32002R1531

Regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio, del 14 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

Gazzetta ufficiale n. L 231 del 29/08/2002 pag. 0001 - 0028


Regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio

del 14 agosto 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Nell'aprile 1990, con regolamento (CEE) n. 1048/90(2) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, con la diagonale dello schermo compresa tra 15,5 cm e 42 cm (in seguito denominati "televisori con schermo di piccole dimensioni"), originari della Repubblica di Corea (in seguito denominata "Corea").

(2) In seguito, nel luglio 1991, con regolamento (CEE) n. 2093/91(3) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata "RPC").

(3) Nell'aprile 1995, con decisione 95/92/CE(4) la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori (in seguito denominati: "televisori a colori") originari della Turchia, procedimento che era stato avviato nel novembre 1992. Parallelamente, con regolamento (CE) n. 710/95(5) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Corea, di Singapore e della Thailandia. Benché nel corso di questo procedimento si fosse stabilito che la distinzione tra apparecchi riceventi per la televisione in funzione delle dimensioni dello schermo non era più giustificata, tuttavia, in considerazione del fatto che erano già in vigore misure antidumping nei confronti dei televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Corea e della RPC, il campo di applicazione dell'inchiesta e dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 710/95 riguardo a detti paesi esportatori è stato limitato agli apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm, ovvero ai televisori a colori a grande schermo.

(4) Nel novembre 1998, con regolamento (CE) n. 2584/98(6) il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 710/95 per quanto riguarda i dazi applicabili ai televisori a colori originari della RPC e della Corea onde tener conto delle conclusioni di cui al medesimo regolamento (CE) n. 710/95 secondo cui la distinzione tra apparecchi riceventi per la televisione in funzione delle dimensioni dello schermo non era motivata.

2. Inchieste di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio

(5) Dopo la pubblicazione di un avviso di imminente scadenza(7) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di televisori a colori originari della RPC, della Corea, della Malaysia, di Singapore e della Thailandia, la Cooperativa dei produttori di televisori europei (Producers of European Televisions in Cooperation - Poetic) ha chiesto un riesame in previsione della scadenza delle misure esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito: "il regolamento di base").

(6) La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Tale richiesta conteneva inoltre una serie di informazioni da cui emergeva che i diversi mercati interessati e lo stesso prodotto in esame avevano subito significativi mutamenti nel corso degli ultimi anni. Tali informazioni, come pure le denunce in merito al dumping e al pregiudizio, hanno indotto la Commissione a concludere che dovesse essere effettuato anche un riesame intermedio sia del dumping che del pregiudizio in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(7) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio, in conformità dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(8) e ha aperto l'inchiesta.

3. Apertura di un procedimento antidumping relativo alla Turchia

(8) Il 15 luglio 2000, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(9) (in seguito: "avviso di apertura"), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di televisori a colori originari della Turchia o esportati da tale paese.

(9) Il procedimento era stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel giugno 2000 dalla Poetic per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie oltre il 30 %, della produzione comunitaria complessiva di televisori a colori. La denuncia conteneva elementi di prova relativi a pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

4. Chiusura del procedimento antidumping relativo ai televisori a colori originari della Turchia

(10) Data la complessità delle norme specifiche in materia di origine applicabili alle importazioni di televisori a colori, non è stato possibile ultimare l'esame dell'origine dei televisori a colori esportati dalla Turchia entro il termine stabilito dall'articolo 7 del regolamento di base. Di conseguenza, gli aspetti del caso relativi al dumping, al pregiudizio e all'interesse della Comunità non hanno potuto essere esaminati adeguatamente, e non è stato pertanto possibile prendere in considerazione l'imposizione di misure antidumping provvisorie.

(11) L'inchiesta è quindi proseguita fino a raggiungere conclusioni definitive. Vista l'intenzione di ottenere una visione globale dell'impatto delle importazioni da tutti i paesi interessati sull'industria comunitaria, i dati raccolti nel corso dell'inchiesta riguardante la Turchia sono stati analizzati assieme a quelli raccolti nel quadro del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio delle misure istituite nei confronti della RPC, della Corea, della Malaysia, di Singapore e della Thailandia. Tuttavia, alla luce delle risultanze sull'origine illustrate di seguito (ai considerando da 40 a 44), la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping riguardante i televisori a colori originari della Turchia con decisione 2001/725/CE(10).

5. Parti interessate dalle inchieste

(12) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura delle inchieste i produttori comunitari denunzianti, altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori e le loro associazioni, l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) e i rappresentanti dei paesi esportatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

(13) Un certo numero di produttori esportatori dei paesi interessati nonché diversi produttori comunitari hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. A tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite, è stata offerta la possibilità di un'audizione.

(14) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori del prodotto in esame nei paesi soggetti all'inchiesta di riesame, noti alla Commissione dalla richiesta di riesame e dalle precedenti inchieste, al paragrafo 5, lettere a) e b), dell'avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di applicare tecniche di campionamento per l'esame del dumping.

(15) Tuttavia, solo un numero limitato di produttori esportatori coreani, singaporiani, cinesi e thailandesi si sono manifestati presso la Commissione inviando le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Pertanto, il ricorso alle tecniche di campionamento non è stato ritenuto necessario per nessuno dei paesi interessati.

(16) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti negli avvisi di apertura. Hanno risposto ai questionari 5 produttori comunitari, 3 importatori non collegati, 5 società turche e i loro importatori collegati nella Comunità, 1 produttore esportatore thailandese e i suoi importatori collegati nella Comunità, e 8 società cinesi. Tuttavia, non sono pervenute risposte significative né esaurienti al questionario da parte di alcun produttore esportatore coreano, malese e singaporiano; pertanto, si è ritenuto che tutte le società note dall'operazione di campionamento di tali paesi non abbiano collaborato all'inchiesta. La Commissione ha informato le società in questione delle conseguenze derivanti da tale omessa collaborazione.

(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, nonché per determinare se sussista il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, e se il mantenimento delle misure non sia contrario all'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

Tecnimagen SA - Barcellona, Spagna

Grundig AG - Norimberga, Germania

Philips Consumer Electronics - Eindhoven, Paesi Bassi

Industrie Formenti Italia SpA - Lissone, Italia

Seleco Formenti SpA - Pordenone, Italia

b) Produttori esportatori e società di vendita collegate

Turchia

Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul [comprese le società di vendita collegate: i) PRO-EKS Dis Ticaret AS, Istanbul, ii) Savunma Gerecleri AS, Istanbul, iii) Elektrotem Elektronik Aletler Limited, Istanbul]

Beko Elektronik AS, Istanbul (compresa la società di vendita collegata Ram Dis Ticaret, Istanbul)

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul [comprese le società di vendita collegate: i) Vestel Dis Ticaret AS, Istanbul, ii) Vestel Dis Ticaret AS Ege Serbest Bolge SB, Smirne, iii) Vestel Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul, iv) Vestel Komunikasyon Sanayi ve Ticaret AS, Smirne]

Izmir Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Smirne

Thailandia

Thomson Television Thailand, Pathumthani, Thailandia [compresa la società di vendita collegata European Audio Products (H.K.) Ltd, Shatin, Nuovi Territori, Hong Kong]

c) Importatori comunitari collegati

- Importatori collegati agli esportatori turchi

Beko (UK) Ltd, Watford, Regno Unito

Beko Electronics Espana SL, Barcellona, Spagna

Vestel Holland BV, Rotterdam, Paesi Bassi

Vestel Iberia, Madrid, Spagna

- Importatori collegati alla Thomson Television Thailand

Thomson Multimedia Marketing France SA, Boulogne, Francia

Thomson Multimedia Sales Spain, SA, Madrid, Spagna

Thomson Multimedia Sales UK Ltd, West Malling, Kent, Regno Unito

d) Importatori comunitari non collegati

Alba plc - Barking, Regno Unito

(18) L'inchiesta relativa al dumping nelle inchieste di riesame ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999 [in seguito denominato "PI (periodo dell'inchiesta) di riesame"]. L'inchiesta relativa al dumping, per quanto riguarda il procedimento antidumping nei confronti della Turchia, ha coperto invece il periodo compreso tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno 2000 (in seguito denominato "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'esame dei vari andamenti o trends nel quadro dell'analisi relativa al pregiudizio per entrambe le inchieste ha riguardato il periodo a partire dal 1995 fino al 30 giugno 2000 (in seguito denominato "il periodo in esame"), per tener conto dell'esistenza di due diversi periodi dell'inchiesta relativa al dumping.

6. Status di economia di mercato ("SEM") e trattamento individuale

(19) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, una società cinese, la "Xiamen Overseas Chinese Electronic Co. Ltd" (in seguito denominata "la società richiedente"), ha presentato domanda per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ("SEM") e il trattamento individuale, e le è stato quindi chiesto di compilare un apposito formulario in cui specificare tutte le informazioni pertinenti necessarie. Dopo aver sentito il parere del comitato consultivo, è stato deciso di non concedere l'SEM alla società richiedente, motivando tale decisione con il fatto che la società in questione non rispondeva a tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(20) Dopo che era stata adottata la suddetta decisione, si è accertato che la società richiedente non aveva realmente ed effettivamente esportato televisori a colori nella Comunità durante il PI di riesame. Inizialmente, tale società aveva indicato nel formulario per la richiesta di SEM e nella risposta al questionario un certo numero di esportazioni di televisori a colori nella Comunità. In una fase successiva dell'inchiesta, tuttavia, è emerso che questi televisori a colori non erano mai stati immessi in libera pratica nella Comunità e che la loro destinazione finale era un paese terzo. Pertanto, in assenza di esportazioni di televisori a colori nella Comunità durante il PI di riesame, la richiesta di trattamento individuale presentata dalla società richiedente è divenuta irrilevante.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

a) Descrizione del prodotto

(21) Il prodotto in esame sono gli apparecchi riceventi per la televisione a colori ("televisori a colori") con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso alloggiamento, attualmente classificabili ai codici NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 e 8528 12 66.

(22) Il regolamento (CE) n. 710/95 aveva escluso dalla definizione del prodotto in esame gli apparecchi D2MAC e i televisori ad alta definizione, poiché questi prodotti, che hanno introdotto cambiamenti tecnici qualitativi nel settore, all'epoca si trovavano ancora in fase di sviluppo e non erano disponibili per il pubblico, tranne in circostanze molto limitate. Il regolamento (CE) n. 2584/98 ha confermato che i suddetti prodotti non dovevano essere inclusi nel campo di applicazione delle definizione del prodotto, giacché dall'inchiesta non era emerso nessun nuovo elemento di prova oggettivo che ne giustificasse l'inclusione. Lo stesso vale nel caso delle presenti inchieste, nel corso delle quali non sono stati forniti alla Commissione nuovi elementi di prova che giustifichino l'inclusione dei prodotti summenzionati. Pertanto, si è concluso che gli apparecchi D2MAC e i televisori ad alta definizione non rientrano nel campo d'applicazione delle presenti inchieste.

b) Argomentazioni delle parti

(23) Un importatore ha chiesto l'esclusione dalla portata dell'inchiesta dei cosiddetti televisori a colori con accesso a Internet ("Internet TV"): si tratta di apparecchi in cui sono integrati un modem Internet e un sistema operativo per computer che consentono l'accesso a Internet attraverso lo schermo televisivo e che sono controllati da un'unità di telecomando completa di tastiera. Nella Internet TV tutti i circuiti necessari per il modem sono integrati nel corpo dell'apparecchio televisivo, invece di essere alloggiati in un set top box (ricevitore/decodificatore) separato.

(24) L'importatore ha affermato che l'esclusione era giustificata, per via delle differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche di base tra i televisori a colori e quelli di tipo "Internet TV" nonché della diversa percezione dei due prodotti da parte dei consumatori.

(25) Le differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche di base dei televisori di tipo "Internet TV" consistevano nelle componenti addizionali per l'uso di Internet nell'apparecchio televisivo a colori - componenti che rappresentano circa il 60 % dei costi totali dell'Internet TV - e in una tastiera integrata nell'unità di telecomando.

(26) Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di base, l'importatore ha sostenuto che l'invio e il ricevimento di dati dell'Internet TV non avviene mediante una tecnologia di teletrasmissione, ma attraverso le linee telefoniche mediante l'uso del modem. Inoltre, questo tipo di apparecchio televisivo utilizza una tecnologia diversa dalla tecnologia di base dei semplici televisori a colori: l'apparecchio di tipo "Internet TV" incorpora infatti un sistema di accesso sicuro a Internet (Secure Socket Layer - "SSL"), una tecnologia di browser per la visualizzazione di grafica Internet nella normale definizione d'immagine dei televisori a colori e un modem che trasforma i segnali digitali in segnali analogici in grado di essere trasmessi attraverso una normale linea telefonica.

(27) Si è affermato che la diversa percezione di tale prodotto rispetto ai televisori a colori standard da parte dei consumatori è dimostrata dal fatto che gli apparecchi "Internet TV" vengono venduti a un prezzo al dettaglio più che doppio rispetto a quello dei normali televisori a colori. Inoltre, l'importatore sosteneva che le componenti di circuito integrate per l'uso di Internet conferiscono a un normale televisore a colori un elemento che presenta una distinta qualità aggiuntiva. A sostegno di tale affermazione, citava il caso dei videoregistratori ("VCR") provenienti dal Giappone e dalla Corea, in cui si è concluso che, qualora il VCR sia combinato in uno stesso alloggiamento con un televisore a colori, tale apparecchio combinato deve essere considerato un prodotto diverso.

(28) Il richiedente ha affermato che tale esclusione non era giustificata, contestando l'affermazione secondo cui i televisori di tipo "Internet TV" presenterebbero caratteristiche fisiche e tecniche di base diverse, e sostenendo invece che la componente Internet di tali modelli era comparabile al televideo in un televisore a colori. Internet dovrebbe quindi essere considerato come una forma più moderna di televideo, e di conseguenza come una caratteristica aggiuntiva del televisore a colori, piuttosto che come un elemento che determina la nascita di un nuovo prodotto sprovvisto delle caratteristiche essenziali dei televisori a colori. Pertanto, ha affermato, dato che i televisori a colori dotati di sistema televideo erano rientrati nella portata dell'inchiesta, dovrebbero esserlo anche quelli provvisti di una connessione Internet.

