20.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 265/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2008
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3) nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (4). |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CE) n. 1028/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).
(4) GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 20 marzo 2008
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||
0407 00 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
2,32 |
||||||
0407 00 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
1,16 |
||||||
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||
E10 |
EUR/100 kg |
20,00 |
|||||||
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
50,00 |
||||||
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
25,00 |
||||||
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
25,00 |
||||||
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
31,50 |
||||||
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
8,00 |
||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|