenere un sistema di sicurezza unico nell’UE comprendente i controlli di liquidi, aerosol e gel senza ridurre i vantaggi del mercato unico dell’aviazione per i cittadini dell’UE.

(3)

La parte A.3 dell’allegato al regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce in modo dettagliato i metodi autorizzati per lo screening dei bagagli, delle merci e della posta destinati a essere trasportati nella stiva di un aeromobile. Occorre prevedere periodicamente disposizioni relative a metodi di screening supplementari che si sono dimostrati efficaci per controllare alcuni o tutti i tipi di merci e fornire una base giuridica per l’elaborazione di disposizioni particolareggiate di attuazione. I dispositivi di rilevamento di metalli sono considerati un metodo di screening efficace per determinati tipi di merci.

(4)

Il regolamento (CE) n. 272/2009 non dispone che i liquidi, gli aerosol e i gel siano considerati come una categoria di articoli di cui può essere proibita l’introduzione nelle aree sterili e a bordo degli aeromobili. Il suddetto regolamento impone invece che negli aeroporti dell’UE vengano introdotti metodi, tecnologie comprese, per la rilevazione di esplosivi liquidi il più rapidamente possibile e comunque entro il 29 aprile 2010.

(5)

È giunto il momento di mettere fine alle restrizioni riguardanti i liquidi, gli aerosol e i gel, passando progressivamente da un divieto sulla maggior parte dei liquidi a un sistema di controllo per individuare quelli esplosivi. A tal fine sono necessarie disposizioni transitorie dopo aprile 2010 per applicare gradualmente i metodi di rilevazione, tecnologie comprese, in tutti gli aeroporti senza compromettere la sicurezza dell’aviazione. Per impedire possibili minacce terroriste in futuro, le forze di polizia richiedono l’attuazione di un meccanismo efficace finché gli aeroporti non saranno in grado di installare attrezzature di rilevazione affidabili. Un nuovo approccio è pertanto necessario. Tale approccio deve essere messo in atto entro il 29 aprile 2013, data entro la quale tutti gli aeroporti devono essere in grado di controllare i liquidi, gli aerosol e i gel.

(6)

Tuttavia, un simile approccio non deve impedire agli aeroporti di installare e usare attrezzature a una data precedente, a condizione che le attrezzature in questione rispettino le norme stabilite dalla legislazione di attuazione adottata dalla Commissione. In questo modo gli aeroporti potranno agevolare il trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri in partenza attrezzando per esempio una corsia dei controlli di sicurezza con dispositivi di controllo per esplosivi liquidi. Inoltre, alcuni aeroporti possono decidere di installare attrezzature sofisticate più rapidamente.

(7)

Vista la necessità di assicurare una certa flessibilità ai fini delle modalità di attuazione delle misure di sicurezza negli aeroporti, le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile restano rigorosamente neutre dal punto di vista tecnologico. Gli Stati membri e gli aeroporti possono scegliere le tecnologie da adottare e utilizzare nel modo più efficiente ed efficace negli aeroporti fra le opzioni disponibili elencate nel regolamento (CE) n. 272/2009 modificato dal presente regolamento.

(8)

Per utilizzare dispositivi di controllo finalizzati a rilevare esplosivi liquidi, gli aeroporti o altri soggetti responsabili della sicurezza dell’aviazione devono acquistare e adottare attrezzature di cui è dimostrata la conformità alle norme tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008. Gli Stati membri devono garantire che siano posti in essere tutti i requisiti regolamentari necessari per consentire l’adozione di tali apparecchiature entro i termini di cui al presente regolamento.

(9)

Durante il periodo transitorio i passeggeri devono essere informati con chiarezza circa gli aeroporti nell’UE che applicano il controllo dei liquidi. Gli aeroporti e le compagnie aeree devono cooperare per assicurare che la confisca dei liquidi, degli aerosol e dei gel resti una soluzione estrema.

(10)

Le disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 272/2009 devono essere modificate per introdurre regole che consentano l’uso di apparecchi per le rilevazioni di metalli per il controllo di bagagli da stiva, merci e posta, ove opportuno, e che autorizzino progressivamente l’applicazione di disposizioni che permettano di introdurre liquidi, aerosol e gel nelle aree sterili o a bordo degli aeromobili per un periodo limitato al fine di non compromettere le norme di sicurezza.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 272/2009.

(12)

Gli sviluppi di natura tecnologica o regolamentare sia a livello dell’UE che a livello internazionale possono incidere sulle date fissate nel presente regolamento. Ove opportuno, la Commissione può presentare proposte di revisione, soprattutto tenendo conto dell’operabilità delle attrezzature e della comodità per i passeggeri.

(13)

Il regolamento (CE) n. 300/2008 si applica in tutti i suoi elementi a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni attuative adottate secondo le procedure di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, ma non oltre il 29 aprile 2010. Il presente regolamento deve pertanto essere applicato dal 29 aprile 2010 congiuntamente al regolamento (CE) n. 300/2008 e ai provvedimenti che lo completano e lo attuano.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 è così modificato:

1)

nella parte A.3, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f)

apparecchiature di rilevazione di tracce di esplosivi;

g)

camera di simulazione; nonché

h)

apparecchi per la rilevazione dei metalli»;

2)

dopo la parte B è inserita la parte B1 seguente:

«PARTE B1

Liquidi, aerosol e gel

È permesso introdurre liquidi, aerosol e gel nelle aree sterili e a bordo degli aeromobili a condizione che i prodotti siano sottoposti a controllo o che ne siano dispensati in conformità dei requisiti delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008.

1.

Entro il 29 aprile 2011 deve essere possibile introdurre nelle aree sterili o a bordo degli aeromobili i liquidi, gli aerosol e i gel acquistati in un aeroporto di un paese terzo o a bordo di un aeromobile di un vettore aereo non comunitario, a condizione che il liquido sia contenuto in un sacchetto conforme alle linee guida per i controlli di sicurezza raccomandate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e che il sacchetto mostri chiaramente che l’acquisto è stato effettuato nelle trentasei ore precedenti nelle aree lato volo dell’aeroporto o a bordo dell’aeromobile. I prodotti sono sottoposti a controllo in conformità dei requisiti delle disposizioni di applicazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008.

2.

Entro il 29 aprile 2013 tutti gli aeroporti devono controllare i liquidi, gli aerosol e i gel in conformità dei requisiti delle disposizioni di applicazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008.

3.

Gli Stati membri devono garantire che siano posti in essere tutti i requisiti regolamentari necessari per consentire l’adozione di attrezzature per il controllo dei liquidi conformi ai requisiti delle disposizioni di applicazione adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, in tempo utile per rispettare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

I passeggeri ricevono informazioni chiare riguardanti gli aeroporti dell’UE in cui possono portare liquidi, aerosol e gel nelle aree sterili o a bordo degli aeromobili e le relative condizioni.»