(29) Il richiedente ha altresì contestato le conclusioni dell'importatore in merito alla diversa percezione dei due tipi di prodotto da parte dei consumatori, sostenendo che l'Internet TV è apparsa sul mercato solo di recente, e che l'elevata percentuale di costi rappresentata dalla componente Internet era appunto dovuta all'introduzione sul mercato di questo tipo di televisori solo nell'ultimo periodo. Ha presentato elementi di prova a dimostrazione del fatto che, allorché era comparso sul mercato il sistema di televideo per i televisori a colori, i costi di tale sistema erano sensibilmente più elevati rispetto ad oggi.

(30) Ha infine contestato l'esempio dei VCR, sostenendo che in un apparecchio combinato VCR/televisore a colori il videoregistratore ha una sua funzione indipendente, mentre la funzione Internet non può essere operata indipendentemente dal televisore a colori, ma rappresenta piuttosto un elemento aggiuntivo al televisore stesso.

c) Risultanze dell'inchiesta

(31) Dall'inchiesta è emerso che un televisore di tipo "Internet TV" è un prodotto in cui vengono combinate nello stesso alloggiamento due tecnologie che determinano due applicazioni finali sufficientemente distinte: da una parte, l'apparecchio consente di ricevere e spedire messaggi di posta elettronica (e-mail) e di accedere al World Wide Web, mentre dall'altra permette di vedere i programmi televisivi. Data tale funzione aggiuntiva, non è necessariamente l'apparecchio ricevente per la televisione a colori a determinare la natura dell'intero prodotto, ma è piuttosto la funzione Internet a predominare su quella del televisore a colori. In realtà, tale apparecchio combinato contiene un elemento specifico che conferisce una funzione aggiuntiva all'Internet TV e fa sì che si possa considerarlo un prodotto distinto ai fini della presente inchiesta antidumping.

(32) Le suddette conclusioni sono state tratte sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta e relative al PI. Dato che questo prodotto si trovava allora nelle prime fasi di sviluppo e dato anche che era disponibile per il pubblico solo in piccole quantità, non si può escludere che le conclusioni tratte durante le presenti inchieste non debbano essere rivedute alla luce di ulteriori sviluppi futuri relativi a tale prodotto. Pertanto, qualora in futuro dovesse essere effettuato un riesame delle misure in vigore, si dovrebbe riesaminare la situazione di questi prodotti, alla luce dei nuovi dati raccolti nel corso dell'eventuale inchiesta di riesame, onde stabilire se l'esclusione dalla portata dell'inchiesta del prodotto di cui sopra continui a essere giustificata.

(33) Inoltre, si è accertato che, nonostante le differenze di dimensioni, tipo e formato dello schermo, dei sistemi di diffusione del suono e di teletrasmissione, nonché di frequenza immagine, tutti i televisori a colori presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni, e costituiscono pertanto un unico prodotto.

2. Prodotto simile

(34) Nel corso dell'inchiesta, è stato stabilito che i televisori a colori originari dei o esportati dai paesi interessati e destinati alla Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni finali di quelli fabbricati e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Si è inoltre accertato che non vi erano differenze tra i televisori a colori prodotti e venduti nei paesi interessati, compresa la Turchia (che è stata utilizzata come paese di riferimento), e quelli esportati nella Comunità, giacché entrambi questi tipi di prodotto erano identici ai televisori a colori fabbricati e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. ORIGINE

1. Considerazioni di carattere generale

(35) I televisori a colori contengono spesso componenti e pezzi originari di paesi diversi dal paese di fabbricazione o di montaggio del prodotto finito, con il risultato che possono essere considerati originari di un paese diverso da quello di fabbricazione o di montaggio. Quindi, in conformità con la prassi consolidata della Comunità e ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, nelle inchieste antidumping è stato inserito anche l'esame dell'origine dei televisori a colori esportati dai paesi interessati.

(36) La questione dell'origine era già stata esaminata in dettaglio nel regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, e in quel caso l'applicazione delle norme in materia di origine aveva portato a una ridistribuzione dei volumi delle importazioni di televisori a colori tra i vari paesi per tener conto dell'origine determinata nel corso dell'inchiesta.

(37) Ai fini della legislazione antidumping, l'origine dei prodotti interessati viene determinata in conformità delle norme non preferenziali in materia di origine, come previsto dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(11). Lo stesso vale nel caso della Turchia, dal momento che la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale(12), non prevede alcuna deroga quanto all'applicazione di tali norme.

(38) In conformità con l'articolo 39 e l'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(13), ai televisori a colori si applicano specifiche norme non preferenziali in materia di origine. In base a tali norme, un televisore a colori è originario del paese in cui il valore aggiunto derivante dalle operazioni di montaggio e, eventualmente, dall'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio, rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del televisore stesso. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine del televisore a colori è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica del televisore a colori.

(39) È necessario sottolineare che le conclusioni che seguono sono state tratte solo ai fini delle presenti inchieste antidumping, e più precisamente per determinare l'eventuale rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole.

2. Esportazioni dalla Turchia

(40) Si ricorda che la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping riguardante i televisori a colori originari della Turchia con decisione 2001/725/CE(14). Le risultanze emerse nel quadro di quest'ultimo procedimento hanno dimostrato che tutti i televisori a colori esportati dalla Turchia nella Comunità durante il PI sono stati dichiarati essere di origine turca (le esportazioni erano infatti corredate da un documento amministrativo unico in cui si indicava che i televisori a colori erano originari della Turchia). I televisori erano inoltre accompagnati da un certificato ATR da cui risultava che erano stati immessi in libera pratica in Turchia. Tuttavia, nel corso di quell'inchiesta tutte le società turche hanno dichiarato che i televisori a colori da loro esportati non erano di origine turca.

(41) Applicando le specifiche norme non preferenziali in materia di origine, si è stabilito che l'origine di tutti i televisori a colori esportati dalla Turchia nella Comunità durante il PI non era turca. In particolare, è emerso che per le esportazioni delle società oggetto dell'inchiesta, corrispondenti alla totalità delle esportazioni di televisori a colori dalla Turchia nella Comunità durante il PI, non si è raggiunta la percentuale del 45 % del valore aggiunto.

(42) Dal momento che tale percentuale non era stata raggiunta, l'origine è stata determinata in base alla regola del valore del 35 % dei pezzi/materiali non originari. In tali circostanze, l'origine dei televisori a colori era in pratica determinata dall'origine del tubo catodico per ricevitori di televisori a colori (TTC), in quanto il prezzo franco fabbrica del TTC rappresentava, nella quasi totalità dei casi, almeno il 35 % del prezzo franco fabbrica del televisore a colori. Considerando che non esistono TTC prodotti in Turchia, questi erano necessariamente tutti importati.

(43) In base alla regola del valore del 35 % dei pezzi/materiali non originari, i paesi di origine dei televisori a colori esportati nella Comunità si sono rivelati essere taluni paesi esportatori soggetti alle inchieste di riesame, la Comunità o altri paesi terzi non soggetti ad inchieste.

(44) Per quanto riguarda i televisori a colori esportati dalla Turchia e originari dei paesi nei cui confronti sono in vigore le misure antidumping soggette al presente riesame (cioè la RPC, la Corea e la Malaysia), i quantitativi esportati dalla Turchia nella Comunità sono stati considerati originari dei suddetti paesi.

3. Esportazioni dalla Thailandia

(45) Dall'inchiesta è emerso che per tutte le esportazioni effettuate nella Comunità dal produttore esportatore thailandese che ha collaborato all'inchiesta durante il PI di riesame, non si è raggiunta la percentuale del 45 % del valore aggiunto. L'origine è stata pertanto determinata in base alla regola del valore del 35 % dei pezzi/materiali non originari. A tale proposito, si è inoltre accertato che l'origine dei televisori a colori era in pratica determinata dall'origine del TTC, il quale rappresentava, in tutti i casi tranne uno, almeno il 35 % del prezzo franco fabbrica di detti televisori a colori. Il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta non aveva utilizzato TTC di origine thailandese, ma di origine coreana e malese. Inoltre, la società in questione aveva importato quantitativi significativi di altri materiali da utilizzare come fattori produttivi nella fabbricazione dei televisori a colori. Di conseguenza, si è concluso che i televisori esportati dalla Thailandia nella Comunità dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta durante il PI di riesame non erano di origine thailandese, ma si sono rivelati invece essere originari della Corea o della Malaysia.

(46) Sulla base delle informazioni fornite da Eurostat, si è stabilito che tutte le esportazioni di televisori a colori dalla Thailandia nella Comunità erano state effettuate dall'unico produttore esportatore thailandese che ha collaborato all'inchiesta. Alla luce delle risultanze di cui sopra relative all'origine, tutti i televisori a colori esportati dalla Thailandia nella Comunità sono stati considerati, ai fini delle inchieste di riesame, originari della Corea e della Malaysia.

4. Esportazioni dalla RPC, dalla Corea, dalla Malaysia e da Singapore

(47) Va osservato che nessun produttore esportatore coreano, malese o singaporiano ha offerto alcun tipo di collaborazione. Inoltre, nessuna delle società cinesi aveva registrato esportazioni di televisori a colori nella Comunità durante il PI di riesame. Perciò, si è ritenuto che le esportazioni di televisori a colori originarie di questi quattro paesi fossero quelle riportate nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni nonché quelle provenienti dalla Turchia e dalla Thailandia per le quali si è accertato che erano di origine coreana, malese o cinese.

D. DUMPING

1. Repubblica popolare cinese

(48) Nessun produttore cinese che aveva registrato esportazioni di televisori a colori nella Comunità durante il PI di riesame ha collaborato all'inchiesta. Tuttavia, si è accertato che una società turca che ha collaborato, la Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, aveva esportato quantità significative di prodotto in esame di origine cinese. Si è pertanto ritenuto opportuno calcolare un margine di dumping individuale per tale società.

a) Paese di riferimento

(49) Dato che la RPC non è un paese retto da un'economia di mercato, per stabilire il valore normale si è dovuto scegliere un paese terzo di riferimento a economia di mercato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. A tale scopo, nell'avviso di apertura era stata proposta Singapore, che era anche il paese di riferimento preso in considerazione nella domanda di riesame. Entro il termine specifico stabilito nel pertinente avviso di apertura, alcune società cinesi hanno contestato tale proposta chiedendo che venisse utilizzato il valore normale minimo accertato per gli altri paesi soggetti all'inchiesta. Una società cinese ha suggerito di ricorrere alla Malaysia, alla Thailandia o alla Corea come paesi di riferimento.

(50) Tuttavia, i produttori coreani, singaporiani e malesi non hanno collaborato all'inchiesta. Quanto alla Thailandia, dato che l'unica società che ha collaborato all'inchiesta non aveva registrato vendite di televisori a colori sul mercato interno, non si è potuto stabilire il valore normale per questo paese. Pertanto, si è esaminato se la Turchia potesse essere utilizzata come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. La Turchia era stata altresì presentata nella domanda di riesame come scelta alternativa a Singapore.

(51) Si è ritenuto che la scelta della Turchia quale paese di riferimento fosse ragionevole, in quanto si tratta di un mercato competitivo e di un paese con una produzione e un consumo interno considerevoli. Si contano infatti numerosi produttori per il mercato interno, il che determina un forte livello di concorrenza interna, mentre le vendite sul mercato turco del prodotto in esame sono significative. Tre produttori turchi, che avevano collaborato nel quadro dell'inchiesta relativa alla Turchia, hanno fornito informazioni dettagliate in merito alle loro vendite interne e ai loro costi di produzione.

(52) Date tali circostanze, la Commissione ha deciso di utilizzare la Turchia come paese di riferimento. Dal momento che il periodo dell'inchiesta relativa alle importazioni del prodotto in esame originarie della Turchia e il PI di riesame si sono sovrapposti per una durata di sei mesi, il valore normale è stato stabilito soltanto per tale periodo comune alle due inchieste, cioè quello compreso tra il 1o luglio 1999 e il 31 dicembre 1999 (seconda metà del PI di riesame), e i calcoli relativi al dumping sono stati effettuati per tale periodo.

b) Valore normale

(53) Dato il tasso elevato di inflazione registrato in Turchia durante la seconda metà del PI di riesame, il valore normale è stato determinato per il più breve periodo significativo possibile, ossia su base mensile, al fine di eliminare gli effetti dell'inflazione.

(54) Le vendite interne sono state considerate sufficientemente rappresentative rispetto alle vendite per l'esportazione. Inoltre, i servizi della Commissione hanno valutato se, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, si potesse considerare che le vendite sul mercato interno di ciascuna società erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

(55) Questo è stato fatto calcolando, per ciascun tipo di prodotto esportato, la quota di vendite interne ad acquirenti indipendenti realizzate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno durante la seconda metà del PI di riesame. Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era stato realizzato con un profitto e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo di prodotto in questione sul mercato interno. Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era stato realizzato con un profitto, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite remunerative sul mercato interno del tipo di prodotto in questione.

(56) Dato che si è accertato che le vendite interne del prodotto simile da parte dei produttori turchi durante la prima metà del PI erano state realizzate in quantità sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale si è basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili, per il tipo di prodotto corrispondente, da parte di acquirenti indipendenti in Turchia durante la seconda metà del PI di riesame.

c) Prezzo all'esportazione

(57) Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni di televisori a colori di origine cinese da parte della società turca interessata, effettuate attraverso i suoi esportatori collegati in Turchia, sono state realizzate ad acquirenti sia collegati che indipendenti nella Comunità.

