32004D0225

2004/225/CE: Decisione della Commissione, del 2 marzo 2004, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 618]

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 06/03/2004 pag. 0034 - 0035


Decisione della Commissione

del 2 marzo 2004

recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania

[notificata con il numero C(2004) 618]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/225/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 94/621/CE della Commissione, del 20 settembre 1994, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania(3) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese(4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2) Sono stati riscontrati focolai di colera in Albania.

(3) L'esistenza del colera in Albania può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica.

(4) In mancanza di garanzie sanitarie offerte dalle autorità albanesi, è d'uopo vietare le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, e gasteropodi marini presentati in qualsiasi forma, nonché dei pesci e crostacei vivi trasportati nell'acqua originari o provenienti dall'Albania.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma, nonché dei pesci e dei crostacei vivi trasportati nell'acqua, originari o provenienti dall'Albania.

Articolo 2

La decisione 94/621/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3) GU L 246 del 21.9.1994, pag. 25. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/89/CE (GU L 70 del 30.3.1995, pag. 25).

(4) Cfr. allegato I.

ALLEGATO I

Decisione abrogata e sue modificazioni successive

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

>SPAZIO PER TABELLA>