32000R2517

Regolamento (CE) n. 2517/2000 del Consiglio, del 9 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 17/11/2000 pag. 0003 - 0005


Regolamento (CE) n. 2517/2000 del Consiglio

del 9 novembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999(2), stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie.

(2) Nell'ambito dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica estone(3) è stato concesso alla Comunità un ulteriore quantitativo di 600 tonnellate di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

(3) Nell'ambito di un accordo trilaterale tra la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia, il totale ammissibile di catture di capelin nelle acque della Groenlandia per il 2000 è stato fissato a 975000 t, delle quali spetta alla Groenlandia un contingente di 107500 t. È pertanto necessario modificare il contingente spettante alla Comunità.

(4) Nella sua ultima riunione annuale del 12-16 giugno 2000, la commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha stabilito una limitazione delle catture di tonno albacora per il 2000 e ha modificato la limitazione provvisoria delle catture di tonno obeso stabilita nel 1999. È opportuno che la Comunità, che è in procinto di entrare a far parte dell'IATTC, collabori pienamente con tale organizzazione per tutto ciò che riguarda la conservazione delle risorse della pesca, attuando le misure citate.

(5) È necessario delimitare con maggiore chiarezza le aree geografiche nell'Atlantico nordorientale nelle quali è autorizzata la pesca delle aringhe.

(6) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato come segue:

1) Nell'articolo 3, paragrafo 3, la voce:

">SPAZIO PER TABELLA>"

è sostituita dalla voce

">SPAZIO PER TABELLA>"

2) Le voci di cui all'allegato I sostituiscono le corrispondenti voci figuranti nell'allegato A.

3) Nell'allegato I C:

- alla voce "Aringa, Zone I, II" sotto "Condizioni particolari", il riferimento "Acque Faerøer" è sostituito dal riferimento "Acque Faerøer, compresa la divisione CIEM Vb a nord di 62° N",

- la voce figurante nell'allegato II del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente.

4) Nell'allegato I F:

- le voci figuranti nell'allegato III del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti,

- sono aggiunte le voci figuranti nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Lang

(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

(2) GU C 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50).

(3) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

Condizioni particolari:

Quando le catture nella zona hanno raggiunto 240000 t, la pesca sarà vietata nelle seguenti zone:

- la parte della zona a nord del parallelo 23° N;

- la parte della zona delimitata dalle seguenti coordinate: 5° di latitudine nord, 5° di longitudine sud e 85° di longitudine ovest.