(58) Pertanto, per le vendite all'esportazione effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(59) Per le vendite realizzate attraverso importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute dal suddetto importatore tra l'importazione e la rivendita, incluse le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV"), nonché per tener conto del margine di profitto realizzato, secondo quanto accertato dall'inchiesta, dagli importatori non collegati del prodotto in esame.

d) Confronto

(60) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che, in base a quanto affermato e dimostrato, incidevano sulla comparabilità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Su tale base sono stati applicati adeguamenti, se del caso, per differenze inerenti a oneri all'importazione e imposte indirette, riduzioni, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, servizio d'assistenza, commissioni e credito.

(61) È stata chiesta l'applicazione di un certo numero di adeguamenti per differenze inerenti ad altri fattori, quali costi per crediti inesigibili, costi finanziari dovuti a differenze nei livelli delle scorte, costi finanziari relativi agli oneri all'importazione e alle imposte indirette, adeguamento per il valore del marchio, nonché costi pubblicitari e SGAV dei distributori collegati per il mercato interno. Queste richieste di adeguamento sono state tuttavia respinte, poiché non è stato dimostrato che tali differenze incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

(62) Sono stati inoltre chiesti adeguamenti relativi all'IVA, quali l'interesse dell'IVA sulle importazioni destinate alla produzione nel mercato interno e gli oneri finanziari per l'IVA sulle vendite interne. Si deve osservare al riguardo che le società hanno l'obbligo di riscuotere l'IVA per conto dello Stato e di rimborsare a quest'ultimo l'importo dovuto. Le transazioni soggette a IVA non incidono sui risultati finanziari (profitti o perdite) delle società stesse, ma incidono invece sulle attività o passività correnti registrate nella loro contabilità. Inoltre, per quanto riguarda gli eventuali oneri finanziari associati a tali transazioni soggette a IVA, per via del loro carattere ciclico si registra un costante flusso di operazioni soggette a IVA nelle due direzioni (IVA pagabile e ricevibile) le quali, in qualsiasi periodo dato, si compensano le une con le altre. Perciò, eventuali oneri finanziari sostanziali relativi a transazioni soggette a IVA dovrebbero di norma registrarsi soltanto nelle fasi di attività iniziale di un'impresa, quando le sue necessità di approvvigionamento sono molto più elevate delle attività di vendita. Tali eventuali oneri finanziari relativi all'IVA devono quindi essere considerati come normali costi operativi generali, per i quali non deve essere applicato alcun adeguamento in quanto tali costi non incidono sulla comparabilità dei prezzi.

(63) Sono stati chiesti sconti relativi a differenze ipotetiche tra i quantitativi, sostenendo che, qualora gli acquirenti sul mercato interno avessero acquistato gli stessi quantitativi dei clienti del mercato d'esportazione, tutti gli acquirenti sul mercato interno avrebbero allora potuto beneficiare della riduzione massima offerta su tale mercato. La richiesta è stata respinta in quanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di base, gli sconti sui quantitativi possono essere presi in considerazione per un adeguamento soltanto qualora vengano effettivamente accordati per le differenze tra i quantitativi e non in base a una situazione solamente ipotetica.

(64) È stato inoltre chiesto un adeguamento per differenze inerenti allo stadio commerciale per le vendite OEM. Tuttavia, si è accertato che i prezzi sul mercato interno per gli stessi modelli di televisori a colori di marca e OEM non mostravano un andamento dissimile. Pertanto, la richiesta è stata respinta in quanto tali eventuali differenze tra i due tipi di prodotto non incidono sulla comparabilità dei prezzi.

(65) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

e) Margine di dumping per la società turca che esporta televisori a colori di origine cinese

(66) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata su base mensile del valore normale, per tipo di prodotto, è stata confrontata con la media ponderata su base mensile del prezzo all'esportazione, per tipo di prodotto. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per la Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Turchia, è del 69,2 %.

f) Margine di dumping per i produttori cinesi

(67) Per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato all'inchiesta e per i produttori cinesi che non avevano registrato esportazioni durante il PI di riesame, il livello di dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili.

(68) Il valore normale, a tale proposito, è stato calcolato sulla base della media complessiva dei prezzi delle vendite interne di tutti i tipi di prodotto in esame realizzate dai tre produttori turchi che hanno collaborato durante la prima metà del PI. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, esso è stato stabilito sulla base dei dati disponibili con riferimento a Eurostat, cioè sulla base del valore cif medio ponderato, previo adeguamento per tener conto di assicurazione e nolo marittimi, delle importazioni dalla RPC di tutti i tipi di prodotto in esame effettuate durante la seconda metà del PI di riesame. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione così calcolati è emerso che le esportazioni dalla RPC nella Comunità erano realizzate a un livello significativo di dumping durante tale periodo. Anzi, il margine di dumping calcolato in questo modo risultava superiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta, che era pari al 44,6 %.

(69) Inoltre, la domanda di riesame presentata da Poetic conteneva elementi di prova prima facie quanto all'esistenza di significative pratiche di dumping relativamente alle importazioni originarie della RPC. In effetti, anche i margini di dumping denunciati dal richiedente nella domanda di riesame erano superiori al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta.

(70) In tali circostanze, non vi era motivo di ritenere che il margine di dumping per la Cina dovesse essere inferiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta. Pertanto, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, a tutti i produttori della RPC è stato attribuito un margine di dumping del 44,6 %.

2. Corea

(71) Dal momento che nessun produttore esportatore di questo paese ha collaborato all'inchiesta, per stabilire il livello di dumping per la Corea la Commissione ha esaminato i dati disponibili al riguardo.

(72) Il valore normale, a tale proposito, è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dai produttori coreani ai fini dell'operazione di campionamento, cioè sul valore medio ponderato delle vendite sul mercato interno di televisori a colori realizzate durante il PI di riesame. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, esso è stato stabilito sulla base dei dati disponibili con riferimento a Eurostat, cioè sulla base del valore cif medio ponderato, previo adeguamento per tener conto di assicurazione e nolo marittimi, delle importazioni dalla Corea di tutti i tipi di prodotto in esame effettuate durante il PI di riesame. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione così calcolati è emerso che le esportazioni dalla Corea nella Comunità erano realizzate a un livello significativo di dumping durante tale PI di riesame. In particolare, il margine di dumping calcolato in questo modo risultava superiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta, che era pari al 21,2 %.

(73) Inoltre, la domanda di riesame presentata da Poetic conteneva elementi di prova prima facie quanto all'esistenza di significative pratiche di dumping relativamente alle importazioni originarie della Corea. In effetti, anche i margini di dumping denunciati dal richiedente nella domanda di riesame erano superiori al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta.

(74) In tali circostanze, non vi è motivo di ritenere che il margine di dumping per tutte le società che non hanno collaborato alla presente inchiesta debba essere inferiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta. Pertanto, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, a tutti i produttori coreani che non hanno collaborato alla presente inchiesta è stato attribuito un margine di dumping del 21,2 %.

(75) Per gli stessi motivi, il medesimo margine di dumping del 21,2 % è stato attribuito alle società Thomson Television Thailand, Thailandia, e Beko Elektronik AS, Turchia, per le quali l'inchiesta ha accertato che avevano esportato televisori a colori di origine coreana durante il PI. Il confronto della media complessiva dei prezzi all'esportazione di questi televisori a colori con il valore normale complessivo calcolato sulla base dei dati - ricavati dalla domanda di riesame - relativi ai prezzi sul mercato interno di tipi simili di prodotto in esame venduti in Corea, ha confermato l'esistenza di pratiche significative di dumping, in linea con i margini summenzionati.

3. Malaysia

(76) Dal momento che nessun produttore esportatore di questo paese ha collaborato all'inchiesta, la Commissione ha esaminato i dati disponibili onde poter stabilire il livello di dumping per la Malaysia.

(77) A tale proposito, dal momento che nessun produttore esportatore malese aveva fornito informazioni ai fini dell'operazione di campionamento, per calcolare il valore normale per la Malaysia si è ritenuto opportuno fare ricorso ai dati relativi alla Corea. Il valore normale, a tale riguardo, è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dai produttori coreani ai fini dell'operazione di campionamento, cioè sul valore medio ponderato delle vendite sul mercato coreano del prodotto in esame realizzate durante il PI di riesame. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, esso è stato stabilito sulla base dei dati disponibili con riferimento a Eurostat, cioè sulla base del valore cif medio ponderato, previo adeguamento per tener conto di assicurazione e nolo marittimi, delle importazioni dalla Malaysia di tutti i tipi di prodotto in esame effettuate durante il PI di riesame. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione così calcolati è emerso che le esportazioni dalla Malaysia nella Comunità erano realizzate a un livello significativo di dumping durante tale PI di riesame. Anzi, il margine di dumping calcolato in questo modo risultava superiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta, che era pari al 25,1 %.

(78) In tali circostanze, non vi è motivo di ritenere che il margine di dumping per tutte le società che non hanno collaborato alla presente inchiesta debba essere inferiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta. Pertanto, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, a tutti i produttori malesi che non hanno collaborato alla presente inchiesta è stato attribuito un margine di dumping del 25,1 %.

(79) Per gli stessi motivi, il medesimo margine di dumping del 25,1 % è stato attribuito alle società Thomson Television Thailand, Thailandia, e Beko Elektronik AS, Turchia, per le quali l'inchiesta ha accertato che avevano esportato televisori a colori di origine malese durante il PI. Il confronto della media complessiva dei prezzi all'esportazione di questi televisori a colori con il valore normale complessivo calcolato sulla base dei dati - ricavati dalla domanda di riesame - relativi ai prezzi sul mercato interno di tipi simili di prodotto in esame venduti in Malaysia, ha confermato l'esistenza di pratiche significative di dumping, in linea con i margini summenzionati.

4. Singapore

(80) Dal momento che nessun produttore esportatore di questo paese ha collaborato all'inchiesta, la Commissione ha esaminato i dati disponibili onde poter stabilire il livello di dumping per Singapore. Si deve osservare che il volume delle esportazioni nella Comunità provenienti da questo paese ricavato dalle statistiche di Eurostat era molto basso.

(81) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati calcolati sulla base delle informazioni relative alle vendite interne e alle esportazioni nella Comunità fornite da un produttore singaporiano ai fini dell'operazione di campionamento. Il confronto di una media complessiva del valore normale con una media complessiva dei prezzi all'esportazione, calcolate in questo modo, ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping a un livello significativo.

(82) In tali circostanze, non vi è motivo di ritenere che il margine di dumping per tutte le società che non hanno collaborato alla presente inchiesta debba essere inferiore al margine di dumping residuo stabilito durante la precedente inchiesta. Pertanto, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, a tutti i produttori di Singapore che non hanno collaborato alla presente inchiesta è stato attribuito un margine di dumping del 24,6 %.

5. Thailandia

(83) Un'unica società thailandese ha collaborato al presente procedimento, la Thomson Television Thailand. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che le esportazioni di questa società non erano di origine thailandese, e la discussione per quanto riguarda il relativo livello del dumping è illustrata ai considerando dal 71 al 75 e dal 76 al 79. In base alle informazioni disponibili, cioè ai dati Eurostat, i produttori che non hanno collaborato alla presente inchiesta non avevano esportato televisori a colori di origine thailandese nella Comunità durante il PI di riesame. Di conseguenza, la Commissione non disponeva di dati che le permettessero di calcolare un nuovo livello di dumping per la Thailandia.

E. PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(84) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore implicasse o meno il rischio della persistenza o della reiterazione delle pratiche di dumping.

(85) Al fine di stabilire la probabilità o meno della persistenza del dumping, la Commissione ha esaminato se le esportazioni realizzate attualmente dai paesi interessati nella Comunità fossero in dumping, dal momento che, qualora si potesse concludere che le pratiche di dumping avevano effettivamente luogo, si poteva ragionevolmente considerare probabile, in mancanza di informazioni che indicassero il contrario, che tali pratiche continuassero anche in futuro.

(86) Per quanto riguarda invece l'analisi della probabile reiterazione del dumping - ossia della probabilità di un aumento delle esportazioni a prezzi in dumping qualora venissero abrogate le misure attualmente in vigore, abrogazione necessaria allorché i volumi esportati dai paesi interessati sono relativamente ridotti - la Commissione ha esaminato la probabilità o meno della reiterazione delle pratiche di dumping in futuro, e se tale eventuale dumping avrebbe luogo in quantità significative.

1. Repubblica popolare cinese

(87) Come si è già menzionato in precedenza, nessun produttore cinese che ha collaborato all'inchiesta ha esportato televisori a colori nella Comunità durante il PI di riesame. Tuttavia, in base ai dati disponibili nelle statistiche di Eurostat, sono state effettivamente realizzate esportazioni di televisori a colori da questo paese durante il PI di riesame. Sulla base dei dati disponibili, secondo quanto stabilito al considerando 70, l'inchiesta ha confermato che il livello di dumping per il prodotto in esame originario della RPC ed esportato da tale paese continuava ad essere significativo.

(88) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che un volume considerevole di televisori a colori esportati dalla Turchia nella Comunità era originario della RPC. Si è accertato che tali televisori venivano esportati dalla Turchia a prezzi che erano a un livello notevole di dumping.

(89) Inoltre, dal confronto tra il valore normale calcolato nel paese di riferimento, cioè la Turchia, e i prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi, è emerso che tali esportazioni erano state realizzate a prezzi a un livello significativo di dumping.

(90) In base alle informazioni presentate dalle società cinesi che hanno collaborato, le capacità di produzione di televisori a colori nella RPC sono aumentate dal 1998 in poi, mentre il consumo interno era insufficiente per assorbire l'intera produzione. Secondo tali informazioni, nella RPC si registrano considerevoli capacità eccedentarie di produzione di televisori a colori per l'esportazione, in quanto quasi la metà delle capacità esistenti, che rappresentano circa il 50 % del mercato comunitario, rimangono inutilizzate. Si può quindi considerare assai probabile che, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni in dumping dei televisori a colori cinesi nella Comunità aumenterebbero in misura significativa.

