32004G0212(01)

Risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 2003 relativo alla formazione degli operatori dei servizi incaricati dell'applicazione della legge nella lotta al traffico di droga

Gazzetta ufficiale n. C 038 del 12/02/2004 pag. 0001 - 0002


Risoluzione del Consiglio

del 17 dicembre 2003

relativo alla formazione degli operatori dei servizi incaricati dell'applicazione della legge nella lotta al traffico di droga

(2004/C 38/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(1) ricordando la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988;

(2) ricordando la dichiarazione sui principi guida per la riduzione della domanda approvata nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del giugno 1998;

(3) tenendo presente l'Azione Comune del 21 dicembre 1998 adottata dal Consiglio dell'Unione Europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione Europea, nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo 2000) e i Protocolli annessi;

(4) tenendo presente che la strategia dell'Unione europea in materia di droga (2000-2004) sottolinea l'importanza di rafforzare la lotta alla criminalità, al narcotraffico e alla criminalità organizzata in esso implicata nonché ad altri reati connessi alla droga, agevolando la cooperazione doganale, giudiziaria e di polizia fra gli Stati membri;

(5) tenendo presente che il piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga (2000-2004) afferma che la Commissione sostiene eventualmente le iniziative messe in atto dagli Stati membri per migliorare la cooperazione giudiziaria, doganale e di polizia, in particolare con programmi di scambio e di formazione, approfittando dell'esperienza e dei risultati ottenuti con gli attuali programmi del terzo pilastro;

(6) tenendo presente che la comunicazione della Commissione relativa alla valutazione intermedia del Piano d'Azione in materia di lotta contro la droga (2000-2004), prende atto che occorre migliorare la cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria, in particolare con programmi di scambio e di formazione;

(7) tenendo presente la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 dicembre 2000 che istituisce l'Accademia Europea di Polizia(1);

(8) ricordando la decisione del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS)(2) che, in particolare, intende promuovere e rafforzare il miglioramento e l'adeguamento della formazione e della ricerca scientifica e tecnica;

(9) tenendo presente che il Piano d' Azione dell'UE in materia di lotta alla droga (2000-2004) e il documento di attuazione sulla riduzione della domanda e dell'offerta, sottolineano l'importanza che vengano individuati nuovi settori, quali diffusione delle migliori prassi, formazione e informatizzazione, nei quali un'azione a livello europeo potrebbe contribuire a ridurre i rischi connessi con le droghe;

(10) ricordando la relazione annuale 2002 dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed, in particolare, le misure rivolte alla riduzione dell'offerta tra le quali assumono una priorità per gli Stati membri il combattere il traffico organizzato di droga attraverso il miglioramento dei database systems e delle tecniche di analisi criminale insieme ad un incrementato sviluppo della cooperazione internazionale;

(11) tenendo presente la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza(3);

(12) tenuto conto che nell'ambito delle forme di cooperazione nel settore delle forze di polizia assume un rilievo strategico l'attività formativa rivolta alle istituzioni competenti dei nuovi Stati membri;

(13) tenuto conto dei contributi forniti dagli Stati membri e le proposte da essi formulate, contenute nelle risposte al questionario sulla formazione in materia di lotta alla droga e alla tossicodipendenza nei Paesi dell'Unione europea;

(14) considerato che è opportuno promuovere, ove possibile, un approccio armonizzato della formazione in tutti gli Stati membri, in modo da agevolare l'introduzione di standard migliori e comuni nell'ambito del sistema di polizia, doganale e giudiziario;

(15) considerando che tra gli obbiettivi dell'Accademia Europea di polizia rientra lo sviluppo e il sostegno ad un approccio europeo ai principali problemi che si pongono gli stati membri nei settori della lotta contro la criminalità attraverso l'identificazione e la divulgazione delle migliori pratiche e l'approfondimento della conoscenza dei sistemi e delle strutture nazionali e dell'Europol;

