24.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2010

relativa agli aiuti fiscali concessi dalla Francia al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca e alle imprese di pesca [aiuto di Stato C 24/08 (ex NN 38/07)]

[notificata con il numero C(2010) 3938]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/569/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (3) conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Nell’ambito dell’esame degli aiuti concessi al Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca (di seguito: «FPAP») e alle imprese di pesca, che ha portato alla decisione 2008/936/CE della Commissione (4), la Commissione era giunta a conoscenza dell’esistenza di un regime fiscale specifico a favore del FPAP e dei suoi membri.

(2)

Detto regime non era stato esaminato nell’ambito del primo procedimento conclusosi con la decisione del 20 maggio 2008, in quanto si trattava di un nuovo elemento che la Commissione ignorava al momento dell’avvio del procedimento di indagine formale (5).

(3)

Tuttavia, considerando che disponeva di elementi sufficientemente espliciti per poter constatare l’esistenza di aiuti illegittimi, la Commissione ha deciso di procedere all’esame preliminare dei suddetti aiuti fiscali (6). Al termine dell’esame, con decisione adottata sempre il 20 maggio 2008 (7), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale nei confronti degli aiuti suddetti.

(4)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data della pubblicazione. Non sono state presentate osservazioni da terzi interessati.

(5)

La Francia ha comunicato le sue osservazioni sull’avvio del procedimento di indagine formale con lettera dell’8 settembre 2008.

(6)

Inoltre, con lettera del 29 novembre 2008 nell’ambito della procedura di recupero degli aiuti oggetto della decisione 2008/936/CE, la Francia ha comunicato che il FPAP era stato soppresso il 27 febbraio 2008 e che il saldo degli anticipi ricevuti da parte dello Stato era stato rimborsato.

2.   DESCRIZIONE DEGLI AIUTI

(7)

Per una descrizione particolareggiata del funzionamento e delle azioni del FPAP la Commissione rimanda alla decisione 2008/936/CE.

(8)

Lo specifico regime fiscale esistente a favore del FPAP e dei suoi membri è illustrato in due lettere del ministero francese del Bilancio, che erano state trasmesse alla Commissione in seguito alla pubblicazione dell’avvio del procedimento di indagine conclusosi con la decisione 2008/936/CE (8).

(9)

La prima lettera, datata 5 febbraio 2004, si iscrive nel contesto della creazione del FPAP, il cui progetto di statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva svoltasi il 10 febbraio 2004. La lettera indica quanto segue:

«—

il fondo costituito come sindacato professionale non sarà soggetto all’imposta sulle società per le quote versate dai pescatori proprietari e per i prodotti finanziari provenienti dall’investimento della liquidità,

le quote saranno detraibili dal reddito imponibile dei pescatori autonomi nell’anno in cui sono state versate. In via eccezionale, le prime quote versate entro il 30 marzo 2004 saranno detraibili dai redditi del 2003.»

(10)

Dà inoltre un’indicazione degli importi che potrebbero formare oggetto della detrazione ivi menzionata: la quota annuale dei pescatori autonomi aderenti, detraibile dal reddito imponibile, sarebbe compresa tra 1 000 e 15 000 EUR.

(11)

La seconda lettera, datata 28 novembre 2004, riguarda più in particolare la detrazione dai redditi delle quote versate dai membri. Essa si iscrive nel contesto di una modifica dell’accordo di garanzia tra il FPAP e i suoi membri, che prevederebbe la restituzione a questi ultimi delle quote versate e non utilizzate.

(12)

La lettera indica quanto segue:

«—

le quote versate dai membri in applicazione del nuovo accordo saranno detraibili, nell’anno in cui sono state versate, a concorrenza massima di 10 000 EUR per anno e per membro; tale massimale è maggiorato del 25 % della frazione degli utili compresa tra 40 000 e 80 000 EUR,

le quote versate al di là dei limiti suddetti per un progetto di garanzia predisposto dal fondo saranno interamente detraibili dal reddito imponibile dei membri nell’anno in cui sono state versate.»

(13)

La lettera precisa che alla fine del 2006 dovrà essere tracciato un «bilancio di questa sperimentazione» e «dovranno essere esaminati gli adattamenti eventualmente necessari». Non si tratta pertanto di un regime fiscale concesso in via permanente.

(14)

Peraltro, anche se la lettera del 28 novembre 2004 prevede che le quote siano detratte dal reddito imponibile nell’anno in cui sono state versate, nulla indica che sia rimessa in discussione la detrazione delle quote versate all’inizio del 2004 (fino a fine marzo) dai redditi del 2003, prevista dalla lettera del 5 febbraio 2004.