(91) Pertanto, non vi è motivo di ritenere che le pratiche di dumping non continuino qualora le misure in vigore vengano abrogate.

2. Corea

(92) Come si è già menzionato in precedenza, nessun produttore coreano ha collaborato all'inchiesta. Inoltre, come si ricava dai dati Eurostat, quantitativi relativamente elevati di televisori a colori sono stati esportati dalla Corea durante il PI di riesame. Sulla base dei dati disponibili, secondo quanto stabilito ai considerando 74 e 75, la Commissione ha confermato che il livello di dumping per le esportazioni di televisori a colori provenienti dalla Corea continuava ad essere significativo.

(93) Inoltre, sulla base delle informazioni ottenute dai produttori che hanno collaborato all'inchiesta in Turchia (Beko Elektronik AS) e in Thailandia (Thomson Television Thailand), è emerso che le vendite di televisori a colori originari della Corea ed esportati in provenienza dai suddetti due paesi venivano effettuate a prezzi in dumping.

(94) Secondo le informazioni disponibili, cioè la domanda di riesame, in Corea si registrano elevate capacità di produzione di televisori a colori, mentre il consumo interno assorbe meno del 15 % della produzione, il che lascia un ampio margine ad un incremento delle esportazioni. Inoltre, benché il livello di tali capacità sia rimasto stabile tra il 1996 e il 1999, nello stesso periodo il consumo interno è diminuito del 23 %. Sebbene il mercato interno coreano dovrebbe registrare secondo le previsioni una crescita moderata della domanda, nel paese rimangono considerevoli capacità eccedentarie di produzione di televisori a colori. Poiché spesso l'origine dei TTC è decisiva nel determinare l'origine dei televisori a colori, si sono quindi esaminate le capacità di produzione dei TTC in Corea, scoprendo che anche tali capacità erano considerevoli.

(95) In conclusione, i dati disponibili indicano l'esistenza di notevoli capacità di produzione che potrebbero essere orientate verso la Comunità, qualora venissero abrogate le misure in vigore. In tali circostanze, non vi è motivo di ritenere che l'abrogazione delle misure non determinerebbe il persistere delle pratiche di dumping a un livello significativo da parte della Corea.

3. Malaysia

(96) Come si è già menzionato in precedenza, nessun produttore malese ha collaborato all'inchiesta. Inoltre, dalle statistiche Eurostat si ricava che certi quantitativi di televisori a colori sono stati esportati dalla Malaysia durante il PI di riesame. Sulla base dei dati disponibili, secondo quanto stabilito ai considerando 76 a 79, la Commissione ha confermato che il livello di dumping per le esportazioni di televisori a colori provenienti da questo paese continuava ad essere significativo.

(97) Inoltre, sulla base delle informazioni ottenute dai produttori che hanno collaborato all'inchiesta in Turchia (Beko Elektronik AS) e in Thailandia (Thomson Television Thailand), è emerso che le vendite di televisori a colori originari della Malaysia ed esportati in quantità significative in provenienza dai suddetti due paesi venivano effettuate a prezzi in dumping.

(98) Secondo le informazioni disponibili, in particolare quelle contenute nella domanda di riesame, in Malaysia si registrano elevate capacità di produzione di televisori a colori. Poiché spesso l'origine dei TTC è decisiva nel determinare l'origine dei televisori a colori, si sono quindi esaminate le capacità di produzione dei TTC in Malaysia, scoprendo che anche tali capacità erano considerevoli.

(99) In conclusione, non vi è motivo di ritenere che l'abrogazione delle misure non determinerebbe il persistere delle pratiche di dumping a un livello significativo da parte della Malaysia.

4. Singapore

(100) Dato il volume molto modesto delle esportazioni in dumping durante il PI di riesame, si è ritenuto opportuno valutare la probabilità della reiterazione di tale dumping.

(101) Da quando sono state istituite le misure antidumping nel 1995, le importazioni nella Comunità di televisori a colori originari di Singapore sono diminuite, passando da circa 36000 a più o meno 2000 apparecchi, con una quota del mercato comunitario scesa pertanto dallo 0,1 % a quasi lo 0 %. Questo calo del volume delle importazioni deve essere valutato sulla base del fatto che nei confronti di due produttori esportatori di Singapore era stato istituito un dazio antidumping dello 0 %. Inoltre, anche le esportazioni di prodotto in esame singaporiano verso altri importanti mercati per i televisori a colori, come gli Stati Uniti, si attestavano su livelli molto ridotti (35000 apparecchi nel 1999). Si può quindi ragionevolmente concludere che il calo del volume delle esportazioni da Singapore non è dovuto all'istituzione delle misure antidumping nei confronti del paese, ma piuttosto al fatto che la produzione interna è stata orientata maggiormente sui mercati locali.

(102) Le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame dimostrano che la produzione di Singapore è diminuita in misura sostanziale, passando dai 4,5 milioni di apparecchi stimati nel 1995 a 1,3 milioni di apparecchi secondo la stima del 1999. Anche le capacità sono diminuite, per via del fatto che parecchi produttori singaporiani hanno cessato di produrre televisori a colori.

(103) Sulla scorta di quanto precede, secondo le previsioni l'abrogazione delle misure antidumping in vigore non dovrebbe comportare una reiterazione del dumping a un livello significativo da parte di Singapore.

5. Thailandia

(104) Benché in Thailandia vi siano numerosi produttori di televisori a colori, soltanto una società che aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI di riesame ha collaborato all'inchiesta. Tuttavia, come si è già menzionato sopra, si è accertato che le esportazioni nella Comunità di televisori da parte di questo produttore erano state effettuate in dumping, ma che i prodotti erano originari della Corea e della Malaysia. Secondo le informazioni disponibili, cioè la domanda di riesame, in Thailandia si registrano elevate capacità di produzione di televisori a colori, mentre il consumo interno assorbe meno del 16 % della produzione, il che lascia un ampio margine ad un incremento delle esportazioni. Inoltre, sebbene tali capacità siano aumentate del 17 % tra il 1996 e il 2000, nello stesso periodo il consumo interno è diminuito del 30 %, il che ha permesso l'accumulo di notevoli capacità eccedentarie di produzione di televisori a colori in Thailandia.

(105) Poiché spesso l'origine dei TTC è decisiva nel determinare l'origine dei televisori a colori, si sono quindi esaminate le capacità di produzione dei TTC in Thailandia, scoprendo che anche tali capacità erano considerevoli.

(106) Pertanto, vi sono fondati motivi per ritenere che l'abrogazione delle misure determinerebbe la reiterazione delle pratiche di dumping a un livello significativo da parte della Thailandia. Per quanto riguarda il margine di dumping, non vi è motivo di ritenere che esso debba essere inferiore al margine di dumping residuo stabilito per i produttori esportatori che non hanno collaborato (pari al 33,6 %) nonché al 14,7 % per la Thomson Television Thailand secondo quanto è stato accertato nel corso della precedente inchiesta antidumping.

F. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria

(107) Nella Comunità, il prodotto in esame viene fabbricato dai seguenti produttori:

- cinque produttori che hanno presentato e/o approvato la denuncia e hanno collaborato alla presente inchiesta: Industrie Formenti (IT), Grundig (D), Philips Electronic Consumers (NL), Seleco Formenti (IT) e Tecnimagen (E),

- un produttore che ha presentato la denuncia, ma alla fine non ha collaborato all'inchiesta: AR Systems (E). Questa società è stata informata della sua esclusione dalla definizione dell'industria comunitaria, e non ha sollevato obiezioni al riguardo,

- sei produttori che non hanno preso parte alla denuncia, si sono limitati a presentare una serie di informazioni essenziali senza neppure rispondere in modo esauriente al questionario, e non si sono opposti all'apertura del presente procedimento: Great Wall (F), Matsushita Panasonic (UK), Mivar (I), Sanyo (E), Semitech Turku (FI), e Thomson Multi Media (F). Quest'ultima società si è opposta alla proroga delle misure antidumping,

- altri produttori che non hanno collaborato all'inchiesta, ma che non si sono opposti all'apertura del procedimento.

(108) Si è esaminato se si potesse ritenere che le società summenzionate costituissero la produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(109) Si è accertato che un produttore comunitario non denunziante era collegato a un esportatore interessato, e inoltre che importava anch'esso televisori a colori originari di due dei paesi interessati. A norma dell'articolo 4 del regolamento di base, si è esaminato se il suddetto produttore avesse semplicemente affiancato alla sua produzione nella Comunità un'attività aggiuntiva basata sulle importazioni, o se si trattasse piuttosto di un importatore che a tale attività affiancasse una produzione aggiuntiva relativamente limitata nella Comunità.

(110) Dall'inchiesta è emerso che le attività di base della società (cioè gli impianti di produzione, la sede centrale e la sede per la R & S) si svolgono all'interno della Comunità; pertanto, tale produttore non dovrebbe essere escluso dalla definizione della produzione comunitaria. Per quanto riguarda altri produttori comunitari che non hanno preso parte all'inchiesta né hanno fornito informazioni, la Commissione non dispone di indicazioni in base alle quali si possa concludere che una qualsiasi di queste società non debba essere inclusa nella produzione comunitaria.

(111) Un esportatore turco ha affermato che un produttore comunitario denunziante avrebbe dovuto essere escluso dalla definizione della produzione comunitaria, dal momento che aveva trasferito la maggior parte delle sue attività di produzione di televisori a colori al di fuori della Comunità, e cioè nei suoi impianti in Polonia e Ungheria. Si deve osservare in primo luogo che il regolamento di base consente unicamente di escludere i produttori comunitari che sono collegati agli esportatori interessati o sono essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping. Tuttavia, questo non si applica al caso in questione, giacché il produttore comunitario denunziante summenzionato fabbrica il prodotto in esame nella Comunità e mantiene tuttora le sue attività di base (cioè il settore dell'elettronica di consumo, gli impianti di produzione, la sede centrale e la sede per la R & S) all'interno della Comunità; pertanto, tale produttore non dovrebbe essere escluso dalla definizione della produzione comunitaria.

(112) Di conseguenza, si è considerato che tutti gli operatori summenzionati siano produttori comunitari e costituiscano pertanto la produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Definizione dell'industria comunitaria

(113) I cinque produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta, cioè Industrie Formenti, Grundig, Philips Consumer Electronics, Seleco Formenti e Technimagen, soddisfano i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto rappresentano il 30 % della produzione comunitaria complessiva di televisori a colori. Si ritiene pertanto che essi costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e saranno in appresso denominati "l'industria comunitaria".

G. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO DEL PRODOTTO IN ESAME

1. Osservazione preliminare

(114) Si deve osservare che la Seleco Formenti ha dichiarato fallimento nell'aprile 1997 ed è stata acquistata dalla Industrie Formenti nel marzo 1998. La nuova società ha ripreso la produzione di televisori a colori nell'ottobre 1998. Perciò, per motivi di comparabilità dei trends relativi alla situazione dell'industria comunitaria, i dati forniti dalla Seleco Formenti sono stati esclusi dal complesso dei dati riguardanti tale industria.

(115) Come si è già menzionato al considerando 18, l'esame dei vari andamenti o trends pertinenti all'analisi relativa al pregiudizio ha riguardato il periodo a partire dal 1995 fino al 30 giugno 2000 ("il periodo in esame"). Occorre sottolineare a tale proposito che il PI di riesame corrisponde all'anno 1999.

2. Consumo comunitario apparente

(116) Il calcolo del consumo apparente si è basato sulla somma del volume di vendite realizzato sul mercato comunitario dall'industria comunitaria e da altri produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta secondo quanto riportato nelle loro risposte al questionario, del volume delle vendite di certi altri produttori comunitari in base alle informazioni da essi presentate, del volume stimato delle vendite effettuate da altri produttori comunitari che non hanno collaborato secondo quanto riferito nella domanda di riesame, nonché dei dati di Eurostat sul volume delle importazioni totali, sui quali, quando possibile, è stato effettuato un controllo incrociato facendo riferimento alle informazioni presentate dagli esportatori che hanno collaborato.

(117) Il consumo di televisori a colori è influenzato da importanti avvenimenti sportivi quali i campionati europei e mondiali di calcio e le Olimpiadi, in occasione dei quali le vendite di questi prodotti di solito aumentano.

(118) Nel corso del periodo in esame il consumo di televisori a colori nella Comunità è aumentato del 31 %, passando da 24,7 milioni di apparecchi nel 1995 a 24,5 milioni nel 1996, a 27,7 milioni nel 1997, a 31 milioni nel 1998, a 30,7 milioni nel 1999 e infine a 32,4 milioni durante il PI.

3. Importazioni dai paesi interessati

(119) In considerazione delle conclusioni di cui sopra relative all'origine, e in particolare in merito all'assenza di importazioni del prodotto in esame originarie della Thailandia, l'analisi delle importazioni dai paesi interessati sarà limitata alle importazioni originarie della RPC, della Corea, della Malaysia e di Singapore.

a) Volume delle importazioni interessate e quota di mercato

(120) Il volume delle importazioni originarie dei paesi interessati durante il PI include anche i televisori a colori che si sono rivelati originari di un paese interessato diverso da quello da cui sono stati esportati, come è stato spiegato sopra. Onde poter disporre di andamenti comparabili, nel caso delle importazioni di prodotto in esame originarie dei paesi interessati ma esportate da altri paesi, la proporzione di televisori a colori originari dei paesi interessati accertata per il PI è stata applicata anche agli anni precedenti.

(121) Le importazioni totali interessate sono aumentate del 73 %, passando da 1,4 milioni di apparecchi nel 1995 a 1,2 milioni nel 1996, a 1,3 milioni nel 1997, a 1,8 milioni nel 1998, a 2 milioni nel 1999 e infine a 2,5 milioni durante il PI.

