5.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2007
recante modifica della decisione 2004/676/CE relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa
(2007/215/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista l'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, punto 3.1,
vista la decisione 2004/676/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa (2), in particolare l'articolo 170, paragrafo 2,
vista la proposta del comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa,
considerando quanto segue:
(1) |
Per assicurare un approccio più armonizzato alle risorse umane nella funzione pubblica europea, è opportuno allineare le disposizioni dello statuto dell'Agenzia europea per la difesa alle disposizioni equivalenti dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative all'indennità di nuova sistemazione, indennità di congedo, assegno per figli a carico, rispetto del principio di non discriminazione e benefici per agenti nominati capi unità, direttori o direttori generali. Per le stesse ragioni è necessario tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. |
(2) |
È opportuno procedere all'allineamento delle disposizioni dello statuto dell'Agenzia europea per la difesa con le equivalenti disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee nel rispetto dei diritti acquisiti del personale dell'Agenzia europea per la difesa prima dell'entrata in vigore di queste modifiche e tenendo conto delle sue legittime aspettative. |
(3) |
Dall'adozione iniziale dello statuto dell'Agenzia europea per la difesa nel 2004, si sono riscontrate varie incoerenze nel testo. È necessario correggerle. |
(4) |
Lo statuto dell'Agenzia europea per la difesa, istituito dalla decisione 2004/676/CE, dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2004/676/CE è modificata come segue.
1) |
All'articolo 5, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4. Ai fini del paragrafo 1, una persona è considerata disabile se presenta una menomazione fisica o mentale permanente o presumibilmente tale. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 37.» |
2) |
All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'Agenzia, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi.» |
3) |
All'articolo 21, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli agenti temporanei o ex agenti temporanei chiamati a testimoniare dinanzi alla commissione di appello o dinanzi alla commissione di disciplina in un procedimento che riguardi un agente temporaneo o un ex agente temporaneo.» |
4) |
All'articolo 27, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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5) |
L'articolo 36 è modificato come segue:
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6) |
L'articolo 39 è modificato come segue:
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7) |
All'articolo 40, il secondo comma è soppresso. |
8) |
All'articolo 59, il paragrafo 9 è soppresso. |
9) |
All'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio, prevista all'articolo 6 dell'allegato V, è concessa all'agente temporaneo che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente temporaneo che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno.» |
10) |
All'allegato V, viene aggiunto il seguente nuovo articolo: «Articolo 2 bis In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, l'assegno per figli a carico è sostituito dai seguenti importi per i seguenti periodi:
Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 59 dello statuto.» |
11) |
All'allegato V, articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di età inferiore a cinque anni o che non frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato come segue:
Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 59 dello statuto.» |
12) |
All'allegato VI, l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 1. L'agente che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio:
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'agente che, a partire dall'entrata in servizio, abbia effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti pensionistici a un regime pensionistico nazionale o a un'assicurazione privata o a un fondo pensionistico di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei suoi diritti pensionistici acquisiti al servizio dell'Agenzia. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici nel regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 90 o 131 del regime applicabile agli altri agenti vengono detratti dall'indennità una tantum. 3. Qualora l'agente cessi definitivamente dal servizio in seguito a destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati in funzione della decisione adottata conformemente all'articolo 145 dello statuto.» |
Articolo 2
La presente decisione ha effetto dal giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
Horst SEEHOFER
(1) GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.
(2) GU L 310 del 7.10.2004, pag. 9.