5.8.2006   

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L 215/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2005

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/543/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Libano su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN



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L 215/17


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL LIBANO

dall’altra

(in seguito denominate «le Parti»)

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Libano sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Libano che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di incidere sul volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica del Libano e sull’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica del Libano, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica del Libano, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Libano rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   La Repubblica del Libano può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato.

La Repubblica del Libano esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica del Libano ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica del Libano si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Libano che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Libano in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le Parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica del Libano che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Beirut in duplice esemplare, il sette luglio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra la Repubblica del Libano e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica del Libano in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, fatto a Beirut il 2 aprile 1969, e successive modifiche (in seguito denominato: «Accordo Libano-Austria»)

Accordo tra il governo belga e il governo libanese in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, fatto a Beirut il 24 dicembre 1953, e successive modifiche (in seguito denominato: «Accordo Libano-Belgio»)

Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica del Libano in materia di servizi aerei, siglato il 23 maggio 1996 (in seguito denominato: «Progetto di accordo Libano-Cipro»)

Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica del Libano in materia di trasporti aerei, fatto a Beirut il 22 settembre 2003 (in seguito denominato «Accordo Libano-Repubblica ceca»)

Accordo tra la Danimarca e il Libano in materia di trasporti aerei, fatto a Beirut il 21 ottobre 1955 (in seguito denominato: «Accordo Libano-Danimarca»)

Progetto di accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica del Libano in materia di trasporti aerei, siglato e allegato al verbale concordato delle consultazioni fra le delegazioni dei governi della Repubblica francese e della Repubblica del Libano, sottoscritto a Parigi il 24 giugno 1998 (in seguito denominato: «Progetto di accordo Libano-Francia»)

Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Libano in materia di trasporti aerei, fatto a Beirut il 15 marzo 1961, e successive modifiche (in seguito denominato: «Accordo Libano-Germania»)

Progetto di accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica del Libano in materia di servizi aerei, siglato e allegato al verbale concordato sottoscritto a Bonn il 16 gennaio 2002 (in seguito denominato: «Progetto di accordo riveduto Libano-Germania»)

Accordo tra il governo del Regno di Grecia e il governo della Repubblica del Libano in materia di istituzione di servizi aerei fra i rispettivi territori, fatto a Beirut il 6 settembre 1948 (in seguito denominato: «Accordo Libano-Grecia»)

Accordo tra il governo della Repubblica popolare ungherese e la Repubblica del Libano in materia di trasporto aereo civile, fatto a Beirut il 15 gennaio 1966 (in seguito denominato: «Accordo Libano-Ungheria»)

Accordo tra il governo italiano e il governo della Repubblica del Libano in materia di trasporti aerei, fatto a Beirut il 24 gennaio 1949, e successive modifiche (in seguito denominato: «Accordo Libano-Italia»)

Accordo tra il governo della Repubblica del Libano e il governo del Granducato di Lussemburgo in materia di servizi aerei, siglato e allegato come appendice B al memorandum d'intesa riservato concluso a Beirut il 23 ottobre 1998 (in seguito denominato: «Progetto di accordo Libano-Lussemburgo»)

Progetto di accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica del Libano in materia di servizi aerei, siglato e allegato come appendice B al verbale concordato sottoscritto a Beirut il 30 aprile 1999 (in seguito denominato: «Progetto di accordo Libano-Malta»)

Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica del Libano in materia di trasporti aerei, fatto a Beirut il 20 settembre 1949, in seguito denominato: «Accordo Libano-Paesi Bassi»)

Accordo tra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Repubblica del Libano in materia di servizi aerei, fatto a Beirut il 25 aprile 1966 (in seguito denominato: «Accordo Libano-Polonia»)

Accordo tra la Svezia e il Libano in materia di trasporti aerei, fatto a Beirut il 23 marzo 1953 (in seguito denominato: «Accordo Libano-Svezia»)

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Libano in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, fatto a Beirut il 15 agosto 1951, e successive modifiche (in seguito denominato: «Accordo Libano-Regno Unito»).

