32003G1029(01)

Risoluzione del Consiglio sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare

Gazzetta ufficiale n. C 260 del 29/10/2003 pag. 0001 - 0003


Risoluzione del Consiglio sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare

(2003/C 260/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando che a più riprese, a Lussemburgo, Lisbona, Stoccolma, Nizza, Barcellona e Bruxelles, il Consiglio europeo ha ribadito che la strategia per nuovi e migliori posti di lavoro deve continuare ad essere una massima priorità per l'Unione europea e gli Stati membri;

considerando che la comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso(1) ha indicato che una strategia mirata globale, che preveda un'adeguata combinazione di politiche basata sulla prevenzione, è essenziale se si vuole combattere il lavoro non dichiarato in modo efficace, e ha invitato gli Stati membri a considerare la lotta al lavoro non dichiarato come parte della strategia generale per l'occupazione;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 22 aprile 1999 hanno adottato la risoluzione 1999/C 125/01 relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori(2);

considerando che la decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ha adottato un orientamento specifico per trasformare il lavoro non dichiarato in occupazione regolare;

considerando che i ministri dell'Occupazione e della Politica sociale dell'Unione europea, nel Consiglio informale di Varese dell'11 luglio 2003, hanno rammentato che la trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare contribuirebbe a raggiungere la piena occupazione, ad aumentare la produttività e qualità del lavoro, a rafforzare la coesione e l'inclusione sociale, ad eliminare le trappole della povertà ed a evitare le distorsioni del mercato;

considerando che, vista l'eterogeneità del lavoro non dichiarato, è difficile stimare la portata del problema, sebbene studi fissino le dimensioni dell'economia sommersa a una media compresa tra il 7 % e il 16 % del PIL dell'Unione europea;

considerando che il lavoro non dichiarato ha notevoli implicazioni per i lavoratori, per le imprese, per i consumatori, per la parità di genere e per i sistemi di protezione sociale;

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione del 3 giugno 2003(3) su immigrazione, integrazione e occupazione, ha dichiarato che, poiché il lavoro non dichiarato e l'immigrazione clandestina si nutrono a vicenda, esiste un chiaro collegamento tra le politiche generali finalizzate a combattere sia il lavoro non dichiarato, sia l'immigrazione clandestina;

considerando che la trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare, in quanto parte dell'efficace attuazione degli orientamenti per l'occupazione, richiede la partecipazione attiva delle parti sociali in tutte le fasi, dalla concezione delle politiche alla loro attuazione;

considerando che le parti sociali nel loro programma di lavoro pluriennale, hanno convenuto di tenere nel 2005 un seminario sul lavoro non dichiarato.

1. RAMMENTA:

1.1. L'orientamento per l'occupazione n. 9 in materia di lavoro nero adottato il 22 luglio 2003; "Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e mettere in atto azioni e misure di ampia portata per eliminare il lavoro nero che prevedano la semplificazione del contesto in cui operano le imprese, rimuovendo i disincentivi e fornendo incentivi adatti nel quadro dei sistemi fiscale e previdenziale, dotandosi di una maggiore capacità di far rispettare le norme e di applicare sanzioni. Essi dovrebbero intraprendere gli sforzi necessari a livello nazionale ed europeo per misurare le dimensioni del problema e i progressi conseguiti a livello nazionale."

1.2. la comunicazione della Commissione del 1998 sul lavoro sommerso in cui questo è definito come "ogni attività retribuita di natura legale ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri".

2. INVITA GLI STATI MEMBRI A:

2.1. considerare questa risoluzione come un quadro di riferimento nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare ed attuare politiche nel contesto della strategia europea per l'occupazione, nel rispetto delle circostanze e delle priorità nazionali.

2.2. tenere conto delle azioni delineate nella presente risoluzione nelle relazioni sulle principali misure prese per attuare le politiche per l'occupazione alla luce dell'orientamento specifico in materia di lavoro nero nei loro futuri piani d'azione nazionali per l'occupazione;

2.3. cooperare per analizzare le caratteristiche comuni del lavoro non dichiarato in tutti gli Stati membri onde poterlo meglio affrontare grazie a un approccio comune nel quadro della strategia europea per l'occupazione;

AZIONI PREVENTIVE E SANZIONI INTESE AD ELIMINARE IL LAVORO NON DICHIARATO:

2.4. sviluppare, attenendosi alla strategia europea per l'occupazione, un approccio globale basato su azioni preventive, incoraggiando tutti i datori di lavoro ed i lavoratori a operare all'interno dell'economia ufficiale e nel contesto dell'occupazione regolare; dette misure dovrebbero tenere conto della sostenibilità delle finanze pubbliche e dei sistemi di protezione sociale, e possono includere:

- la creazione di un ambito giuridico e amministrativo favorevole alla dichiarazione dell'attività economica e dell'occupazione, tramite la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi e dei vincoli che limitano la creazione e lo sviluppo delle imprese, in particolare le piccole imprese e quelle in fase di avviamento;

- il rafforzamento degli incentivi e la rimozione dei disincentivi per far uscire dal sommerso sia la domanda che l'offerta:

- riesaminando e, se del caso, riformando i sistemi fiscali e previdenziali e la loro interazione per ridurre le elevate aliquote fiscali marginali effettive e, ove opportuno, l'onere fiscale gravante sui lavoratori a basso reddito;

- creando adeguate politiche per l'occupazione dirette ai beneficiari delle misure di protezione sociale che li aiutino a partecipare al mercato del lavoro regolare, e

- riducendo il rischio della disoccupazione e delle trappole della povertà tramite l'eliminazione di interazioni indesiderabili tra sistemi fiscali e previdenziali;

2.5. rafforzare la sorveglianza, se del caso con il sostegno attivo delle parti sociali, e l'applicazione di adeguate sanzioni, segnatamente nei confronti di coloro che organizzano o traggono profitto dal lavoro non dichiarato, pur garantendo un'adeguata tutela alle vittime del lavoro non dichiarato, tramite la cooperazione tra autorità competenti (tra l'altro, uffici tributari, ispettorati del lavoro, polizia), conformemente alla prassi nazionale;

2.6. rafforzare, nel contesto di una migliore capacità di applicazione della legge, e tenendo conto della legislazione europea e nazionale a tutela dei diritti dell'individuo, la cooperazione transnazionale tra organi competenti nei vari Stati membri per quanto riguarda le attività economiche transnazionali, in particolare la cooperazione fra le competenti autorità designate dagli Stati membri per lottare contro la frode ai danni della previdenza sociale e il lavoro non dichiarato, conformemente alla risoluzione 1999/C 125/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio;

2.7. aumentare la consapevolezza sociale per incrementare l'efficacia di questa combinazione di misure, fornendo informazioni ai cittadini sulle implicazioni negative del lavoro non dichiarato per la sicurezza sociale e sulle conseguenze del lavoro non dichiarato per la solidarietà e l'equità;

SFORZI NECESSARI PER MISURARE LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA E I PROGRESSI CONSEGUITI:

2.8. migliorare la conoscenza delle dimensioni del lavoro non dichiarato valutando l'entità dell'economia sommersa e del lavoro non dichiarato a livello nazionale, sulla base dei dati a disposizione degli istituti di sicurezza sociale, delle autorità tributarie, dei ministeri o degli istituti nazionali di statistica;

2.9. contribuire allo sviluppo, se del caso, della misurazione del lavoro non dichiarato a livello dell'UE per poter valutare i progressi verso l'obiettivo di trasformare il lavoro non dichiarato in occupazione regolare;

2.10. ricercare la cooperazione tra istituti nazionali di statistica sulla metodologia e promuovere lo scambio di conoscenze specialistiche e know-how in materia.

3. INVITA LE PARTI SOCIALI A:

a livello europeo:

3.1. affrontare coerentemente la questione del lavoro non dichiarato nel contesto del loro programma di lavoro pluriennale concordato congiuntamente;

3.2. trattare ulteriormente il tema del lavoro non dichiarato a livello settoriale nel contesto dei comitati settoriali di dialogo sociale;

a livello nazionale:

3.3. promuovere la messa in regola di attività economiche e di posti di lavoro e lottare contro l'incidenza del lavoro non dichiarato attraverso iniziative di sensibilizzazione ed altre azioni come, se del caso, la contrattazione collettiva messa in atto conformemente alla tradizione e alla prassi nazionale, con modalità che contribuiscono, tra l'altro, a semplificare l'ambiente economico, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

4. INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

4.1. evidenziare gli sviluppi sulla base dell'esperienza degli Stati membri nel contesto della strategia europea per l'occupazione, anche mediante l'organizzazione di valutazioni reciproche;

4.2. valutare i miglioramenti metodologici nella descrizione del problema e monitorare i progressi tenendo conto della recente ricerca in materia.

(1) COM(1998) 219.

(2) GU C 125 del 6.5.1999, pag. 1.

(3) COM(2003) 336 del 3.6.2003.