(16) considerando che gli Stati membri hanno maturato una significativa esperienza in materia di formazione degli operatori impiegati nelle attività di riduzione dell'offerta che può essere utilmente condivisa e impiegata a favore dei nuovi Stati aderenti;

(17) tenendo presente l'importanza, ai fini di una efficace cooperazione interforze, della coerenza con quanto appreso dalla formazione;

(18) considerando che conoscere i compiti che le norme assegnano, distinguere il limite fra legalità e illegalità dei propri atti, saper usare adeguatamente gli strumenti giuridici ed i mezzi tecnici disponibili, avere la capacità professionale di utilizzare nel migliore dei modi le varie tecniche investigative ordinarie e speciali, costituiscono un patrimonio da acquisire per il miglior rendimento sul piano dell'operatività e della cooperazione;

(19) considerando che l'attività formativa contribuisce a favorire lo scambio di conoscenze e abilità operative al fine della condivisione delle migliori pratiche;

(20) considerando che l'operatore dei servizi incaricati dell'applicazione della legge nella lotta al traffico di droga necessita di uno specifico approccio formativo interdisciplinare di competenze proprie, di professionalità diverse e di motivazioni culturali, scientifiche e attitudinali condivise dai soggetti che operano nel settore,

NOTA CON SODDISFAZIONE,

(21) che l'Accademia Europea di Polizia ha incluso, nel suo programma 2004, come approvato dal Consiglio il 2 ottobre 2003, un corso su "Criminalità internazionale e transfrontaliera - traffico di stupefacenti" per alti dirigenti di polizia responsabili delle Unità antidroga di polizia provenienti dagli Stati Membri;

(22) che l'Accademia Europea di Polizia ha accettato di adottare le raccomandazioni pertinenti nel piano di attuazione sulla riduzione della domanda e dell'offerta, che potrà aiutare a migliorare la formazione in questo settore in tutta l'Unione Europea,

INVITA CEPOL,

(23) a continuare a garantire una maggiore uniformità degli strumenti e metodologie formative per la formazione degli operatori dei servizi incaricati dell'applicazione della legge per tutta l'Unione Europea;

(24) a trattare questo argomento in collegamento con gli istituti nazionali degli Stati candidati, anche per agevolare una reciproca comprensione dei sistemi di polizia, dogana e cooperazione giudiziaria,

INCORAGGIA GLI STATI MEMBRI A,

(25) intensificare il loro impegno al fine di adattare l'offerta formativa, organizzata a livello nazionale, alla continua evoluzione dei diversi aspetti correlati all'azione contro la droga e fare in modo che tali elementi si inseriscano in una considerazione globale condotta dalle organizzazioni internazionali in tale ambito;

(26) adottare programmi di formazione per gli operatori dei servizi incaricati dell'applicazione della legge, che tengano in considerazione le raccomandazioni e gli standard sviluppati in questo settore nel quadro dell'Accademia Europea di Polizia;

(27) attuare, ove necessario con il supporto dell'Accademia europea di polizia, programmi di formazione per lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche tra le forze di polizia dei singoli Stati Membri e tra le stesse con altri fruitori, dove sussista un approccio comune alle attività operative e di intelligence;

(28) conformare i programmi formativi al principio dell'"approccio bilanciato", sottolineando la pari importanza della strategia del perseguimento degli obbiettivi della riduzione della domanda e della riduzione dell'offerta;

(29) creare una banca dati e valutare con regolarità l'impatto del percorso formativo ricevuto sul lavoro degli operatori dei servizi incaricati dell'applicazione della legge;

(30) assicurare alle autorità di polizia ed a quelle doganali il continuo approfondimento delle competenze sia ordinarie sia tecnico-pratiche, allo scopo di sviluppare le capacità di analisi operative e d'intelligence, valorizzando le risorse umane esistenti.

(1) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 1.

(2) GU L 203 del 1.8.2002, pag. 5.

(3) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.