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Repubblica del Libano e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

Progetto di accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica del Libano in materia di trasporti aerei, siglato a Madrid il 21 agosto 1997 (in seguito denominato: «Progetto di accordo Libano-Spagna»).


ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato 1 e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’Accordo Libano-Austria;

articolo 3 dell’Accordo Libano-Belgio;

articolo 4 del progetto di Accordo Libano-Cipro;

articolo 3 dell’Accordo Libano-Repubblica ceca;

articolo 3 del progetto di Accordo Libano-Francia;

articolo 3 dell’Accordo Libano-Germania;

articolo 3 dell’Accordo Libano-Ungheria;

articolo 3 del progetto di Accordo Libano-Lussemburgo;

articolo 6 del progetto di Accordo Libano-Malta;

articolo 3 dell’Accordo Libano-Polonia;

articolo 3 del progetto di Accordo Libano-Spagna;

articolo 4 dell’Accordo Libano-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell’Accordo Libano-Austria;

articolo 3 dell’Accordo Libano-Belgio;

articolo 5 del progetto di Accordo Libano-Cipro;

articolo 4 dell’Accordo Libano-Repubblica ceca;

articolo 5 dell’Accordo Libano-Danimarca;

articolo 4 del progetto di Accordo Libano-Francia;

articolo 4 dell’Accordo Libano-Germania;

articolo 6 dell’Accordo Libano-Grecia;

articolo 4 dell’Accordo Libano-Ungheria;

articolo 6 dell’Accordo Libano-Italia;

articolo 4 del progetto di Accordo Libano-Lussemburgo;

articolo 7 del progetto di Accordo Libano-Malta;

articolo 6 dell’Accordo Libano-Paesi Bassi;

articolo 3 dell’Accordo Libano-Polonia;

articolo 4 del progetto di Accordo Libano-Spagna;

articolo 5 dell’Accordo Libano-Svezia;

articolo 4 dell’Accordo Libano-Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 7 bis dell’Accordo Libano-Austria;

articolo 7 dell’Accordo Libano-Repubblica ceca;

articolo 8 del progetto di Accordo Libano-Francia;

articolo 7 del progetto di Accordo Libano-Lussemburgo;

articolo 6 del progetto di Accordo riveduto Libano-Germania.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 5 dell’Accordo Libano-Austria;

articolo 4 dell’Accordo Libano-Belgio;

articolo 7 del progetto di Accordo Libano-Cipro;

articolo 8 dell’Accordo Libano-Repubblica ceca;

articolo 9 dell’Accordo Libano-Danimarca;

articolo 10 del progetto di Accordo Libano-Francia;

articolo 6 dell’Accordo Libano-Germania;

articolo 10 del progetto di Accordo riveduto Libano-Germania;

articolo 3 dell’Accordo Libano-Grecia;

articolo 14 dell’Accordo Libano-Ungheria;

articolo 3 dell’Accordo Libano-Italia;

articolo 8 del progetto di Accordo Libano-Lussemburgo;

articolo 9 del progetto di Accordo Libano-Malta;

articolo 6 dell’Accordo Libano-Polonia;

articolo 5 del progetto di Accordo Libano-Spagna;

articolo 9 dell’Accordo Libano-Svezia;

articolo 5 dell’Accordo Libano-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 9 dell’Accordo Libano-Austria;

articolo 7 dell’Accordo Libano-Belgio;

articolo 16 del progetto di Accordo Libano-Cipro;

articolo 12 dell’Accordo Libano-Repubblica ceca;

articolo 7 dell’Accordo Libano-Danimarca;

articolo 14 del progetto di Accordo Libano-Francia;

articolo 9 dell’Accordo Libano-Germania;

articolo 14 del progetto di Accordo riveduto Libano-Germania;

articolo 7 dell’Accordo Libano-Ungheria;

articolo 13 del progetto di Accordo Libano-Lussemburgo;

articolo 14 del progetto di Accordo Libano-Malta;

articolo 10 dell’Accordo Libano-Polonia;

articolo 7 del progetto di Accordo Libano-Spagna;

articolo 7 dell’Accordo Libano-Svezia;

articolo 7 dell’Accordo Libano-Regno Unito.


ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).