(122) La quota del mercato comunitario detenuta da tali importazioni ha registrato il seguente andamento: dal 5,6 % nel 1995 al 4,8 % nel 1996, al 4,6 % nel 1997, al 5,7 % nel 1998, al 6,6 % nel 1999 e infine al 7,5 % durante il PI.

b) Prezzi delle importazioni in dumping

i) Andamento dei prezzi

(123) In base ai dati forniti da Eurostat e dagli esportatori che hanno collaborato, la media ponderata dei prezzi unitari all'importazione (dazi non corrisposti) nel PI ammontavano a 101 EUR nel caso delle importazioni originarie della RPC, a 123 EUR nel caso delle importazioni originarie della RPC ma esportate dalla Turchia, a 180 EUR nel caso delle importazioni originarie della Corea, a 115 EUR per le importazioni originarie della Malaysia, a 82 EUR per le importazioni originarie della Malaysia ma esportate dalla Thailandia, e infine a 170 EUR per le importazioni originarie di Singapore.

(124) Questi prezzi sono stati calcolati sulla base di un mix di tutti i modelli di prodotto e di tutte le dimensioni dello schermo. Considerando il solo segmento di mercato dei televisori a colori con schermo di piccole dimensioni (14"), che rappresenta circa il 50 % delle importazioni totali nella Comunità, la media ponderata dei prezzi unitari all'importazione nel PI ammontava a 90 EUR per le importazioni dalla RPC, 86 EUR nel caso delle importazioni originarie della RPC ma esportate dalla Turchia, 151 EUR per le importazioni dalla Corea, 93 EUR per le importazioni dalla Malaysia, 82 EUR per le importazioni originarie della Malaysia ma esportate dalla Thailandia, e infine 147 EUR per quelle originarie di Singapore.

ii) Sottoquotazione dei prezzi

(125) Per esaminare la politica di fissazione dei prezzi delle importazioni cinesi sul mercato comunitario, i prezzi delle importazioni interessate sono stati confrontati a quelli delle vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, al netto di tutti gli sconti e riduzioni, allo stesso stadio commerciale. Nel caso dei televisori a colori esportati dalla Turchia e originari della RPC, della Corea e della Malaysia, l'analisi è stata effettuata sulla base dei dati relativi a un periodo di sei mesi, in quanto, come si è già menzionato, i periodi delle inchieste relativi ai due procedimenti si sono sovrapposti soltanto tra il 1o luglio 1999 e il 31 dicembre 1999. I prezzi all'importazione erano a livello cif frontiera comunitaria, debitamente adeguati per tener conto del pagamento dei dazi doganali e dei dazi antidumping, nonché dei costi sostenuti dopo l'importazione. I prezzi dell'industria comunitaria erano quelli applicati al primo acquirente indipendente a livello franco fabbrica.

(126) In considerazione del numero elevato di modelli, i televisori a colori venduti sul mercato comunitario sono stati suddivisi in categorie sulla base delle caratteristiche che si è ritenuto avessero un'incidenza maggiore sul costo del prodotto, e cioè il tipo di schermo, le dimensioni e il formato dello schermo, la frequenza immagine, il suono, il televideo e il sistema di televisione. Per quei paesi nei quali i produttori esportatori non avevano offerto alcuna collaborazione, i confronti tra i prezzi sono stati effettuati in base alle informazioni disponibili, cioè ai dati ricavati da Eurostat, tenendo conto della varietà di dimensioni dello schermo.

(127) Le differenze tra i prezzi, espresse in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, danno conto di margini di sottoquotazione dei prezzi compresi tra l'1,9 % e il 34,3 % per tutti i paesi interessati ad eccezione di Singapore, per il quale non si è riscontrata alcuna sottoquotazione.

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

a) Osservazione preliminare

(128) La situazione dell'industria comunitaria deve essere considerata alla luce del fatto che nel 1997 il maggior produttore comunitario di televisori a colori ha chiuso alcuni impianti di produzione nella Comunità e li ha trasferiti in Polonia, il che è di per sé una conseguenza della situazione critica dell'industria comunitaria sul mercato comunitario.

b) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(129) La produzione dell'industria comunitaria ha registrato il seguente andamento: da 6,5 milioni di apparecchi nel 1995, a 6,6 milioni nel 1996, a 6 milioni nel 1997, a 6,1 milioni nel 1998, a 5,9 milioni nel 1999 e infine a 6 milioni durante il PI, il che equivale a un calo complessivo di 7 punti percentuali.

(130) Le capacità di produzione dell'industria comunitaria hanno registrato il seguente andamento: da 7,5 milioni di apparecchi nel 1995, a 7,7 milioni nel 1996, a 7,3 milioni nel 1997, a 7 milioni nel 1998, e infine a 7,1 milioni nel 1999 e durante il PI, con un calo complessivo di 4 punti percentuali sull'intero periodo.

(131) Il tasso di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è rimasto stabile, passando dall'87 % nel 1995 all'85 % nel 1996, all'82 % nel 1997, all'86 % nel 1998, all'83 % nel 1999 e infine all'85 % durante il PI.

c) Scorte

(132) Il livello delle scorte dell'industria comunitaria è passato da 500000 pezzi nel 1995, a circa 400000 nel 1996 e nel 1997, a circa 500000 nel 1998 e infine a circa 400000 nel 1999. Fatta eccezione per il 1998, il volume delle scorte è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, sia in percentuale del volume della produzione (7 %) che in percentuale del volume delle vendite (8 %).

d) Volume delle vendite e quota di mercato

(133) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità ha registrato il seguente andamento: da 5,9 milioni di apparecchi nel 1995 e 1996, a 5,4 milioni nel 1997 e 1998, a 5,3 milioni nel 1999 e infine a 5,5 milioni durante il PI.

(134) Tra il 1995 e il PI le vendite sono diminuite del 7 %. Sono rimaste stabili tra il 1995 e il 1996, mentre in seguito hanno registrato una diminuzione dell'8 % tra il 1996 e il 1997; infine, sono aumentate del 3 % tra il 1997 e il PI.

(135) La quota del mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria è scesa dal 24 % del 1995 al 17 % durante il PI, il che equivale a una diminuzione di 7 punti percentuali.

e) Crescita

(136) Mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 30 % nel corso del periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 7 % e il volume delle importazioni interessate è aumentato del 73 %. Nonostante l'incremento del consumo, l'industria comunitaria non ha registrato un aumento della sua quota di mercato comunitario, che è scesa dal 24 % del 1995 al 17 % durante il PI. L'industria comunitaria non ha quindi potuto beneficiare pienamente della crescita del mercato.

f) Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi dell'industria comunitaria

(137) I televisori a colori stanno gradualmente diventando prodotti maturi, che registrano una costante erosione dei prezzi. Tale erosione dei prezzi è più evidente nel segmento di mercato dei prodotti in esame con uno schermo di piccole dimensioni, con un numero ridotto di caratteristiche e utilizzati generalmente come secondo o terzo apparecchio dalle famiglie.

(138) Il principale fattore di costo per il prodotto in esame è il prezzo del TTC, che spesso rappresenta una percentuale compresa tra il 40 % e il 60 % del prezzo del televisore a colori. A tale riguardo, alcuni produttori comunitari hanno reso noto che durante il periodo in esame, in particolare nel 1999 e durante il PI, sul mercato comunitario si registrava una carenza di TTC. Inoltre, numerosi produttori comunitari hanno altresì indicato che, dato che una parte dei TTC incorporati nei televisori a colori fabbricati nella Comunità viene acquistata in USD, per i produttori comunitari il costo medio di tali TTC era aumentato nel 1999 e durante il PI a causa dell'andamento dei tassi di cambio.

(139) La media ponderata dei prezzi unitari dell'industria comunitaria applicati ad acquirenti indipendenti ha registrato il seguente andamento: da 300 EUR nel 1995 a 302 EUR nel 1996, a 306 EUR nel 1997, a 320 EUR nel 1998, a 309 EUR nel 1999 e infine a 319 EUR durante il PI. I prezzi medi di vendita non rivelano un'erosione dei prezzi, giacché quest'ultima è il risultato del mix di prodotti dei modelli venduti.

(140) Tuttavia, l'erosione dei prezzi risulta evidente se si esaminano i prezzi medi di vendita per categorie di prodotto suddivise a seconda delle dimensioni dello schermo. Ad esempio, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria per i televisori a 14" è scesa da 105 EUR nel 1999 a 102 EUR durante il PI; quella dei 21" è diminuita nello stesso periodo da 172 EUR a 168 EUR, mentre quella dei 28" è scesa da 380 EUR a 350 EUR.

(141) In conclusione, l'aumento della media ponderata dei prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria è dovuto a una modifica del mix di prodotti, che ha registrato una tendenza verso i modelli caratterizzati da un maggior valore aggiunto.

g) Occupazione

(142) L'occupazione nella Comunità è diminuita del 20 % nel corso del periodo in esame, registrando il seguente andamento: 6500 impiegati del settore nel 1995, 6000 nel 1996, 5600 nel 1997, 5000 nel 1998, 5100 nel 1999 e infine 5200 durante il PI.

h) Produttività

(143) La produttività dell'industria comunitaria è aumentata, passando da 1000 unità per impiegato nel 1995 a 1100 nel 1996 e nel 1997, a 1200 nel 1998, e infine a 1150 nel 1999 e nel PI, con un incremento complessivo del 16 %.

i) Salari

(144) Il salario dell'industria comunitaria per singolo impiegato è rimasto stabile nel 1995 e nel 1996, è aumentato del 2 % nel 1997, quindi dell'1 % nel 1998 e ancora del 7 % nel 1999.

j) Investimenti

(145) Gli investimenti realizzati dall'industria comunitaria per quanto riguarda il prodotto in esame sono aumentati, passando da 48 milioni di EUR nel 1995 a 52 milioni di EUR durante il PI, il che equivale ad un incremento del 10 %. Essi rappresentavano inoltre circa il 2 % del fatturato. Fatta eccezione per il 1996 e il 1997, il livello degli investimenti realizzati dall'industria comunitaria è rimasto relativamente stabile nel corso del periodo in esame. Gli investimenti effettuati dall'industria durante il PI consistevano principalmente nell'installazione di impianti di stoccaggio automatico.

k) Redditività

(146) L'utile sulle vendite nette realizzato dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, al lordo delle imposte, è passato da - 2,7 % nel 1995 a + 1,3 % durante il PI. In seguito agli sforzi di ristrutturazione del settore, il punto di equilibrio è stato raggiunto nel 1996. La redditività dell'industria comunitaria è migliorata nel 1997, in coincidenza con un'ulteriore ristrutturazione dovuta al trasferimento in Polonia di una quota della sua produzione da parte del maggior produttore comunitario di televisori a colori. Nel 1998 il livello di redditività è rimasto invariato, grazie ad un aumento dei prezzi di vendita che ha coinciso con importanti avvenimenti sportivi quali il campionato mondiale di calcio. Tra il 1998 e il 1999 la redditività è peggiorata, per via di un calo dei prezzi di vendita, mentre tra il 1999 e il PI, pur rimanendo sempre su un livello poco elevato, ha registrato un nuovo miglioramento per via di un aumento dei prezzi di vendita dovuto a una modifica del mix di prodotti.

l) Flusso di cassa, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(147) Il flusso di cassa dell'industria comunitaria, calcolato come profitto al lordo delle imposte comprese le voci non in contanti, dopo aver registrato una ripresa nel 1997, è andato gradualmente diminuendo fino al PI.

(148) Quanto all'utile sul capitale investito, si situava intorno al 15 % nel 1995, era negativo nel 1996, nettamente positivo nel 1997 e 1998, e infine leggermente positivo nel 1999 e durante il PI.

(149) Nessuna delle società che costituiscono l'industria comunitaria ha segnalato particolari difficoltà nell'ottenere capitali.

m) Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(150) Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati. Benché la situazione dell'industria comunitaria sia migliorata nel corso del periodo in esame, tuttavia tale industria non si è pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e la sua posizione seguita a rimanere debole.

5. Conclusioni

(151) Successivamente all'istituzione delle misure nel 1995 la situazione dell'industria comunitaria è migliorata, e già nel 1997, anno in cui è stata realizzata un'importante ristrutturazione, la sua redditività aveva raggiunto un livello soddisfacente.

(152) Tuttavia, dal 1998 in poi, la situazione dell'industria comunitaria ha registrato un deterioramento, in particolare in termini di redditività, la quale è scesa all'1,3 % durante il PI. L'insufficiente livello di redditività del 1999 era dovuto a una diminuzione dei prezzi di vendita, che non erano sufficienti a coprire i costi crescenti sostenuti dall'industria comunitaria. Durante il PI, nonostante un aumento dei prezzi, i costi sono aumentati in misura che i prezzi non hanno potuto coprire, per via principalmente dell'incremento dei prezzi dei TTC - principali fattori produttivi nella fabbricazione di televisori a colori - e della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni interessate, il che ha impedito alla redditività dell'industria comunitaria di risalire ai livelli del 1997 e 1998.

(153) Inoltre, nonostante un incremento del consumo comunitario (31 % nel corso del periodo in esame), l'industria comunitaria non ha beneficiato di tale crescita del mercato e ha anzi perso in percentuale di quota di mercato, che è passata dal 24 % nel 1995 al 17 % nel PI.

(154) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che, benché la situazione dell'industria comunitaria sia migliorata a partire dal 1995, tale industria seguita tuttavia a rimanere in posizione debole.

6. Impatto delle importazioni in esame

(155) Dall'inchiesta è emerso che, nonostante l'esistenza delle misure antidumping, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 73 % nel corso del periodo in esame, mentre il consumo ha registrato un incremento pari soltanto al 31 %. L'aumento più significativo si è avuto tra il 1997 e il 1998, allorché le importazioni in questione hanno registrato una crescita addirittura del 42 %, che è coincisa con l'incremento più considerevole del consumo (+ 12 %). La quota di mercato delle importazioni interessate nella Comunità è passata dal 5,7 % nel 1995 al 7,5 % nel PI.