(15)

Dalle due lettere succitate risulta che il regime fiscale concesso dal ministero delle Finanze al FPAP e ai suoi membri comporta due aspetti:

da un lato, a favore del FPAP, un’esenzione dall’imposta sulle società,

dall’altro, per i membri del FPAP, la possibilità di detrarre dal loro reddito imponibile i contributi da essi versati al fondo.

3.   RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

(16)

La Commissione ha ritenuto che il regime fiscale autorizzato dalle autorità francesi a favore del FPAP e dei suoi membri dovesse essere esaminato, analogamente al fascicolo C-9/06, alla luce del regime di aiuti di Stato sotto il profilo dei vantaggi da esso conferiti, da un lato, al FPAP stesso e, dall’altro, alle imprese di pesca ad esso aderenti.

3.1.   Esistenza di un aiuto di stato

3.1.1.   Aiuto di Stato a favore del FPAP

(17)

Come indicato nella decisione 2008/936/CE, il FPAP deve essere considerato un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell’Unione europea. A questo riguardo non è rilevante che il FPAP non perseguisse scopi di lucro o fosse un sindacato.

(18)

Pertanto la Commissione ha ritenuto che il regime fiscale concesso dalle autorità francesi al FPAP conferisse a quest’ultimo, rispetto agli altri investitori privati operanti sui mercati a termine dei prodotti petroliferi, un duplice vantaggio:

in primo luogo, l’esenzione dall’imposta sulle società concessa al FPAP, descritta al considerando 9, costituisce una riduzione degli oneri che gravano normalmente sul bilancio delle imprese operanti in questo settore;

in secondo luogo, il vantaggio fiscale conferito ai membri del FPAP, quale che ne sia la natura, costituisce un incentivo a contribuire alle entrate del FPAP; esso consente al FPAP di aumentare la propria liquidità mentre le altre imprese operanti in questo settore non beneficiano di un analogo meccanismo.

(19)

In esito all’esame preliminare la Commissione ha concluso che il vantaggio previsto al considerando 17 era stato concesso dallo Stato e che comportava la rinuncia a risorse statali.

(20)

Infine, grazie alle misure fiscali previste al considerando 17, il FPAP ha beneficiato di un vantaggio finanziario rispetto alle altre società operanti sui mercati a termine, sia in Francia che negli altri Stati membri.

(21)

Nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale la Commissione ha inoltre precisato che supponeva che la base giuridica che aveva permesso al FPAP di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sugli utili fosse costituita dall’articolo 206, paragrafo 1 bis, del codice generale delle imposte (9), che, a determinate condizioni, consente di esonerare i sindacati professionali. In tali circostanze, è possibile che il FPAP beneficiasse anche dell’esenzione dalla tassa professionale prevista all’articolo 1447 del codice suddetto a favore degli enti beneficiari dell’esonero di cui all’articolo 206, paragrafo 1 bis, del codice stesso.

3.1.2.   Aiuto di Stato a favore delle imprese di pesca

(22)

Il vantaggio finanziario di cui al considerando 17 ha permesso alle imprese di pesca iscritte al fondo di acquistare carburante ad una tariffa preferenziale grazie all’attività svolta dal FPAP sui mercati a termine dei prodotti petroliferi.

(23)

La possibilità, conferita alle imprese di pesca, di detrarre dai loro redditi le quote versate al FPAP ha consentito di ridurre gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di tali imprese. Tale possibilità di detrazione era stata decisa dal ministero del Bilancio ed è pertanto imputabile allo Stato.

(24)

Le imprese che hanno potuto procedere alla detrazione di cui al considerando 22 hanno beneficiato di un vantaggio finanziario rispetto alle altre imprese di pesca dell’Unione. Analogamente, tale vantaggio finanziario ha inciso sugli scambi tra gli Stati membri e ha falsato o minacciato di falsare la concorrenza. Esso costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(25)

D’altro canto, sulla base delle informazioni contenute nel «Guida dettagliata del Fondo per la prevenzione dei rischi della pesca», documento trasmesso anche nell’ambito del procedimento di indagine formale dell’aiuto C-9/06, la Commissione aveva constatato che, quando le quote versate al FPAP, stabilite su base dichiarativa in funzione del consumo previsto di carburante per l’anno seguente, erano calcolate su una base più elevata rispetto al consumo reale, la detrazione fiscale operata rimaneva acquisita dall’armatore nella sua totalità. Tale sistema sembrava costituire un incentivo per gli armatori a sovrastimare il loro fabbisogno di copertura al fine esclusivo di beneficiare della detrazione fiscale.

(26)

Sulla base dello stesso documento la Commissione aveva inoltre constatato che alcuni membri che, pur non esercitando attività connesse al settore della pesca, erano «disposti ad apportare un contributo morale al sindacato», avevano anch’essi la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale dei contributi versati al FPAP, anche se non erano destinati a coprire un rischio di garanzia.

