32001R1579

Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione, del 1° agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 02/08/2001 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione

del 1o agosto 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nell'undicesima conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), tenutasi a Gigiri (Kenya) dal 10 al 20 aprile 2000, le parti hanno adottato la risoluzione 11.10 della conferenza relativa al commercio di corallo.

(2) Le "note sulle interpretazioni degli allegati A, B, C e D" riportate nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 devono essere modificate in modo da inserirvi alcuni termini della risoluzione 11.10 relativi alle definizioni di sabbia corallina e di frammenti di corallo in conformità della definizione di "esemplari" data all'articolo 2, lettera t), del regolamento (CE) n. 338/97.

(3) Sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Tali modifiche devono essere inserite nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.

(4) Il regolamento (CE) n. 338/97 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio di specie della fauna e della flora selvatica istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come indicato nell'allegato del presente documento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) GU L 320 del 18.12.2000, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

1) le "note sulle interpretazioni degli allegati A, B, C e D" sono modificate come segue: a) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: "12. Il simbolo "III" posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: AR (Argentina), BO (Bolivia), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GB (Regno Unito o Gran Bretagna e Irlanda del Nord), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), ID (Indonesia), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), MX (Mexico), NP (Nepal), PE (Perù), TN (Tunisia), UY (Uruguay) e ZA (Sud Africa).";

b) la seguente annotazione è inserita alla fine del paragrafo 15: >SPAZIO PER TABELLA>

+ 219 popolazione del Perù;

c) al paragrafo 17 l'annotazione °610 è sostituita dalla seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

°610. Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Fossili

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro;

2) l'allegato C, per quanto riguarda la famiglia "Meliaceae" elencata nella sezione "Flora", è modificata come segue: a) è aggiunta la voce "Cedrela odorata

(III PE) + 219

5

(Cedrela americana)";

b) è aggiunta la voce "Swietenia macrophylla

(III BO, BR, CR, MX) + 218

5

(Mogano americano)";

è sostituita da: "Swietenia macrophylla

(III BO, BR, CR, MX, PE) + 218

5

(Mogano americano)";

3) all'allegato C, per quanto riguarda la famiglia "Thymelaceae" elencata nella sezione "Flora", è aggiunta la seguente voce: "Gonystylus spp. (ID)

1

(Ramin)".