(156) I vari paesi interessati hanno registrato risultati differenti tra loro quanto alle esportazioni in questione. Le importazioni originarie di Singapore sono diminuite nel corso del periodo in esame, con una quota del mercato comunitario vicina allo 0 % durante il PI. Le importazioni originarie della RPC hanno registrato un incremento sostanziale, attribuibile alle importazioni di televisori a colori originari della RPC ed esportati dalla Turchia. La quota di mercato detenuta dalla RPC è passata dall'1,2 % nel 1995 al 3,9 % durante il PI. Le importazioni originarie della Corea sono aumentate in misura considerevole tra il 1998 e il 1999, mentre la loro quota di mercato è passata dallo 0,4 % nel 1995 al 2 % durante il PI. Le importazioni originarie della Malaysia sono diminuite, come pure la loro quota di mercato, che è scesa dal 3,9 % all'1,6 %.

(157) Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni interessate, fatta eccezione per quelle originarie di Singapore, essi erano inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI. Inoltre, le importazioni interessate hanno esercitato una pressione sui prezzi dell'industria comunitaria che ha impedito che tali prezzi potessero riflettere l'aumento dei costi sostenuti dall'industria stessa, soprattutto nel 1999 e durante il PI. Perciò, la pressione su prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati ha contribuito al deterioramento della redditività dell'industria comunitaria.

7. Volumi e prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi

(158) Le importazioni provenienti da altri paesi terzi sono state determinate sulla base dei dati Eurostat, e comprendono anche i televisori a colori esportati dalla Turchia ma originari di uno di tali paesi terzi, in conformità delle conclusioni sull'origine tratte per il PI. Si deve osservare che le cifre fornite da Eurostat, che rappresentavano le uniche informazioni disponibili, potrebbero non riflettere l'origine effettiva dei televisori a colori importati nella Comunità da altri paesi terzi.

(159) Il volume di televisori a colori importati da altri paesi terzi è aumentato di oltre l'800 % nel corso del periodo in esame, passando da 1 milione di unità nel 1995 a 8,9 milioni nel PI. Il volume più elevato di esportazioni proveniva dalla Polonia (passato dalle 401000 unità del 1995 a 5,3 milioni durante il PI), dall'Ungheria (da 115000 a 1,6 milioni), dalla Lituania (da 114000 a 920000) e dalla Repubblica ceca (da 2000 a 660000).

(160) Per quanto riguarda la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni da questi paesi terzi, è passata dal 4,2 % nel 1995 al 27,3 % nel PI, di cui il 16,4 % detenuto dalla Polonia, il 4,8 % dall'Ungheria, il 2,8 % dalla Lituania, il 2 % dalla Repubblica ceca e l'1,3 % da altri paesi esportatori.

(161) Quanto ai prezzi di queste importazioni, quelli delle importazioni originarie della Polonia e della Lituania sono inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria e più o meno allineati a quelli di alcuni dei paesi interessati. Pertanto, non si può escludere che anche tali importazioni abbiano contribuito alla stagnazione delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria, nonché al ribasso dei prezzi e al calo di redditività registrati durante il PI.

(162) In conclusione, le importazioni provenienti da altri paesi terzi sono aumentate significativamente durante il periodo in esame, in misura ben superiore all'aumento del consumo apparente nonché all'incremento del volume delle importazioni dai paesi interessati.

H. PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Analisi della situazione dei produttori esportatori dei paesi interessati

a) La RPC

(163) Nel valutare la probabilità della persistenza o della reiterazione del pregiudizio, si è tenuto conto dei televisori a colori originari della RPC, a prescindere dal fatto che fossero stati esportati dalla RPC o da altri paesi come la Turchia.

i) Probabile volume delle esportazioni

(164) Le importazioni nella Comunità di televisori a colori di origine cinese sono aumentate del 413 % nel corso del periodo in esame. Le esportazioni dalla RPC sono diminuite tra il 1995 e il 1996, mantenendosi poi all'incirca allo stesso livello tra il 1996 e il PI. Le esportazioni dalla Turchia sono aumentate costantemente, passando da circa 190000 apparecchi nel 1995 a circa 1,2 milioni nel PI. Oltre il 95 % delle importazioni originarie della RPC nel PI corrispondevano a televisori a colori con schermo di piccole dimensioni (14").

(165) Le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame dimostrano che nella RPC esistevano significative capacità di produzione, per fabbricare cioè circa 40 milioni di apparecchi televisivi. Inoltre, sono stati forniti dati dai quali si ricava che il livello di produzione si aggirava intorno ai 31 milioni di apparecchi, mentre il consumo interno raggiungeva la cifra di circa 23 milioni di apparecchi, il che rendeva disponibili per l'esportazione considerevoli quantitativi di prodotto in esame.

(166) I produttori esportatori cinesi hanno a loro volta sostenuto che, benché la produzione e le capacità siano attualmente eccedentarie rispetto alla domanda, la domanda interna della RPC di televisori a colori dovrebbe probabilmente registrare un incremento nel prossimo futuro, senza quindi lasciare una parte delle capacità di produzione disponibili per l'esportazione. Tuttavia, non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione.

(167) Dall'inchiesta è emerso che il consumo interno nella RPC è andato costantemente aumentando, passando da una cifra stimata pari a 17 milioni di apparecchi nel 1996 a una cifra stimata pari a 23 milioni di apparecchi nel 2000. Tuttavia, anche la produzione è aumentata nello stesso periodo, arrivando a un livello eccedentario rispetto al consumo interno per una cifra compresa tra 7 e 10 milioni di apparecchi.

(168) Si è inoltre accertato che le esportazioni di prodotto in esame d'origine cinese negli Stati Uniti, secondo quanto riportato nelle statistiche di Eurostat, hanno registrato un incremento considerevole, passando da circa 220000 apparecchi nel 1996 a circa 900000 apparecchi nel 2000, a prezzi notevolmente inferiori a quelli delle esportazioni cinesi nella Comunità. Le esportazioni di televisori a colori di origine cinese in Giappone sono aumentate, passando da circa 1,3 milioni di apparecchi nel 1996 a circa 2,3 milioni di apparecchi nel 2000. Dalle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame emerge che si tratta di esportazioni di televisori a colori fabbricati da società con sede nella RPC collegate a produttori giapponesi, e venduti in Giappone attraverso la loro propria rete di distribuzione.

(169) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che, nonostante un aumento del consumo interno nella RPC, nel paese si registrano una produzione e capacità eccedentarie disponibili per attività di esportazione. Da tale conclusione emerge che è probabile che il volume delle esportazioni nella Comunità di televisori a colori di origine cinese verrebbe ad aumentare qualora fossero abrogate le misure antidumping.

ii) Probabili prezzi all'esportazione

(170) Da un confronto tra i prezzi del prodotto in esame di origine cinese, secondo quanto riportato nei dati Eurostat e riferito dai produttori esportatori turchi che hanno collaborato all'inchiesta, e quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI, emerge che i prezzi dei televisori a colori originari della RPC erano significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, di una percentuale compresa tra il 18,9 % e il 34,3 %. Dalle informazioni fornite dalle parti interessate emerge inoltre che la maggior parte delle esportazioni cinesi nella Comunità è rappresentata da televisori con schermo di piccole dimensioni (14"), con un numero generalmente inferiore di caratteristiche, e per i quali il margine per differenziali di prezzo tra i modelli è più ridotto. Pertanto, si è considerato che il calcolo della sottoquotazione dei prezzi su tale base rifletta adeguatamente il differenziale di prezzo tra i televisori a colori di origine cinese e quelli di produzione comunitaria.

(171) I prezzi all'esportazione cinesi medi ponderati del prodotto in esame venduto negli USA, senza distinzione di dimensioni dello schermo, convertiti a un prezzo costruito cif a livello frontiera comunitaria, erano inoltre notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria.

(172) Da quanto sopra esposto, si può concludere che è probabile che i prezzi delle esportazioni dalla RPC nella Comunità verrebbero ad essere inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria, qualora le misure venissero lasciate scadere. Si può pertanto concludere che esiste la probabilità di una reiterazione del pregiudizio.

b) Corea

(173) Nel 1998, il regolamento sui televisori a colori è stato modificato per quanto riguarda le importazioni originarie, tra l'altro, della Corea. Il margine di dumping accertato per due produttori esportatori coreani, LG Electronics e Samsung Electronis, era de minimis e pertanto nessun dazio antidumping era stato imposto nei confronti di queste due società.

(174) Nel valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio, si è tenuto conto dei televisori a colori di origine coreana esportati dalla Corea, nonché da altri paesi interessati come la Thailandia e la Turchia.

i) Probabile volume delle esportazioni

(175) Le esportazioni di televisori a colori originari della Corea sono diminuite, passando da circa 98000 apparecchi nel 1995 a circa 80000 nel 1997. Nel 1998 il volume delle importazioni era aumentato fino a circa 200000 apparecchi. Le importazioni hanno continuato ad aumentare fino a circa 500000 apparecchi nel 1999 e circa 650000 apparecchi nel PI. L'incremento maggiore del volume delle importazioni si è verificato nel segmento dei televisori con schermo di medie/grandi dimensioni. La quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni coreane nel PI era pari al 2 %.

(176) Le importazioni di prodotto in esame di origine coreana negli Stati Uniti erano soggette a misure antidumping fin dal 1984. Tuttavia, nel novembre 1998 le autorità statunitensi hanno lasciato scadere tali misure, dal momento che l'industria nazionale USA non aveva dato risposta all'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza. Il volume delle importazioni di televisori a colori di origine coreana negli Stati Uniti, sulla base delle statistiche Eurostat, è aumentato costantemente, passando da 150000 apparecchi nel 1996 a circa 600000 nel 2000. Il considerevole incremento del volume delle esportazioni negli Stati Uniti nel 1999 è coinciso con la revoca dei dazi antidumping in vigore in tale paese sulle importazioni originarie della Corea.

(177) Le esportazioni di televisori a colori di origine coreana in Giappone sono diminuite, passando da circa 1 milione di apparecchi nel 1996 a circa 700000 nel 1999, con un ulteriore notevole calo a circa 380000 apparecchi nel 2000.

(178) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, in Corea si registrano considerevoli capacità di produzione, mentre il consumo interno assorbe meno del 15 % della produzione nazionale, il che lascia un ampio margine ad un incremento delle esportazioni. Vi sono inoltre significative capacità di produzione dei TTC in Corea.

(179) Da quanto sopra esposto, si può concludere che esiste la probabilità che il volume delle importazioni venga ad aumentare qualora si lascino scadere le misure antidumping.

ii) Probabili prezzi all'esportazione

(180) Da un confronto tra i prezzi dei televisori a colori di origine coreana, secondo quanto riportato nei dati Eurostat e riferito dai produttori esportatori turchi e tailandesi che hanno collaborato all'inchiesta, e quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI di riesame - confronto effettuato per ciascun modello distinto a seconda delle dimensioni dello schermo - emerge che i prezzi dei televisori a colori originari della Corea erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria, di una percentuale compresa tra l'11 % e il 36 %.

(181) I prezzi all'esportazione coreani medi ponderati del prodotto in esame venduto negli USA durante il PI, senza distinzione di dimensioni dello schermo, convertiti a un prezzo costruito cif a livello frontiera comunitaria, erano inoltre inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria.

(182) Da quanto sopra esposto, si può concludere che è probabile che i prezzi delle esportazioni dalla Corea nella Comunità verrebbero ad essere inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria, qualora le misure venissero lasciate scadere. Si può pertanto concludere che esiste la probabilità di una reiterazione del pregiudizio.

c) Malaysia

(183) Nel valutare la probabilità della persistenza o della reiterazione del pregiudizio, si è tenuto conto dei televisori a colori originari della Malaysia, a prescindere dal fatto che fossero stati esportati dalla Malaysia o da altri paesi come la Thailandia e la Turchia.

i) Probabile volume delle esportazioni

(184) Le esportazioni di televisori a colori originari della Malaysia sono diminuite, passando da circa 970000 apparecchi nel 1995 a circa 530000 nel PI, mentre la loro quota del mercato comunitario ha registrato un calo, passando dal 3,9 % nel 1995 all'1,6 % nel PI. Circa il 90 % di queste esportazioni venivano effettuate a partire dalla Thailandia.

(185) Il volume delle importazioni di televisori a colori di origine malese negli Stati Uniti, sulla base delle statistiche di Eurostat, è aumentato passando da circa 3 milioni di apparecchi nel 1996 e 1997 a 3,6 milioni nel 1998, quindi a 5,4 milioni nel 1999 e infine a 7 milioni di apparecchi nel 2000.

(186) Il volume delle importazioni di televisori a colori di origine malese in Giappone è aumentato, passando da 2,5 milioni di apparecchi nel 1996 e 1998 a 3 milioni nel 1999 e quindi a 4 milioni nel 2000.

(187) Le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame dimostrano che i produttori malesi utilizzano pienamente le loro capacità, e che solamente il 5 % circa della produzione nazionale è destinato al mercato interno, poiché il rimanente 95 % è destinato principalmente al Giappone, agli Stati Uniti e al mercato comunitario.

(188) Si è concluso pertanto che, qualora venissero abrogate le misure antidumping, potrebbe verificarsi un certo qual incremento del volume delle importazioni di televisori a colori di origine malese.

ii) Probabili prezzi all'esportazione

(189) Da un confronto tra i prezzi dei televisori a colori di origine malese, secondo quanto riportato nei dati Eurostat e riferito dai produttori esportatori turchi e thailandesi che hanno collaborato all'inchiesta, e quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI - confronto effettuato per ciascun modello distinto a seconda delle dimensioni dello schermo - emerge che i prezzi dei televisori a colori originari della Malaysia erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria, di una percentuale compresa tra il 17 % e il 21 %.

