32001R1240

Regolamento (CE) n. 1240/2001 della Commissione, del 25 giugno 2001, che avvia un riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni provenienti da un produttore esportatore e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 26/06/2001 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 1240/2001 della Commissione

del 25 giugno 2001

che avvia un riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni provenienti da un produttore esportatore e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) ("il regolamento di base") modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2338/2000 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

(1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativa ai "nuovi esportatori" a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Futura Polymers ("il richiedente"), un produttore esportatore dell'India ("il paese interessato").

B. PRODOTTO

(2) Il prodotto in esame è definito polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, come stabilito dall'articolo 1 del regolamento del Consiglio che istituisce le misure attualmente in vigore, originario dell'India ("il prodotto in questione"). Normalmente il prodotto è classificabile ai codici NC 3907 60 20 ed ex 3907 60 80 (codice Taric 3907 60 80 10 ). Tali codici NC vengono forniti esclusivamente a titolo informativo.

C. MISURE IN VIGORE

(3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio(3) ("il regolamento"), in base al quale le importazioni nella Comunità del prodotto in questione sono soggette ad un dazio definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 181,7 EUR, ad eccezione delle importazioni provenienti da diverse aziende specificamente menzionate, che sono soggette a dazi individuali. Le importazioni del prodotto in questione fabbricato dal richiedente sono soggette ad un dazio individuale definitivo pari a 223,0 EUR/t.

D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4) Il richiedente aveva collaborato ad un procedimento antisovvenzioni avviato parallelamente all'inchiesta che ha portato alle attuali misure, ma non al procedimento antidumping dal quale sono scaturite le attuali misure, dal momento che egli non esportava il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta sul quale si basavano le misure in vigore, ossia dal 1o ottobre 1998 al 30 settembre 1999 ("il periodo dell'inchiesta originaria"). Data l'impossibilità di fissare un margine individuale in tale periodo, il produttore si è visto applicare il dazio residuo. Il regolamento stabiliva esplicitamente che il richiedente era autorizzato a chiedere un riesame relativo ai nuovi esportatori qualora questi ultimi avessero esportato nella Comunità o potessero dimostrare di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile per l'esportazione di consistenti quantitativi nella Comunità.

(5) Il richiedente dichiara di non aver esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta originaria e di aver iniziato a farlo in seguito e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in questione soggetti alle misure antidumping summenzionate.

E. PROCEDIMENTO

(6) Avendo esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base per determinare il margine individuale di dumping del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, stabilire il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.

(7) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della richiesta summenzionata ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni considerate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b) Raccolta di informazioni e audizioni.

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni e a fornire elementi di prova. La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(8) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, si dovrebbe abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti in questione originari dell'India e fabbricati e venduti dal richiedente per l'esportazione nella Comunità. Parallelamente, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento del dumping ad opera del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del presente riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare gli eventuali futuri dazi da corrispondere.

G. TERMINE

(9) Ai fini di una gestione efficiente, è opportuno fissare un periodo entro il quale:

- le parti interessate possano manifestarsi alla Commissione, presentare le proprie opinioni per iscritto fornire una risposta al questionario di cui al considerando 7, lettera a), del presente regolamento o qualsiasi altra informazione di cui si deve tener conto nel corso dell'inchiesta,

- le parti interessate possano richiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. MANCATA COLLABORAZIONE

(10) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(11) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base per stabilire se, e in quale misura, le importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, classificabile ai codici NC 3907 60 20 ed ex 3907 60 80 (codice Taric 3907 60 80 10 ), originario dell'India, prodotto e venduto per l'esportazione nella Comunità dalla Futura Polymers Ltd, debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 sulle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1 del presente regolamento (codice addizionale Taric: A184).

Articolo 3

È chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di adottare le opportune misure per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Salvo indicazione contraria, le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 40 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine, le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Questo termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non citate nella richiesta, che hanno pertanto interesse a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono, fax e/o telex, della parte interessata.

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio

TERV-0/13

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.