18.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/78


AZIONE COMUNE 2008/228/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC (1).

(2)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (2). L'azione comune prevede, fra l'altro, che l'EUPT Kosovo agisca in qualità di elemento principale di pianificazione e preparazione dell'EULEX KOSOVO e che L'EUPT Kosovo è responsabile dell'assunzione e dello spiegamento del personale, dell'approvvigionamento di mezzi, rifornimenti e servizi, anche per conto della missione EULEX KOSOVO. Prevede altresì che gli Stati terzi possano distaccare personale presso l'EULEX KOSOVO e che, eccezionalmente, i cittadini di Stati terzi partecipanti possano essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

(3)

L'importo di riferimento finanziario previsto nell'azione comune 2006/304/PESC per coprire le spese relative al mandato dell'EUPT KOSOVO, per l'intero periodo del mandato dal 10 aprile 2006, dovrebbe includere le spese da sostenere nel restante periodo del mandato.

(4)

L'azione comune 2006/304/PESC dovrebbe essere prorogata e modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2006/304/PESC è così modificata:

1)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Gli Stati terzi invitati a contribuire all'EULEX KOSOVO a norma dell'articolo 13 dell'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (3), possono essere invitati a schierare personale distaccato presso l'EUPT Kosovo, se del caso, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande più qualificate degli Stati membri, i cittadini di Stati terzi invitati a contribuire all'EULEX KOSOVO possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

2)

L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUPT KOSOVO è pari a 79 505 000 EUR.».

3)

L'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Essa scade il 14 giugno 2008.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2007/778/PESC (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 68).

(2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(3)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.».