(190) I prezzi all'esportazione malesi medi ponderati del prodotto in esame venduto negli USA durante il PI, senza distinzione di dimensioni dello schermo, convertiti a un prezzo costruito cif a livello frontiera comunitaria, erano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Dato il livello di fissazione dei prezzi praticato dagli esportatori malesi del prodotto in esame negli USA - paese terzo che rappresenta un importante mercato - non si può escludere che, qualora le misure antidumping vengano abrogate, considerevoli quantitativi di televisori a colori originari della Malaysia siano esportati nella Comunità a prezzi in dumping, determinando quindi un pregiudizio per l'industria comunitaria.

(191) Da quanto sopra esposto, si può concludere che è probabile che i prezzi delle esportazioni dalla Malaysia nella Comunità verrebbero ad essere inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria, qualora le misure venissero lasciate scadere. Si può pertanto concludere che esiste la probabilità di una reiterazione del pregiudizio.

d) Singapore

(192) Poiché nessun produttore esportatore di questo paese ha collaborato all'inchiesta, la valutazione circa la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio si è basata sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

i) Probabile volume delle esportazioni

(193) Come si è già menzionato al considerando 103, sembra improbabile che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento del volume delle esportazioni provenienti da Singapore nella Comunità. Si è pervenuti a questa conclusione alla luce del fatto che nel paese le capacità di produzione sono diminuite in quanto parecchi produttori singaporiani hanno cessato la produzione di televisori a colori, del fatto che il volume delle importazioni non è aumentato durante il periodo in esame nonostante il dazio antidumping nullo applicabile nei confronti di due produttori esportatori, come pure in considerazione del basso volume delle esportazioni di televisori a colori di origine singaporiana verso altri mercati terzi.

ii) Probabili prezzi all'esportazione

(194) Da un confronto tra i prezzi dei televisori a colori esportati da Singapore e quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI, emerge che i prezzi dei televisori a colori originari di Singapore non erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

(195) I prezzi medi delle esportazioni da Singapore verso gli USA, senza distinzione di dimensioni dello schermo, erano più elevati di quelli delle esportazioni nella Comunità nel 1997, nel 1998 e nel 2000, con la sola eccezione del 1999.

(196) Da quanto sopra si ricava che è improbabile che, in assenza di misure antidumping, tali importazioni vengano realizzate a prezzi che potrebbero contribuire al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Pertanto, si è concluso che è improbabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni originarie di Singapore.

e) Thailandia

(197) Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame, in Thailandia si registra la presenza di un certo numero di produttori di televisori a colori, benché solo uno di essi abbia collaborato nel corso delle inchieste. Tuttavia, si è accertato che il produttore esportatore in questione aveva esportato nella Comunità televisori a colori originari di paesi interessati dall'inchiesta diversi dalla Thailandia. In considerazione di quanto sopra, la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole è stata effettuata sulla base dei dati disponibili.

i) Probabile volume delle esportazioni

(198) Secondo le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, in Thailandia si registrano significative capacità di produzione di televisori a colori; tali capacità sono aumentate, passando da circa 4,5 milioni di unità nel 1996 a circa 5,3 milioni nel 2000.

(199) Nello stesso periodo, si è riscontrato che il consumo interno nel paese ha registrato una diminuzione, da circa 1,2 milioni di unità nel 1996 a circa 840000 unità nel 2000, il che rendeva disponibili per l'esportazione considerevoli quantitativi di prodotto in esame.

(200) Sulla base dei dati forniti da Eurostat, il volume delle importazioni di televisori a colori di origine thailandese in Giappone è sceso da 1,5 milioni di unità nel 1996 a 1,3 milioni di unità nel 2000. Al contrario, il volume delle importazioni di televisori a colori di origine thailandese negli Stati Uniti è aumentato, passando da 1,2 milioni di unità nel 1996 a 4,7 milioni di unità nel 2000. Si è pertanto concluso che il consumo interno, che ha subito una contrazione nel corso del periodo in esame, è in grado di assorbire soltanto una quota marginale della produzione complessiva di televisori a colori della Thailandia.

(201) Inoltre, secondo informazioni di cui dispongono i servizi della Commissione, in Thailandia si registrano considerevoli capacità di produzione di TTC, capacità che sono aumentate passando da circa 6,6 milioni nel 1997 a circa 7,7 milioni nel 2000.

(202) Sulla scorta di quanto precede, si può quindi concludere che, qualora venissero abrogate le misure antidumping, potrebbe verificarsi un incremento del volume delle importazioni di televisori a colori di origine thailandese.

ii) Probabili prezzi all'esportazione

(203) I prezzi all'esportazione thailandesi medi ponderati del prodotto in esame venduto negli USA e in Giappone durante il PI, senza distinzione di dimensioni dello schermo, convertiti a un prezzo costruito cif a livello frontiera comunitaria, erano inferiori ai prezzi praticati dall'industria comunitaria, e più o meno allineati a quelli dei televisori a colori originari della Malaysia, cioè di importazioni per le quali si è concluso che esiste il rischio di una probabile reiterazione del dumping pregiudizievole.

(204) Dato il livello di fissazione dei prezzi praticato dagli esportatori thailandesi su altri principali mercati dei paesi terzi - principalmente gli USA (4,7 milioni di apparecchi) e il Giappone (1,4 milioni di apparecchi) - non si può escludere che, qualora le misure antidumping vengano lasciate scadere, considerevoli quantitativi di prodotto in esame di origine thailandese vengano esportati nella Comunità a prezzi in dumping, determinando quindi un pregiudizio per l'industria comunitaria.

(205) Di conseguenza, si è concluso che, qualora le misure antidumping in vigore venissero abrogate, vi è un rischio di probabile reiterazione del dumping pregiudizievole causato dalle importazioni di televisori a colori originari della Thailandia.

2. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria

(206) Sulla scorta di quanto precede, è probabile che l'abrogazione delle misure antidumping sulle importazioni di televisori a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Corea, della Malaysia e della Thailandia comporterebbe un incremento del volume delle importazioni di prodotto in esame nella Comunità originario di tali paesi, il che andrebbe ad intaccare la quota di mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria.

(207) Date le conclusioni relative alla politica di fissazione dei prezzi di queste importazioni nella Comunità e, nella misura in cui erano disponibili i dati in materia, verso altri paesi terzi, è probabile che un incremento in volume di dette importazioni a basso prezzo eserciterebbe una pressione al ribasso sui prezzi praticati dall'industria comunitaria. Questo potrebbe a sua volta determinare un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Si può pertanto concludere che esiste la probabilità di una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni in dumping originarie dei paesi interessati.

(208) D'altra parte, viste le conclusioni relative alle importazioni di televisori a colori originari di Singapore, è improbabile che queste ultime importazioni possano contribuire al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Di conseguenza, la Commissione non ritiene probabile una reiterazione del pregiudizio qualora vengano abrogate le misure antidumping imposte nei confronti delle importazioni da Singapore.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(209) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping fosse o meno nell'interesse generale della Comunità.

(210) Si ricorda che le misure antidumping sono in vigore sulle importazioni di televisori a colori originari della Corea fin dal 1990, per quelli originari della RPC dal 1991, e infine per Malaysia, Singapore e Thailandia fin dal 1995.

1. Interesse dell'industria comunitaria

a) Modifiche della situazione dell'industria comunitaria

(211) Nell'ambito della presente inchiesta, l'industria comunitaria è composta da cinque produttori: uno di questi è una grande impresa multinazionale che, tra le altre sue attività, opera sul mercato mondiale dei televisori a colori, un secondo produttore è una società di medie dimensioni con due impianti di produzione nella Comunità, e le altre tre società sono piccole imprese che dispongono di impianti di produzione in Italia e in Spagna.

(212) Dall'inchiesta è emerso che l'industria comunitaria ha beneficiato delle misure antidumping attualmente in vigore. Negli ultimi anni, l'industria ha compiuto notevoli iniziative al fine di ristrutturare e aumentare la produttività mediante una razionalizzazione delle attività. Dall'istituzione delle misure antidumping iniziali nel 1990, alcuni produttori comunitari hanno chiuso i loro impianti; altri hanno effettuato una notevole ristrutturazione concentrando le loro attività in determinati impianti di base per la produzione, mentre altri ancora hanno trasferito parte dei loro impianti di produzione in altri paesi terzi. In particolare, dall'istituzione delle misure antidumping nel 1995, il maggior produttore comunitario ha trasferito parte dei suoi impianti di produzione in Polonia.

b) Impatto derivante dalla proroga delle misure

(213) Sebbene nel corso del periodo in esame la situazione dell'industria comunitaria sia migliorata, alcuni indicatori economici indicavano un andamento declinante di tale industria. Il calo registrato dall'industria tra il 1995 e il 1997 in termini di produzione, di vendite e di quota di mercato si spiega soprattutto con la chiusura di alcuni impianti di produzione nell'UE da parte del maggior produttore comunitario di televisori a colori. Tra il 1999 e il PI l'industria comunitaria, pur recuperando in termini di produzione e di vendite, ha però visto diminuire la sua quota di mercato comunitario, giacché l'aumento del consumo registrato nello stesso periodo è andato esclusivamente a vantaggio delle importazioni del prodotto in esame.

(214) Quanto alla redditività, l'utile sulle vendite conseguito dall'industria ha registrato un netto miglioramento, passando da - 2,7 % nel 1995 al 5,3 % nel 1998, per poi scendere però soltanto allo 0,8 % nel 1999 e quindi risalire fino all'1,3 % nel PI. Il netto deterioramento della redditività nel 1999 può essere attribuito a un calo dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria determinato dalla pressione dei bassi prezzi delle importazioni interessate, calo che è stato accompagnato da un aumento dei costi sostenuti dall'industria stessa. Il lieve miglioramento della redditività dell'industria nel PI è dovuto a un modesto incremento dei suoi prezzi di vendita.

(215) Perciò, nonostante un miglioramento complessivo della situazione dell'industria comunitaria registrato durante il periodo in esame, tale industria sembra versare tuttora in condizioni difficili, in particolare in termini di redditività. In tale quadro, qualsiasi modifica del contesto commerciale relativo al prodotto in esame potrebbe avere forti ripercussioni negative sulla situazione dell'industria comunitaria dei televisori a colori.

(216) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la proroga delle misure consentirebbe all'industria comunitaria sia di mantenere la sua quota di mercato comunitario che di recuperare la sua redditività. La proroga delle misure antidumping sarebbe quindi nell'interesse dell'industria comunitaria.

c) Impatto derivante dalla scadenza delle misure

(217) Qualora si lasciassero scadere le misure antidumping, si ritiene probabile un aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati, il che andrebbe ad intaccare la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria. Inoltre, i prezzi di queste importazioni verrebbero probabilmente ad esercitare una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria comunitaria, il che a sua volta comporterebbe un deterioramento della sua redditività.

2. Interesse degli importatori/operatori commerciali

(218) Nella fase iniziale dell'inchiesta sono stati inviati questionari a 33 importatori/operatori commerciali. Non è stata ricevuta alcuna risposta per quel che riguarda le inchieste di riesame sulle misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC, della Corea, della Malaysia, di Singapore e della Thailandia. Tuttavia, sono pervenute alla Commissione le risposte di tre importatori/operatori commerciali per l'inchiesta relativa alle importazioni provenienti dalla Turchia, che rappresentano circa il 9 % delle importazioni originarie dei paesi interessati e di altri paesi terzi effettuate nella Comunità durante il PI.

(219) Gli argomenti avanzati da questi importatori si riferivano soprattutto alla disponibilità limitata nella Comunità di televisori a colori con schermo di piccole dimensioni e provvisti di un numero ridotto di caratteristiche. Hanno affermato che la maggior parte della produzione comunitaria è formata da televisori a colori di marca provvisti di un numero elevato di caratteristiche, il che comporta quindi prezzi più alti, mentre i televisori a colori non di marca e con un numero più limitato di caratteristiche vengono importati principalmente dai paesi terzi. Di conseguenza, hanno sostenuto che la proroga delle misure limiterebbe l'accesso degli importatori e anche dei consumatori a questi ultimi tipi di prodotto in esame.

(220) Dall'inchiesta è emerso che, sebbene una larga parte della produzione comunitaria sia rappresentata da televisori a colori di marca provvisti di un numero elevato di caratteristiche, esiste comunque una certa quota di prodotto in esame non di marca fabbricata sia dall'industria comunitaria che da altri produttori comunitari. Inoltre, una percentuale sostanziale delle importazioni di televisori a colori - inclusi i prodotti non di marca - nella Comunità non è soggetta a misure antidumping, e pertanto la proroga delle misure sulle importazioni di televisori a colori originari dei paesi interessati non verrebbe a limitare in misura significativa la disponibilità sul mercato comunitario di televisori a colori non di marca e con un numero limitato di caratteristiche. Infine, tra gli stessi produttori comunitari esiste una notevole concorrenza sui prezzi.

(221) Sulla scorta di quanto precede, non è possibile sostenere che la proroga delle misure antidumping in vigore verrebbe a limitare in misura significativa l'accesso degli importatori/operatori commerciali della Comunità a taluni tipi di prodotto in esame.

3. Interesse dei consumatori

(222) All'inizio dell'inchiesta, i servizi della Commissione hanno informato l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) dell'apertura dell'inchiesta, invitandolo a presentare le sue osservazioni sul probabile impatto derivante dalla proroga o dall'abrogazione delle misure antidumping in vigore. Tuttavia, nessuna risposta è pervenuta né dal BEUC né da altre organizzazioni dei consumatori. Pertanto, l'esame dell'interesse dei consumatori nel quadro della presente inchiesta è stato condotto sulla base delle informazioni disponibili.

(223) Nel corso delle precedenti inchieste sul prodotto in esame, si è accertato che l'impatto sui consumatori determinato dalle misure antidumping era stato limitato, dal momento che le misure in vigore non restringevano la gamma di prodotti a disposizione dei consumatori, e dato inoltre il numero elevato di operatori presenti sul mercato comunitario e l'ampio ventaglio di prodotti da essi offerto. Inoltre, si è riscontrato anche che la presenza di numerosi operatori sul mercato garantiva un livello elevato di concorrenza sui prezzi tra le diverse marche.