3.2.   Compatibilità con il mercato interno

(27)

A questo riguardo la Commissione ha rimandato all’analisi elaborata nella decisione 2008/936/CE. Essa ha infatti ritenuto che si trattasse di aiuti al funzionamento a favore del FPAP e delle imprese di pesca e che nessuna disposizione del TFUE o di qualsivoglia strumento adottato dalla Commissione in materia di aiuti di Stato permettesse di confermarne la compatibilità con il mercato interno.

(28)

La Commissione ha pertanto comunicato alla Francia le proprie gravi perplessità riguardo alla compatibilità di tali misure di aiuto con il mercato interno.

4.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

4.1.   Misura fiscale a favore delle imprese di pesca

(29)

La Francia ritiene che le misure fiscali a favore delle imprese di pesca non costituiscano aiuti di Stato in quanto le quote versate al FPAP da tali imprese fanno parte delle spese generali da esse sostenute per l’esercizio della loro attività. In virtù dell’articolo 39 del codice generale delle imposte, tali oneri sono detraibili dal reddito imponibile. Tale detrazione rappresenta l’attuazione di una misura generale e pertanto non costituisce un aiuto di Stato.

(30)

La Francia riconosce che le lettere citate al considerando 7 non recavano alcuna informazione sul regime di restituzione delle quote. Tuttavia la Francia precisa che ciò non significa che la restituzione fosse priva di incidenza fiscale. Infatti, conformemente ai principi di diritto comune per la determinazione del reddito imponibile, la restituzione delle quote alle imprese di pesca iscritte al FPAP costituiva un prodotto soggetto all’imposta sugli utili di tali imprese. La Francia precisa inoltre che, nei casi in cui il prezzo del carburante ha superato la soglia fissata nell’accordo di garanzia, la compensazione ottenuta dalle imprese iscritte al FPAP ha costituito un profitto soggetto all’imposta sugli utili. Pertanto le imprese iscritte al fondo non avevano alcun interesse a sovrastimare il loro fabbisogno di copertura, in quanto ciò avrebbe comportato un aggravio di imposte.

(31)

D’altro canto, la Francia indica che la selettività di una misura di aiuto può essere giustificata dalla natura e dall’economia del sistema. Possono pertanto esistere motivi legittimi che giustificano un trattamento differenziato e di conseguenza la concessione dei vantaggi che ne possono eventualmente derivare. La Francia non fornisce tuttavia alcun elemento che consentirebbe di giustificare un trattamento differenziato a favore delle imprese di pesca nel caso in esame.

4.2.   Misura fiscale a favore del FPAP

(32)

La Francia reputa che l’esenzione dall’imposta sulle società di cui il FPAP ha beneficiato sia giustificata dal carattere non lucrativo del fondo e dalla sua natura di sindacato professionale.

(33)

La Francia fa osservare che ciò è conforme al diritto dell’Unione europea. Infatti, la finalità intrinseca dell’imposta sulle società è di tassare le attività aventi scopo di lucro. In virtù di tale principio, la Francia rammenta che la Commissione stessa, nella sua comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (10) (di seguito: «comunicazione sulla tassazione diretta»), considera che la natura del sistema fiscale possa giustificare il fatto che le imprese senza scopo di lucro siano esentate dall’imposta sugli utili.

5.   VALUTAZIONE

(34)

La valutazione formulata nella decisione di avviare il procedimento deve essere rivista ed integrata alla luce delle osservazioni trasmesse dalla Francia in data 8 settembre e 29 novembre 2008 (cfr. considerando 4 e 5).

(35)

L’analisi è realizzata sotto il profilo del duplice scopo del FPAP, vale a dire acquistare opzioni finanziarie sui mercati a termine del petrolio e dei suoi derivati, da un lato, e, dall’altro, versare alle imprese di pesca aderenti la differenza tra il prezzo medio mensile di riferimento e il «prezzo massimo coperto» o il prezzo di 30 centesimi di EUR al litro, in funzione del periodo.

5.1.   Misura fiscale a favore delle imprese di pesca

(36)

La misura fiscale considerata consiste nella possibilità di detrarre dal reddito imponibile le quote versate dalle imprese di pesca al FPAP.

(37)

La Francia ritiene che tale detrazione non costituisca un aiuto di Stato, in quanto le quote rientrano nella categoria delle spese generali delle imprese e il sistema fiscale francese prevede la detrazione di queste spese dal reddito imponibile. Si tratterebbe pertanto dell’attuazione di una misura generale e la detrazione non configurerebbe un aiuto di Stato.

(38)

La Commissione constata che le spese generali sono effettivamente detraibili dagli utili delle imprese in virtù dell’articolo 39 del codice generale delle imposte. Si tratta di una misura generale applicabile a tutte le imprese, a prescindere dal loro settore di attività. Tale facoltà di detrazione rientrerebbe quindi nella categoria delle misure fiscali a favore di tutti gli agenti economici previste al punto 13 della «comunicazione sulla tassazione diretta». Una misura di questo tipo, essendo indistintamente applicabile a tutte le imprese e le produzioni, non costituirebbe quindi un aiuto di Stato.

