12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/11


REGOLAMENTO (CE) N. 241/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 31 gennaio 2005 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(2)

Tale protocollo prevede nuovi contingenti tariffari e alcuni cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

(3)

Per applicare i nuovi contingenti tariffari e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4)

Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tendendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.

(5)

Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari attualmente previsti nel regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tenere conto dei quantitativi importati nei limiti di tali contingenti per l’imputazione sui contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

(6)

Dato che il protocollo all'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea e Israele si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data e deve entrare in vigore quanto prima.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come previsto dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

I quantitativi che, a norma dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità, nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 e 09.1360, vengono imputati ai rispettivi contingenti tariffari aperti ai sensi dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2279/2004 della Commissione (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 38).

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, la tabella della parte A è modificata come segue:

1)

Sono inserite le nuove righe seguenti:

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(t)

Dazio contingentale

«09.1361

0105 12 00

 

Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g

dall'1.5. al 31.12.2004

79 653 pezzi

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

122 960 pezzi

dall'1.1. al 31.12.2006

126 440 pezzi

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

129 920 pezzi

09.1362

0407 00

 

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

dall'1.5. al 31.12.2004

357 067 pezzi

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

551 200 pezzi

dall'1.1. al 31.12.2006

566 800 pezzi

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

582 400 pezzi

09.1363

0604 99 90

 

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

dall'1.5. al 31.12.2004

6,87

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

10,6

dall'1.1. al 31.12.2006

10,9

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

11,2

09.1364

0701 90 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall'1.5. al 30.6.2004

103

Esenzione

dall'1.1. al 30.6.2005

318

dall'1.1. al 30.6.2006

327

dall'1.1. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 30.6.

336

09.1365

ex 2004 90 98

12

19 (1)

30

80

Altri ortaggi e legumi e miscele di ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi sedani rapa o carote

dall'1.5. al 31.12.2004

103

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

159

dall'1.1. al 31.12.2006

163,5

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

168

09.1366

2009 80 89

 

Altri succhi di un solo tipo di frutta o di ortaggi e legumi, di valore Brix inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o pari a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %, diversi dai succhi di pera o di frutta tropicale

dall'1.5. al 31.12.2004

240,33

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

371

dall'1.1. al 31.12.2006

381,5

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

392»

2)

Le righe per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1306, 09.1303, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1360 e 09.1352 sono sostituite rispettivamente dalle righe seguenti:

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(t)

Dazio contingentale

«09.1306

0603 10

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall'1.1. al 31.12.2004

20 085 + 206 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

20 988

dall'1.1. al 31.12.2006

21 582

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

22 176

09.1303

0709 60 10

 

Peperoni, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.2004

15 450 + 274,67 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

16 324

dall'1.1. al 31.12.2006

16 786

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

17 248

09.1310

0709 90 60

 

Granturco dolce, fresco o refrigerato

dall'1.1. al 31.12.

1 500 (1)

Esenzione

09.1318

0712 90 50

 

Carote secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

dall'1.1. al 31.12.2004

103 + 54,93 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.12.2004

Esenzione

0712 90 90

Altri ortaggi e legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

dall'1.1. al 31.12.2005

190,8

0910 40 19

Timo tritato o polverizzato

dall'1.1. al 31.12.2006

196,2

0910 40 90

Foglie di alloro

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

201,6

0910 91 90

Miscugli di spezie di generi diversi, tritati o polverizzati

0910 99 99

Altre spezie, tritate o polverizzate

09.1329

0807 19 00

 

Altri meloni, freschi

dall'1.11.2003 al 31.5.2004

11 400 + 14,29 di aumento del peso netto dall'1.5. al 31.5.2004

Esenzione

dal 15.9.2004 al 31.5.2005

11 845

dal 15.9.2005 al 31.5.2006

12 190

dal 15.9.2006 al 31.5.2007

12 535

dal 15.9.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.9. al 31.5.

12 880

09.1360

ex 2009 90 59

30

Miscugli di succhi di agrumi con succhi di frutta tropicale e miscugli di succhi di agrumi, di valore Brix inferiore o uguale a 67, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, senza zuccheri addizionati

dall'1.1. al 31.12.2004

1 545 + 892,67 di aumento del peso netto dall'1.5. to 31.12.2004

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2005

2 968

dall'1.1. al 31.12.2006

3 052

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

3 136

09.1352

2204 21 10

 

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

dall'1.1. al 31.12.2004

3 718,3 hl + 103 di aumento dall'1.5. al 31.12.2004

Esenzione

ex 2204 21 79

79,80

dall'1.1. al 31.12.2005

3 985,6 hl

ex 2204 21 80

79, 80

dall'1.1. al 31.12.2006

4 098,4 hl

ex 2204 21 83 (2)

10, 79, 80

dall'1.1. al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

4 211,2 hl

ex 2204 21 84 (3)

10, 79, 80

ex 2204 21 94

10, 30 (4)

ex 2204 21 98

10, 30 (4)

ex 2204 21 99

10»


(1)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 12 e 19 saranno sostituite con la suddivisione 10.

(2)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.

(3)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.

(4)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.