32001D0574

2001/574/CE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 2001, che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante [notificata con il numero C(2001) 1728]

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 28/07/2001 pag. 0020 - 0021
CS.ES capitolo 09 tomo 01 pag. 349 - 351
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Decisione della Commissione

del 13 luglio 2001

che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante

[notificata con il numero C(2001) 1728]

(2001/574/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l'evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE ha previsto un sistema comune di marcatura per l'identificazione dei gasoli classificati alla voce NC 27100069 e del petrolio lampante classificato alla voce NC 27100055, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d'accisa ridotte. A partire dal 1996, la prima voce è stata suddivisa nelle voci NC 27100066, 27100067 e 27100068 in base al tenore di zolfo dei gasoli.

(2) Nell'ambito del procedimento di selezione del prodotto da utilizzare come marcatore fiscale comune, le sostanze presentate sulla base di un invito alla manifestazione di interesse sono state studiate approfonditamente sotto il profilo tecnico con l'assistenza del Centro comune di ricerca, dei laboratori doganali nazionali di quattordici Stati membri e di altri istituti chimici e gruppi di esperti.

(3) A seguito di tali analisi, la sostanza Solvent Yellow 124 è risultata quella più rispondente a quanto richiesto, soddisfacendo sei dei sette criteri indicati nell'invito alla manifestazione d'interesse.

(4) Secondo il comitato scientifico per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici, i rischi supplementari per la salute e l'ambiente inerenti al Solvent Yellow 124 non determinano alcun danno dimostrato.

(5) Tale prodotto deve quindi essere scelto come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE ed essere soggetto alle norme stabilite in detta direttiva. Il livello di marcatura deve essere pari almeno a 6 mg di marcatore per litro di olio minerale.

(6) Sebbene il Solvent Yellow 124 sia brevettato in sei Stati membri, la sua disponibilità è garantita grazie ad accordi di licenza.

(7) La presente decisione non libera alcuna impresa dagli obblighi di cui all'articolo 82 del trattato.

(8) È opportuno prevedere che la presente decisione si applichi dopo il decorso di un congruo periodo di tempo, al fine di permettere alle amministrazioni degli Stati membri e all'industria di prepararsi all'utilizzo effettivo del marcatore fiscale comune.

(9) Nel fissare il termine per il riesame della presente decisione, è necessario tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 27100066, 27100067 e 27100068 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 27100055 è il Solvent Yellow 124 specificato nell'allegato della presente decisione.

Il livello di marcatura deve essere almeno pari a 6 mg di marcatore per litro di olio minerale.

Articolo 2

La presente decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2006 alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura, tenendo conto della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati od assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

Il riesame è anticipato qualora risulti che il Solvent Yellow 124 è causa di danni supplementari per la salute o l'ambiente.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2002.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

[1] GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.

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ALLEGATO

1. Nome commerciale: SUDAN 455

2. Identificazione secondo l'indice "Colore": Solvent Yellow 124

3. Nome scientifico:

N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina

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