12.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 42/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 241/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di Israele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione del 31 gennaio 2005 (2), il Consiglio ha autorizzato la firma e ha disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. |
(2) |
Tale protocollo prevede nuovi contingenti tariffari e alcuni cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001. |
(3) |
Per applicare i nuovi contingenti tariffari e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001. |
(4) |
Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tendendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004. |
(5) |
Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari attualmente previsti nel regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tenere conto dei quantitativi importati nei limiti di tali contingenti per l’imputazione sui contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento. |
(6) |
Dato che il protocollo all'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea e Israele si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data e deve entrare in vigore quanto prima. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come previsto dall'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
I quantitativi che, a norma dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità, nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 e 09.1360, vengono imputati ai rispettivi contingenti tariffari aperti ai sensi dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2279/2004 della Commissione (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 38).
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001, la tabella della parte A è modificata come segue:
1) |
Sono inserite le nuove righe seguenti:
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2) |
Le righe per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1306, 09.1303, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1360 e 09.1352 sono sostituite rispettivamente dalle righe seguenti:
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(1) A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 12 e 19 saranno sostituite con la suddivisione 10.
(2) A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.
(3) A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.
(4) A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.