21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio

(2010/283/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13 e l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni del Belgio,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso migliorarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Belgio esisteva un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito al Belgio (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio deve prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritiene di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso del Belgio, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità belghe nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico in Belgio dovrebbe raggiungere il 5,9 % del PIL nel 2009, quindi ben al di sopra e non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL. Il superamento previsto del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso è stato determinato, tra l’altro, da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009 il PIL dovrebbe diminuire del 2,9 % nel 2009 e crescere dello 0,6 % nel 2010. Inoltre, sempre sulla base delle previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, il superamento previsto rispetto al valore di riferimento non può essere considerato temporaneo, poiché il disavanzo dovrebbe stabilizzarsi al 5,8 % del PIL nel 2010 e 2011, tenendo conto delle misure di risanamento già sufficientemente specificate. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche ha continuato a diminuire passando dal 134 % del PIL nel 1993 all’84 % del PIL nel 2007. Nel 2008, le operazioni dirette a stabilizzare il settore finanziario hanno provocato un aumento del rapporto debito/PIL a quasi il 90 %. Tale rapporto, quindi, è rimasto ben al di sopra del valore di riferimento del 60 %. In base ai dati comunicati dalle autorità belghe nell’ottobre 2009, il debito lordo della pubblica amministrazione dovrebbe mantenersi al 97,6 % del PIL nel 2009. Le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009 vedono il rapporto debito/PIL crescere a circa il 97 % nel 2009, al 101 % nel 2010 e al 104 % nel 2011. Non è possibile ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento ad un ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso del Belgio, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Belgio esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti del Belgio sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2