19.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2010
relativa alla firma di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione
(2010/620/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 giugno 2007, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione (in prosieguo «il protocollo») (2). |
(2) |
I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. |
(3) |
In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. |
(4) |
È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione (in prosieguo il «protocollo») è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione del protocollo.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET
(1) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
(2) Il testo del protocollo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla sua conclusione.