1.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 930/2004 DEL CONSIGLIO
del 1o maggio 2004
su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 290,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 41,
visto il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (1), e il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (2), i quali due regolamenti sono in seguito denominati «regolamento n. 1»,
visto il regolamento interno del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
vista la richiesta presentata dal governo maltese del 31 marzo 2004,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito dell'adesione di Malta all'Unione europea e a norma dell'articolo 1 del regolamento n. 1, il maltese è una lingua ufficiale e una lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione. |
(2) |
Di conseguenza, i regolamenti e gli altri testi di portata generale devono essere redatti anche in maltese, come previsto nell'articolo 4 del regolamento n. 1. La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dovrebbe essere pubblicata anche in maltese, come previsto nell'articolo 5 di detto regolamento. |
(3) |
Dai contatti tra le autorità maltesi e le istituzioni dell'Unione europea è emerso che, data la situazione attuale per quanto concerne l'assunzione di linguisti maltesi e la conseguente carenza di traduttori qualificati, non è possibile garantire la redazione in maltese di tutti gli atti adottati dalle istituzioni. |
(4) |
Tale situazione perdurerà per qualche tempo, in attesa dell'applicazione delle misure transitorie adottate in stretta cooperazione fra le autorità maltesi e le istituzioni dell'Unione europea per supplire alla carenza di traduttori qualificati. Nel frattempo la situazione non dovrebbe avere un'incidenza negativa sulle attività dell'Unione, rallentando i lavori delle sue istituzioni. |
(5) |
L'articolo 8 del regolamento n. 1 autorizza il Consiglio, su richiesta dello Stato membro interessato, a determinare l'uso delle lingue per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali. Conformemente alla Costituzione di Malta, il maltese e l'inglese sono le lingue ufficiali di Malta e ogni legge deve essere promulgata sia in maltese sia in inglese, fermo restando che in caso di controversia prevale la versione maltese, salvo disposizione contraria. |
(6) |
In considerazione della situazione sopra esposta e su richiesta del governo maltese, è opportuno decidere, a titolo eccezionale e transitorio, che le istituzioni dell'Unione europea non debbano essere vincolate dall'obbligo di redigere o tradurre in maltese tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia. È tuttavia opportuno che tale deroga sia parziale e pertanto è opportuno escludere dal suo ambito di applicazione i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
(7) |
Lo status del maltese in quanto lingua ufficiale e lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione rimane impregiudicato. |
(8) |
Al termine del periodo transitorio, tutti gli atti che a tale data non siano ancora stati pubblicati in maltese dovrebbero essere pubblicati anche in tale lingua, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga al regolamento n. 1 e per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, le istituzioni dell’Unione europea non sono vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in maltese e di pubblicarli in detta lingua nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Articolo 2
Entro 30 mesi dalla sua adozione, il Consiglio esamina l’applicazione del presente regolamento e decide se prorogarlo di un ulteriore anno.
Articolo 3
Al termine del periodo transitorio, tutti gli atti, che a tale data non siano ancora stati pubblicati in lingua maltese, sono pubblicati anche in tale lingua.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o maggio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. COWEN
(1) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU 17 del 6.10.1958, pag. 401/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.