23.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di alcuni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione 2000/657/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/814/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC).

(2)

Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale; tale convenzione è stata approvata dalla Comunità con la decisione 2003/106/CE del Consiglio (3).

(3)

In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione le decisioni concernenti i prodotti chimici per conto della Comunità e degli Stati membri.

(4)

I prodotti chimici piombo tetraetile e piombo tetrametile sono stati inseriti nella procedura PIC come prodotti chimici industriali. La Commissione ha ricevuto informazioni su entrambi i prodotti sotto forma di un unico documento di orientamento decisionale. Entrambi i prodotti sono soggetti a rigorose restrizioni a livello comunitario, nella misura in cui la loro utilizzazione come agenti antidetonanti nella benzina è stata di fatto vietata, con limitate eccezioni, dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (4). Occorre di conseguenza adottare una decisione sull’importazione di tali sostanze.

(5)

Il prodotto chimico paratione è stato anch’esso inserito nella procedura PIC come pesticida. La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo dal segretariato sotto forma di un documento di orientamento decisionale.

(6)

Il paratione rientra nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5). Con decisione 2001/520/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione del paratione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (6), il paratione è stato escluso dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE e le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza dovevano essere revocate entro l'8 gennaio 2002. Il paratione era stato precedentemente inserito nella procedura PIC provvisoria nella misura in cui alcuni formulati pesticidi altamente pericolosi contenenti paratione erano stati elencati nell’allegato III della convenzione, come si evince dal formulario per la risposta riportato nell’allegato della decisione 2000/675/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (7). La voce paratione nell’allegato III della convenzione deve essere sostituita da una voce che comprenda il paratione in tutte le sue forme. Occorre adottare una nuova decisione sull’importazione di tale sostanza.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2000/657/CE,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È adottata la decisione sull’importazione del prodotto chimico piombo tetraetile, nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato I.

2.   È adottata la decisione sull’importazione di piombo tetrametile, nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato II.

Articolo 2

La decisione sull’importazione di paratione di cui all’allegato della decisione 2000/657/CE è sostituita dalla decisione di importazione nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato III della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(4)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

(6)  GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47.

(7)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/416/CE (GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

DECISIONI RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PIOMBO TETRAETILE

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ALLEGATO II

DECISIONI RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PIOMBO TETRAMETILE

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ALLEGATO III

DECISIONE RELATIVA ALL’IMPORTAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA PARATION

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