(39)

La Francia spiega che la detraibilità delle spese in quanto spese generali è determinata in funzione dello scopo delle spese stesse. Se sono state sostenute nell’interesse della società, le spese sono in linea di principio detraibili. Le quote versate ad enti professionali (sindacati, camere di commercio, ecc.) costituiscono per definizione spese sostenute nell’interesse dell’impresa e sono sempre ammesse in deduzione dal reddito imponibile. Trattandosi di un sindacato professionale, la detraibilità della quota versata al FPAP rientra nella stessa logica.

(40)

Inoltre, al considerando 20 della decisione 2008/936/CE, la Commissione indica che «Il FPAP è quindi pensato come una società di mutua assicurazione che propone ai propri membri un certo numero di prestazioni in contropartita delle loro quote».

(41)

Ora, le quote assicurative fanno parte delle spese che le aziende sostengono per premunirsi da vari rischi. Il rischio di fluttuazione del prezzo del petrolio può costituire uno di questi rischi. Tali spese sono direttamente connesse all’esercizio dell’attività professionale e non contribuiscono ad aumentare il patrimonio dell’impresa; anch’esse sono quindi detraibili dal reddito imponibile in quanto spese generali. Si può dunque considerare che le quote versate al FPAP a copertura del rischio di fluttuazione del prezzo del petrolio siano detraibili dal reddito delle imprese in virtù dall’articolo 39 del codice generale delle imposte della Francia. In tali circostanze si tratta quindi dell’attuazione di una misura generale. Tale facoltà di detrazione non costituisce pertanto un aiuto di Stato.

5.2.   Misura fiscale a favore del FPAP

(42)

La Commissione constata che il FPAP è stato soppresso il 27 febbraio 2008. Le disposizioni fiscali a favore del FPAP hanno cessato di essere applicabili alla stessa data.

(43)

La Commissione rileva inoltre che il FPAP ha definitivamente cessato qualsiasi attività economica a seguito della procedura di liquidazione. Le attività e gli attivi del FPAP non sono stati trasferiti a un’altra impresa. Inoltre i fondi di cui il FPAP poteva ancora disporre alla data in cui è stato soppresso sono stati restituiti allo Stato per il tramite di OFIMER, un ente pubblico finanziato dallo Stato.

(44)

Per le ragioni suesposte la Commissione ritiene che, anche nell’ipotesi che le misure fiscali a favore del FPAP abbiano determinato un vantaggio per il fondo e una distorsione della concorrenza, tale distorsione è venuta meno nel momento in cui il FPAP ha cessato le sue attività e le misure adottate in suo favore hanno cessato di essere applicate. In tali circostanze, una decisione della Commissione in merito all’esistenza di tali aiuti fiscali e alla loro eventuale compatibilità con il mercato interno sarebbe priva di qualsiasi effetto pratico.

(45)

Pertanto, il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE nei confronti del FPAP è divenuto privo di oggetto.

6.   CONCLUSIONE

(46)

Sulla base dell’analisi formulata al punto 5.1, la Commissione constata che i vantaggi fiscali conferiti ai membri del FPAP non configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(47)

Sulla base delle considerazioni enunciate al punto 5.2, la Commissione constata che il procedimento avviato nei confronti del FPAP è privo di oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure fiscali concesse dalla Francia a favore delle imprese di pesca non configurano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Articolo 2

È chiuso il procedimento di indagine formale avviato in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE nei confronti delle misure fiscali a favore del FPAP.

Articolo 3

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU C 161 del 25.8.2008, pag. 19.

(4)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 62.

(5)  GU C 91 del 19.4.2006, pag. 30.

(6)  NN 38/07.

(7)  Cfr. nota 3.

(8)  In effetti, lo studio legale Ménard, Quimbert et associés di Nantes, in qualità di consulente del FPAP, aveva allegato ad una delle lettere trasmesse alla Commissione in seguito alla pubblicazione dell’avvio del procedimento di indagine formale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la copia di due lettere del ministero del Bilancio, che rivelavano l’esistenza di un regime fiscale specifico a favore del FPAP e dei suoi membri. Si tratta, rispettivamente, di una lettera del ministro incaricato del bilancio e della riforma di bilancio, firmata Alain Lambert, e di una lettera del segretario di Stato per il bilancio e la riforma di bilancio, firmata Dominique Bussereau. Entrambe le lettere sono indirizzate al Signor Merabet, presidente del FPAP.

(9)  Consultabile all’indirizzo elettronico seguente: http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do

(10)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3 (punto 25).