14.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 154/23


DECISIONE n. 623/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

recante modifica della direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1, punto 1, lettera b), della direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali (4). Tale disposizione ha aggiunto una lettera all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 79/373/CEE che prevede che i produttori di mangimi composti per animali indichino, dietro richiesta del cliente, l’esatta composizione del mangime.

(2)

Nella sentenza del 6 dicembre 2005 nelle cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04 (5) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato invalido l’articolo 1, punto 1, lettera b), della direttiva 2002/2/CE in relazione al principio di proporzionalità.

(3)

L’articolo 233 del trattato dispone che le istituzioni da cui emana l’atto annullato adottino i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

(4)

L’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare si raggiunge, tra l’altro, attraverso l’attuazione delle disposizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 178/2002 (6) e (CE) n. 183/2005 (7).

(5)

Diverse sentenze giudiziarie emesse negli Stati membri hanno comportato differenze e disparità nell’applicazione della direttiva 2002/2/CE e molti casi relativi a detta direttiva sono attualmente ancora pendenti dinnanzi ai rispettivi organi giurisdizionali nazionali.

(6)

Il Parlamento europeo e il Consiglio non stanno attualmente presentando ulteriori emendamenti di vasta portata all’atto giuridico di base, poiché la Commissione ha promesso, nell’ambito del programma di semplificazione, di redigere proposte per la metà del 2007 intese a modificare la legislazione sui mangimi. Anticipano che la questione della cosiddetta dichiarazione esplicita degli ingredienti sarà completamente riesaminata in quella sede e si aspettano nuove proposte dalla Commissione che tengano conto sia degli interessi degli allevatori nel disporre di informazioni precise e dettagliate sui materiali alimentari contenuti nei mangimi sia dell’interesse dell’industria a far sì che i segreti aziendali siano adeguatamente protetti.

(7)

L’articolo 12, secondo comma, della direttiva 79/373/CEE, inserito dall’articolo 1, punto 5, della direttiva 2002/2/CE, prevede un obbligo per i produttori di mangimi composti di mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i controlli ufficiali, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite dall’etichettatura.

(8)

È opportuno pertanto modificare la direttiva 2002/2/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2002/2/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1, punto 1, lettera b), è soppresso;

2)

all’articolo 1, punto 6, l’articolo 15 bis della direttiva 79/373/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 15 bis

Entro il 6 novembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, una relazione sull’attuazione del regime istituito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), dall’articolo 5, paragrafo 5, lettera d), nonché dall’articolo 5 quater e dall’articolo 12, secondo comma, in particolare per quanto concerne l’indicazione delle quantità, sotto forma di percentuale rispetto al peso, di materie prime sull’etichetta dei mangimi composti, compresa la tolleranza consentita, corredata di eventuali proposte volte a migliorare le suddette disposizioni.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 34.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 aprile 2007.

(3)  Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23).

(4)  GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(5)  ABNA e altri. Raccolta [2005] I-10423.

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1).