Regolamento (CE) n. 2903/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che fissa, per la campagna di pesca 2001, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0047 - 0048
Regolamento (CE) n. 2903/2000 della Commissione del 21 dicembre 2000 che fissa, per la campagna di pesca 2001, i prezzi di vendita dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacltura(1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento. (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2001 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 2764/2000 del Consiglio(2). (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commericale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli. (4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura di intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità. (5) Il regolamento (CEE) n. 3611/84 della Commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa coefficienti di adeguamento per i calamari congelati(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 901/98(4), può di conseguenza essere abrogato. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi di vendita comunitari dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2001, figurano nell'allegato. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 3611/84 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 1. (3) GU L 333 del 21.12.1984, pag. 41. (4) GU L 127 del 29.4.1998, pag. 4. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>