(224) Dalla presente inchiesta non sono emersi nuovi fatti o argomenti che possano invalidare le conclusioni di cui sopra. In effetti, nel mercato dei televisori a colori si registra tuttora la presenza di un numero elevato di operatori, e perciò la gamma di prodotti a disposizione dei consumatori è molto ampia. Inoltre, si registra un livello elevato di concorrenza sui prezzi tra le diverse marche. Tale concorrenza risulta evidente dall'erosione dei prezzi subita dai modelli più semplici di prodotto in esame (televisori a colori a 14"), in un segmento cioè in cui la concorrenza è più forte.

(225) Si è pertanto concluso che la proroga delle misure antidumping in vigore non è contraria agli interessi dei consumatori.

4. Conclusioni in merito all'interesse comunitario

(226) In considerazione di quanto precede, si è concluso che non esistono motivi validi, dettati dall'interesse della Comunità, che si oppongano alla proroga delle misure antidumping.

J. DETERMINAZIONE PER QUANTO RIGUARDA SINGAPORE

(227) In considerazione delle conclusioni di cui ai considerando dal 192 al 196, le misure antidumping in vigore sulle importazioni originarie di Singapore devono essere lasciate scadere.

K. MISURE ANTIDUMPING

(228) In considerazione delle conclusioni delineate sopra e onde riflettere adeguatamente, in particolar modo, i mutamenti intervenuti nella politica di fissazione dei prezzi degli esportatori, si ritiene opportuno mantenere lo stesso livello dei dazi antidumping nei confronti della RPC e della Thailandia, e modificare il livello dei dazi antidumping applicabili per la Corea e la Malaysia.

(229) Ai fini della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, si è ritenuto opportuno calcolarlo sulla base di un importo sufficiente a eliminare il pregiudizio accertato. Nel regolamento (CE) n. 710/95 il calcolo del dazio era basato sulla sottoquotazione dei prezzi, tenendo conto del fatto che altri fattori, diversi dalle importazioni in dumping, avevano apparentemente contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, come pure del fatto che, a livello mondiale, per parecchi anni tale industria aveva realizzato margini di profitto nulli o estremamente bassi.

(230) L'industria comunitaria ha affermato che eliminare la sottoquotazione dei prezzi accertata non era sufficiente a ripristinare la precedente situazione dell'industria e a consentirle di introdurre nuovi prodotti sul mercato. Ha chiesto pertanto che un margine minimo di profitto del 10 % sia utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio, allo stesso modo di quanto avvenuto con il margine utilizzato nel regolamento (CE) n. 2584/98.

(231) Va osservato che il margine di profitto da utilizzarsi nel calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio deve essere pari a quello che l'industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza delle pratiche di dumping. Pertanto, non è conforme alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie ricorrere a un margine di profitto che l'industria comunitaria non avrebbe potuto ottenere in assenza del dumping. Tale analisi deve basarsi sulle informazioni relative al pertinente periodo dell'inchiesta e può quindi differire da quella condotta in una precedente inchiesta riguardante lo stesso prodotto ma relativa a un diverso periodo dell'inchiesta, come avvenuto nel caso del regolamento (CE) n. 2584/98.

(232) Da informazioni di cui dispone la Commissione in merito al PI, emerge una serie di fattori che hanno portato a concludere che era opportuno, nel quadro delle presenti inchieste, basare il livello di eliminazione del pregiudizio sul livello di sottoquotazione dei prezzi. In primo luogo, come affermato al considerando 137, i televisori a colori sono prodotti maturi, che registrano una costante erosione dei prezzi, il che determina livelli di redditività relativamente bassi. In secondo luogo, come affermato al considerando 161, durante il PI le importazioni da altri paesi terzi, alle quali non erano attribuibili pratiche di dumping, hanno registrato un aumento significativo, ed erano realizzate a prezzi che pure potrebbero aver contribuito al basso livello di redditività dell'industria comunitaria. Infine, i livelli di redditività di altri produttori di televisori a colori su scala mondiale sono in linea con quelli dell'industria comunitaria.

(233) Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno continuare a calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base di un importo sufficiente a eliminare la sottoquotazione dei prezzi. Nel caso della Thomson Television Thailand, data l'assenza di esportazioni del prodotto in esame originario della Thailandia durante il PI da parte di questa società, si ritiene opportuno mantenere l'aliquota del dazio antidumping istituita con regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio. L'aliquota dei dazi basata sul margine di dumping, o sul margine di sottoquotazione nel caso in cui si sia accertato che quest'ultimo era inferiore al margine di dumping, è la seguente:

RPC

>SPAZIO PER TABELLA>

Corea

>SPAZIO PER TABELLA>

Malaysia

>SPAZIO PER TABELLA>

Thailandia

>SPAZIO PER TABELLA>

(234) Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione accertata durante l'inchiesta per le società in questione. Queste aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico nazionale applicabile a "tutte le altre società") si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ossia dalle specifiche persone giuridiche indicate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel dispositivo del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare delle aliquote summenzionate e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(235) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(15) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se del caso, provvederà a modificare opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

L. IMPEGNI

(236) Sette società cinesi hanno offerto un impegno congiunto assieme alla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME), ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L'offerta d'impegno ha ricevuto il sostegno delle autorità cinesi. L'eliminazione dell'effetto pregiudizievole del dumping si ottiene in due modi: anzitutto con un impegno sui prezzi fino al raggiungimento di un massimale concordato di volume di importazioni, e in secondo luogo con un dazio ad valorem percepito sulle importazioni effettuate oltre tale massimale. La CCCME fornirà inoltre regolarmente informazioni dettagliate alla Commissione sulle esportazioni nella Comunità realizzate dalle società che hanno offerto l'impegno congiunto, onde consentirle di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno stesso. Si deve aggiungere che le autorità cinesi offrono un'assistenza tale che il rischio di elusione dell'impegno appare estremamente ridotto.

(237) In considerazione di quanto sopra, l'impegno offerto è stato considerato accettabile e le società in questione e la CCCME sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi che ne hanno motivato l'accettazione.

(238) Per consentire alla Commissione di controllare con maggiore efficacia il rispetto da parte delle società degli impegni assunti, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato I, nonché di un certificato rilasciato dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME) contenente gli elementi elencati nell'allegato II. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.

(239) Va osservato che la violazione, la revoca o la sospetta violazione dell'impegno da parte di una qualsiasi delle società interessate o della CCCME saranno considerate come una violazione dell'impegno compiuta da tutti i firmatari dello stesso, e che pertanto potrà essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

M. ALTRE DISPOSIZIONI

(240) Onde garantire l'effettiva riscossione dei dazi e tenuto conto delle risultanze dell'inchiesta, in base alle quali nella maggioranza dei casi l'origine del televisore a colori è la stessa del tubo catodico, è necessario che gli importatori dichiarino l'origine di detto tubo catodico. Nel caso in cui il tubo catodico sia originario della Malaysia, della Thailandia, della Repubblica popolare cinese o della Repubblica di Corea e il televisore a colori sia originario di un paese diverso da quello d'origine del tubo catodico, occorre che l'importatore presenti una dichiarazione d'origine distinta, rilasciata dal produttore finale.

(241) Gli importatori vengono informati delle conseguenze dell'omessa collaborazione o della mancata presentazione di informazioni corrette al momento in cui l'origine dei televisori a colori viene determinata dalle autorità doganali, e cioè l'eventualità del ricorso ai dati più attendibili a disposizione, con la conseguenza che il risultato potrebbe essere meno favorevole per loro che se avessero collaborato. Qualora i dati da essi presentati non siano accettati, gli importatori ne vengono informati e viene loro offerta la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm, combinati o meno con una radio e/o un orologio nello stesso alloggiamento, diversi dagli apparecchi in cui sono incorporati un modem e un sistema operativo per computer, classificabili nei codici NC ex 8528 12 52 (codice TARIC: 8528 12 52*11 ), ex 8528 12 54, ex 8528 12 56, ex 8528 12 58, ex 8528 12 62 (codici TARIC: 8528 12 54*10, 8528 12 56*10, 8528 12 58*10, 8528 12 62*11 e 8528 12 62*92 ) ed ex 8528 12 66 (codice TARIC: 8528 12 66*10 ), originari della Malaysia, della Thailandia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati dalle seguenti società, i quali sono soggetti all'aliquota del dazio indicata di seguito:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. All'atto della presentazione alle autorità doganali dello Stato membro della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica, l'importatore dichiara l'origine del tubo catodico incorporato nel televisore a colori. Nel caso in cui il tubo catodico sia originario della Malaysia, della Thailandia, della Repubblica popolare cinese o della Repubblica di Corea e il televisore a colori sia originario di un paese diverso da quello d'origine del tubo catodico, l'importatore presenta altresì una dichiarazione d'origine rilasciata dal produttore finale del televisore a colori, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III.

2. Qualora un'inchiesta svolta successivamente dalle autorità doganali di uno Stato membro o dalla Commissione delle Comunità europee riveli inesattezze o carenze in una qualsiasi dichiarazione d'origine acclusa alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica nella Comunità, o qualora una parte coinvolta nella determinazione dell'origine rifiuti l'accesso alle informazioni o alla documentazione necessarie a determinare l'origine non preferenziale dei televisori a colori, o non fornisca comunque tali dati, l'origine dei prodotti in questione può essere determinata dalle autorità competenti sulla base dei dati più attendibili a disposizione. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate devono essere avvertite delle conseguenze dell'omessa collaborazione.

3. Nel caso in cui le informazioni fornite ai sensi del presente articolo da una parte interessata non siano idealmente accurate sotto ogni riguardo, non devono comunque essere trascurate, a condizione che eventuali omissioni e carenze non siano tali da causare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise, che dette informazioni siano opportunamente inviate a tempo debito e siano verificabili, e che, inoltre, la parte in questione abbia agito con la migliore diligenza.

4. Qualora gli elementi di prova o le informazioni non vengano accettate, alla parte che li ha forniti verranno comunicati senza indugio i motivi del rifiuto e le sarà concessa inoltre la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni entro il termine indicato. Nel caso in cui le spiegazioni fornite siano considerate insufficienti, i motivi del rifiuto dei suddetti elementi di prova o informazioni saranno comunicati alle parti interessate prima dell'adozione di una decisione definitiva. La decisione definitiva deve inoltre includere le motivazioni del rifiuto.

5. Se una determinazione dell'origine si basa sui dati disponibili, occorre, se possibile e tenendo in debito conto il termine di tempo stabilito per l'inchiesta, procedere a una verifica facendo riferimento a informazioni provenienti da altre fonti indipendenti che possono essere messe a disposizione, o ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

6. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, rifiutandosi perciò di fornire informazioni pertinenti, i risultati dell'inchiesta relativi a tale parte potrebbero esserle meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.

Articolo 3

1. Le importazioni del prodotto in esame di cui a uno dei seguenti codici addizionali Taric, fabbricato e direttamente esportato (cioè spedito e fatturato) da una delle società elencate sotto a un'altra impresa nella Comunità che funge da importatore, sono esenti dal dazio antidumping istituito in forza dell'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esentate dal dazio a condizione che:

a) all'atto della dichiarazione per l'immissione in libera pratica, venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato I, nonché un certificato rilasciato dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME) contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato II; e

b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale e sul certificato.

Articolo 4

Il procedimento relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie di Singapore è chiuso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 agosto 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 107 del 27.4.1990, pag. 56. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2900/91 (GU L 275 del 2.10.1991, pag. 24).

(3) GU L 195 del 18.7.1991, pag. 1.

(4) GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 84.

(5) GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 3.

(6) GU L 324 del 2.12.1998, pag. 1.

(7) GU C 278 dell'1.10.1999, pag. 2.

(8) GU C 94 dell'1.4.2000, pag. 2.

(9) GU C 202 del 15.7.2000, pag. 4.

(10) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 37.

(11) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(12) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(13) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(14) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 37.

(15) Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzione B

B - 1049 Bruxelles.

ALLEGATO I

Informazioni da fornire obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate ad impegni

1. L'intestazione " FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD UN IMPEGNO"

2. Il nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale

3. Il numero della fattura commerciale

4. Il numero del certificato d'impegno corrispondente

5. La data di rilascio della fattura commerciale

6. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria

7. La descrizione esatta delle merci, in particolare:

- il numero di codice del prodotto (NCP),

- le caratteristiche tecniche delle merci (in particolare le dimensioni in cm, il formato dello schermo, la presenza delle opzioni televideo e/o stereo),

- il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),

- il codice NC,

- la quantità (indicare in unità).

8. La descrizione delle condizioni di vendita, in particolare:

- il prezzo unitario,

- le condizioni di pagamento applicabili,

- le condizioni di consegna applicabili,

- paese di destinazione e porto d'entrata nell'UE,

- sconti e riduzioni complessivi,

- paese d'origine.

9. Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

10. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2002/683/CE(1). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."

(1) Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO II

Informazioni da fornire obbligatoriamente nel certificato della CCCME che accompagna le vendite assoggettate ad impegni

1. L'intestazione, l'indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME)

2. Il nome della società menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale

3. Il numero della fattura commerciale

4. La data di rilascio della fattura commerciale

5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria

6. La descrizione esatta delle merci, in particolare:

- il numero di codice del prodotto (NCP),

- le caratteristiche tecniche delle merci (in particolare le dimensioni in cm, il formato dello schermo, la presenza delle opzioni televideo e/o stereo),

- il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),

- il codice NC.

7. L'esatta quantità in unità esportate

8. Il numero del certificato

9. Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha rilasciato il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: "Il sottoscritto certifica che la presente licenza viene rilasciata per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno, e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2002/683/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di merci coperte dal certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno."

10. La data

11. Il sigillo della CCCME

ALLEGATO III

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