32002R2179

Regolamento (CE) n. 2179/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 07/12/2002 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 2179/2002 della Commissione

del 6 dicembre 2002

che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi di suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello.

(2) La situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato. Tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica.

(3) È necessario adottare misure d'intervento. Tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine(3), modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93(4).

(4) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine(5), può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso. Occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni nei casi in cui la Commissione prenda una siffatta decisione.

(5) Onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi.

(6) L'importo della cauzione deve esser tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A datare dal 9 dicembre 2002, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta dalla Commissione, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 6 e 7.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

a) 10 t per i prodotti disossati;

b) 15 t per tutti gli altri prodotti.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

(2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

(3) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22.

(4) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.

(5) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 19.

ALLEGATO

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