14.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/3


REGOLAMENTO (CE) N. 129/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 197/2006 per quanto riguarda la validità delle misure transitorie relative ai prodotti alimentari non più destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 introduce un quadro globale relativo alla raccolta, all'utilizzo e all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

(2)

Il regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano (2), stabilisce una serie di misure transitorie che scadranno il 31 luglio 2009.

(3)

La Commissione ha adottato una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1774/2002 (3). La proposta si trova attualmente al vaglio dei legislatori; in tale contesto si provvederà ad analizzare il ruolo della normativa sui prodotti alimentari non più destinati al consumo umano nonché i dati scientifici disponibili sui rischi connessi a tali sottoprodotti di origine animale. È quindi opportuno prorogare il periodo di validità dell'attuale misura provvisoria, in modo che l'attuale normativa sui prodotti alimentari non più destinati al consumo umano rimanga applicabile fino all'adozione della nuova normativa.

(4)

Alla luce della data proposta dalla Commissione per l'entrata in vigore di un regolamento rivisto sui prodotti alimentari non più destinati al consumo umano, è opportuno prorogare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 197/2006 fino al 31 luglio 2011.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 197/2006, la data del «31 luglio 2009» è sostituita dalla data del «31 luglio 2011».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2)  GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13.

(3)  Documento COM(2008) 345 def. del 10 giugno 2008.